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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 3627/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR Busoli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3627 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall' Avv. DAMASO PATTUMELLI e Parte_1
dall'Avv. DANIELE DI BELLA
ricorrente
e
, rappresentato Controparte_1
e difeso dall' Avv. SEBASTIANO CUBEDDU
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1 proposto opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, ex art. 13 L.118/71, beneficio revocato dall' convenuto a seguito di visita di revisione. CP_2
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 4864/2023, il CTU nominato dal
Giudice, dott. negava la sussistenza delle predette condizioni, Persona_1 riconoscendo in capo alla ricorrente una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura complessiva del 67%.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., rassegnando le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971 il diritto di all'assegno mensile di cui alla suddetta norma, in misura Parte_1 di legge e a decorrere dal 21-03-2023 o dalla data ritenuta di giustizia e, per l'effetto,
CONDANNARE l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e CP_1 maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo;
Ai sensi dell'art. 93
c.p.c., i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate sia nel procedimento instaurato con ricorso ex art. 445-bis, co. 1, c.p.c., sia nel presente giudizio, oltre spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A.”
Nel costituirsi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per CP_1 mancanza di specifiche contestazione alla CTU, deducendone, comunque,
l'infondatezza nel merito.
Previo invito, rivolto al CTU della fase di ATP, a specificare, per ogni singola patologia diagnosticata, le percentuali di invalidità di cui alla tabella allegata al DM 5.02.1992, nonché ad evidenziare i criteri di calcolo applicati al fine di pervenire al grado di menomazione accertato, la causa è stata discussa all'udienza del 2.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e, ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare le indagini peritali, viene oggi decisa mediante la presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono stati riscontrati in capo alla ricorrente i requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto, essendo stata la medesima ritenuta invalida nella misura del 67%.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere la prestazione richiesta e lamentando l'omesso richiamo, da parte del CTU, alla tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti di cui al decreto del ministro della Sanità del 5 febbraio 1992.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 13 L.118/71, l'assegno mensile di assistenza spetta “Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi”.
Nel caso di specie, il CTU della fase di ATP, dott. dopo aver Persona_1
sottoposto a visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica versata in atti, aveva escluso la sussistenza delle suddette condizioni sanitarie, ritenendo che il complesso morboso della periziata - caratterizzato da “ipoacusia neurosensoraile bilaterale di grado grave, con prote-sizzazione acustica e parziale emendabilita' funzionale, in presenza di lieve deficit dell'espressione verbale. sindrome depressiva endoreattiva di grado lieve, in assenza di documentati trattamenti e/o chiara involuzione psicotica, ne' evolutivita' clinico-fenomenologica documentata” - determinasse una riduzione permanente della capacità lavorativa nella sola misura dell'67%.
In particolare, il CTU aveva evidenziato come “L'esame dei dati anamnestici e degli elementi emersi dallo studio della documentazione medica, nonché dei rilievi documentati in sede peritale, mette in luce un complesso patologico che interessa precipuamente l'apparato uditivo (di natura imprecisata ed etiopatogenesi non identificata, parzialmente corretta da impianto protesico, in assenza di deficit della produzione verbale e/o elle facoltà espressive)) nonché menomazioni (di minore rilevanza), e della sfera psichica (di natura reattiva, in assenza di continuità clinico- fenomenologica e/o involuzione psicotica, né trattamenti farmacologici documentati nel tempo). Le relative manifestazioni cliniche e funzionali sono da ritenere di media entità in tema di incidenza sulla capacità lavorativa generica, giungere a CP_3 rendere la ricorrente invalida, ai sensi delle vigenti indicazioni in ambito pensionistico.”
A fronte, poi, della richiesta di chiarimenti rivoltagli da questo giudicante, il dott ha precisato: “Relativamente alla patologia dell'apparato Persona_1
uditivo, nello specifico l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale (grado grave), può trovare adeguato inquadramento tabellare al codice 4004 della tabella annessa al
D.M. del 5.2.1992, e stimare la menomazione con una percentuale pari al 55% (in considerazione della parziale emendabilità legata alla protesizzazione acustica), in assenza della possibilità di assimilarla specificatamente ad una voce tabellare superiore”; riguardo, poi, alla patologia della sfera psichica, il CTU ha evidenziato che
“la menomazione risulta di lieve entità, in assenza peraltro di documentata continuità clinico-fenomenologica e quindi da assimilare ad una nevrosi ansiosa (cod. 2207 della
Tabella di cui al D.M. Sanità del 5.2.1992), con percentuale fissa in misura del 15%, e pertanto cumulabile con la precedente secondo il calcolo a scalare delle menomazioni non concorrenti, ai sensi delle indicazioni vigenti e delle avvertenze di cui alla Tabella sopra richiamata, in assenza della possibilità di considerarla o valutarla in maniera diversa.
Sul punto, invero, il CTU aveva già congruamente analizzato, e riportato nell'elaborato peritale, la documentazione versata in atti (v. Certificato visita specialistica psichiatria
Ospedale G.B. Grassi del 23.9.2023), specificando già in quella fase come le suddette patologie fossero da ritenersi:” di natura reattiva, in assenza di continuità clinico- fenomenologica e/o involuzione psicotica, né trattamenti farmacologici documentati nel tempo”.
L'ausiliario del giudice, quindi, analizzando analiticamente il complesso afflittivo del ricorrente in diretto raffronto con la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992, ha fornito puntuali e circostanziati apprezzamenti circa l'incidenza di ogni patologia sul quadro clinico complessivo, argomentandone gli esiti raggiunti, ed indicando ulteriormente il criterio di calcolo applicato ai fini della determinazione della percentuale di invalidità complessiva.
Orbene, tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Le affermazioni in merito all'operato del CTU, pertanto, non trovando riscontro nella documentazione sanitaria in atti, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, non idonee ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che si ritiene compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Non rinvenendosi quindi motivi per discostarsi dalle risultanze dell'indagine peritale già effettuata, la presente opposizione non può che essere rigettata.
Peraltro, rinvenendosi in la dichiarazione reddituale prevista dall'art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
Per lo stesso motivo, le spese della CTU espletata nell'ambito dell'ATP, già liquidate in quella sede, non possono che essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-dichiara irripetibili le spese di lite;
-pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nell'ambito CP_1
del procedimento di ATP iscritto n.rg. 4864/2023.
Tivoli, 3/12/2025
Il Giudice
OR Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR Busoli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3627 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall' Avv. DAMASO PATTUMELLI e Parte_1
dall'Avv. DANIELE DI BELLA
ricorrente
e
, rappresentato Controparte_1
e difeso dall' Avv. SEBASTIANO CUBEDDU
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1 proposto opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, ex art. 13 L.118/71, beneficio revocato dall' convenuto a seguito di visita di revisione. CP_2
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 4864/2023, il CTU nominato dal
Giudice, dott. negava la sussistenza delle predette condizioni, Persona_1 riconoscendo in capo alla ricorrente una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura complessiva del 67%.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., rassegnando le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971 il diritto di all'assegno mensile di cui alla suddetta norma, in misura Parte_1 di legge e a decorrere dal 21-03-2023 o dalla data ritenuta di giustizia e, per l'effetto,
CONDANNARE l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e CP_1 maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo;
Ai sensi dell'art. 93
c.p.c., i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate sia nel procedimento instaurato con ricorso ex art. 445-bis, co. 1, c.p.c., sia nel presente giudizio, oltre spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A.”
Nel costituirsi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per CP_1 mancanza di specifiche contestazione alla CTU, deducendone, comunque,
l'infondatezza nel merito.
Previo invito, rivolto al CTU della fase di ATP, a specificare, per ogni singola patologia diagnosticata, le percentuali di invalidità di cui alla tabella allegata al DM 5.02.1992, nonché ad evidenziare i criteri di calcolo applicati al fine di pervenire al grado di menomazione accertato, la causa è stata discussa all'udienza del 2.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e, ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare le indagini peritali, viene oggi decisa mediante la presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono stati riscontrati in capo alla ricorrente i requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto, essendo stata la medesima ritenuta invalida nella misura del 67%.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere la prestazione richiesta e lamentando l'omesso richiamo, da parte del CTU, alla tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti di cui al decreto del ministro della Sanità del 5 febbraio 1992.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 13 L.118/71, l'assegno mensile di assistenza spetta “Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi”.
Nel caso di specie, il CTU della fase di ATP, dott. dopo aver Persona_1
sottoposto a visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica versata in atti, aveva escluso la sussistenza delle suddette condizioni sanitarie, ritenendo che il complesso morboso della periziata - caratterizzato da “ipoacusia neurosensoraile bilaterale di grado grave, con prote-sizzazione acustica e parziale emendabilita' funzionale, in presenza di lieve deficit dell'espressione verbale. sindrome depressiva endoreattiva di grado lieve, in assenza di documentati trattamenti e/o chiara involuzione psicotica, ne' evolutivita' clinico-fenomenologica documentata” - determinasse una riduzione permanente della capacità lavorativa nella sola misura dell'67%.
In particolare, il CTU aveva evidenziato come “L'esame dei dati anamnestici e degli elementi emersi dallo studio della documentazione medica, nonché dei rilievi documentati in sede peritale, mette in luce un complesso patologico che interessa precipuamente l'apparato uditivo (di natura imprecisata ed etiopatogenesi non identificata, parzialmente corretta da impianto protesico, in assenza di deficit della produzione verbale e/o elle facoltà espressive)) nonché menomazioni (di minore rilevanza), e della sfera psichica (di natura reattiva, in assenza di continuità clinico- fenomenologica e/o involuzione psicotica, né trattamenti farmacologici documentati nel tempo). Le relative manifestazioni cliniche e funzionali sono da ritenere di media entità in tema di incidenza sulla capacità lavorativa generica, giungere a CP_3 rendere la ricorrente invalida, ai sensi delle vigenti indicazioni in ambito pensionistico.”
A fronte, poi, della richiesta di chiarimenti rivoltagli da questo giudicante, il dott ha precisato: “Relativamente alla patologia dell'apparato Persona_1
uditivo, nello specifico l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale (grado grave), può trovare adeguato inquadramento tabellare al codice 4004 della tabella annessa al
D.M. del 5.2.1992, e stimare la menomazione con una percentuale pari al 55% (in considerazione della parziale emendabilità legata alla protesizzazione acustica), in assenza della possibilità di assimilarla specificatamente ad una voce tabellare superiore”; riguardo, poi, alla patologia della sfera psichica, il CTU ha evidenziato che
“la menomazione risulta di lieve entità, in assenza peraltro di documentata continuità clinico-fenomenologica e quindi da assimilare ad una nevrosi ansiosa (cod. 2207 della
Tabella di cui al D.M. Sanità del 5.2.1992), con percentuale fissa in misura del 15%, e pertanto cumulabile con la precedente secondo il calcolo a scalare delle menomazioni non concorrenti, ai sensi delle indicazioni vigenti e delle avvertenze di cui alla Tabella sopra richiamata, in assenza della possibilità di considerarla o valutarla in maniera diversa.
Sul punto, invero, il CTU aveva già congruamente analizzato, e riportato nell'elaborato peritale, la documentazione versata in atti (v. Certificato visita specialistica psichiatria
Ospedale G.B. Grassi del 23.9.2023), specificando già in quella fase come le suddette patologie fossero da ritenersi:” di natura reattiva, in assenza di continuità clinico- fenomenologica e/o involuzione psicotica, né trattamenti farmacologici documentati nel tempo”.
L'ausiliario del giudice, quindi, analizzando analiticamente il complesso afflittivo del ricorrente in diretto raffronto con la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992, ha fornito puntuali e circostanziati apprezzamenti circa l'incidenza di ogni patologia sul quadro clinico complessivo, argomentandone gli esiti raggiunti, ed indicando ulteriormente il criterio di calcolo applicato ai fini della determinazione della percentuale di invalidità complessiva.
Orbene, tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Le affermazioni in merito all'operato del CTU, pertanto, non trovando riscontro nella documentazione sanitaria in atti, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, non idonee ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che si ritiene compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Non rinvenendosi quindi motivi per discostarsi dalle risultanze dell'indagine peritale già effettuata, la presente opposizione non può che essere rigettata.
Peraltro, rinvenendosi in la dichiarazione reddituale prevista dall'art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
Per lo stesso motivo, le spese della CTU espletata nell'ambito dell'ATP, già liquidate in quella sede, non possono che essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-dichiara irripetibili le spese di lite;
-pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nell'ambito CP_1
del procedimento di ATP iscritto n.rg. 4864/2023.
Tivoli, 3/12/2025
Il Giudice
OR Busoli