Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 15/01/2026, n. 528
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza di motivazione e sottoscrizione

    L'atto impugnato reca l'indicazione del responsabile del procedimento e contiene tutti gli elementi necessari per comprenderne la portata.

  • Rigettato
    Notifica della cartella

    La convenuta ha prodotto documentazione comprovante l'avvenuta notificazione della cartella mediante consegna di lettera raccomandata al portiere.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Le questioni concernenti la regolarità dell'iscrizione a ruolo e della formazione della cartella, nonché la prescrizione maturata prima della sua notificazione sono inammissibili in quanto avrebbero dovuto essere proposte entro sessanta giorni dal 2/12/2022. Le questioni concernenti la prescrizione maturata successivamente alla notificazione sono infondate, risalendo al 29/8/2024 la ricezione dell'intimazione interruttiva.

  • Accolto
    Litigiosità e mala fede processuale

    La ricorrente ha lamentato l'omessa notificazione della cartella pur non potendo ignorare di averla ricevuta ed impugnata. Pertanto, viene condannata al pagamento di ulteriori euro 500,00 ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. e 15, comma 2 bis del D. Lgs n. 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 15/01/2026, n. 528
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 528
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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