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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/11/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 793 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cristina Di Stazio, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 793 /2022, avente ad oggetto: ripetizione di indebito, promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 CodiceFiscale_1 atti, dall'avv. Ornella Ambrogio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Siracusa,
V.le Teracati n. 75;
PARTE RICORRENTE
Contro
, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall.avv.to Daniela Nocilla, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Siracusa, V.le
Zecchino n. 156;
PARTE RESISTENTE/ATTRICE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
All'odierna udienza di discussione, le parti hanno concluso insistendo per l'accoglimento delle domande di cui ai rispettivi atti introduttivi e memorie integrative.
IN FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità al dettato dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo, nei segmenti non essenziali alla comprensione della fattispecie).
ha evocato in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna alla ripetizione della somma € 4.500,00 - oltre agli interessi ed al risarcimento del maggior danno - quale importo asseritamente corrisposto in esecuzione di un contratto di locazione ad uso abitativo concluso inter partes, non scritto e non registrato, avente ad oggetto l'immobile sito in Siracusa, Contrada Fanusa, Via Olindo Marinelli n.
8. L'attrice ha precisato di aver versato i canoni mensili, per l'importo di € 300,00 ciascuno, a partire dal maggio
2020, sia in contanti, sia a mezzo bonifico Postepay.
La convenuta, tempestivamente costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, stante la sua infondatezza e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni cagionati all'immobile, quantificati in € 10.000,00. In dettaglio, secondo la prospettazione della convenuta, tra le parti sarebbe intercorso un mero comodato d'uso, sostanzialmente gratuito, eccettuato qualche sporadico “obolo”, di mera riconoscenza.
Disposto il mutamento del rito in locatizio, ed all'esito escussi i testi ammessi, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza odierna.
******************************
Ciò posto, e principiando dal dato normativo, va osservato come l'art 1, IV comma, della L.
431/1998 preveda l'obbligo della forma scritta ad substantiam per il contratto di locazione ad uso abitativo, a pena di nullità; nell'ipotesi in cui la forma verbale sia stata abusivamente imposta dal locatore, il contratto è affetto da nullità relativa di protezione, denunciabile dal solo conduttore, ex art. 13 della stessa legge (cfr. Cassazione civile , sez. un. , 17/09/2015 , n. 18214); inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 346 della Legge 311/2004, “i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”.
Il rimedio teso ad ottenere la restituzione di quanto versato in esecuzione di un contratto nullo (tanto per difetto di forma scritta, quanto per difetto di registrazione o per entrambi) è stato, correttamente, individuato dall'attrice nell'azione di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 32696/2024, alla cui stregua: “in caso di nullità del contratto di locazione, il conduttore ha diritto di ripetere, a norma dell'art. 2033 c.c., i canoni versati al locatore in esecuzione del contratto, ferma restando la facoltà di quest'ultimo di eccepire, ex art. 2041 c.c., la sussistenza di un ingiustificato arricchimento […]”).
L'attrice non ha invece formulato domanda di riconduzione (cfr. Cassazione civile, sez. III,
28/02/2019, n. 5794: “il contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato non in forma scritta, secondo l'art. 1 legge n. 431/1998, deve considerarsi affetto da nullità assoluta, rilevabile sia su impulso di parte che d'ufficio, dal giudice, con l'unica eccezione dell'ipotesi in cui la forma verbale sia stata in qualche modo imposta dal locatore, in sede di stipula. In questo caso, non si ha nullità assoluta, ma piuttosto nullità relativa di protezione, denunciabile dal solo conduttore, cui spetta la scelta fra la riconduzione del contratto alle condizioni conformi a quanto previsto dagli accordi di categoria e la restituzione di quanto pagato in eccesso, rispetto alle somme effettivamente dovute, in forza dei suddetti accordi. Nel caso in cui l'adozione della forma verbale sia stata liberamente concordata dalle parti, invece, il locatore può chiedere il rilascio dell'immobile, occupato senza alcun titolo, mentre il conduttore può solo chiedere la restituzione parziale delle somme eccedenti, rispetto al canone concordato”).
Quanto all'allocazione degli oneri probatori ex art. 2697 c.c., va ribadito- in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale tanto di merito che di legittimità -come l'azione volta alla ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c. , si fondi sui presupposti dell'avvenuta esecuzione di una prestazione da parte del solvens e del suo carattere non dovuto in ragione della invalidità o dell'inesistenza del vincolo obbligatorio;
spetta a chi agisce in ripetizione dimostrare, per il caso di un'obbligazione pecuniaria, sia l'avvenuto pagamento sia l'assenza della causa giustificatrice, avuto riguardo ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio (cfr. ex multis, Tribunale,
Torino, sez. II , 31/01/2022, n. 321).
Ebbene, applicando le superiori coordinate ermeneutiche al caso di specie, non può che ravvisarsi l'infondatezza della domanda attorea.
Ed infatti, dall'esame degli atti di causa non emerge alcuna documentazione (ad es. ricevute, copie di bonifici) comprovante l'avvenuto pagamento delle somme, la causale dei pretesi bonifici, la periodicità/mensilità dei presunti versamenti;
né può dirsi comunque raggiunta la prova di un accordo qualificabile in termini di locazione.
Né le dichiarazioni dei testi escussi attingono la caratura della dirimenza.
In dettaglio, va considerata priva di valore probatorio la dichiarazione della teste Testimone_1
chiamata a rispondere sugli articolati di prova di cui ai nn. 1 e 2 dell'atto di citazione
[...] (sulla sussistenza di un accordo inter partes qualificabile come contratto di locazione e sul conseguente versamento mensile a titolo di canone).
La teste ha deposto su circostanze di cui è stata informata dalla stessa attrice, cioè da colei che è parte del giudizio (cfr. pag. 1 verbale udienza del 15.05.2024: “1) Confermo la circostanza;
lo so perché me ne ha parlato la IG.ra ; preciso che la IG.ra è la Parte_1 Parte_1 fidanzata di mio fratello ”; 2)”che io sappia la IG.ra versava trecento Per_1 Parte_1 euro mensili;
lo so perché me lo ha detto lei;
il totale delle somme versate non lo conosco”; enfasi aggiunta).
Si tratta di testimonianza de relato actoris, inutilizzabile tanto se si segue l'orientamento più radicale che ritiene del tutto nullo il valore della detta testimonianza (Cass. 1, n. 569 del 15/1/2015;
Cass., 1, n. 8358 del 3/4/2007, Cass., 2, n. 43 del 5/1/1998), quanto se si segue quello meno radicale secondo cui essa può conservare un valore probatorio se sostenuta da altri elementi probatori oggettivi, i quali abbiano l'attitudine a confermarne la credibilità (Cass., 3, n. 2380 del 6/8/1962;
Cass., 1, n. 1129 del 7/5/1963; Cass., 3, n. 1283 del 18/5/1963; Cass., 1, n. 2924 del 30/10/1963;
Cass., 3, n. 1273 del 25/5/1964; Cass., 2, n. 662 del 9/3/1966; Cass., 2, n. 1770 del 6/7/1966; Cass.,
3, n. 751 del 7/3/1968; Cass., 1, n. 1251 del 18/4/1969;; Cass. 3, n. 1712 del 17/5/1969; Cass., 1, n.
178 del 26/1/1971; Cass, 1, n. 735 del 16/3/1971; Cass., 3, n. 1121 del 19/4/1971; Cass., 1 n. 7062 del 29/11/1986; Cass., 1, n. 2815 dell'8/2/2006).
Ed infatti, anche a voler seguire l'orientamento più elastico, la testimonianza resa da Testimone_1 non risulta suffragata da alcun ulteriore elemento probatorio oggettivo.
[...]
Né decisiva può dirsi la testimonianza resa dal secondo teste, , sui medesimi Testimone_2 articolati di prova (cfr. verbale di udienza del 14.05.2025: “Sul primo articolato di cui all'atto introduttivo il teste risponde: Si, è vero. Lo so perché ho conosciuto proprio in
Parte_1 quel periodo e già la IGnora viveva lì con i figli. Preciso che la IGnora era
Parte_1 Parte_1 mia cliente in quanto io in quel periodo ero un agente della wind/tre. Sul secondo articolato così risponde: Si, è vero. Lei pagava mensilmente e non ritardava neanche un giorno nel pagamento della pigione. Preciso che per un periodo ho dormito, all'inizio per qualche giorno e poi per più giorni la settimana, presso l'immobile in contrada Fanusa, in quanto ci siamo presi di simpatia con la IGnora , successivamente sbocciata in una relazione sentimentale. È capitato che,
Parte_1 quando la IGnora corrispondeva la somma dell'affitto alla IG.ra io qualche
Parte_1 CP_1 volta sono stato presente, mentre le altre volte me lo ha riferito la IGnora -enfasi
Parte_1 aggiunta d.s.-. Preciso che qualche volta ho aiutato la IGnora a livello economico
Parte_1 dandole qualche centinaia di euro. […]”). Ed invero, posto il particolare rigore che deve improntare la valutazione di attendibilità del teste, compagno dell'attrice - unione da cui è nata prole- non può che rilevarsi, in ogni caso, l'estrema genericità delle circostanze riferite.
Il teste ha dichiarato di aver assistito, qualche volta, a pagamenti effettuati dall'attrice in favore della convenuta;
in assenza di altri elementi, funzionali a superare tale indeterminatezza (sul quantum e quando, sul termine iniziale di decorrenza, sulla periodicità e misura complessiva dei pagamenti, sulla loro causa) la pretesa di parte attrice non è idonea a tradursi in credito restitutorio
(senza trascurare le medesime considerazioni svolte sopra in relazione alle affermazioni de relato actoris).
Parimenti infondata si rivela la domanda riconvenzionale di parte convenuta di condanna dell'attrice al risarcimento dei danni provocati all'immobile, quantificati in euro 10.000,00. La domanda, infatti, è rimasta totalmente sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
Quanto alle spese di lite, la reciproca soccombenza delle parti induce il tribunale a disporne l'integrale compensazione ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott.ssa Maria Cristina Di Stazio, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 793 /2022, così provvede:
- Rigetta le domande di ripetizione di indebito e risarcimento del maggior danno formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- Rigetta la domanda riconvenzionale di al risarcimento dei danni provocati al Controparte_1 proprio immobile dall'attrice ; Parte_1
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 26 novembre 2025
Il GIUDICE
dott.ssa Maria Cristina Di Stazio
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cristina Di Stazio, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 793 /2022, avente ad oggetto: ripetizione di indebito, promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 CodiceFiscale_1 atti, dall'avv. Ornella Ambrogio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Siracusa,
V.le Teracati n. 75;
PARTE RICORRENTE
Contro
, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall.avv.to Daniela Nocilla, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Siracusa, V.le
Zecchino n. 156;
PARTE RESISTENTE/ATTRICE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
All'odierna udienza di discussione, le parti hanno concluso insistendo per l'accoglimento delle domande di cui ai rispettivi atti introduttivi e memorie integrative.
IN FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità al dettato dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo, nei segmenti non essenziali alla comprensione della fattispecie).
ha evocato in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna alla ripetizione della somma € 4.500,00 - oltre agli interessi ed al risarcimento del maggior danno - quale importo asseritamente corrisposto in esecuzione di un contratto di locazione ad uso abitativo concluso inter partes, non scritto e non registrato, avente ad oggetto l'immobile sito in Siracusa, Contrada Fanusa, Via Olindo Marinelli n.
8. L'attrice ha precisato di aver versato i canoni mensili, per l'importo di € 300,00 ciascuno, a partire dal maggio
2020, sia in contanti, sia a mezzo bonifico Postepay.
La convenuta, tempestivamente costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, stante la sua infondatezza e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni cagionati all'immobile, quantificati in € 10.000,00. In dettaglio, secondo la prospettazione della convenuta, tra le parti sarebbe intercorso un mero comodato d'uso, sostanzialmente gratuito, eccettuato qualche sporadico “obolo”, di mera riconoscenza.
Disposto il mutamento del rito in locatizio, ed all'esito escussi i testi ammessi, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza odierna.
******************************
Ciò posto, e principiando dal dato normativo, va osservato come l'art 1, IV comma, della L.
431/1998 preveda l'obbligo della forma scritta ad substantiam per il contratto di locazione ad uso abitativo, a pena di nullità; nell'ipotesi in cui la forma verbale sia stata abusivamente imposta dal locatore, il contratto è affetto da nullità relativa di protezione, denunciabile dal solo conduttore, ex art. 13 della stessa legge (cfr. Cassazione civile , sez. un. , 17/09/2015 , n. 18214); inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 346 della Legge 311/2004, “i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”.
Il rimedio teso ad ottenere la restituzione di quanto versato in esecuzione di un contratto nullo (tanto per difetto di forma scritta, quanto per difetto di registrazione o per entrambi) è stato, correttamente, individuato dall'attrice nell'azione di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 32696/2024, alla cui stregua: “in caso di nullità del contratto di locazione, il conduttore ha diritto di ripetere, a norma dell'art. 2033 c.c., i canoni versati al locatore in esecuzione del contratto, ferma restando la facoltà di quest'ultimo di eccepire, ex art. 2041 c.c., la sussistenza di un ingiustificato arricchimento […]”).
L'attrice non ha invece formulato domanda di riconduzione (cfr. Cassazione civile, sez. III,
28/02/2019, n. 5794: “il contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato non in forma scritta, secondo l'art. 1 legge n. 431/1998, deve considerarsi affetto da nullità assoluta, rilevabile sia su impulso di parte che d'ufficio, dal giudice, con l'unica eccezione dell'ipotesi in cui la forma verbale sia stata in qualche modo imposta dal locatore, in sede di stipula. In questo caso, non si ha nullità assoluta, ma piuttosto nullità relativa di protezione, denunciabile dal solo conduttore, cui spetta la scelta fra la riconduzione del contratto alle condizioni conformi a quanto previsto dagli accordi di categoria e la restituzione di quanto pagato in eccesso, rispetto alle somme effettivamente dovute, in forza dei suddetti accordi. Nel caso in cui l'adozione della forma verbale sia stata liberamente concordata dalle parti, invece, il locatore può chiedere il rilascio dell'immobile, occupato senza alcun titolo, mentre il conduttore può solo chiedere la restituzione parziale delle somme eccedenti, rispetto al canone concordato”).
Quanto all'allocazione degli oneri probatori ex art. 2697 c.c., va ribadito- in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale tanto di merito che di legittimità -come l'azione volta alla ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c. , si fondi sui presupposti dell'avvenuta esecuzione di una prestazione da parte del solvens e del suo carattere non dovuto in ragione della invalidità o dell'inesistenza del vincolo obbligatorio;
spetta a chi agisce in ripetizione dimostrare, per il caso di un'obbligazione pecuniaria, sia l'avvenuto pagamento sia l'assenza della causa giustificatrice, avuto riguardo ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio (cfr. ex multis, Tribunale,
Torino, sez. II , 31/01/2022, n. 321).
Ebbene, applicando le superiori coordinate ermeneutiche al caso di specie, non può che ravvisarsi l'infondatezza della domanda attorea.
Ed infatti, dall'esame degli atti di causa non emerge alcuna documentazione (ad es. ricevute, copie di bonifici) comprovante l'avvenuto pagamento delle somme, la causale dei pretesi bonifici, la periodicità/mensilità dei presunti versamenti;
né può dirsi comunque raggiunta la prova di un accordo qualificabile in termini di locazione.
Né le dichiarazioni dei testi escussi attingono la caratura della dirimenza.
In dettaglio, va considerata priva di valore probatorio la dichiarazione della teste Testimone_1
chiamata a rispondere sugli articolati di prova di cui ai nn. 1 e 2 dell'atto di citazione
[...] (sulla sussistenza di un accordo inter partes qualificabile come contratto di locazione e sul conseguente versamento mensile a titolo di canone).
La teste ha deposto su circostanze di cui è stata informata dalla stessa attrice, cioè da colei che è parte del giudizio (cfr. pag. 1 verbale udienza del 15.05.2024: “1) Confermo la circostanza;
lo so perché me ne ha parlato la IG.ra ; preciso che la IG.ra è la Parte_1 Parte_1 fidanzata di mio fratello ”; 2)”che io sappia la IG.ra versava trecento Per_1 Parte_1 euro mensili;
lo so perché me lo ha detto lei;
il totale delle somme versate non lo conosco”; enfasi aggiunta).
Si tratta di testimonianza de relato actoris, inutilizzabile tanto se si segue l'orientamento più radicale che ritiene del tutto nullo il valore della detta testimonianza (Cass. 1, n. 569 del 15/1/2015;
Cass., 1, n. 8358 del 3/4/2007, Cass., 2, n. 43 del 5/1/1998), quanto se si segue quello meno radicale secondo cui essa può conservare un valore probatorio se sostenuta da altri elementi probatori oggettivi, i quali abbiano l'attitudine a confermarne la credibilità (Cass., 3, n. 2380 del 6/8/1962;
Cass., 1, n. 1129 del 7/5/1963; Cass., 3, n. 1283 del 18/5/1963; Cass., 1, n. 2924 del 30/10/1963;
Cass., 3, n. 1273 del 25/5/1964; Cass., 2, n. 662 del 9/3/1966; Cass., 2, n. 1770 del 6/7/1966; Cass.,
3, n. 751 del 7/3/1968; Cass., 1, n. 1251 del 18/4/1969;; Cass. 3, n. 1712 del 17/5/1969; Cass., 1, n.
178 del 26/1/1971; Cass, 1, n. 735 del 16/3/1971; Cass., 3, n. 1121 del 19/4/1971; Cass., 1 n. 7062 del 29/11/1986; Cass., 1, n. 2815 dell'8/2/2006).
Ed infatti, anche a voler seguire l'orientamento più elastico, la testimonianza resa da Testimone_1 non risulta suffragata da alcun ulteriore elemento probatorio oggettivo.
[...]
Né decisiva può dirsi la testimonianza resa dal secondo teste, , sui medesimi Testimone_2 articolati di prova (cfr. verbale di udienza del 14.05.2025: “Sul primo articolato di cui all'atto introduttivo il teste risponde: Si, è vero. Lo so perché ho conosciuto proprio in
Parte_1 quel periodo e già la IGnora viveva lì con i figli. Preciso che la IGnora era
Parte_1 Parte_1 mia cliente in quanto io in quel periodo ero un agente della wind/tre. Sul secondo articolato così risponde: Si, è vero. Lei pagava mensilmente e non ritardava neanche un giorno nel pagamento della pigione. Preciso che per un periodo ho dormito, all'inizio per qualche giorno e poi per più giorni la settimana, presso l'immobile in contrada Fanusa, in quanto ci siamo presi di simpatia con la IGnora , successivamente sbocciata in una relazione sentimentale. È capitato che,
Parte_1 quando la IGnora corrispondeva la somma dell'affitto alla IG.ra io qualche
Parte_1 CP_1 volta sono stato presente, mentre le altre volte me lo ha riferito la IGnora -enfasi
Parte_1 aggiunta d.s.-. Preciso che qualche volta ho aiutato la IGnora a livello economico
Parte_1 dandole qualche centinaia di euro. […]”). Ed invero, posto il particolare rigore che deve improntare la valutazione di attendibilità del teste, compagno dell'attrice - unione da cui è nata prole- non può che rilevarsi, in ogni caso, l'estrema genericità delle circostanze riferite.
Il teste ha dichiarato di aver assistito, qualche volta, a pagamenti effettuati dall'attrice in favore della convenuta;
in assenza di altri elementi, funzionali a superare tale indeterminatezza (sul quantum e quando, sul termine iniziale di decorrenza, sulla periodicità e misura complessiva dei pagamenti, sulla loro causa) la pretesa di parte attrice non è idonea a tradursi in credito restitutorio
(senza trascurare le medesime considerazioni svolte sopra in relazione alle affermazioni de relato actoris).
Parimenti infondata si rivela la domanda riconvenzionale di parte convenuta di condanna dell'attrice al risarcimento dei danni provocati all'immobile, quantificati in euro 10.000,00. La domanda, infatti, è rimasta totalmente sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
Quanto alle spese di lite, la reciproca soccombenza delle parti induce il tribunale a disporne l'integrale compensazione ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott.ssa Maria Cristina Di Stazio, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 793 /2022, così provvede:
- Rigetta le domande di ripetizione di indebito e risarcimento del maggior danno formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- Rigetta la domanda riconvenzionale di al risarcimento dei danni provocati al Controparte_1 proprio immobile dall'attrice ; Parte_1
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 26 novembre 2025
Il GIUDICE
dott.ssa Maria Cristina Di Stazio
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011