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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/12/2025, n. 12854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12854 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA III sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15462/ 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall' avv.to LUPIA LUCA Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. PASCUCCI FRANCESCO Controparte_1
Resistente
Oggetto: Agenzia.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 19.4.24 e regolarmente notificato, esponeva di Parte_1 avere stipulato in data 1.7.2018 con un mandato di agenzia e che in Controparte_1 data 11.1.2022 l'agente aveva comunicato la volontà di cessare il rapporto di collaborazione e con un preavviso di mesi sei;
lamentava che l non aveva svolto in CP_1 tale periodo alcuna attività e che in data 4.2.22 egli aveva dichiarato risolto il contratto in forza della clausola dell'art.4.7 , “risoluzione per mancato raggiungimento dell'obiettivo target annuale di vendite”; deduceva che l aveva mutato così la causa del recesso, CP_1 ma evidenziava che il potere di esercitarlo si era già esaurito;
contestava l'assunto dell'agente e sosteneva l'infondatezza delle cause poste a fondamento della risoluzione;
chiedeva la corresponsione dell'indennità di mancato preavviso;
deduceva circa i danni subiti;
concludeva nel modo che segue: “Accertare l'invalidità, nullità, inefficacia ed improduttività di effetti, oltre che l'infondatezza, della risoluzione azionata dal signor CP_1 in merito al contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 4.7., per le ragioni di cui al presente atto;
1 - Accertare e dichiarare l'obbligo del signor di rispettare il periodo di Controparte_1 preavviso in ragione del recesso senza giusta causa, dallo stesso operato in data
11.01.2022 ed intercorrente tra il 11.1.22 ed il 11.7.22 e, conseguentemente, condannare il signor a corrispondere ad la somma di euro Controparte_1 Parte_1
20.639,12, corrispondente al fatturato medio mensile conseguito nei 12 mesi antecedenti dall'agente, moltiplicato per i mesi di preavviso (6 mesi) non osservato dal sig. . Con CP_1 vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale deduceva che il recesso per giusta causa era intervenuto a causa degli ostacoli frapposti dalla società alla sua attività ; richiamava documentazione a supporto;
contestava la sussistenza di un diritto della società alla indennità di preavviso ed evidenziava l'errore di calcolo nel quale era incorsa la stessa circa la durata del preavviso, che, in base agli AEC applicabili, è pari a 5 mesi e non a 6 ; riteneva legittimi entrambi i recessi, il secondo intervenuto per fatti sopravvenuti;
proponeva domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'indennità d preavviso per inadempimento della società, l'indennità ex art.1751 CC per il recesso per giusta causa, le mensilità di provvigione di dicembre 2021 e gennaio 2022, il diritto al pagamento dell'indennità per il patto di non concorrenza per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, il diritto al pagamento del FIRR Enasarco;
concludeva nel modo che segue: in via principale: “Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare valido e legittimo il recesso espresso dal sig. in data Controparte_1
11.1.2022 per risoluzione del contratto di agenzia monomandatario stipulato il 1.7.2018, per sostanziale riduzione del fatturato ed, allo stesso modo, accertare e dichiarare valido e legittimo il successivo recesso del 4.2.2022 adottato dal sig. durante il Controparte_1 periodo di preavviso di recesso, come motivato, da giusta causa ai sensi dell'art. 2119
c.c., per gravi violazioni ed inadempimenti degli obblighi contrattuali e di correttezza e buona fede messi in atto esclusivamente dalla società mandante in Parte_1 quanto autrice di comportamenti volti ad emarginare e demansionare l'agente di commercio in modo da privarlo completamente di ogni capacità reddituale, oltre che quanto stabilito all'art.
4.7 comma 3 del contratto e, per l'effetto, respingere la domanda di parte ricorrente al versamento di qualsivoglia indennizzo per omesso preavviso in quanto destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto, dichiarando nulla essere dovuto dal Parte resistente alla parte istante in via riconvenzionale: Voglia il Tribunale adito – previa pronuncia di un nuovo Decreto per la fissazione dell'udienza di comparizione personale
2 delle parti e discussione ai sensi e per gli effetti dell'art. 418 C.p.c. – ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) accertare e dichiarare il diritto del Sig. al Controparte_1 pagamento da parte dell'azienda preponente HT dell'indennità di mancato preavviso di recesso nella misura di euro 17.195,00 per 5 mesi di violazione dell'obbligo; 2) accertare e dichiarare il diritto del Sig. al versamento in suo favore dell'indennità di Controparte_1 risoluzione del rapporto di agenzia, per come prevista dall'art. 1751 c.c. nonché dagli AEC applicabili oltre che dalla normativa europea di riferimento, indicata nella misura di 12 mensilità della media provvigionale indicata dalla stessa ricorrente ovvero euro 3.439,00 x
12 = euro 41.268,00, somma da ritenersi equa in considerazione del lungo periodo trascorso dal sig. in collaborazione con la mandante (2014/2021); 3) accertare e CP_1 dichiarare il diritto del Sig. al pagamento delle provvigioni maturate nei Controparte_1 mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 mai versate dalla società mandante e che, salvo migliore determinazione in corso di giudizio sì apprezzano nella misura di euro 2500, 00, ovvero nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
4) accertare e dichiarare il diritto del signor al pagamento della indennità fissa stabilita per la Controparte_1 vigenza del patto di non concorrenza per le mensilità di dicembre 2021 gennaio 2022 nella misura di euro 500, 00 per ciascun mese e quindi, complessivamente euro 1000, 00; 5) accertare e dichiarare il diritto del signor al pagamento in suo favore di Controparte_1 tutte le somme che la società mandante non ha colpevolmente versato in favore dell'ente previdenziale così come saranno determinate in corso di causa. Con vittoria di CP_2 spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Differita l'udienza per la trattazione della domanda riconvenzionale, disposta per la fase decisoria la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Vanno in primo luogo esaminati gli effetti del recesso intimato da in data 4.2.22. CP_1
Se, infatti, non vi sono dubbi circa la portata dell'atto notificato il giorno 11.1.2022- con il quale ha comunicato l'intento di recedere dal contratto di agenzia in corso e ha CP_1 concesso un termine di preavviso di mesi sei-, atto accettato dalla preponente (v. in atti) - , più problematica appare la qualificazione della comunicazione intervenuta in data
4.2.2022, con la quale egli dichiara che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa
3 pattuita dall'art.
4.7 del Contratto di agenzia e dichiara altresì di ritenere risolto il contratto fin dalla data di ricezione della detta comunicazione;
l'agente imputa la risoluzione al grave inadempimento e alla colpa esclusiva dell'azienda preponente, che viene altresì ritenuta obbligata al versamento delle indennità previste dall'art.1751 CC e dagli AEC applicabili.
Va innanzitutto evidenziato che l'istituto del recesso, in tema di agenzia, è rinvenibile nell'art.1750 II c. e ssg. CC;
l'obbligo del preavviso ha la funzione di tutelare il contraente receduto, al quale viene concesso, attraverso la dilazione degli effetti della volontà del recedente, il tempo sufficiente a regolare i suoi interessi.
Il recesso consiste in una dichiarazione unilaterale ricettizia volta a fare cessare il rapporto a tempo indeterminato, che non richiede accettazione dell'altra parte;
esso è valido ed opera immediatamente se intimato senza preavviso;
se intimato con preavviso, durante tale periodo, il rapporto continua a svolgersi normalmente e il preponente e l'agente devono assolvere a tutti i loro obblighi;
al contratto continuano ad applicarsi tutte le norme e le clausole collettive ed individuali che lo hanno regolato sin dall'inizio e ciascuna parte può chiedere la risoluzione del contratto per inadempienza dell'altra (v. Cass. Sent.
N.4982/2004).
Secondo il consolidato l'orientamento della Cassazione, per il principio dell'ultrattività del rapporto in pendenza del termine di preavviso, il contratto di agenzia a tempo indeterminato non cessa nel momento in cui uno dei contraenti recede dal contratto, ma solo con la scadenza del prescritto periodo di preavviso, il quale è predisposto nell'interesse e a tutela della parte non recedente. (v. Cass., Sentenza n. 4982 del
11/03/2004).
E' stato chiarito che il recesso dell'agente, intervenuto durante il periodo di preavviso conseguente all'atto di recesso del preponente, integra una rinuncia al preavviso e l'anticipazione dell'estinzione del rapporto, che resta pur sempre imputabile alla volontà del preponente, su cui permane l'obbligo di corrispondere l'indennità di cessazione ex art. 1751 cod. civ. (v. Cass. Sentenza n. 8295 del 25/05/2012).
Al contrario, se recedente con preavviso è l'agente, questi non può rinunciare al preavviso essendo esso posto a presidio degli interessi del non recedente.
E' possibile però che, durante il periodo di preavviso, quando ancora non si è verificata l'estinzione del rapporto, l'agente o il preponente possano chiedere la risoluzione del contratto di agenzia per inadempimento della controparte.
4 Poiché manca una espressa previsione relativa alla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto di agenzia, per lo stesso trova applicazione in via analogica l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art.2119 CC (v. Cass. N. 368/1999).
Pertanto, ciascuna parte può sciogliere il rapporto senza osservare il preavviso in presenza di un inadempimento della controparte di importanza tale da non consentire la normale prosecuzione del rapporto.
La S.C. ha di recente chiarito che, nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119
c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato, nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso, deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. (v. Cas. Ordinanza n. 16802 del
23/06/2025).
Nel caso di specie, dapprima l ha comunicato un recesso semplice con preavviso di CP_1 mesi 6 , motivando lo stesso con la scarsa attrattività del fatturato aziendale e per il “clima sfavorevole instauratosi”, pur senza effettuare alcuna imputazione di responsabilità al preponente.
In un secondo momento, - il 4.2.2022- , ha dichiarato di avvalersi della clausola posta dall'art.
4.7 del contratto e di ritenere risolto il rapporto, richiamando espressamente l'esistenza di una giusta causa, determinata dal grave inadempimento e colpa esclusivi dell'azienda.
La detta clausola indica nel “raggiungimento di determinati obiettivi minimi di fatturato di vendita” l'interesse comune delle parti al mantenimento del contratto e nel “mancato raggiungimento di almeno il 70% del target di vendita, verificato ed accertato anche per singolo trimestre” il presupposto per l'esercizio della facoltà , per le parti, di risolvere il contratto per giusta causa, con esonero dal preavviso e senza alcun indennizzo o risarcimento ai sensi dell'art.1456 CC.
Si tratta di una clausola posta a tutela dell'interesse di entrambe le parti, che consente, in presenza di certe condizioni accertate, di sciogliersi dal vincolo senza conseguenze.
5 Riguardo alla volontà dell' , espressa nella comunicazione del 4.2.22, deve CP_1 evidenziarsi che la realizzazione del presupposto del mancato raggiungimento degli obiettivi non è contestata, ma egli ne imputa la responsabilità all'azienda, ritenendo così di fare valere l'esistenza di una giusta causa che potrebbe esonerarlo dal preavviso.
La parte recedente, però, non ha fornito alcuna prova della sussistenza della giusta causa,
e ciò si deduce sia dal breve tempo intercorso tra la prima comunicazione e la seconda , sia dalla mancanza di fatti rilevanti che abbiano potuto determinare, in un così breve periodo, un inadempimento della controparte di importanza tale da non consentire la normale prosecuzione del rapporto.
Né i capitoli in calce alla memoria di costituzione né la documentazione in atti consentono di formulare un giudizio circa la sussistenza di un tale grave inadempimento;
si è CP_1 limitato a depositare due schermate del suo computer ed email per dimostrare di non avere potuto accedere ad alcune attività mentre poteva effettuare gli ordini.
I capitoli di prova avevano ad oggetto le stesse circostanze e perciò non sono stati ammessi, non introducendo elementi di fatto specifici ai fini in esame.
Pertanto deve escludersi che il recesso possa essere stato determinato dalla giusta causa, mentre inammissibile deve ritenersi il mutamento di giustificazione da parte dell'agente, quando già si era perfezionata la prima causa di recesso con preavviso e in mancanza di giusta causa quale fatto sopravvenuto.
Ne consegue che deve ritenersi valido il recesso con preavviso formulato con comunicazione in data 11.1.22 e preavviso di mesi 6.
Poiché, però , l'agente non ha più ritenuto di prestare la sua attività dal 4.2.2022, e poiché il recedente non può rinunciare unilateralmente al preavviso, posto a tutela della parte non recedente, lo stesso deve ritenersi obbligato a versare all'altra parte l'indennità di preavviso per il periodo rimanente (5.2- 11/7/22).
ha iniziato a lavorare come agente nel 2015 (v. in atti i contratti, il primo stipulato CP_1 nel 215 e non risolto, il secondo stipulato nel 2018 ad integrazione e modificazione di quello precedente) e pertanto, alla data del recesso, aveva già compiuto i sei anni di attività ; la misura del preavviso è pari quindi a mesi 6 (secondo quanto prevedono l'art.10
AEC e l'art.1750 CC); da tale periodo, nel caso di specie, va ovviamente detratto il periodo lavorato. il calcolo non è contestato e deve perciò ritenersi corretto, seppure vada modificato nel senso di sottrarre il periodo lavorato (per un totale dovuto di E.18.125,50).
6 Sul punto va accolta, quindi, sia pure con la correzione circa la somma dovuta, la domanda di parte ricorrente, mentre deve rigettarsi la domanda riconvenzionale dell'agente, che chiede il versamento della stessa indennità.
Per ciò che concerne le altre domande dell'agente, si osserva innanzitutto che non sussistono i presupposti, per quanto già detto, per rivendicare la indennità di fine rapporto ex art.1751 CC, in quanto la cessazione del rapporto va ricondotta alla volontà di recedere dell'agente e in quanto non è stata provata la sussistenza di una giusta ausa.
Sono da riconoscere, invece, come dovute le somme richieste a titolo di provvigioni per le mensilità di dicembre 2021 e gennaio 2022 , per un totale di E.2500, nonchè l'indennità di non concorrenza per gli stessi mesi, nella misura di E.1.000,00; né l'an né il quantum sono stati contestati in modo specifico da parte resistente, peraltro soggetto obbligato e onerato della prova del pagamento, e pertanto il calcolo deve reputarsi, in mancanza di altri elementi, correttamente eseguito.
Nessuna prova è stata fornita, infine, con riferimento alla pretesa omissione contributiva, in quanto gli estratti conto depositati non evidenziano la circostanza e, in ogni caso, si tratta di estratti parziali, in cui si evidenza che alcuni dati sono in fase di acquisizione.
Può, dunque, accogliersi parzialmente la domanda attrice e ugualmente in parte può accogliersi la domanda riconvenzionale.
Stante la parziale soccombenza , le spese possono ritenersi compensate nella misura del
50%; le stesse si liquidano per l'intero come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Accoglie parzialmente la domanda attrice e per l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di E.18.125,50 a titolo di Parte_1 indennità di mancato preavviso per il periodo 5.2.22/ 11.7.2022, oltre accessori come per legge;
accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna Parte_1 al pagamento, in favore di , della somma di E.3.500,00 per
[...] Controparte_1 provvigioni e indennità di non concorrenza (punti 3) e 4) delle conclusioni) , oltre accessori come per legge, mentre la rigetta per i punti 1), 2), 5); liquida le spese in E.7.000,00, oltre 15%, IVA E CAP come legge, le compensa nella misura del 50%, ponendo il residuo 50% a carico di parte resistente.
Roma 13.12.2025
7 Il giudice
Dott. S. Rossi
8
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15462/ 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall' avv.to LUPIA LUCA Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. PASCUCCI FRANCESCO Controparte_1
Resistente
Oggetto: Agenzia.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 19.4.24 e regolarmente notificato, esponeva di Parte_1 avere stipulato in data 1.7.2018 con un mandato di agenzia e che in Controparte_1 data 11.1.2022 l'agente aveva comunicato la volontà di cessare il rapporto di collaborazione e con un preavviso di mesi sei;
lamentava che l non aveva svolto in CP_1 tale periodo alcuna attività e che in data 4.2.22 egli aveva dichiarato risolto il contratto in forza della clausola dell'art.4.7 , “risoluzione per mancato raggiungimento dell'obiettivo target annuale di vendite”; deduceva che l aveva mutato così la causa del recesso, CP_1 ma evidenziava che il potere di esercitarlo si era già esaurito;
contestava l'assunto dell'agente e sosteneva l'infondatezza delle cause poste a fondamento della risoluzione;
chiedeva la corresponsione dell'indennità di mancato preavviso;
deduceva circa i danni subiti;
concludeva nel modo che segue: “Accertare l'invalidità, nullità, inefficacia ed improduttività di effetti, oltre che l'infondatezza, della risoluzione azionata dal signor CP_1 in merito al contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 4.7., per le ragioni di cui al presente atto;
1 - Accertare e dichiarare l'obbligo del signor di rispettare il periodo di Controparte_1 preavviso in ragione del recesso senza giusta causa, dallo stesso operato in data
11.01.2022 ed intercorrente tra il 11.1.22 ed il 11.7.22 e, conseguentemente, condannare il signor a corrispondere ad la somma di euro Controparte_1 Parte_1
20.639,12, corrispondente al fatturato medio mensile conseguito nei 12 mesi antecedenti dall'agente, moltiplicato per i mesi di preavviso (6 mesi) non osservato dal sig. . Con CP_1 vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale deduceva che il recesso per giusta causa era intervenuto a causa degli ostacoli frapposti dalla società alla sua attività ; richiamava documentazione a supporto;
contestava la sussistenza di un diritto della società alla indennità di preavviso ed evidenziava l'errore di calcolo nel quale era incorsa la stessa circa la durata del preavviso, che, in base agli AEC applicabili, è pari a 5 mesi e non a 6 ; riteneva legittimi entrambi i recessi, il secondo intervenuto per fatti sopravvenuti;
proponeva domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'indennità d preavviso per inadempimento della società, l'indennità ex art.1751 CC per il recesso per giusta causa, le mensilità di provvigione di dicembre 2021 e gennaio 2022, il diritto al pagamento dell'indennità per il patto di non concorrenza per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, il diritto al pagamento del FIRR Enasarco;
concludeva nel modo che segue: in via principale: “Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare valido e legittimo il recesso espresso dal sig. in data Controparte_1
11.1.2022 per risoluzione del contratto di agenzia monomandatario stipulato il 1.7.2018, per sostanziale riduzione del fatturato ed, allo stesso modo, accertare e dichiarare valido e legittimo il successivo recesso del 4.2.2022 adottato dal sig. durante il Controparte_1 periodo di preavviso di recesso, come motivato, da giusta causa ai sensi dell'art. 2119
c.c., per gravi violazioni ed inadempimenti degli obblighi contrattuali e di correttezza e buona fede messi in atto esclusivamente dalla società mandante in Parte_1 quanto autrice di comportamenti volti ad emarginare e demansionare l'agente di commercio in modo da privarlo completamente di ogni capacità reddituale, oltre che quanto stabilito all'art.
4.7 comma 3 del contratto e, per l'effetto, respingere la domanda di parte ricorrente al versamento di qualsivoglia indennizzo per omesso preavviso in quanto destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto, dichiarando nulla essere dovuto dal Parte resistente alla parte istante in via riconvenzionale: Voglia il Tribunale adito – previa pronuncia di un nuovo Decreto per la fissazione dell'udienza di comparizione personale
2 delle parti e discussione ai sensi e per gli effetti dell'art. 418 C.p.c. – ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) accertare e dichiarare il diritto del Sig. al Controparte_1 pagamento da parte dell'azienda preponente HT dell'indennità di mancato preavviso di recesso nella misura di euro 17.195,00 per 5 mesi di violazione dell'obbligo; 2) accertare e dichiarare il diritto del Sig. al versamento in suo favore dell'indennità di Controparte_1 risoluzione del rapporto di agenzia, per come prevista dall'art. 1751 c.c. nonché dagli AEC applicabili oltre che dalla normativa europea di riferimento, indicata nella misura di 12 mensilità della media provvigionale indicata dalla stessa ricorrente ovvero euro 3.439,00 x
12 = euro 41.268,00, somma da ritenersi equa in considerazione del lungo periodo trascorso dal sig. in collaborazione con la mandante (2014/2021); 3) accertare e CP_1 dichiarare il diritto del Sig. al pagamento delle provvigioni maturate nei Controparte_1 mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 mai versate dalla società mandante e che, salvo migliore determinazione in corso di giudizio sì apprezzano nella misura di euro 2500, 00, ovvero nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
4) accertare e dichiarare il diritto del signor al pagamento della indennità fissa stabilita per la Controparte_1 vigenza del patto di non concorrenza per le mensilità di dicembre 2021 gennaio 2022 nella misura di euro 500, 00 per ciascun mese e quindi, complessivamente euro 1000, 00; 5) accertare e dichiarare il diritto del signor al pagamento in suo favore di Controparte_1 tutte le somme che la società mandante non ha colpevolmente versato in favore dell'ente previdenziale così come saranno determinate in corso di causa. Con vittoria di CP_2 spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Differita l'udienza per la trattazione della domanda riconvenzionale, disposta per la fase decisoria la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Vanno in primo luogo esaminati gli effetti del recesso intimato da in data 4.2.22. CP_1
Se, infatti, non vi sono dubbi circa la portata dell'atto notificato il giorno 11.1.2022- con il quale ha comunicato l'intento di recedere dal contratto di agenzia in corso e ha CP_1 concesso un termine di preavviso di mesi sei-, atto accettato dalla preponente (v. in atti) - , più problematica appare la qualificazione della comunicazione intervenuta in data
4.2.2022, con la quale egli dichiara che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa
3 pattuita dall'art.
4.7 del Contratto di agenzia e dichiara altresì di ritenere risolto il contratto fin dalla data di ricezione della detta comunicazione;
l'agente imputa la risoluzione al grave inadempimento e alla colpa esclusiva dell'azienda preponente, che viene altresì ritenuta obbligata al versamento delle indennità previste dall'art.1751 CC e dagli AEC applicabili.
Va innanzitutto evidenziato che l'istituto del recesso, in tema di agenzia, è rinvenibile nell'art.1750 II c. e ssg. CC;
l'obbligo del preavviso ha la funzione di tutelare il contraente receduto, al quale viene concesso, attraverso la dilazione degli effetti della volontà del recedente, il tempo sufficiente a regolare i suoi interessi.
Il recesso consiste in una dichiarazione unilaterale ricettizia volta a fare cessare il rapporto a tempo indeterminato, che non richiede accettazione dell'altra parte;
esso è valido ed opera immediatamente se intimato senza preavviso;
se intimato con preavviso, durante tale periodo, il rapporto continua a svolgersi normalmente e il preponente e l'agente devono assolvere a tutti i loro obblighi;
al contratto continuano ad applicarsi tutte le norme e le clausole collettive ed individuali che lo hanno regolato sin dall'inizio e ciascuna parte può chiedere la risoluzione del contratto per inadempienza dell'altra (v. Cass. Sent.
N.4982/2004).
Secondo il consolidato l'orientamento della Cassazione, per il principio dell'ultrattività del rapporto in pendenza del termine di preavviso, il contratto di agenzia a tempo indeterminato non cessa nel momento in cui uno dei contraenti recede dal contratto, ma solo con la scadenza del prescritto periodo di preavviso, il quale è predisposto nell'interesse e a tutela della parte non recedente. (v. Cass., Sentenza n. 4982 del
11/03/2004).
E' stato chiarito che il recesso dell'agente, intervenuto durante il periodo di preavviso conseguente all'atto di recesso del preponente, integra una rinuncia al preavviso e l'anticipazione dell'estinzione del rapporto, che resta pur sempre imputabile alla volontà del preponente, su cui permane l'obbligo di corrispondere l'indennità di cessazione ex art. 1751 cod. civ. (v. Cass. Sentenza n. 8295 del 25/05/2012).
Al contrario, se recedente con preavviso è l'agente, questi non può rinunciare al preavviso essendo esso posto a presidio degli interessi del non recedente.
E' possibile però che, durante il periodo di preavviso, quando ancora non si è verificata l'estinzione del rapporto, l'agente o il preponente possano chiedere la risoluzione del contratto di agenzia per inadempimento della controparte.
4 Poiché manca una espressa previsione relativa alla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto di agenzia, per lo stesso trova applicazione in via analogica l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art.2119 CC (v. Cass. N. 368/1999).
Pertanto, ciascuna parte può sciogliere il rapporto senza osservare il preavviso in presenza di un inadempimento della controparte di importanza tale da non consentire la normale prosecuzione del rapporto.
La S.C. ha di recente chiarito che, nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119
c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato, nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso, deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. (v. Cas. Ordinanza n. 16802 del
23/06/2025).
Nel caso di specie, dapprima l ha comunicato un recesso semplice con preavviso di CP_1 mesi 6 , motivando lo stesso con la scarsa attrattività del fatturato aziendale e per il “clima sfavorevole instauratosi”, pur senza effettuare alcuna imputazione di responsabilità al preponente.
In un secondo momento, - il 4.2.2022- , ha dichiarato di avvalersi della clausola posta dall'art.
4.7 del contratto e di ritenere risolto il rapporto, richiamando espressamente l'esistenza di una giusta causa, determinata dal grave inadempimento e colpa esclusivi dell'azienda.
La detta clausola indica nel “raggiungimento di determinati obiettivi minimi di fatturato di vendita” l'interesse comune delle parti al mantenimento del contratto e nel “mancato raggiungimento di almeno il 70% del target di vendita, verificato ed accertato anche per singolo trimestre” il presupposto per l'esercizio della facoltà , per le parti, di risolvere il contratto per giusta causa, con esonero dal preavviso e senza alcun indennizzo o risarcimento ai sensi dell'art.1456 CC.
Si tratta di una clausola posta a tutela dell'interesse di entrambe le parti, che consente, in presenza di certe condizioni accertate, di sciogliersi dal vincolo senza conseguenze.
5 Riguardo alla volontà dell' , espressa nella comunicazione del 4.2.22, deve CP_1 evidenziarsi che la realizzazione del presupposto del mancato raggiungimento degli obiettivi non è contestata, ma egli ne imputa la responsabilità all'azienda, ritenendo così di fare valere l'esistenza di una giusta causa che potrebbe esonerarlo dal preavviso.
La parte recedente, però, non ha fornito alcuna prova della sussistenza della giusta causa,
e ciò si deduce sia dal breve tempo intercorso tra la prima comunicazione e la seconda , sia dalla mancanza di fatti rilevanti che abbiano potuto determinare, in un così breve periodo, un inadempimento della controparte di importanza tale da non consentire la normale prosecuzione del rapporto.
Né i capitoli in calce alla memoria di costituzione né la documentazione in atti consentono di formulare un giudizio circa la sussistenza di un tale grave inadempimento;
si è CP_1 limitato a depositare due schermate del suo computer ed email per dimostrare di non avere potuto accedere ad alcune attività mentre poteva effettuare gli ordini.
I capitoli di prova avevano ad oggetto le stesse circostanze e perciò non sono stati ammessi, non introducendo elementi di fatto specifici ai fini in esame.
Pertanto deve escludersi che il recesso possa essere stato determinato dalla giusta causa, mentre inammissibile deve ritenersi il mutamento di giustificazione da parte dell'agente, quando già si era perfezionata la prima causa di recesso con preavviso e in mancanza di giusta causa quale fatto sopravvenuto.
Ne consegue che deve ritenersi valido il recesso con preavviso formulato con comunicazione in data 11.1.22 e preavviso di mesi 6.
Poiché, però , l'agente non ha più ritenuto di prestare la sua attività dal 4.2.2022, e poiché il recedente non può rinunciare unilateralmente al preavviso, posto a tutela della parte non recedente, lo stesso deve ritenersi obbligato a versare all'altra parte l'indennità di preavviso per il periodo rimanente (5.2- 11/7/22).
ha iniziato a lavorare come agente nel 2015 (v. in atti i contratti, il primo stipulato CP_1 nel 215 e non risolto, il secondo stipulato nel 2018 ad integrazione e modificazione di quello precedente) e pertanto, alla data del recesso, aveva già compiuto i sei anni di attività ; la misura del preavviso è pari quindi a mesi 6 (secondo quanto prevedono l'art.10
AEC e l'art.1750 CC); da tale periodo, nel caso di specie, va ovviamente detratto il periodo lavorato. il calcolo non è contestato e deve perciò ritenersi corretto, seppure vada modificato nel senso di sottrarre il periodo lavorato (per un totale dovuto di E.18.125,50).
6 Sul punto va accolta, quindi, sia pure con la correzione circa la somma dovuta, la domanda di parte ricorrente, mentre deve rigettarsi la domanda riconvenzionale dell'agente, che chiede il versamento della stessa indennità.
Per ciò che concerne le altre domande dell'agente, si osserva innanzitutto che non sussistono i presupposti, per quanto già detto, per rivendicare la indennità di fine rapporto ex art.1751 CC, in quanto la cessazione del rapporto va ricondotta alla volontà di recedere dell'agente e in quanto non è stata provata la sussistenza di una giusta ausa.
Sono da riconoscere, invece, come dovute le somme richieste a titolo di provvigioni per le mensilità di dicembre 2021 e gennaio 2022 , per un totale di E.2500, nonchè l'indennità di non concorrenza per gli stessi mesi, nella misura di E.1.000,00; né l'an né il quantum sono stati contestati in modo specifico da parte resistente, peraltro soggetto obbligato e onerato della prova del pagamento, e pertanto il calcolo deve reputarsi, in mancanza di altri elementi, correttamente eseguito.
Nessuna prova è stata fornita, infine, con riferimento alla pretesa omissione contributiva, in quanto gli estratti conto depositati non evidenziano la circostanza e, in ogni caso, si tratta di estratti parziali, in cui si evidenza che alcuni dati sono in fase di acquisizione.
Può, dunque, accogliersi parzialmente la domanda attrice e ugualmente in parte può accogliersi la domanda riconvenzionale.
Stante la parziale soccombenza , le spese possono ritenersi compensate nella misura del
50%; le stesse si liquidano per l'intero come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Accoglie parzialmente la domanda attrice e per l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di E.18.125,50 a titolo di Parte_1 indennità di mancato preavviso per il periodo 5.2.22/ 11.7.2022, oltre accessori come per legge;
accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna Parte_1 al pagamento, in favore di , della somma di E.3.500,00 per
[...] Controparte_1 provvigioni e indennità di non concorrenza (punti 3) e 4) delle conclusioni) , oltre accessori come per legge, mentre la rigetta per i punti 1), 2), 5); liquida le spese in E.7.000,00, oltre 15%, IVA E CAP come legge, le compensa nella misura del 50%, ponendo il residuo 50% a carico di parte resistente.
Roma 13.12.2025
7 Il giudice
Dott. S. Rossi
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