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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 15/01/2026, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 528/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
EL FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17565/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210049301086000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29/10/2024 all'Agenzia delle Entrate RI (d'ora in avanti solo
AdER), Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento ricevuta il 29/8/2024, con cui le era stato fra l'altro sollecitato il saldo di euro 525,88 portati dalla cartella 097 2021 0049301086, asseritamente notificata il 2/12/2022 in conseguenza del mancato versamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2018.
Ha dedotto la ricorrente che l'intimazione difettava di adeguata motivazione, non recava la sottoscrizione del responsabile del procedimento e faceva riferimento ad una cartella mai validamente notificata e concernente, in ogni caso, un credito prescritto.
L'AdER ha depositato controdeduzioni con le quali ha sottolineato che la cartella era stata regolarmente notificata alla Ricorrente_1, che l'aveva impugnata con ricorso NRG 6163/2023, già respinto dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma con sentenza 6832/2024, depositata il 22/5/2024.
La causa è stata fissata e trattenuta in decisione all'udienza del 12/1/2026, in vista della quale l'AdER ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo e le rispettive posizioni delle parti, rileva innanzitutto il Collegio che l'atto impugnato reca l'indicazione del responsabile del procedimento e contiene tutti gli elementi necessari per comprendere appieno le ragioni e la portata della pretesa.
Ciò posto, rimane unicamente da aggiungere che la convenuta ha prodotto documentazione comprovante sia l'avvenuta notificazione della cartella (partecipata il 2/12/2022 mediante consegna di lettera raccomandata al portiere) che l'impugnazione della stessa con ricorso respinto dalla summenzionata sentenza 6832/2024, che la Ricorrente_1 non ha dimostrato di avere impugnato.
Ogni questione concernente la regolarità dell'iscrizione a ruolo e della formazione della cartella, nonché la prescrizione eventualmente maturata prima della sua notificazione è inammissibile in questa sede, in quanto avrebbe dovuto essere proposta entro sessanta giorni dal 2/12/2022.
Ogni questione concernente la prescrizione eventualmente maturata successivamente alla sua notificazione è invece infondata, risalendo al 29/8/2024 la ricezione dell'intimazione interruttiva.
Il ricorso è quindi respinto e la contribuente condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 150,00 per esborsi ed euro 600,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Considerato, poi, che la Ricorrente_1 ha lamentato l'omessa notificazione della cartella pur non potendo ignorare di averla ricevuta ed impugnata (per motivi diversi dalla mancata od irregolare notifica), ella va inoltre condannata, sempre in favore dell'AdER, al pagamento di ulteriori euro 500,00 ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. e 15, comma 2 bis del D. Lgs n. 546/1992.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando Ricorrente_1 alla refusione delle spese di lite in misura di euro 100,00 per esborsi ed euro 600,00 per compensi, oltre accessori di legge, nonché al pagamento, sempre in favore dell'AdER, di ulteriori euro 500,00 ai sensi dell'art. 96, comma terzo cod. proc. civ. e 15, comma
2 bis del D. Lgs n. 546/1992. Roma, il 12/1/2026 Il Giudice Francesco Tirelli
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
EL FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17565/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210049301086000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29/10/2024 all'Agenzia delle Entrate RI (d'ora in avanti solo
AdER), Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento ricevuta il 29/8/2024, con cui le era stato fra l'altro sollecitato il saldo di euro 525,88 portati dalla cartella 097 2021 0049301086, asseritamente notificata il 2/12/2022 in conseguenza del mancato versamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2018.
Ha dedotto la ricorrente che l'intimazione difettava di adeguata motivazione, non recava la sottoscrizione del responsabile del procedimento e faceva riferimento ad una cartella mai validamente notificata e concernente, in ogni caso, un credito prescritto.
L'AdER ha depositato controdeduzioni con le quali ha sottolineato che la cartella era stata regolarmente notificata alla Ricorrente_1, che l'aveva impugnata con ricorso NRG 6163/2023, già respinto dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma con sentenza 6832/2024, depositata il 22/5/2024.
La causa è stata fissata e trattenuta in decisione all'udienza del 12/1/2026, in vista della quale l'AdER ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo e le rispettive posizioni delle parti, rileva innanzitutto il Collegio che l'atto impugnato reca l'indicazione del responsabile del procedimento e contiene tutti gli elementi necessari per comprendere appieno le ragioni e la portata della pretesa.
Ciò posto, rimane unicamente da aggiungere che la convenuta ha prodotto documentazione comprovante sia l'avvenuta notificazione della cartella (partecipata il 2/12/2022 mediante consegna di lettera raccomandata al portiere) che l'impugnazione della stessa con ricorso respinto dalla summenzionata sentenza 6832/2024, che la Ricorrente_1 non ha dimostrato di avere impugnato.
Ogni questione concernente la regolarità dell'iscrizione a ruolo e della formazione della cartella, nonché la prescrizione eventualmente maturata prima della sua notificazione è inammissibile in questa sede, in quanto avrebbe dovuto essere proposta entro sessanta giorni dal 2/12/2022.
Ogni questione concernente la prescrizione eventualmente maturata successivamente alla sua notificazione è invece infondata, risalendo al 29/8/2024 la ricezione dell'intimazione interruttiva.
Il ricorso è quindi respinto e la contribuente condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 150,00 per esborsi ed euro 600,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Considerato, poi, che la Ricorrente_1 ha lamentato l'omessa notificazione della cartella pur non potendo ignorare di averla ricevuta ed impugnata (per motivi diversi dalla mancata od irregolare notifica), ella va inoltre condannata, sempre in favore dell'AdER, al pagamento di ulteriori euro 500,00 ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. e 15, comma 2 bis del D. Lgs n. 546/1992.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando Ricorrente_1 alla refusione delle spese di lite in misura di euro 100,00 per esborsi ed euro 600,00 per compensi, oltre accessori di legge, nonché al pagamento, sempre in favore dell'AdER, di ulteriori euro 500,00 ai sensi dell'art. 96, comma terzo cod. proc. civ. e 15, comma
2 bis del D. Lgs n. 546/1992. Roma, il 12/1/2026 Il Giudice Francesco Tirelli