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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
25/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
TT IN AN, Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 231/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Studio Di Consulenza Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Piemonte
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 648/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 18/09/2023 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2007
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2008
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 486/2025 depositato il
25/09/2025
Richieste delle parti:
Parte Appellante: Voglia Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado, in totale riforma della
Sentenza Appellata n. 648/03/2023, depositata in data 18/09/2023, contrariis reiectis:
1) in via principale, riconoscere la fondatezza nel merito del primo motivo di appello, dichiarando sussistente il diritto al rimborso dell'IVA richiesta dalla Società, per violazione dell'art. 13, c. 4, D.P.R n. 633/72, per le ragioni indicate nel paragrafo 1;
2) in via cumulativa, riconoscere la fondatezza nel merito del secondo motivo di appello, dichiarando sussistente il diritto al rimborso dell'IVA richiesta dalla Società, per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, c. 5 bis, D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 13, c.4, D.P.R n. 633/72, per le ragioni indicate nel paragrafo 2;
3) in ogni caso, condannare espressamente l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, al pagamento delle spese di giudizio, comprensive di diritti ed onorari, oltre ad IVA e CPA, sia del presente grado di giudizio che del precedente, ed al rimborso dell'IVA indebitamente applicata sulle Operazioni di Rivendita, pari ad Euro 226.148,14, oltre ad interessi maturati e maturandi, comprensivi di rivalutazione monetaria, sino alla data di pagamento.(...).
Parte Appellata: Voglia codesta Onorevole Commissione Tributaria Regionale del Piemonte:
- respingere l'appello proposto dalla Contribuente in tutte le sue richieste e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado, anche in punto spese;
- condannare Parte appellante al pagamento delle spese riferite anche al presente grado di giudizio, così come a quelle relative al grado precedente, come da nota allegata (doc. 2).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.a. con sede in Torino ricorre in Appello avverso la Sentenza n.648/2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Torino sez. 3, pubblicata il 18/09/2023, che ha respinto il Ricorso della Società avverso il Silenzio-Rifiuto formatosi sull'Istanza di Rimborso, presentata in data 25/05/2021
(...) dell'importo complessivo di euro 226.148,14 (...) indebitamente versati ALER a titolo di IVA applicata sulle Operazioni di Rivendita e non dovuta in conseguenza delle intervenute Definizioni Agevolate dei contenziosi pendenti relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008 (...).
Gli antefatti
Il Rimborso richiesto dalla Società deriva dai seguenti antefatti:
- in data 15/12/2010 la Guardia di Finanza elevava nei confronti dell'odierna Appellante un P.V.C. recante contestazioni riferite ai periodi d'imposta dal 2006 al 2010; - sulla base del predetto P.V.C. l'Ufficio Grandi Contribuenti della Direzione Regionale del Piemonte notificava alla Ricorrente_1 S.p.a. gli Avvisi di Accertamento n.TSB060200174/2012 per l'a.i. 2007 e n. TSB060200092/2013 per l'a.i. 2008;
- oltre ad ulteriori contestazioni, non rilevanti ai fini del presente Contenzioso, gli Avvisi contenevano una contestazione riferita ALindetraibilità dell'I.V.A. relativa ad alcuni beni (autovetture, alimenti e bevande) acquistati dalla Società tramite operazioni permutative di cambio-merce, per i quali la Contribuente aveva detratto l'imposta in base ALordinario regime di detraibilità di cui ALart. 19 D.P.R. n. 633/1972; negli Avvisi si sosteneva che l'I.V.A. non poteva essere detratta dalla Società, in quanto i beni acquistati mediante le predette operazioni non costituivano oggetto dell'attività propria dell'impresa;
- la Ricorrente_1 impugnava i predetti Avvisi innanzi al Giudice Tributario e il Contenzioso proseguiva nei diversi Gradi;
- in pendenza di Giudizio, nel maggio 2019 la Società oggi Appellante decideva di definire le controversie riferite agli anni d'imposta 2007 e 2008 avvalendosi dell'istituto della Definizione Agevolata di cui ALart. 6
D.L. n. 119/2018; l'Agenzia confermava l'avvenuta definizione delle relative liti con apposita comunicazione;
- pur non avendo potuto esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta, per effetto del disconoscimento della detrazione verificatosi a seguito delle Definizioni Agevolate, la società ricorrente invece risultava aver assoggettato integralmente ad IVA le operazioni di rivendita delle predette merci a clienti italiani, come si evince dai prospetti di raccordo tra gli acquisti contestati negli avvisi di accertamento e le relative operazioni di rivendita (Narrativa Sent. n. 648);
- La Ricorrente_1 SPA, ritenendo il presupposto per la restituzione dell'IVA, indebitamente applicata sulle operazioni di rivendita, si sia verificato per effetto del perfezionamento delle Definizioni Agevolate cui la ricorrente ha aderito nel 2019, ha presentato istanza di rimborso, notificata nel maggio 2021 (Narrativa Sent. n. 648);
- gli importi richiesti a rimborso con l'Istanza sopra indicata, in riferimento agli anni di imposta 2007, 2008
e 2009, ammontano a € 226.148,14, oltre interessi maturati e maturandi ed accessori, compresa la rivalutazione monetaria (Controdeduzioni p.2);
- a seguito della presentazione dell'Istanza di Rimborso non è pervenuto riscontro da parte dell'Ufficio nel termine di legge e, conseguentemente, si è formato Silenzio- Rifiuto;
- in data 07/09/2022 la Società impugnava il Rifiuto tacito notificando ALUfficio il Ricorso, nel quale, con un unico Motivo, formulava le seguenti domande (Ricorso p.11):
- “annullare in tutto o in parte il Rifiuto tacito al rimborso impugnato, perché illegittimo e infondato per motivi di diritto supra esposti”;
- “accertare il conseguente diritto della Ricorrente al rimborso della maggiore IVA versata (e non dovuta) in relazione al periodo di imposta 2007, per un importo complessivamente pari ad euro 135.777,09, ovvero al diverso importo ritenuto di giustizia”;
- “accertare il conseguente diritto della Ricorrente al rimborso della maggiore IVA versata (e non dovuta) in relazione al periodo di imposta 2008, per un importo complessivamente pari ad euro 72.572,65, ovvero al diverso importo ritenuto di giustizia”;
- “accertare il conseguente diritto della Ricorrente al rimborso della maggiore IVA versata (e non dovuta) in relazione al periodo di imposta 2009, per un importo complessivamente pari ad euro 17.798,40, ovvero al diverso importo ritenuto di giustizia”;
- “condannare espressamente l'Ufficio Resistente ALimmediato rimborso dell'IVA indebitamente percepita, pari ad euro 226.148,14 ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi ed eventuali ulteriori accessori maturandi, ivi compresa la rivalutazione monetaria, fino alla data di pagamento. Con condanna alla rifusione delle spese, diritti ed onorari con ogni accessorio di legge”;
- si costituiva l'Ufficio e contodeduceva che la Definizione Agevolata delle liti tributarie non aveva la finalità di esatto accertamento dei regimi fiscali applicabili alle operazioni economiche oggetto dei Giudizi e non poteva costituire il presupposto per la restituzione di importi in precedenza corrisposti ALER. In particolare precisava: Al riguardo, si rileva che entrambi gli avvisi di accertamento emessi per gli anni 2007 e 2008 - oggetto di contenzioso e successiva deflnizione agevolata - si erano conclusi nel merito con due sentenze favorevoli alla Società in relazione al rilievo concernente l'IVA indebitamente detratta ai sensi dell'art. 19 bis 1 Dpr 633/72 su acquisto di autoveicoli e generi alimentari, sebbene poi la sentenza di Cassazione avesse provveduto ad annullare le sentenze della CTR, sfavorevoli ALUfficio, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale per il riesame delle cause de quibus.
Il che dimostra che - in relazione allo specifico rilievo per il quale si invoca il rimborso, peraltro in relazione al solo acquisto di automobili - Ricorrente_1 non è stata concretamente incisa dALIVA, che ha comunque detratto, nemmeno in sede di riscossione provvisoria, proprio perchè il contenzioso non è stato definito nel merito a seguito della cennata sanatoria, con conseguente inesistenza in radice del presupposto del controverso diritto al rimborso.
La Pronuncia di I Grado
Nella Motivazione della Sentenza impugnata si legge: La Corte riscontra che le doglianze della parte ricorrente risultano del tutto infondate e non indicano alcuna illegittimità concreta dell'atto impugnato.
Con riferimento AListituto della definizione delle liti tributarie - art. 16 legge 289/2002 - si ritiene che sia estendibile anche alla definizione agevolata di cui ALart. 6 del D. L. 119/2018 la così detta pace fiscale a cui ha aderito la società ricorrente, trattandosi di principi generali applicabili ad ogni tipo di sanatoria, in mancanza di previsioni espresse dal legislatore nel senso auspicato dalla Ricorrente_1. Tale procedura prevede la chiusura delle liti fiscali pendenti mediante il versamento di una somma forfettaria, quantificata in una percentuale del valore della controversia.
La definizione agevolata delle liti tributarie non ha la finalità di esatto accertamento dei regimi fiscali applicabili alle operazioni economiche oggetto dei giudizi e non può costituire il presupposto per la restituzione di importi (...) per operazioni diverse da quelle oggetto del contenzioso definito, la richiesta di rimborso IVA non può essere accolta.
Di seguito la Corte aggiunge: La Ricorrente_1 spa ha inteso definire in maniera agevolata le controversie tributarie relative ALIVA dovuta per gli anni d'imposta 2007 e 2008, riconoscendo la debenza dell'imposta nella misura ridotta prevista del Decreto Legge n.119/2018 e assolvendo così alle proprie pendenze in misura forfettaria ed immediata. La sanatoria prevista dALart. 6 D. L. 119/2018 condivide con le altre e diverse formule condonistiche la finalità di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, mediante un pagamento in misura predeterminata (...).
Quindi ribadisce: Il condono fiscale ha natura meramente procedurale, costituendo forma tipica di definizione del rapporto tributario, esaurendolo mediante definizione forfettaria (Corte Cost. n. 3321/1995) poiché l'ottica che persegue è quella della definizione, e non dell'accertamento.
La Corte - dopo aver rilevato: La società Ricorrente_1 non ha prodotto in giudizio nessuna prova in ordine alla effettiva misura dell'incidenza dell'IVA, atta a configurare una indebita violazione del principio di neutralità - puntualizza: Gli avvisi di accertamento emessi negli anni 2007 e 2008 - oggetto di contenzioso e successiva definizione agevolata - si erano conclusi con due sentenze favorevoli alla ricorrente in relazione al rilievo concernente l'IVA indebitamente detratta ai sensi dell'art. 19 bis 1 DPR 633/72 su acquisto di autoveicoli e generi alimentari, sebbene la sentenza di Cassazione avesse provveduto ad annullare le sentenze della CTR sfavorevoli ALUfficio, con rinvio ad altra Corte Tributaria Regionale per il riesame della cause de quibus.
Pertanto, aggiunge: (...) la società ricorrente non è stata concretamente incisa dALIVA, che ha comunque detratto, nemmeno in sede di riscossione provvisoria, proprio perché il contenzioso non è stato definito nel merito a seguito dell'avvenuta sanatoria, con conseguente inesistenza del controverso diritto al rimborso.
L'Appello della Contribuente.
La Ricorrente_1 S.p.a. ricorre in Appello per i seguenti due Motivi:
1) In via principale - Violazione dell'art. 13, c. 4, D.P.R n. 633/72 vigente ratione temporis, per avere i giudici di prime cure ritenuto che la definizione agevolata di cui ALart. 6 del D.L. n. 199/2018 (recte
119/2018) non abbia definitivamente determinato l'indetraibilità oggettiva parziale dell'IVA applicata sulle Operazioni di Acquisto e non potesse quindi costituire il “presupposto per la restituzione di importi in precedenza corrisposti ALER (a titolo di IVA, n.d.r.)… per operazioni diverse da quelle oggetto del contenzioso definito (le Operazioni di Rivendita, n.d.r.)".
In primo luogo Parte Appellante ripropone, ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. n. 546/1992, l'unico Motivo di Ricorso come motivo di gravame della Sentenza Appellata e ribadisce la violazione dell'art. 13 c.4 D.P.R. n. 633/1972.
L'argomentazione dell'Appellante è la seguente: In sintesi, con riferimento alle operazioni permutative (c.d. acquisti in “cambio merce”, costituenti le operazioni passive effettuate negli anni 2007 e 2008) oggetto di contestazione negli Avvisi, la Società aveva originariamente esercitato il diritto alla detrazione ex art. 19 del D.P.R. n. 633/72 dell'IVA corrisposta ai propri fornitori/clienti.
Successivamente, in sede di rivendita dei medesimi beni (con operazioni attive avvenute negli anni 2007, 2008 e 2009), la Società aveva esercitato il diritto di rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633/72 nei confronti dei cessionari, provvedendo ALincasso dell'IVA corrisposta dagli stessi ed al relativo versamento nelle casse IA (ove dovuto, in base alle liquidazioni IVA mensili). Sic rebus stantibus, le operazioni di acquisto e di rivendita dei beni in questione (autoveicoli), per come erano state originariamente effettuate, risultavano conformi al principio cardine di funzionamento dell'imposta sul valore aggiunto, nel senso della sostanziale “neutralità” del tributo per gli operatori economici (detrazione in acquisto al 100% e imponibilità al 100% in sede di rivendita): come noto, infatti, l'imposta sul valore aggiunto è un'imposta sul consumo che, in quanto tale, deve per natura colpire i consumatori finali e non gli operatori economici (attraverso i meccanismi della detrazione/rivalsa deve essere assicurata proprio la neutralità dell'imposta per gli operatori economici). Senonché, a seguito ed in conseguenza delle Definizioni Agevolate delle liti fiscali derivanti dALimpugnazione degli Avvisi, la “neutralità” dell'IVA è venuta meno per la Società, poiché è stato “disconosciuto”, in capo a Ricorrente_1, in via definitiva, il diritto alla detrazione del 60% dell'IVA pagata sulle operazioni passive oggetto di contestazione (acquisto dei beni in permuta): in termini sostanziali, si può affermare che la Società abbia “restituito” ALER l'imposta che aveva originariamente detratto , in considerazione dell'indetraibilità oggettiva contestata negli Avvisi. (Evidenziazioni del relatore)
Conclude la Parte: Conseguentemente affinché sia preservato il principio di “neutralità” del tributo armonizzato, la sopravvenuta e definitiva indetraibilità oggettiva dell'IVA assolta sulle Operazioni di Acquisto, ex art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/72, deve comportare la simmetrica applicazione del regime di (parziale) esenzione (o esclusione) delle correlate operazioni di rivendita, illo tempore (a questo punto, indebitamente) assoggettate a imposizione IVA, da Ricorrente_1 (in base a quanto definitivamente acclarato, ex post, in sede di Definizioni Agevolate delle liti). (Evidenziazione del relatore) In secondo luogo l'Appellante denuncia Erroneità della Sentenza Appellata nella parte in cui i giudici di primo grado:
(i) hanno ritenuto la definizione agevolata delle liti pendenti di cui ALart. 6 della D.L. n. 119/2018 assimilabile alla diversa definizione di cui ALart. 16 della L. n. 289/2002,
(ii) hanno ritenuto che la definizione agevolata delle liti pendenti non determinasse la “definizione del rapporto tributario” sottostante,
(iii) hanno ritenuto che l'accesso alla definizione agevolata delle liti fosse rilevante ai fini del presente procedimento.
Afferma Parte Appellante: (...) i giudici di primo grado non paiono aver colto che l'istanza di rimborso formulata dalla Società Appellante riguarda le Operazioni di Rivendita dei beni (non le Operazioni di Acquisto sulle quali sono state operate le Definizioni Agevolate) e che il suo fondamento risiede nell'indetraibilità oggettiva parziale dell'IVA sulle Operazioni di Acquisto, che si è indubbiamente e definitivamente verificata nel caso specifico (non importa se per mezzo delle Definizioni Agevolate o con altro mezzo!).
2) In via cumulativa - Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, c. 5 bis, del D.Lgs. e dell'art. 13, c. n.
546/92 4, del D.P.R. n. 633/72 vigente temporis, per aver i giudici di primo grado negato il diritto al rimborso, ritenendo non assolto l'onere probatorio sussistente in capo alla Società, senza aver tenuto conto dell'avvenuta produzione, nel fascicolo di primo grado, delle fatture di acquisto e di rivendita degli autoveicoli, oltre che dei prospetti di correlazione tra acquisti e vendite contenenti il calcolo dell'IVA chiesta a rimborso.
Lamenta la Società: Con riferimento a quanto precede, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di primo grado, la Società ritiene di aver pienamente assolto al proprio onere probatorio, in quanto la documentazione di cui i giudici di prime cure lamentano l'assenza risulta essere stata versata in atti, in quanto allegata al ricorso e alla memoria illustrativa!
Le Controdeduzioni dell' Ufficio
In relazione al I Motivo di Appello, la D.R. ne controdeduce l'infondatezza e afferma la correttezza della
Sentenza impugnata laddove ha ravvisato la natura meramente deflattiva e non di “accertamento” delle
Definizioni Agevolate poste in essere dalla società, nonché l'assenza di qualsiasi violazione dei principi del diritto unionale e in particolare del principio di neutralità dell'iva.
L'Ufficio ribadisce: I principi applicati dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado sono stati costantemente affermati sia dalla giurisprudenza di legittimità che da quella costituzionale e devono ritenersi consolidati (...). Richiama a sostegno le pronunce Cass., Sez. V, Ord. 2/4/2020, n. 7661, Cass., Sez. V, 3/6/2015, n. 11427, Cass., SS.UU. 5/6/2008, n. 14828, Cass., Sez. V, 15/2/2019, n. 4573, Corte Cost. n. 172/1986, Corte
Cost. n. 321/1995 (quest'ultima citata anche dai Giudici di prime cure). In particolare, poco oltre: Cassazione a Sezioni Unite, n. 1518 del 27/01/2016 (...).
Richiama il principio interpretativo cardine delle disposizioni condonistiche: Le sanatorie fiscali pongono il contribuente di fronte ad un'autonoma e libera scelta fra trattamenti distinti che non si intersecano fra loro, ovverosia coltivare la controversia verso il fisco nei modi ordinari, conseguendo - se del caso - anche rimborsi di somme indebitamente pagate o deduzioni/detrazioni comunque spettanti, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione condonistica, ma senza la possibilità di riflessi o interferenze con quanto dovuto sulla linea del procedimento fiscale ordinario (tra le tante Cass. n.16034 del 2015). Rimarca l'Ufficio che i suddetti principi non esauriscono certo la loro rilevanza in riferimento alla disciplina recata dalla Legge 289/2002 e, in particolare, dALart. 16 della medesima Legge.
A conferma richiama:
- Cass., Sez. V, n. 37519 del 22/12/2022 (...), con cui la Suprema Corte, ancora in riferimento ad una fattispecie di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 119/2018, ha ribadito il principio secondo il quale "ogni misura condonistica, (…), come questa Corte (Cass., Sez. U, 27/01/2016, n. 1518, in motivazione) ha avuto modo di sottolineare, per ragioni connesse ad esigenze della finanza pubblica, collega il pieno effetto liberatorio dell'obbligazione ALadempimento, anche solo parziale, dell'obbligazione tributaria originaria. (...)"
- Cass., Sez. V., Ord. n. 15888 del 06/06/2023 (...), in cui (...) la Suprema Corte ha esposto: "Per giurisprudenza consolidata della Corte il condono, in quanto incide in via definitiva sui debiti tributari dei contribuenti, non può dare luogo a restituzione alcuna degli importi in precedenza corrisposti sebbene eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa (cfr. Cass. Sez. U., 27/01/2016, n. 1518, Cass. Sez. U. 05/06/2008, n. 14828; Cass. 17/07/2014, n. 16339, Cass. 13/04/2012 n. 584). Si è precisato sul punto che tali effetti trovano la causa nella natura stessa del condono, istituto che risponde al fine di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, senza sottendere finalità di accertamento tributario ed esaurendo i suoi effetti con il raggiungimento di tali obiettivi. (…)"
La Direzione Regionale contesta radicalmente il ragionamento dell'Appellante secondo cui “l'istanza di rimborso formulata dalla Società serve proprio ad evitare che il peso dell'IVA venga integralmente addossato alla Società Appellante (e non soltanto per la quota corrispondente al c.d. valore aggiunto, come dovrebbe essere)”.
Parte Appellata replica: E' evidente , infatti, che, nell'ambito delle operazioni di rivendita degli autoveicoli - successive agli acquisti oggetto di contestazione per IVA parzialmente indetraibile negli avvisi di accertamento più volte citati - in relazione alle quali Ricorrente_1 chiede il rimborso che ci occupa, l'IVA applicata sull'intera base imponibile (...) è stata altresì (...) addebitata per lo stesso importo in rivalsa agli acquirenti (...). Ebbene, laddove si accogliesse la domanda di Ricorrente_1 volta a recuperare parzialmente (nella misura del 60%) un'IVA corrisposta ALER che, in ultima istanza, è finita col gravare interamente sui clienti della stessa - lungi dALevitare una violazione del principio di neutralità dell'IVA - si consentirebbe alla prima di ottenere un indebito arricchimento, che - questo sì - è senza dubbio estraneo al corretto meccanismo di operatività dell'imposta.
In relazione al II Motivo di Appello l'Ufficio sostiene l' irrilevanza, in ogni caso, della documentazione prodotta dalla società a sostegno della spettanza e quantificazione del rimborso richiesto.
La Decisione di I Grado, prosegue Parte Appellata, (...) si è limitata a svolgere una considerazione che andava ad aggiungersi a quelle espresse in precedenza - le quali assumevano chiaramente un carattere assorbente - relative ALassenza stessa del presupposto per la riconoscibilità del rimborso, nei termini poc'anzi evidenziati.
Poco dopo aggiunge: È del tutto ovvio, infatti, che la questione del sufficiente (o meno) adempimento dell'onere probatorio da parte del soggetto che richiede giudizialmente un rimborso (...) non può venire concretamente in rilievo allorquando difetti in radice - come nel caso di specie - il presupposto giuridico perché il diritto al rimborso stesso possa essere ritenuto sussistente. Pertanto la questione sulla documentazione deve ritenersi in ogni caso irrilevante ai fini della decisione della presente controversia. Le Memorie Illustrative delle Parti
La Memoria di Parte Appellante
Con Memoria deposita in data 11/09/2025 Parte Appellante contesta la riferibilità della Giurisprudenza di
Legittimità citata da Controparte in considerazione dell'asserita differenza sostanziale sussistente tra l'Istituto disciplinato (art. 16 L. n.289/2002) e la diversa forma di definizione adottata dalla Società e regolata dALart. 6 D.L. n. 119/2018, che richiedeva il pagamento integrale del tributo (o comunque, pressoché integrale, al 90%). Secondo la Società quanto pagato da Ricorrente_1 conserverebbe la natura di IVA oggettivamente indetraibile ex art. 19 bis 1 DPR 633/72, contrariamente a quanto sostiene l'Ufficio, con tutte le conseguenze che ne derivano ai fini del presente giudizio. (...) le definizioni delle liti analizzate non entrano nel merito della fondatezza o meno della pretesa tributaria originaria, avendo natura procedurale. Tuttavia, la natura di quanto pagato resta invariata e non muta per effetto dell'adesione alla definizione agevolata, per cui - nel caso specifico - quanto precede comporta che quanto pagato da Ricorrente_1 conserva in effetti natura di IVA oggettivamente indetraibile.
Poco oltre aggiunge: Pertanto, non rilevano le modalità con le quali si sia “concretizzata” la predetta oggettiva indetraibilità (parziale) dell'IVA sulle Operazioni di Acquisto degli autoveicoli (se tramite mancata detrazione spontanea da parte della Società, a seguito di un accertamento dell'Ufficio divenuto definitivo o a seguito di un accertamento impugnato, con successiva definizione della lite, da parte della Società). Quel che assume rilevanza è soltanto che tale indetraibilità oggettiva parziale dell'IVA sulle Operazioni di Acquisto si sia verificata!
L'argomentazione fondativa del diritto al rimborso è così ribadita: Appurato che l'indetraibilità oggettiva parziale dell'IVA si è realizzata in sede di acquisto, il trattamento IVA delle operazioni di rivendita deve essere coerente con tale modalità di applicazione del tributo! Il presupposto della richiesta di rimborso formulata dalla Società risiede nell'oggettiva indetraibilità parziale dell'IVA sulle Operazioni di Acquisto degli autoveicoli, realizzatasi con il perfezionamento delle Definizioni Agevolate, che ha comportato il riversamento ALER, da parte della Società, dell'IVA originariamente detratta dalla stessa e poi contestata dALAgenzia delle Entrate. In tal senso, le Definizioni Agevolate sono solamente una delle possibili modalità con cui si è definitivamente concretizzata tale indetraibilità oggettiva parziale (...).
Da queste premesse discende, per la Società, che il Rifiuto tacito al rimborso de quo è illegittimo, contrariamente a quanto affermato nella Sentenza Appellata, in quanto in contrasto con gli istituti della detrazione e della rivalsa IVA che devono garantire la neutralità del prelievo IVA per gli operatori economici (...).
Priva di rilievo è ritenuta dALAppellante l'affermazione, contenuta nelle Controdeduzioni (p. 21), secondo cui: “… laddove si accogliesse la domanda di Ricorrente_1 volta a recuperare parzialmente (nella misura del 60%) un'IVA corrisposta ALER che, in ultima istanza, è finita con il gravare interamente sui clienti della stessa - lungi dALevitare una violazione del principio di neutralità dell'IVA - si consentirebbe alla prima di ottenere un indebito arricchimento…”, in quanto l'unico soggetto che attualmente ha beneficiato di un indebito arricchimento, nel caso specifico, è l'ER, in conseguenza dell'applicazione indebita dell'IVA sulla parte del corrispettivo delle operazioni di rivendita dei beni che non avrebbe dovuto essere assoggettata (per simmetria con l'indetraibilità oggettiva parziale delle correlate operazioni di acquisto).
In particolare - aggiunge la Società - il riferimento contenuto nelle Controdeduzioni dell'Ufficio ALart. 30 ter D.P.R. n. 633/1972 - che pone come condizione per il rimborso l'avvenuta restituzione al cessionario (...) dell'importo pagato a titolo di rivalsa - non risulta pertinente, a maggior ragione allorché il prezzo di vendita concordato con gli acquirenti dei beni sia stato pattuito, sin dALorigine, al lordo dell'IVA.
Nella seconda parte della Memoria Illustrativa l'Appellante riprende le censure già mosse ai Giudici di I
Grado per non aver ritenuto assolto l'onere probatorio in capo alla Società.
La Memoria di Parte Appellata
L'Ufficio, con Memoria Illustrativa deposita in data 12/09/2025, contesta ancora la tesi di Controparte secondo cui la definizone agevolata della lite posta in essere nel caso di specie (ex art. 6 D.L. 119/2018) da Ricorrente_1 avrebbe comportato anche un accertamento del regime fiscale applicabile alle operazioni economiche oggetto dei giudizi definiti. Richiama la Giurisprudenza di Legittimità in precedenza citata per la quale alle procedure di definizione agevolata delle controversie tributarie può attribuirsi unicamente una funzione deflattiva, volta a soddisfare esigenze sia di riduzione del contenzioso, che di acquisizione per l'erario di risorse finanziarie a fronte di crediti tributari incerti. Proprio in considerazione della predetta funzione, e natura, deve ritenersi estraneo a tali medesime procedure qualsiasi effetto di “accertamento” del trattamento fiscale applicabile a una determinata operazione o fattispecie.
Infine, sulla base della documentazione prodotta dALAppellante, osserva: (...) il fatto che i prezzi offerti agli acquirenti fossero comprensivi di IVA (“tutto compreso”) non esclude affatto che questi ultimi siano stati gravati della relativa imposta. Questo comporta necessariamente che, ove mai si accogliesse la domanda di rimborso di Ricorrente_1, volta a recuperare parzialmente (nella misura del 60%) un IVA corrisposta ALER che, in ultima istanza, e finita col gravare interamente sui clienti della stessa, si consentirebbe alla prima di ottenere un indebito arricchimento, chiaramente estraneo al corretto meccanismo di operatività dell'imposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Giudici di I Grado, come si è visto nella precedente Narrativa, in cui si è riportata la Motivazione della
Sentenza qui impugnata, fondano la loro Decisione sulle seguenti considerazioni:
- il condono fiscale ha natura meramente procedurale, costituendo forma tipica di definizione del rapporto tributario, esaurendolo mediante definizione forfettaria (Corte Cost. n. 3321/1995) poiché I'ottica che persegue è quella della definizione, non dell'accertamento
- tale procedura prevede la chiusura delle liti fiscali pendenti mediante il versamento di una somma forfettaria, quantificata in una percentuale del valore della controversia
- la definizione agevolata delle liti tributarie non ha la finalità di esatto accertamento dei regimi fiscali applicabili alle operazioni economiche oggetto dei Giudizi e non può costituire il presupposto per la restituzione di importi
- la sanatoria prevista dALart. 6 D. L. n. 119/2018 condivide con le altre e diverse formule condonistiche la finalità di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie mediante un pagamento in misura predeterminata
- l'istituto della definizione delle liti tributarie - art. 16 L. n. 289/2002 - si ritiene estendibile anche alla Definizione
Agevolata, di cui ALart. 6 D. L. n. 119/2018, alla quale ha aderito la Società Ricorrente, trattandosi di principi generali applicabili ad ogni tipo di sanatoria
- la Ricorrente_1 S.p.a. ha inteso definire in maniera agevolata le controversie tributarie relative ALI.V.A. dovuta per gli anni d'imposta 2007 e 2008, riconoscendo la debenza dell'imposta nella misura ridotta prevista del D. L. n. 119/2018 e assolvendo così alle proprie pendenze in misura forfettaria ed immediata.
Tali considerazioni, ampiamente suffragate dalla Giurisprudenza citata nella parte che precede, sono condivise da questo Collegio.
Tra le tante Pronunce già menzionate si richiama ancora Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che, nella
Sentenza n. 3676/2010, ha avuto modo di precisare, con riguardo specifico alla Definizione Agevolata prevista e disciplinata dALart. 16 L. n. 289/2002, che detta norma non concerne la definizione dell'imposta, bensì la definizione di una lite in corso tra contribuente ed amministrazione, in funzione della riduzione del contenzioso in atto, secondo parametri rapportati allo stato della lite stessa al momento della domanda di definizione, garantendo la riscossione di un credito tributario incerto, sulla base di un trattamento paritario tra i contribuenti.
Sul punto indicazioni chiarissime, come s'è visto, provengono dalla Giurisprudenza di Legittimità e
Costituzionale, espressasi molteplici volte nel senso che alle procedure di Definizione Agevolata delle controversie tributarie può attribuirsi unicamente una funzione deflattiva, volta a soddisfare esigenze sia di riduzione del contenzioso, sia di acquisizione per l'ER di risorse finanziarie a fronte di crediti tributari incerti. In considerazione della predetta funzione e natura, deve ritenersi estraneo a tali procedure qualsiasi effetto di “accertamento” del trattamento fiscale applicabile ad una determinata fattispecie.
Il principio cardine delle disposizioni condonistiche è, infatti, che le sanatorie fiscali pongono il contribuente di fronte ad un'autonoma e libera scelta fra trattamenti distinti che non si intersecano fra loro: coltivare la controversia verso il Fisco nei modi ordinari, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione condonistica, ma senza la possibilità di riflessi o interferenze con quanto dovuto sulla linea del procedimento fiscale ordinario (ex multis Cass. n. 16034/2015). Detto principio, come ha correttamente rilevato l'Ufficio Grandi Contribuenti della Direzione Regionale, non esaurisce la sua rilevanza in riferimento alla disciplina recata dalla Legge n. 289/2002 e, in particolare, ALart. 16 della medesima Legge.
In proposito questo Collegio rileva che la differente onerosità tra la definizione di cui ALart. 6 D.L. n. 119/2018
e quella dell'art. 16 L. n. 289/2002, sottolineata dALAppellante, non incide sulla comune matrice dei due
Istituti e sugli effetti estintivi del pregresso oggetto del contendere.
Nel caso concreto la libera ed autonoma scelta per il condono, compiuta dalla Società nel 2019, è comprovata dal fatto, riferito dALUfficio nelle Controdeduzioni di I Grado e ripreso dai Giudici nella Sentenza n. 648/2023, che entrambi gli Avvisi di Accertamento, emessi per gli anni 2007 e 2008 - oggetto di contenzioso - si erano conclusi nel merito con due Sentenze favorevoli alla Società in relazione ALI.V.A. indebitamente detratta ai sensi dell'art. 19 bis 1 D.P.R. n. 633/1972 su acquisto di autoveicoli e generi alimentari, sebbene poi la Sentenza di Cassazione avesse provveduto ad annullare le Sentenze della C.T.R. sfavorevoli ALUfficio, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale per il riesame delle cause de quibus.
La Società ben avrebbe potuto proseguire il Contenzioso nel Processo in Riassunzione al fine di vedersi definitivamente riconosciuta la detraibilità dell'I.V.A. sugli acquisti in questione, mentre ha deciso liberamente di corrispondere quanto dovuto per la definizione condonistica. Scelta che non la legittima a chiedere il rimborso dell'I.V.A. corrisposta ALER a seguito delle operazioni di rivendita.
A ciò si aggiunge, come rilevato dALUfficio (circostanza non contestata dalla Parte) che Ricorrente_1 non è stata concretamente incisa dALIVA - che ha comunque detratto - nemmeno in sede di riscossione provvisoria, proprio perché il contenzioso non è stato definito nel merito a seguito della cennata sanatoria, con conseguente inesistenza in radice del presupposto del controverso diritto al rimborso.
Nel caso in esame, come illustrato dalla Parte Appellante e come già riferito, l'IVA richiesta a rimborso, per ciascuna singola operazione, deriva dALapplicazione della stessa percentuale di indetraibilità (60%) determinatasi con riferimento alle Operazioni di Acquisto, come percentuale di non imponibilità da applicare alla correlata Operazione di Rivendita (60%): pertanto, l'imposta chiesta a rimborso è data dalla differenza tra l'IVA applicata, erroneamente, sul 100% dell'imponibile e l'IVA che avrebbe dovuto applicarsi, correttamente, sul 40% dell'imponibile (per cui l'IVA indebitamente applicata, di cui si è chiesto il rimborso, ammonta ALIVA indebitamente applicata sul 60% dell'imponibile).
La Tesi della Società Ricorrente - secondo cui per effetto del perfezionamento delle Definizioni Agevolate, veniva accertato in modo definitivo il trattamento IVA delle operazioni di acquisto, nel senso dell'indetraibilità oggettiva dell'IVA relativa alle Operazioni di Acquisto contestate negli Avvisi (trattamento IVA precedentemente sub iudice): conseguentemente, in tale momento, per effetto delle Definizioni Agevolate, le operazioni di acquisto dei predetti beni in “cambio merce” venivano definitivamente qualificate, ai fini giuridici, come operazioni con IVA oggettivamente indetraibile ai sensi dell'art. 19-bis1 D.P.R. n. 633/1972
(con conseguente disconoscimento parziale della detrazione IVA che la Società Appellante aveva effettuato ALatto dell'acquisto dei beni, negli anni 2007 e 2008) - non è corretta perché con la Definizione Agevolata non si accerta il tributo, ma esclusivamente l'importo dovuto per la definizione della vertenza.
A ciò, tuttavia, si può aggiungere che, indipendentemente dalle preclusioni derivanti dalle regole proprie delle disposizioni condonistiche, non si vede quale sia in concreto l'I.V.A. indebitamente corrisposta da rimborsare, poiché l'I.V.A. sugli acquisti, detratta a suo tempo, non è mai stata recuperata dALUfficio nel
Contenzioso precedente, come si è riferito;
l'I.V.A. sulle operazioni di rivendita, seppure effettuate "al lordo
", è stata incassata dalla Società unitamente al corrispettivo ed è stata riversata ALER. L'unica I.V.A. " versata in più", pertanto, è quella corrisposta per effetto della Definizione Agevolata, che la Società ha liberamente ed autonomamente deciso in base a scelte di convenienza. Di ciò sembra offrire conferma la stessa Appellante quando scrive: (...) in termini sostanziali, si può affermare che la Società abbia “restituito” ALER l'imposta che aveva originariamente detratto, in considerazione dell'indetraibilità oggettiva contestata negli Avvisi.
Per le ragioni già esposte, considerato il regime straordinario delle disposizioni condonistiche, liberamente scelte, è del tutto infondata la doglianza per la violazione del principio della neutralità dell'I.V.A. e per il mancato rispetto della sua applicazione simmetrica.
La Corte di Giustizia di II Grado conferma la Sentenza appellata e condanna Parte Soccombente al pagamento delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
conferma la sentenza appellata e condanna l'appellante alle spese del presente grado, liquidate in
€ 9.000,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
25/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
TT IN AN, Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 231/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Studio Di Consulenza Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Piemonte
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 648/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 18/09/2023 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2007
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2008
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 486/2025 depositato il
25/09/2025
Richieste delle parti:
Parte Appellante: Voglia Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado, in totale riforma della
Sentenza Appellata n. 648/03/2023, depositata in data 18/09/2023, contrariis reiectis:
1) in via principale, riconoscere la fondatezza nel merito del primo motivo di appello, dichiarando sussistente il diritto al rimborso dell'IVA richiesta dalla Società, per violazione dell'art. 13, c. 4, D.P.R n. 633/72, per le ragioni indicate nel paragrafo 1;
2) in via cumulativa, riconoscere la fondatezza nel merito del secondo motivo di appello, dichiarando sussistente il diritto al rimborso dell'IVA richiesta dalla Società, per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, c. 5 bis, D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 13, c.4, D.P.R n. 633/72, per le ragioni indicate nel paragrafo 2;
3) in ogni caso, condannare espressamente l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, al pagamento delle spese di giudizio, comprensive di diritti ed onorari, oltre ad IVA e CPA, sia del presente grado di giudizio che del precedente, ed al rimborso dell'IVA indebitamente applicata sulle Operazioni di Rivendita, pari ad Euro 226.148,14, oltre ad interessi maturati e maturandi, comprensivi di rivalutazione monetaria, sino alla data di pagamento.(...).
Parte Appellata: Voglia codesta Onorevole Commissione Tributaria Regionale del Piemonte:
- respingere l'appello proposto dalla Contribuente in tutte le sue richieste e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado, anche in punto spese;
- condannare Parte appellante al pagamento delle spese riferite anche al presente grado di giudizio, così come a quelle relative al grado precedente, come da nota allegata (doc. 2).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.a. con sede in Torino ricorre in Appello avverso la Sentenza n.648/2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Torino sez. 3, pubblicata il 18/09/2023, che ha respinto il Ricorso della Società avverso il Silenzio-Rifiuto formatosi sull'Istanza di Rimborso, presentata in data 25/05/2021
(...) dell'importo complessivo di euro 226.148,14 (...) indebitamente versati ALER a titolo di IVA applicata sulle Operazioni di Rivendita e non dovuta in conseguenza delle intervenute Definizioni Agevolate dei contenziosi pendenti relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008 (...).
Gli antefatti
Il Rimborso richiesto dalla Società deriva dai seguenti antefatti:
- in data 15/12/2010 la Guardia di Finanza elevava nei confronti dell'odierna Appellante un P.V.C. recante contestazioni riferite ai periodi d'imposta dal 2006 al 2010; - sulla base del predetto P.V.C. l'Ufficio Grandi Contribuenti della Direzione Regionale del Piemonte notificava alla Ricorrente_1 S.p.a. gli Avvisi di Accertamento n.TSB060200174/2012 per l'a.i. 2007 e n. TSB060200092/2013 per l'a.i. 2008;
- oltre ad ulteriori contestazioni, non rilevanti ai fini del presente Contenzioso, gli Avvisi contenevano una contestazione riferita ALindetraibilità dell'I.V.A. relativa ad alcuni beni (autovetture, alimenti e bevande) acquistati dalla Società tramite operazioni permutative di cambio-merce, per i quali la Contribuente aveva detratto l'imposta in base ALordinario regime di detraibilità di cui ALart. 19 D.P.R. n. 633/1972; negli Avvisi si sosteneva che l'I.V.A. non poteva essere detratta dalla Società, in quanto i beni acquistati mediante le predette operazioni non costituivano oggetto dell'attività propria dell'impresa;
- la Ricorrente_1 impugnava i predetti Avvisi innanzi al Giudice Tributario e il Contenzioso proseguiva nei diversi Gradi;
- in pendenza di Giudizio, nel maggio 2019 la Società oggi Appellante decideva di definire le controversie riferite agli anni d'imposta 2007 e 2008 avvalendosi dell'istituto della Definizione Agevolata di cui ALart. 6
D.L. n. 119/2018; l'Agenzia confermava l'avvenuta definizione delle relative liti con apposita comunicazione;
- pur non avendo potuto esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta, per effetto del disconoscimento della detrazione verificatosi a seguito delle Definizioni Agevolate, la società ricorrente invece risultava aver assoggettato integralmente ad IVA le operazioni di rivendita delle predette merci a clienti italiani, come si evince dai prospetti di raccordo tra gli acquisti contestati negli avvisi di accertamento e le relative operazioni di rivendita (Narrativa Sent. n. 648);
- La Ricorrente_1 SPA, ritenendo il presupposto per la restituzione dell'IVA, indebitamente applicata sulle operazioni di rivendita, si sia verificato per effetto del perfezionamento delle Definizioni Agevolate cui la ricorrente ha aderito nel 2019, ha presentato istanza di rimborso, notificata nel maggio 2021 (Narrativa Sent. n. 648);
- gli importi richiesti a rimborso con l'Istanza sopra indicata, in riferimento agli anni di imposta 2007, 2008
e 2009, ammontano a € 226.148,14, oltre interessi maturati e maturandi ed accessori, compresa la rivalutazione monetaria (Controdeduzioni p.2);
- a seguito della presentazione dell'Istanza di Rimborso non è pervenuto riscontro da parte dell'Ufficio nel termine di legge e, conseguentemente, si è formato Silenzio- Rifiuto;
- in data 07/09/2022 la Società impugnava il Rifiuto tacito notificando ALUfficio il Ricorso, nel quale, con un unico Motivo, formulava le seguenti domande (Ricorso p.11):
- “annullare in tutto o in parte il Rifiuto tacito al rimborso impugnato, perché illegittimo e infondato per motivi di diritto supra esposti”;
- “accertare il conseguente diritto della Ricorrente al rimborso della maggiore IVA versata (e non dovuta) in relazione al periodo di imposta 2007, per un importo complessivamente pari ad euro 135.777,09, ovvero al diverso importo ritenuto di giustizia”;
- “accertare il conseguente diritto della Ricorrente al rimborso della maggiore IVA versata (e non dovuta) in relazione al periodo di imposta 2008, per un importo complessivamente pari ad euro 72.572,65, ovvero al diverso importo ritenuto di giustizia”;
- “accertare il conseguente diritto della Ricorrente al rimborso della maggiore IVA versata (e non dovuta) in relazione al periodo di imposta 2009, per un importo complessivamente pari ad euro 17.798,40, ovvero al diverso importo ritenuto di giustizia”;
- “condannare espressamente l'Ufficio Resistente ALimmediato rimborso dell'IVA indebitamente percepita, pari ad euro 226.148,14 ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi ed eventuali ulteriori accessori maturandi, ivi compresa la rivalutazione monetaria, fino alla data di pagamento. Con condanna alla rifusione delle spese, diritti ed onorari con ogni accessorio di legge”;
- si costituiva l'Ufficio e contodeduceva che la Definizione Agevolata delle liti tributarie non aveva la finalità di esatto accertamento dei regimi fiscali applicabili alle operazioni economiche oggetto dei Giudizi e non poteva costituire il presupposto per la restituzione di importi in precedenza corrisposti ALER. In particolare precisava: Al riguardo, si rileva che entrambi gli avvisi di accertamento emessi per gli anni 2007 e 2008 - oggetto di contenzioso e successiva deflnizione agevolata - si erano conclusi nel merito con due sentenze favorevoli alla Società in relazione al rilievo concernente l'IVA indebitamente detratta ai sensi dell'art. 19 bis 1 Dpr 633/72 su acquisto di autoveicoli e generi alimentari, sebbene poi la sentenza di Cassazione avesse provveduto ad annullare le sentenze della CTR, sfavorevoli ALUfficio, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale per il riesame delle cause de quibus.
Il che dimostra che - in relazione allo specifico rilievo per il quale si invoca il rimborso, peraltro in relazione al solo acquisto di automobili - Ricorrente_1 non è stata concretamente incisa dALIVA, che ha comunque detratto, nemmeno in sede di riscossione provvisoria, proprio perchè il contenzioso non è stato definito nel merito a seguito della cennata sanatoria, con conseguente inesistenza in radice del presupposto del controverso diritto al rimborso.
La Pronuncia di I Grado
Nella Motivazione della Sentenza impugnata si legge: La Corte riscontra che le doglianze della parte ricorrente risultano del tutto infondate e non indicano alcuna illegittimità concreta dell'atto impugnato.
Con riferimento AListituto della definizione delle liti tributarie - art. 16 legge 289/2002 - si ritiene che sia estendibile anche alla definizione agevolata di cui ALart. 6 del D. L. 119/2018 la così detta pace fiscale a cui ha aderito la società ricorrente, trattandosi di principi generali applicabili ad ogni tipo di sanatoria, in mancanza di previsioni espresse dal legislatore nel senso auspicato dalla Ricorrente_1. Tale procedura prevede la chiusura delle liti fiscali pendenti mediante il versamento di una somma forfettaria, quantificata in una percentuale del valore della controversia.
La definizione agevolata delle liti tributarie non ha la finalità di esatto accertamento dei regimi fiscali applicabili alle operazioni economiche oggetto dei giudizi e non può costituire il presupposto per la restituzione di importi (...) per operazioni diverse da quelle oggetto del contenzioso definito, la richiesta di rimborso IVA non può essere accolta.
Di seguito la Corte aggiunge: La Ricorrente_1 spa ha inteso definire in maniera agevolata le controversie tributarie relative ALIVA dovuta per gli anni d'imposta 2007 e 2008, riconoscendo la debenza dell'imposta nella misura ridotta prevista del Decreto Legge n.119/2018 e assolvendo così alle proprie pendenze in misura forfettaria ed immediata. La sanatoria prevista dALart. 6 D. L. 119/2018 condivide con le altre e diverse formule condonistiche la finalità di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, mediante un pagamento in misura predeterminata (...).
Quindi ribadisce: Il condono fiscale ha natura meramente procedurale, costituendo forma tipica di definizione del rapporto tributario, esaurendolo mediante definizione forfettaria (Corte Cost. n. 3321/1995) poiché l'ottica che persegue è quella della definizione, e non dell'accertamento.
La Corte - dopo aver rilevato: La società Ricorrente_1 non ha prodotto in giudizio nessuna prova in ordine alla effettiva misura dell'incidenza dell'IVA, atta a configurare una indebita violazione del principio di neutralità - puntualizza: Gli avvisi di accertamento emessi negli anni 2007 e 2008 - oggetto di contenzioso e successiva definizione agevolata - si erano conclusi con due sentenze favorevoli alla ricorrente in relazione al rilievo concernente l'IVA indebitamente detratta ai sensi dell'art. 19 bis 1 DPR 633/72 su acquisto di autoveicoli e generi alimentari, sebbene la sentenza di Cassazione avesse provveduto ad annullare le sentenze della CTR sfavorevoli ALUfficio, con rinvio ad altra Corte Tributaria Regionale per il riesame della cause de quibus.
Pertanto, aggiunge: (...) la società ricorrente non è stata concretamente incisa dALIVA, che ha comunque detratto, nemmeno in sede di riscossione provvisoria, proprio perché il contenzioso non è stato definito nel merito a seguito dell'avvenuta sanatoria, con conseguente inesistenza del controverso diritto al rimborso.
L'Appello della Contribuente.
La Ricorrente_1 S.p.a. ricorre in Appello per i seguenti due Motivi:
1) In via principale - Violazione dell'art. 13, c. 4, D.P.R n. 633/72 vigente ratione temporis, per avere i giudici di prime cure ritenuto che la definizione agevolata di cui ALart. 6 del D.L. n. 199/2018 (recte
119/2018) non abbia definitivamente determinato l'indetraibilità oggettiva parziale dell'IVA applicata sulle Operazioni di Acquisto e non potesse quindi costituire il “presupposto per la restituzione di importi in precedenza corrisposti ALER (a titolo di IVA, n.d.r.)… per operazioni diverse da quelle oggetto del contenzioso definito (le Operazioni di Rivendita, n.d.r.)".
In primo luogo Parte Appellante ripropone, ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. n. 546/1992, l'unico Motivo di Ricorso come motivo di gravame della Sentenza Appellata e ribadisce la violazione dell'art. 13 c.4 D.P.R. n. 633/1972.
L'argomentazione dell'Appellante è la seguente: In sintesi, con riferimento alle operazioni permutative (c.d. acquisti in “cambio merce”, costituenti le operazioni passive effettuate negli anni 2007 e 2008) oggetto di contestazione negli Avvisi, la Società aveva originariamente esercitato il diritto alla detrazione ex art. 19 del D.P.R. n. 633/72 dell'IVA corrisposta ai propri fornitori/clienti.
Successivamente, in sede di rivendita dei medesimi beni (con operazioni attive avvenute negli anni 2007, 2008 e 2009), la Società aveva esercitato il diritto di rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633/72 nei confronti dei cessionari, provvedendo ALincasso dell'IVA corrisposta dagli stessi ed al relativo versamento nelle casse IA (ove dovuto, in base alle liquidazioni IVA mensili). Sic rebus stantibus, le operazioni di acquisto e di rivendita dei beni in questione (autoveicoli), per come erano state originariamente effettuate, risultavano conformi al principio cardine di funzionamento dell'imposta sul valore aggiunto, nel senso della sostanziale “neutralità” del tributo per gli operatori economici (detrazione in acquisto al 100% e imponibilità al 100% in sede di rivendita): come noto, infatti, l'imposta sul valore aggiunto è un'imposta sul consumo che, in quanto tale, deve per natura colpire i consumatori finali e non gli operatori economici (attraverso i meccanismi della detrazione/rivalsa deve essere assicurata proprio la neutralità dell'imposta per gli operatori economici). Senonché, a seguito ed in conseguenza delle Definizioni Agevolate delle liti fiscali derivanti dALimpugnazione degli Avvisi, la “neutralità” dell'IVA è venuta meno per la Società, poiché è stato “disconosciuto”, in capo a Ricorrente_1, in via definitiva, il diritto alla detrazione del 60% dell'IVA pagata sulle operazioni passive oggetto di contestazione (acquisto dei beni in permuta): in termini sostanziali, si può affermare che la Società abbia “restituito” ALER l'imposta che aveva originariamente detratto , in considerazione dell'indetraibilità oggettiva contestata negli Avvisi. (Evidenziazioni del relatore)
Conclude la Parte: Conseguentemente affinché sia preservato il principio di “neutralità” del tributo armonizzato, la sopravvenuta e definitiva indetraibilità oggettiva dell'IVA assolta sulle Operazioni di Acquisto, ex art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/72, deve comportare la simmetrica applicazione del regime di (parziale) esenzione (o esclusione) delle correlate operazioni di rivendita, illo tempore (a questo punto, indebitamente) assoggettate a imposizione IVA, da Ricorrente_1 (in base a quanto definitivamente acclarato, ex post, in sede di Definizioni Agevolate delle liti). (Evidenziazione del relatore) In secondo luogo l'Appellante denuncia Erroneità della Sentenza Appellata nella parte in cui i giudici di primo grado:
(i) hanno ritenuto la definizione agevolata delle liti pendenti di cui ALart. 6 della D.L. n. 119/2018 assimilabile alla diversa definizione di cui ALart. 16 della L. n. 289/2002,
(ii) hanno ritenuto che la definizione agevolata delle liti pendenti non determinasse la “definizione del rapporto tributario” sottostante,
(iii) hanno ritenuto che l'accesso alla definizione agevolata delle liti fosse rilevante ai fini del presente procedimento.
Afferma Parte Appellante: (...) i giudici di primo grado non paiono aver colto che l'istanza di rimborso formulata dalla Società Appellante riguarda le Operazioni di Rivendita dei beni (non le Operazioni di Acquisto sulle quali sono state operate le Definizioni Agevolate) e che il suo fondamento risiede nell'indetraibilità oggettiva parziale dell'IVA sulle Operazioni di Acquisto, che si è indubbiamente e definitivamente verificata nel caso specifico (non importa se per mezzo delle Definizioni Agevolate o con altro mezzo!).
2) In via cumulativa - Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, c. 5 bis, del D.Lgs. e dell'art. 13, c. n.
546/92 4, del D.P.R. n. 633/72 vigente temporis, per aver i giudici di primo grado negato il diritto al rimborso, ritenendo non assolto l'onere probatorio sussistente in capo alla Società, senza aver tenuto conto dell'avvenuta produzione, nel fascicolo di primo grado, delle fatture di acquisto e di rivendita degli autoveicoli, oltre che dei prospetti di correlazione tra acquisti e vendite contenenti il calcolo dell'IVA chiesta a rimborso.
Lamenta la Società: Con riferimento a quanto precede, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di primo grado, la Società ritiene di aver pienamente assolto al proprio onere probatorio, in quanto la documentazione di cui i giudici di prime cure lamentano l'assenza risulta essere stata versata in atti, in quanto allegata al ricorso e alla memoria illustrativa!
Le Controdeduzioni dell' Ufficio
In relazione al I Motivo di Appello, la D.R. ne controdeduce l'infondatezza e afferma la correttezza della
Sentenza impugnata laddove ha ravvisato la natura meramente deflattiva e non di “accertamento” delle
Definizioni Agevolate poste in essere dalla società, nonché l'assenza di qualsiasi violazione dei principi del diritto unionale e in particolare del principio di neutralità dell'iva.
L'Ufficio ribadisce: I principi applicati dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado sono stati costantemente affermati sia dalla giurisprudenza di legittimità che da quella costituzionale e devono ritenersi consolidati (...). Richiama a sostegno le pronunce Cass., Sez. V, Ord. 2/4/2020, n. 7661, Cass., Sez. V, 3/6/2015, n. 11427, Cass., SS.UU. 5/6/2008, n. 14828, Cass., Sez. V, 15/2/2019, n. 4573, Corte Cost. n. 172/1986, Corte
Cost. n. 321/1995 (quest'ultima citata anche dai Giudici di prime cure). In particolare, poco oltre: Cassazione a Sezioni Unite, n. 1518 del 27/01/2016 (...).
Richiama il principio interpretativo cardine delle disposizioni condonistiche: Le sanatorie fiscali pongono il contribuente di fronte ad un'autonoma e libera scelta fra trattamenti distinti che non si intersecano fra loro, ovverosia coltivare la controversia verso il fisco nei modi ordinari, conseguendo - se del caso - anche rimborsi di somme indebitamente pagate o deduzioni/detrazioni comunque spettanti, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione condonistica, ma senza la possibilità di riflessi o interferenze con quanto dovuto sulla linea del procedimento fiscale ordinario (tra le tante Cass. n.16034 del 2015). Rimarca l'Ufficio che i suddetti principi non esauriscono certo la loro rilevanza in riferimento alla disciplina recata dalla Legge 289/2002 e, in particolare, dALart. 16 della medesima Legge.
A conferma richiama:
- Cass., Sez. V, n. 37519 del 22/12/2022 (...), con cui la Suprema Corte, ancora in riferimento ad una fattispecie di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 119/2018, ha ribadito il principio secondo il quale "ogni misura condonistica, (…), come questa Corte (Cass., Sez. U, 27/01/2016, n. 1518, in motivazione) ha avuto modo di sottolineare, per ragioni connesse ad esigenze della finanza pubblica, collega il pieno effetto liberatorio dell'obbligazione ALadempimento, anche solo parziale, dell'obbligazione tributaria originaria. (...)"
- Cass., Sez. V., Ord. n. 15888 del 06/06/2023 (...), in cui (...) la Suprema Corte ha esposto: "Per giurisprudenza consolidata della Corte il condono, in quanto incide in via definitiva sui debiti tributari dei contribuenti, non può dare luogo a restituzione alcuna degli importi in precedenza corrisposti sebbene eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa (cfr. Cass. Sez. U., 27/01/2016, n. 1518, Cass. Sez. U. 05/06/2008, n. 14828; Cass. 17/07/2014, n. 16339, Cass. 13/04/2012 n. 584). Si è precisato sul punto che tali effetti trovano la causa nella natura stessa del condono, istituto che risponde al fine di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, senza sottendere finalità di accertamento tributario ed esaurendo i suoi effetti con il raggiungimento di tali obiettivi. (…)"
La Direzione Regionale contesta radicalmente il ragionamento dell'Appellante secondo cui “l'istanza di rimborso formulata dalla Società serve proprio ad evitare che il peso dell'IVA venga integralmente addossato alla Società Appellante (e non soltanto per la quota corrispondente al c.d. valore aggiunto, come dovrebbe essere)”.
Parte Appellata replica: E' evidente , infatti, che, nell'ambito delle operazioni di rivendita degli autoveicoli - successive agli acquisti oggetto di contestazione per IVA parzialmente indetraibile negli avvisi di accertamento più volte citati - in relazione alle quali Ricorrente_1 chiede il rimborso che ci occupa, l'IVA applicata sull'intera base imponibile (...) è stata altresì (...) addebitata per lo stesso importo in rivalsa agli acquirenti (...). Ebbene, laddove si accogliesse la domanda di Ricorrente_1 volta a recuperare parzialmente (nella misura del 60%) un'IVA corrisposta ALER che, in ultima istanza, è finita col gravare interamente sui clienti della stessa - lungi dALevitare una violazione del principio di neutralità dell'IVA - si consentirebbe alla prima di ottenere un indebito arricchimento, che - questo sì - è senza dubbio estraneo al corretto meccanismo di operatività dell'imposta.
In relazione al II Motivo di Appello l'Ufficio sostiene l' irrilevanza, in ogni caso, della documentazione prodotta dalla società a sostegno della spettanza e quantificazione del rimborso richiesto.
La Decisione di I Grado, prosegue Parte Appellata, (...) si è limitata a svolgere una considerazione che andava ad aggiungersi a quelle espresse in precedenza - le quali assumevano chiaramente un carattere assorbente - relative ALassenza stessa del presupposto per la riconoscibilità del rimborso, nei termini poc'anzi evidenziati.
Poco dopo aggiunge: È del tutto ovvio, infatti, che la questione del sufficiente (o meno) adempimento dell'onere probatorio da parte del soggetto che richiede giudizialmente un rimborso (...) non può venire concretamente in rilievo allorquando difetti in radice - come nel caso di specie - il presupposto giuridico perché il diritto al rimborso stesso possa essere ritenuto sussistente. Pertanto la questione sulla documentazione deve ritenersi in ogni caso irrilevante ai fini della decisione della presente controversia. Le Memorie Illustrative delle Parti
La Memoria di Parte Appellante
Con Memoria deposita in data 11/09/2025 Parte Appellante contesta la riferibilità della Giurisprudenza di
Legittimità citata da Controparte in considerazione dell'asserita differenza sostanziale sussistente tra l'Istituto disciplinato (art. 16 L. n.289/2002) e la diversa forma di definizione adottata dalla Società e regolata dALart. 6 D.L. n. 119/2018, che richiedeva il pagamento integrale del tributo (o comunque, pressoché integrale, al 90%). Secondo la Società quanto pagato da Ricorrente_1 conserverebbe la natura di IVA oggettivamente indetraibile ex art. 19 bis 1 DPR 633/72, contrariamente a quanto sostiene l'Ufficio, con tutte le conseguenze che ne derivano ai fini del presente giudizio. (...) le definizioni delle liti analizzate non entrano nel merito della fondatezza o meno della pretesa tributaria originaria, avendo natura procedurale. Tuttavia, la natura di quanto pagato resta invariata e non muta per effetto dell'adesione alla definizione agevolata, per cui - nel caso specifico - quanto precede comporta che quanto pagato da Ricorrente_1 conserva in effetti natura di IVA oggettivamente indetraibile.
Poco oltre aggiunge: Pertanto, non rilevano le modalità con le quali si sia “concretizzata” la predetta oggettiva indetraibilità (parziale) dell'IVA sulle Operazioni di Acquisto degli autoveicoli (se tramite mancata detrazione spontanea da parte della Società, a seguito di un accertamento dell'Ufficio divenuto definitivo o a seguito di un accertamento impugnato, con successiva definizione della lite, da parte della Società). Quel che assume rilevanza è soltanto che tale indetraibilità oggettiva parziale dell'IVA sulle Operazioni di Acquisto si sia verificata!
L'argomentazione fondativa del diritto al rimborso è così ribadita: Appurato che l'indetraibilità oggettiva parziale dell'IVA si è realizzata in sede di acquisto, il trattamento IVA delle operazioni di rivendita deve essere coerente con tale modalità di applicazione del tributo! Il presupposto della richiesta di rimborso formulata dalla Società risiede nell'oggettiva indetraibilità parziale dell'IVA sulle Operazioni di Acquisto degli autoveicoli, realizzatasi con il perfezionamento delle Definizioni Agevolate, che ha comportato il riversamento ALER, da parte della Società, dell'IVA originariamente detratta dalla stessa e poi contestata dALAgenzia delle Entrate. In tal senso, le Definizioni Agevolate sono solamente una delle possibili modalità con cui si è definitivamente concretizzata tale indetraibilità oggettiva parziale (...).
Da queste premesse discende, per la Società, che il Rifiuto tacito al rimborso de quo è illegittimo, contrariamente a quanto affermato nella Sentenza Appellata, in quanto in contrasto con gli istituti della detrazione e della rivalsa IVA che devono garantire la neutralità del prelievo IVA per gli operatori economici (...).
Priva di rilievo è ritenuta dALAppellante l'affermazione, contenuta nelle Controdeduzioni (p. 21), secondo cui: “… laddove si accogliesse la domanda di Ricorrente_1 volta a recuperare parzialmente (nella misura del 60%) un'IVA corrisposta ALER che, in ultima istanza, è finita con il gravare interamente sui clienti della stessa - lungi dALevitare una violazione del principio di neutralità dell'IVA - si consentirebbe alla prima di ottenere un indebito arricchimento…”, in quanto l'unico soggetto che attualmente ha beneficiato di un indebito arricchimento, nel caso specifico, è l'ER, in conseguenza dell'applicazione indebita dell'IVA sulla parte del corrispettivo delle operazioni di rivendita dei beni che non avrebbe dovuto essere assoggettata (per simmetria con l'indetraibilità oggettiva parziale delle correlate operazioni di acquisto).
In particolare - aggiunge la Società - il riferimento contenuto nelle Controdeduzioni dell'Ufficio ALart. 30 ter D.P.R. n. 633/1972 - che pone come condizione per il rimborso l'avvenuta restituzione al cessionario (...) dell'importo pagato a titolo di rivalsa - non risulta pertinente, a maggior ragione allorché il prezzo di vendita concordato con gli acquirenti dei beni sia stato pattuito, sin dALorigine, al lordo dell'IVA.
Nella seconda parte della Memoria Illustrativa l'Appellante riprende le censure già mosse ai Giudici di I
Grado per non aver ritenuto assolto l'onere probatorio in capo alla Società.
La Memoria di Parte Appellata
L'Ufficio, con Memoria Illustrativa deposita in data 12/09/2025, contesta ancora la tesi di Controparte secondo cui la definizone agevolata della lite posta in essere nel caso di specie (ex art. 6 D.L. 119/2018) da Ricorrente_1 avrebbe comportato anche un accertamento del regime fiscale applicabile alle operazioni economiche oggetto dei giudizi definiti. Richiama la Giurisprudenza di Legittimità in precedenza citata per la quale alle procedure di definizione agevolata delle controversie tributarie può attribuirsi unicamente una funzione deflattiva, volta a soddisfare esigenze sia di riduzione del contenzioso, che di acquisizione per l'erario di risorse finanziarie a fronte di crediti tributari incerti. Proprio in considerazione della predetta funzione, e natura, deve ritenersi estraneo a tali medesime procedure qualsiasi effetto di “accertamento” del trattamento fiscale applicabile a una determinata operazione o fattispecie.
Infine, sulla base della documentazione prodotta dALAppellante, osserva: (...) il fatto che i prezzi offerti agli acquirenti fossero comprensivi di IVA (“tutto compreso”) non esclude affatto che questi ultimi siano stati gravati della relativa imposta. Questo comporta necessariamente che, ove mai si accogliesse la domanda di rimborso di Ricorrente_1, volta a recuperare parzialmente (nella misura del 60%) un IVA corrisposta ALER che, in ultima istanza, e finita col gravare interamente sui clienti della stessa, si consentirebbe alla prima di ottenere un indebito arricchimento, chiaramente estraneo al corretto meccanismo di operatività dell'imposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Giudici di I Grado, come si è visto nella precedente Narrativa, in cui si è riportata la Motivazione della
Sentenza qui impugnata, fondano la loro Decisione sulle seguenti considerazioni:
- il condono fiscale ha natura meramente procedurale, costituendo forma tipica di definizione del rapporto tributario, esaurendolo mediante definizione forfettaria (Corte Cost. n. 3321/1995) poiché I'ottica che persegue è quella della definizione, non dell'accertamento
- tale procedura prevede la chiusura delle liti fiscali pendenti mediante il versamento di una somma forfettaria, quantificata in una percentuale del valore della controversia
- la definizione agevolata delle liti tributarie non ha la finalità di esatto accertamento dei regimi fiscali applicabili alle operazioni economiche oggetto dei Giudizi e non può costituire il presupposto per la restituzione di importi
- la sanatoria prevista dALart. 6 D. L. n. 119/2018 condivide con le altre e diverse formule condonistiche la finalità di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie mediante un pagamento in misura predeterminata
- l'istituto della definizione delle liti tributarie - art. 16 L. n. 289/2002 - si ritiene estendibile anche alla Definizione
Agevolata, di cui ALart. 6 D. L. n. 119/2018, alla quale ha aderito la Società Ricorrente, trattandosi di principi generali applicabili ad ogni tipo di sanatoria
- la Ricorrente_1 S.p.a. ha inteso definire in maniera agevolata le controversie tributarie relative ALI.V.A. dovuta per gli anni d'imposta 2007 e 2008, riconoscendo la debenza dell'imposta nella misura ridotta prevista del D. L. n. 119/2018 e assolvendo così alle proprie pendenze in misura forfettaria ed immediata.
Tali considerazioni, ampiamente suffragate dalla Giurisprudenza citata nella parte che precede, sono condivise da questo Collegio.
Tra le tante Pronunce già menzionate si richiama ancora Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che, nella
Sentenza n. 3676/2010, ha avuto modo di precisare, con riguardo specifico alla Definizione Agevolata prevista e disciplinata dALart. 16 L. n. 289/2002, che detta norma non concerne la definizione dell'imposta, bensì la definizione di una lite in corso tra contribuente ed amministrazione, in funzione della riduzione del contenzioso in atto, secondo parametri rapportati allo stato della lite stessa al momento della domanda di definizione, garantendo la riscossione di un credito tributario incerto, sulla base di un trattamento paritario tra i contribuenti.
Sul punto indicazioni chiarissime, come s'è visto, provengono dalla Giurisprudenza di Legittimità e
Costituzionale, espressasi molteplici volte nel senso che alle procedure di Definizione Agevolata delle controversie tributarie può attribuirsi unicamente una funzione deflattiva, volta a soddisfare esigenze sia di riduzione del contenzioso, sia di acquisizione per l'ER di risorse finanziarie a fronte di crediti tributari incerti. In considerazione della predetta funzione e natura, deve ritenersi estraneo a tali procedure qualsiasi effetto di “accertamento” del trattamento fiscale applicabile ad una determinata fattispecie.
Il principio cardine delle disposizioni condonistiche è, infatti, che le sanatorie fiscali pongono il contribuente di fronte ad un'autonoma e libera scelta fra trattamenti distinti che non si intersecano fra loro: coltivare la controversia verso il Fisco nei modi ordinari, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione condonistica, ma senza la possibilità di riflessi o interferenze con quanto dovuto sulla linea del procedimento fiscale ordinario (ex multis Cass. n. 16034/2015). Detto principio, come ha correttamente rilevato l'Ufficio Grandi Contribuenti della Direzione Regionale, non esaurisce la sua rilevanza in riferimento alla disciplina recata dalla Legge n. 289/2002 e, in particolare, ALart. 16 della medesima Legge.
In proposito questo Collegio rileva che la differente onerosità tra la definizione di cui ALart. 6 D.L. n. 119/2018
e quella dell'art. 16 L. n. 289/2002, sottolineata dALAppellante, non incide sulla comune matrice dei due
Istituti e sugli effetti estintivi del pregresso oggetto del contendere.
Nel caso concreto la libera ed autonoma scelta per il condono, compiuta dalla Società nel 2019, è comprovata dal fatto, riferito dALUfficio nelle Controdeduzioni di I Grado e ripreso dai Giudici nella Sentenza n. 648/2023, che entrambi gli Avvisi di Accertamento, emessi per gli anni 2007 e 2008 - oggetto di contenzioso - si erano conclusi nel merito con due Sentenze favorevoli alla Società in relazione ALI.V.A. indebitamente detratta ai sensi dell'art. 19 bis 1 D.P.R. n. 633/1972 su acquisto di autoveicoli e generi alimentari, sebbene poi la Sentenza di Cassazione avesse provveduto ad annullare le Sentenze della C.T.R. sfavorevoli ALUfficio, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale per il riesame delle cause de quibus.
La Società ben avrebbe potuto proseguire il Contenzioso nel Processo in Riassunzione al fine di vedersi definitivamente riconosciuta la detraibilità dell'I.V.A. sugli acquisti in questione, mentre ha deciso liberamente di corrispondere quanto dovuto per la definizione condonistica. Scelta che non la legittima a chiedere il rimborso dell'I.V.A. corrisposta ALER a seguito delle operazioni di rivendita.
A ciò si aggiunge, come rilevato dALUfficio (circostanza non contestata dalla Parte) che Ricorrente_1 non è stata concretamente incisa dALIVA - che ha comunque detratto - nemmeno in sede di riscossione provvisoria, proprio perché il contenzioso non è stato definito nel merito a seguito della cennata sanatoria, con conseguente inesistenza in radice del presupposto del controverso diritto al rimborso.
Nel caso in esame, come illustrato dalla Parte Appellante e come già riferito, l'IVA richiesta a rimborso, per ciascuna singola operazione, deriva dALapplicazione della stessa percentuale di indetraibilità (60%) determinatasi con riferimento alle Operazioni di Acquisto, come percentuale di non imponibilità da applicare alla correlata Operazione di Rivendita (60%): pertanto, l'imposta chiesta a rimborso è data dalla differenza tra l'IVA applicata, erroneamente, sul 100% dell'imponibile e l'IVA che avrebbe dovuto applicarsi, correttamente, sul 40% dell'imponibile (per cui l'IVA indebitamente applicata, di cui si è chiesto il rimborso, ammonta ALIVA indebitamente applicata sul 60% dell'imponibile).
La Tesi della Società Ricorrente - secondo cui per effetto del perfezionamento delle Definizioni Agevolate, veniva accertato in modo definitivo il trattamento IVA delle operazioni di acquisto, nel senso dell'indetraibilità oggettiva dell'IVA relativa alle Operazioni di Acquisto contestate negli Avvisi (trattamento IVA precedentemente sub iudice): conseguentemente, in tale momento, per effetto delle Definizioni Agevolate, le operazioni di acquisto dei predetti beni in “cambio merce” venivano definitivamente qualificate, ai fini giuridici, come operazioni con IVA oggettivamente indetraibile ai sensi dell'art. 19-bis1 D.P.R. n. 633/1972
(con conseguente disconoscimento parziale della detrazione IVA che la Società Appellante aveva effettuato ALatto dell'acquisto dei beni, negli anni 2007 e 2008) - non è corretta perché con la Definizione Agevolata non si accerta il tributo, ma esclusivamente l'importo dovuto per la definizione della vertenza.
A ciò, tuttavia, si può aggiungere che, indipendentemente dalle preclusioni derivanti dalle regole proprie delle disposizioni condonistiche, non si vede quale sia in concreto l'I.V.A. indebitamente corrisposta da rimborsare, poiché l'I.V.A. sugli acquisti, detratta a suo tempo, non è mai stata recuperata dALUfficio nel
Contenzioso precedente, come si è riferito;
l'I.V.A. sulle operazioni di rivendita, seppure effettuate "al lordo
", è stata incassata dalla Società unitamente al corrispettivo ed è stata riversata ALER. L'unica I.V.A. " versata in più", pertanto, è quella corrisposta per effetto della Definizione Agevolata, che la Società ha liberamente ed autonomamente deciso in base a scelte di convenienza. Di ciò sembra offrire conferma la stessa Appellante quando scrive: (...) in termini sostanziali, si può affermare che la Società abbia “restituito” ALER l'imposta che aveva originariamente detratto, in considerazione dell'indetraibilità oggettiva contestata negli Avvisi.
Per le ragioni già esposte, considerato il regime straordinario delle disposizioni condonistiche, liberamente scelte, è del tutto infondata la doglianza per la violazione del principio della neutralità dell'I.V.A. e per il mancato rispetto della sua applicazione simmetrica.
La Corte di Giustizia di II Grado conferma la Sentenza appellata e condanna Parte Soccombente al pagamento delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
conferma la sentenza appellata e condanna l'appellante alle spese del presente grado, liquidate in
€ 9.000,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge.