Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo ai marchi di fabbrica e di commercio, concluso in Roma, mediante scambio di Note, l'8 gennaio 1955.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo ai marchi di fabbrica e di commercio, concluso in Roma, mediante scambio di Note, l'8 gennaio 1955.