CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 19/02/2026, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2603/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente
CARRELLI PALOMBI DI MONT TO MARIA, Relatore
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9811/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249031285717000 IRES-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 s.r.l., C.F. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, Nominativo_1
, nata a [...] il Data_1, con sede in Luogo_2 Indirizzo_1, Luogo_3 ricorre nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per l'annullamento dell'avviso di intimazione di pagamento n. 09720249031285717/000 (doc. 1), per l'importo di euro 3.558.742,75, notificato via pec in data 5 marzo 2024 alla Ricorrente_1 s.r.l. (beneficiaria) nella qualità di responsabile in solido del debito erariale maturato dalla Ricorrente_1 s.r.l. – C.F. P.IVA_2 (scissa) per effetto della scissione operata con atto del 25/02/2016 ai sensi dell'art. 17 TUIR e dell'art. 15 D. lgs. n. 472/1997; solleva i seguenti motivi: inesigibilità del credito tributario per intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso all'avviso di intimazione, ovvero l'avviso di accertamento n. TK503M106307/2014; prescrizione;
difetto di motivazione.
1.2. Si è costituita con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso, stante l'infondatezza di tutti i motivi proposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso deve essere rigettato, per essere infondate le doglianze proposte.
Quanto al primo motivo, rileva la Corte che l'avviso di accertamento n. TK503M106307/2014, sotteso all'atto impugnato nel presente giudizio, è stato impugnato dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Roma nell'ambito del ricorso R.G. n. 11976/16, ma l'esecuzione dell'avviso non è stata sospesa;
è stato sospeso il giudizio fino alla pronuncia del Tribunale civile di Velletri sulla querela di falso proposta”; quanto poi al ricorso proposto da Società_1 avverso l'avviso di intimazione n. 09720179067707775000 lo stesso è stato respinto con sentenza n. 19070/18 del 16.11.2018 (doc. 5). Il titolo, ossia l'avviso di accertamento, non è stato sospeso neppure nell'ambito della opposizione al pignoramento e del resto non poteva esserlo perché la giurisdizione spetta al giudice tributario;
viceversa, il Tribunale di Velletri ha sospeso il pignoramento presso terzi, e non anche l'avviso di accertamento.
Quanto all'eccepita prescrizione, rileva la Corte che dopo la notifica dell'avviso nel 2015 alla Società_1 nel 2016, come documentato da parte resistente, sono stati notificati i seguenti atti con l'effetto di interrompere la prescrizione: - avviso di intimazione 09720169052171035000 il 31.10.2016; - avviso di intimazione
09720179067707775000 il 19.9.2017; avviso di intimazione 09720189023006100000 il 10.4.2018; avviso di intimazione 09720189084385082000 il 11.9.2018; avviso di intimazione 09720199024944624000 il
20.3.2019; - avviso di intimazione 09720199081139365000 il 10.10.2019; avviso di intimazione
09720239068263039000 il 6.7.2023. Ora, trattandosi di responsabilità solidale ai sensi dell'art. 15 del D.
Lgs. n. 472/1997, i suddetti avvisi, hanno interrotto la prescrizione anche nei confronti della New Co.
Immobiliare.
Con riguardo infine all'eccepito difetto di motivazione, l'atto impugnato risulta adeguatamente motivato;
esso contiene, infatti, tutte le informazioni previste dalla legge e la somma da pagare;
in sostanza attraverso l'atto impugnato il contribuente è stato reso edotto delle ragioni di diritto e dei presupposti di fatto sui quali è fondatala pretesa tributaria e ciò è sufficiente a consentirgli un'adeguata difesa.
L'esame del merito delle questioni proposte esime il Collegio dal pronunciarsi sull'istanza di sospensiva.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte resistente liquidate in € 5.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 5.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Roma, 23 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone Dott. Antonino La Malfa
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente
CARRELLI PALOMBI DI MONT TO MARIA, Relatore
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9811/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249031285717000 IRES-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 s.r.l., C.F. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, Nominativo_1
, nata a [...] il Data_1, con sede in Luogo_2 Indirizzo_1, Luogo_3 ricorre nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per l'annullamento dell'avviso di intimazione di pagamento n. 09720249031285717/000 (doc. 1), per l'importo di euro 3.558.742,75, notificato via pec in data 5 marzo 2024 alla Ricorrente_1 s.r.l. (beneficiaria) nella qualità di responsabile in solido del debito erariale maturato dalla Ricorrente_1 s.r.l. – C.F. P.IVA_2 (scissa) per effetto della scissione operata con atto del 25/02/2016 ai sensi dell'art. 17 TUIR e dell'art. 15 D. lgs. n. 472/1997; solleva i seguenti motivi: inesigibilità del credito tributario per intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso all'avviso di intimazione, ovvero l'avviso di accertamento n. TK503M106307/2014; prescrizione;
difetto di motivazione.
1.2. Si è costituita con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso, stante l'infondatezza di tutti i motivi proposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso deve essere rigettato, per essere infondate le doglianze proposte.
Quanto al primo motivo, rileva la Corte che l'avviso di accertamento n. TK503M106307/2014, sotteso all'atto impugnato nel presente giudizio, è stato impugnato dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Roma nell'ambito del ricorso R.G. n. 11976/16, ma l'esecuzione dell'avviso non è stata sospesa;
è stato sospeso il giudizio fino alla pronuncia del Tribunale civile di Velletri sulla querela di falso proposta”; quanto poi al ricorso proposto da Società_1 avverso l'avviso di intimazione n. 09720179067707775000 lo stesso è stato respinto con sentenza n. 19070/18 del 16.11.2018 (doc. 5). Il titolo, ossia l'avviso di accertamento, non è stato sospeso neppure nell'ambito della opposizione al pignoramento e del resto non poteva esserlo perché la giurisdizione spetta al giudice tributario;
viceversa, il Tribunale di Velletri ha sospeso il pignoramento presso terzi, e non anche l'avviso di accertamento.
Quanto all'eccepita prescrizione, rileva la Corte che dopo la notifica dell'avviso nel 2015 alla Società_1 nel 2016, come documentato da parte resistente, sono stati notificati i seguenti atti con l'effetto di interrompere la prescrizione: - avviso di intimazione 09720169052171035000 il 31.10.2016; - avviso di intimazione
09720179067707775000 il 19.9.2017; avviso di intimazione 09720189023006100000 il 10.4.2018; avviso di intimazione 09720189084385082000 il 11.9.2018; avviso di intimazione 09720199024944624000 il
20.3.2019; - avviso di intimazione 09720199081139365000 il 10.10.2019; avviso di intimazione
09720239068263039000 il 6.7.2023. Ora, trattandosi di responsabilità solidale ai sensi dell'art. 15 del D.
Lgs. n. 472/1997, i suddetti avvisi, hanno interrotto la prescrizione anche nei confronti della New Co.
Immobiliare.
Con riguardo infine all'eccepito difetto di motivazione, l'atto impugnato risulta adeguatamente motivato;
esso contiene, infatti, tutte le informazioni previste dalla legge e la somma da pagare;
in sostanza attraverso l'atto impugnato il contribuente è stato reso edotto delle ragioni di diritto e dei presupposti di fatto sui quali è fondatala pretesa tributaria e ciò è sufficiente a consentirgli un'adeguata difesa.
L'esame del merito delle questioni proposte esime il Collegio dal pronunciarsi sull'istanza di sospensiva.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte resistente liquidate in € 5.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 5.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Roma, 23 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone Dott. Antonino La Malfa