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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/07/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 3547/2021
TRA
C.F. , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 ces ma, piazza Antonio Mancini 4, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Gianluca De Micco Padula (C.F. sito C.F._2 in Roma, via Mario Fani 20, che la rappresenta e la difend atti;
CONVENUTA
E
(C.F. e (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
, elett ress chele C.F._4 Venturiello sito in Roma, via Sistina 42, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 deducendo: -che il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 17 febbraio 2019, verso le ore 12:50, mentre stava percorrendo Piazza Aldo Moro in Cerveteri a bordo di un motociclo Aprilia, veniva urtato dalla Citroen C3 targata FL615DW, condotta da e di proprietà della sig.ra -che la Citroen, CP_2 CP_3 nell'intento di immette Roma, gli aveva tagliato l rovocandone la caduta;
-che aveva riportato lesioni gravi, quali: “Esiti di grave trauma cranico facciale con ematoma epidurale, piccola falda extrassiale in sede frontoorbitraria destra, del processo frontale ed orbitrario dell'osso zigomatico e della grande ala dello sfenoide di destra, frattura del pavimento orbitrario che permane in asse e della parete laterale del seno mascellare di destra e di trauma distorsivo del rachide cervicale (trattati mediante ricovero in ambiente specialistico, protratto riposo domiciliare, assunzione di terapia farmacologica), consistenti in sindrome neuroasteniforme post traumatica, sindrome cefalalgica e da lieve disreflessia labirintica, cervicalgia con impegno funzionale antalgico…” e che tali lesioni avevano comportato postumi permanenti pari al 16% e un'invalidità temporanea di 60 giorni. Chiedeva, quindi, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per complessivi euro 52.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
2.Si costituivano i convenuti, contestando la domanda. In particolare, CP_1 eccepiva la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro, per guida negligente, eccesso di velocità, mancanza di titolo abilitativo e uso improprio del casco. Chiedendo in via principale il rigetto della domanda ed in via subordinata, in applicazione dell'art. 1227 c.c., la riduzione del danno in misura pari alla responsabilità accertata in capo all'attore. e insistevano CP_2 CP_3 sull'autonoma responsabilità di richiam eriz nsulente del Pt_1 PM che descriveva una dinamic rdita di controllo del mezzo da parte del motociclista, senza urto diretto tra i veicoli. Chiedendo in via principale il rigetto della domanda ed in via subordinata, nel caso di parziale accoglimento, di essere manlevati dalla compagnia assicurativa . Controparte_4
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la causa veniva istruita a mezzo di interrogatorio formale dell'attore e di CTU medico-legale e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
4.All'esito dell'istruttoria orale e sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, con particolare riguardo alla relazione tecnica redatta dal C.T. del Pubblico Ministero, Ing. (doc. 2D allegato all'atto di citazione dell'attore), NA risulta accertat inistro ascrivibile a condotte colpose concorrenti dei conducenti dei veicoli coinvolti. In particolare, dalla menzionata relazione — espressamente richiamata dall'attore nonché dalle difese della compagnia CP_1 e dei convenuti e — è emerso che il sig. alla g CP_2 CP_3 CP_2 Citroen C3, nel tentativo di immettersi su via Roma, non ha osservato la prescritta segnaletica stradale, invadendo l'area di marcia del motociclo condotto dall'attore. Dalle risultanze istruttorie si evince che la segnaletica stradale presente vietava chiaramente l'immissione su via Roma dalla direzione di marcia dall'autovettura. A ciò si aggiunga che la visibilità risultava fortemente compromessa dalla presenza di veicoli in sosta, come rilevato dallo stesso perito Ing. circostanza che Per_1 avrebbe dovuto indurre il conducente della Citroen a un'adeguata prudenza nell'eseguire la manovra di immissione. Proprio per tale condotta, gli agenti della Polizia Locale intervenuti sul luogo contestavano al sig. la violazione CP_2 dell'art. 145, commi 2 e 10, del Codice della Strada. Del pari, tuttavia, l'attore percorreva Piazza Aldo Moro a una velocità non commisurata alle concrete condizioni della strada e del traffico, risultata pari a circa 50 km/h, sebbene entro i limiti massimi consentiti. Tale velocità deve ritenersi in ogni caso eccessiva, avuto riguardo alla presenza di un'intersezione e alla ridotta visibilità. La stessa perizia tecnica documenta che il motociclo, a seguito di una frenata d'emergenza, lasciava una traccia di circa 7,3 metri, ribaltandosi e determinando la caduta del conducente, il quale, sbalzato, urtava contro la fiancata posteriore della Citroen C3. Elemento di ulteriore rilievo è rappresentato dal fatto che il casco indossato dall'attore si scalzava al momento dell'impatto, circostanza che induce a ritenere che lo stesso non fosse correttamente allacciato. Sul punto, occorre richiamare i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione, con ordinanza 4 settembre 2024, n. 23804, ha ribadito che, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., il concorso di colpa del danneggiato impone al giudice una comparazione tra la gravità delle condotte delle parti e una valutazione controfattuale, volta a stabilire quale tra i comportamenti in esame abbia concretamente inciso in misura prevalente sull'evento dannoso. Analogamente, la Corte di Cassazione, con sentenza 11 marzo 2004, n. 4993, ha affermato che il mancato corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza — tra cui rientra pacificamente il casco — costituisce condotta colposa idonea a determinare una riduzione del risarcimento spettante alla vittima, in proporzione all'incidenza causale riscontrata. In tale prospettiva, la condotta dell'attore, che non ha allacciato correttamente il casco, assume rilievo causale non secondario nella determinazione delle conseguenze lesive. Indifferente invece la circostanza che il conducente non fosse munito di titolo abilitativo alla guida, non interrompendo tale circostanza il nesso di causalità tra condotta e sinistro. (Corte di Cassazione, Sezione 3, Sentenza, 26 maggio 2020, n. 9674).
5.Va, altresì, evidenziato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in modo costante e condiviso da questo Giudicante, la presunzione di pari concorso di colpa prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione meramente sussidiaria e può operare solo in difetto di accertamento delle condotte effettivamente poste in essere dai conducenti. Nel caso di specie, la documentazione prodotta, unitamente alla relazione tecnica e alle contestazioni elevate dalla Polizia Locale, consente di accertare in modo preciso e puntuale le condotte poste in essere dai soggetti coinvolti, tanto da rendere inapplicabile la presunzione paritaria di responsabilità. In particolare, la violazione della segnaletica stradale da parte del sig. CP_2 integra una condotta oggettivamente rilevante che, secondo l'insegnamento consolidato della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. n. 4055/2009; Cass. civ. n. 9528/2012), è idonea a superare la presunzione di concorso di colpa, imponendo una valutazione specifica sulla base delle risultanze concrete del caso. Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene equo ripartire la responsabilità nella misura del 65% a carico del sig. per la grave violazione delle norme sulla CP_2 circolazione e la manovra di immissione non correttamente eseguita, e del 35% a carico dell'attore, per la velocità non prudente e il mancato corretto utilizzo del casco di protezione.
6.In punto di quantificazione in termini monetari del danno, va ribadito che ai fini della liquidazione si fa riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, essendo nota a questo giudice la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Come si legge nella nota esplicativa Tabelle di Milano attualmente vigenti, ossia quelle 2024 (che si differenziano da quelle 2018, sul punto in esame, solo per l'applicazione della rivalutazione e per una rivisitazione grafica), si è prescelto un sistema di liquidazione congiunta che tenga conto il “danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali” e il “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva”. Si è fatto, quindi, riferimento per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta ad una “tabella di valori monetari medi (…) (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”, per poi prevedere una “percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzare –onde consentire una adeguata personalizzazione complessiva di tale liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”, sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Medesimo discorso può essere svolto per il danno non patrimoniale “temporaneo” per il quale anche si è optato per una liquidazione congiunta “inclusiva delle componenti del danno biologico (ora definito danno dinamico-relazionale) e del cd danno morale temporaneo (ora definito da sofferenza soggettiva interiore)”; per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, i valori sono i seguenti: “valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta euro 115,00”, con aumento personalizzato fino a max del 50% ossia ad euro 172,50.
7.La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve tenere conto, in primo luogo, dei postumi permanenti riportati da (esiti permanenti Parte_1
“Attendibile sintomatologia cenestesica e dolorosa emifacciale dx in esito a grave trauma cranio-encefalico-facciale – Lieve menomazione estetica per accenno ad asimmetria facciale da lieve appianamento della prominenza zigomatica dx ed accenno ad abbassamento ptosico della palpebra dx”), all'epoca dei fatti studente di 17 anni, quantificabili in esito alla CTU nella misura di 11 punti percentuali. Pertanto, il danno biologico permanente va quantificato nella somma di euro 35.120,00. Nel caso di specie, va infatti riconosciuto -nella liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica- il danno morale essendo stata fornita prova, stante il tenore della relazione del ctu e alla luce della tipologia degli esiti permanenti, della sussistenza di tale tipologia di pregiudizio associata all'esito permanente e all'età dell'attore. Quanto alla personalizzazione, invece, non sono emerse, né sono state dedotte circostanze, tali da integrare quelle peculiarità eccezionali idonee ad apportare un ulteriore incremento dell'ammontare del risarcimento. Con riferimento alla invalidità temporanea muovendo dal valore giornaliero di euro 115,00, devono quantificarsi a titolo di ITA 30 giorni pari ad euro 3.450,00, ed a titolo di ITP al 50%, 30 giorni pari ad euro 1.725,00, per un totale di euro 5.175,00. Circa le spese mediche documentate il CTU ha rilevato la congruità delle spese sostenute per euro 360,00.
8.In conclusione, in relazione alle percentuali di responsabilità attribuibili alle parti coinvolte, come argomentato, vanno condannati in solido , Controparte_2 CP_3
e a risarcire in fav
[...] Controparte_1 Parte_1 seguenti somme:
- il danno non patrimoniale per euro 26.191,75 (pari al 65% di euro 40.295,00). Su tale importo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese mediche per euro 234,00 (pari al 65% di euro 360,00) oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. E' fondata e va accolta la domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione, peraltro neppure contestata in giudizio.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo parametrate al DM vigente e diminuite in relazione alla percentuale di responsabilità attribuita a parte attrice, tenendo in considerazione la complessità e all'attività processuale in concreto svolta. Le spese di ctu medico legali vengono definitivamente poste in solido a carico delle parti, nei rapporti interni da ripartirsi in misura percentuale pari al 65% a carico dei convenuti e nella misura del 35% a carico dell'attore.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea, DICHIARA la responsabilità concorsuale, per le causali di cui in motivazione, di nella Controparte_2 causazione del sinistro oggetto di causa nella misura del 65% e DA
, e , in solido Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 tra loro, al risarcimento in favore di 1) del danno non Parte_1 patrimoniale pari ad euro 26.191,75 olt interessi come da motivazione;
2) del danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 234,00 oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
-DA , e Controparte_2 Controparte_3 [...] ro re di Parte_2 Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio da liquidarsi nella somma di euro 6.697,70 di cui euro 697,70 per spese vive ed euro 6.000,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesca Mastroianni, dichiaratosi difensore antistatario;
-PONE le spese della ctu medico legale a carico di tutte le parti in solido, da ripartirsi nei rapporti interni come da motivazione.
-DA a manlevare e tenere indenne Controparte_1
o quanto sono tenuti a versare in Controparte_2 Controparte_3 ragione dei capi del dispositivo che precedono.
Si comunichi.
Civitavecchia 14.07.2025
Il giudice
Daniele Sodani