Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 19/02/2026, n. 2603
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesigibilità del credito tributario per sospensione efficacia esecutiva

    La Corte rileva che l'avviso di accertamento sotteso all'atto impugnato non ha visto la sospensione della sua esecuzione, sebbene il giudizio sia stato sospeso in attesa di una pronuncia sulla querela di falso. Inoltre, un ricorso avverso un precedente avviso di intimazione è stato respinto. Il Tribunale di Velletri ha sospeso il pignoramento presso terzi, ma non l'avviso di accertamento.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte rileva che la prescrizione è stata interrotta da una serie di avvisi di intimazione notificati successivamente all'avviso iniziale, anche nei confronti della società coobbligata.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'avviso di intimazione

    La Corte ritiene che l'atto impugnato sia adeguatamente motivato, contenendo tutte le informazioni previste dalla legge e la somma da pagare, consentendo al contribuente un'adeguata difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 19/02/2026, n. 2603
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2603
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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