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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AR TO IN, Presidente
RI PI, TO
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 485/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 67/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1 e pubblicata il 16/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B503570-2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 705/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, che lavorava all'epoca dei fatti quale operaio presso la Società_1 SpA, acquisiva nel 2016, una partecipazione della Società_2 S.r.l. dalla quale usciva ad inizio 2017. La Società non presentava la dichiarazione dei redditi e riceveva avviso di accertamento, predisposto in base al c.d. “spesometro”, con il quale veniva contestato un reddito d'impresa di Euro 441.720,00. L'accertamento diveniva definitivo per non essere stato impugnato. Nei confronti del Resistente_1 veniva accertato il reddito di partecipazione per la quota del 33%.
Tale atto veniva impugnato e la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova accoglieva il ricorso con sentenza n. 67 del 12.12.2023. Riteneva il Giudice di primo grado che il Resistente_1 avesse offerto prove sufficienti a superare la presunzione di distribuzione di utili a suo favore.
L'Ufficio veniva condannato al pagamento delle spese liquidate in Euro 250,00 per rimborso C.U. ed in Euro
3.718,00 oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Interpone appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, rilevando che la prova contraria alla presunzione di distribuzione di utili, prevista da diverse sentenze della Cassazione, non era stata, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, in realtà fornita.
Così concludeva: “Voglia codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria riformare la sentenza di primo grado, confermando integralmente la legittimità dell'avviso di accertamento n. TL301B503570/2022.
Con vittoria di spese di primo e secondo grado”.
Si è costituito l'appellato esponendo: la prova era rappresentata dal procedimento penale instaurato nei confronti dell'Amministratore e del Direttore sportivo, cui il Resistente_1 era rimasto del tutto estraneo e neppure sentito come soggetto informato.
Il Resistente_1 era uscito dalla Società quando ancora non era scaduto il termine per il deposito della dichiarazione dei redditi.
L'estraneità risultava anche dal processo penale per evasione fiscale nonché dalle intercettazioni telefoniche di colloqui tra gli amministratori Nominativo_1 e Nominativo_2.
Così conclude: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado adita
- previa reiezione dell'appello avversario, confermare la sentenza indicata e per l'effetto confermare l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato in primo grado avente n. TL301B503570/2022.
- con vittoria di spese di primo e secondo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prova contraria alla presunzione di percezione di utili distribuiti dalla Società_2 S.r.l. è stata fornita dal contribuente, così come ritenuto dal Giudice di primo grado che ha tenuto conto sia del breve periodo della sua partecipazione societaria, sia della circostanza che è rimasto del tutto estraneo al procedimento penale che ha interessato il socio amministratore e il direttore sportivo. Anche dalle intercettazioni telefoniche risulta la sua estraneità alla conduzione societaria ed ai relativi aspetti economici.
L'unico motivo di doglianza reclamato dall'Ufficio riguarda la condanna alle spese del giudizio: ed infatti se
è vero che vige il principio per cui le spese seguono la soccombenza, è pur vero che l'Ufficio, a fronte di un avviso di accertamento elevato nei confronti della Società, divenuto definitivo per la mancata impugnazione, non poteva esimersi dall'imputare ai soci il reddito derivante dalle partecipazioni pretendendo che gli stessi fornissero la prova contraria alla presunzione in esame.
Il capo della sentenza che ha previsto tale condanna va pertanto riformato mentre va confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata compensa le spese dell'intero giudizio.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AR TO IN, Presidente
RI PI, TO
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 485/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 67/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1 e pubblicata il 16/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B503570-2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 705/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, che lavorava all'epoca dei fatti quale operaio presso la Società_1 SpA, acquisiva nel 2016, una partecipazione della Società_2 S.r.l. dalla quale usciva ad inizio 2017. La Società non presentava la dichiarazione dei redditi e riceveva avviso di accertamento, predisposto in base al c.d. “spesometro”, con il quale veniva contestato un reddito d'impresa di Euro 441.720,00. L'accertamento diveniva definitivo per non essere stato impugnato. Nei confronti del Resistente_1 veniva accertato il reddito di partecipazione per la quota del 33%.
Tale atto veniva impugnato e la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova accoglieva il ricorso con sentenza n. 67 del 12.12.2023. Riteneva il Giudice di primo grado che il Resistente_1 avesse offerto prove sufficienti a superare la presunzione di distribuzione di utili a suo favore.
L'Ufficio veniva condannato al pagamento delle spese liquidate in Euro 250,00 per rimborso C.U. ed in Euro
3.718,00 oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Interpone appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, rilevando che la prova contraria alla presunzione di distribuzione di utili, prevista da diverse sentenze della Cassazione, non era stata, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, in realtà fornita.
Così concludeva: “Voglia codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria riformare la sentenza di primo grado, confermando integralmente la legittimità dell'avviso di accertamento n. TL301B503570/2022.
Con vittoria di spese di primo e secondo grado”.
Si è costituito l'appellato esponendo: la prova era rappresentata dal procedimento penale instaurato nei confronti dell'Amministratore e del Direttore sportivo, cui il Resistente_1 era rimasto del tutto estraneo e neppure sentito come soggetto informato.
Il Resistente_1 era uscito dalla Società quando ancora non era scaduto il termine per il deposito della dichiarazione dei redditi.
L'estraneità risultava anche dal processo penale per evasione fiscale nonché dalle intercettazioni telefoniche di colloqui tra gli amministratori Nominativo_1 e Nominativo_2.
Così conclude: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado adita
- previa reiezione dell'appello avversario, confermare la sentenza indicata e per l'effetto confermare l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato in primo grado avente n. TL301B503570/2022.
- con vittoria di spese di primo e secondo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prova contraria alla presunzione di percezione di utili distribuiti dalla Società_2 S.r.l. è stata fornita dal contribuente, così come ritenuto dal Giudice di primo grado che ha tenuto conto sia del breve periodo della sua partecipazione societaria, sia della circostanza che è rimasto del tutto estraneo al procedimento penale che ha interessato il socio amministratore e il direttore sportivo. Anche dalle intercettazioni telefoniche risulta la sua estraneità alla conduzione societaria ed ai relativi aspetti economici.
L'unico motivo di doglianza reclamato dall'Ufficio riguarda la condanna alle spese del giudizio: ed infatti se
è vero che vige il principio per cui le spese seguono la soccombenza, è pur vero che l'Ufficio, a fronte di un avviso di accertamento elevato nei confronti della Società, divenuto definitivo per la mancata impugnazione, non poteva esimersi dall'imputare ai soci il reddito derivante dalle partecipazioni pretendendo che gli stessi fornissero la prova contraria alla presunzione in esame.
Il capo della sentenza che ha previsto tale condanna va pertanto riformato mentre va confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata compensa le spese dell'intero giudizio.