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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3835/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott. Manuela Palvarini - Giudice
Dott. Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3835/2024 R.G. posta in decisione in data 20/02/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'avv. Francesca Parte_1
Gioffré, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Legnano CP_1 presso lo studio dell'avv. Georgia Donadeo, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Legnano (MI) in data 22 settembre 2012, atto trascritto al competente ufficio dello Stato Civile, Atto n. 70 parte 2, pagina 1 di 4 serie A, anno 2012.
2) Disporre che la ex casa coniugale sita in Legnano (MI) via delle Rose n.33, con tutto quanto l'arreda, rimanga assegnata alla IGa CP_1
3) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e Per_1 residenza presso l'abitazione materna.
4) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione e resta inteso che tutte le decisioni di maggior importanza nell'interesse del figlio minore riguardanti l'educazione e lo stato di salute (salva l'urgenza in caso di problemi di salute), saranno comunque prese dai genitori di comune accordo.
5) I genitori concordano le seguenti modalità di frequentazione del figlio, fatti salvi difformi accordi tra i medesimi nell'interesse del minore e compatibilmente con le proprie esigenze lavorative:
a) trascorrerà con il padre il mercoledì sera, dall'uscita dagli allenamenti di calcio sino a Per_1
dopocena, allorché il IG lo riaccompagnerà presso la casa materna. Parte_1
b) starà con il padre a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera. Per_1
c) Sarà sempre il padre ad accompagnare alle partite di calcio nel fine settimana. Per_1
d) Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i coniugi entro il 15 maggio di ogni anno.
e) Per altri eventuali viaggi nel corso dell'anno sarà garantita ad entrambi i genitori la possibilità di fare brevi trasferte nel rispetto del calendario di frequentazione.
f) Vacanze natalizie: trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale con un genitore ed il Per_1 giorno di S Stefano con l'altro genitore, così come trascorrerà il giorno del 31.12 con il genitore con il quale ha trascorso il Natale ed il giorno del 01.01 con il genitore con il quale ha trascorso
Stefano. Per_2
g) Vacanze di Pasqua: trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Per_1
Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
h) Ponti e ulteriori festività infrannuali: alternati
6) Il sig. , in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, verserà alla sig.ra a mezzo di Parte_1 CP_1
bonifico bancario su conto corrente alla medesima intestato ed a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo di Euro 375,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di . Per_1
7) Il costo per l'abbonamento internet per un'applicazione Microsoft (Ultimate 1) in uso al minore sarà suddiviso al 50% tra i genitori.
8) I coniugi si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese extra mantenimento del pagina 2 di 4 figlio come previste dalle Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano.
9) L'assegno unico per il nucleo familiare (o qualunque emolumento diversamente denominato avente la medesima natura e finalità) sarà percepito in via esclusiva dalla IGa con le precisazioni CP_1
di cui ai punti 10 e 11.
10) La IGa verserà al IG , entro la data del 28.02.2025, la differenza tra l'importo CP_1 Parte_1 originario dell'assegno unico e quello attuale, con decorrenza dal mese di luglio 2023 fino al gennaio 2025, per l'importo complessivo di euro 226,10, ovvero la differenza di euro 11,90 tra assegno unico al luglio 2023 (euro 221,60) e assegno unico attuale (euro 233,50) moltiplicato per
19 mesi.
11) A decorrere dal mese di febbraio 2025 l'importo calcolato con le medesime modalità di cui al precedente punto verrà corrisposto dalla IGa l IG a cadenza trimestrale. CP_1 Parte_1
12) I coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegni di mantenimento in proprio favore essendo economicamente autosufficienti.
13) I coniugi sin da ora prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo, di documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
14) Mandare alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica dell'emananda sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Legnano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 22/09/2012 in Legnano è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio avvenuta nel corso del giudizio di separazione conclusosi con la sentenza n. 1616/2023, pubblicata il 07/11/2023 e tra loro non vi è più stata riunione;
lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso ed il vano espletamento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve prendersi atto dell'accordo cui le parti sono pervenute in corso di causa su sollecitazione del
Giudice Delegato, che può essere recepito in quanto conforme all'interesse della prole e adeguato alle condizioni economiche dei genitori.
In considerazione dell'intervenuto accordo, possono compensarsi tra le parti le rispettive spese di lite.
pagina 3 di 4 P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi, così dispone;
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 22/09/2012 in Legnano, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n.70, parte II, serie A, anno
2012;
2) affida il minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento prevalente presso la Per_1
madre;
3) Prende atto delle ulteriori pattuizioni sopra indicate, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
4) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 20/02/2025
Il Presidente Estensore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott. Manuela Palvarini - Giudice
Dott. Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3835/2024 R.G. posta in decisione in data 20/02/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'avv. Francesca Parte_1
Gioffré, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Legnano CP_1 presso lo studio dell'avv. Georgia Donadeo, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Legnano (MI) in data 22 settembre 2012, atto trascritto al competente ufficio dello Stato Civile, Atto n. 70 parte 2, pagina 1 di 4 serie A, anno 2012.
2) Disporre che la ex casa coniugale sita in Legnano (MI) via delle Rose n.33, con tutto quanto l'arreda, rimanga assegnata alla IGa CP_1
3) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e Per_1 residenza presso l'abitazione materna.
4) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione e resta inteso che tutte le decisioni di maggior importanza nell'interesse del figlio minore riguardanti l'educazione e lo stato di salute (salva l'urgenza in caso di problemi di salute), saranno comunque prese dai genitori di comune accordo.
5) I genitori concordano le seguenti modalità di frequentazione del figlio, fatti salvi difformi accordi tra i medesimi nell'interesse del minore e compatibilmente con le proprie esigenze lavorative:
a) trascorrerà con il padre il mercoledì sera, dall'uscita dagli allenamenti di calcio sino a Per_1
dopocena, allorché il IG lo riaccompagnerà presso la casa materna. Parte_1
b) starà con il padre a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera. Per_1
c) Sarà sempre il padre ad accompagnare alle partite di calcio nel fine settimana. Per_1
d) Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i coniugi entro il 15 maggio di ogni anno.
e) Per altri eventuali viaggi nel corso dell'anno sarà garantita ad entrambi i genitori la possibilità di fare brevi trasferte nel rispetto del calendario di frequentazione.
f) Vacanze natalizie: trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale con un genitore ed il Per_1 giorno di S Stefano con l'altro genitore, così come trascorrerà il giorno del 31.12 con il genitore con il quale ha trascorso il Natale ed il giorno del 01.01 con il genitore con il quale ha trascorso
Stefano. Per_2
g) Vacanze di Pasqua: trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Per_1
Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
h) Ponti e ulteriori festività infrannuali: alternati
6) Il sig. , in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, verserà alla sig.ra a mezzo di Parte_1 CP_1
bonifico bancario su conto corrente alla medesima intestato ed a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo di Euro 375,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di . Per_1
7) Il costo per l'abbonamento internet per un'applicazione Microsoft (Ultimate 1) in uso al minore sarà suddiviso al 50% tra i genitori.
8) I coniugi si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese extra mantenimento del pagina 2 di 4 figlio come previste dalle Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano.
9) L'assegno unico per il nucleo familiare (o qualunque emolumento diversamente denominato avente la medesima natura e finalità) sarà percepito in via esclusiva dalla IGa con le precisazioni CP_1
di cui ai punti 10 e 11.
10) La IGa verserà al IG , entro la data del 28.02.2025, la differenza tra l'importo CP_1 Parte_1 originario dell'assegno unico e quello attuale, con decorrenza dal mese di luglio 2023 fino al gennaio 2025, per l'importo complessivo di euro 226,10, ovvero la differenza di euro 11,90 tra assegno unico al luglio 2023 (euro 221,60) e assegno unico attuale (euro 233,50) moltiplicato per
19 mesi.
11) A decorrere dal mese di febbraio 2025 l'importo calcolato con le medesime modalità di cui al precedente punto verrà corrisposto dalla IGa l IG a cadenza trimestrale. CP_1 Parte_1
12) I coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegni di mantenimento in proprio favore essendo economicamente autosufficienti.
13) I coniugi sin da ora prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo, di documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
14) Mandare alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica dell'emananda sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Legnano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 22/09/2012 in Legnano è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio avvenuta nel corso del giudizio di separazione conclusosi con la sentenza n. 1616/2023, pubblicata il 07/11/2023 e tra loro non vi è più stata riunione;
lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso ed il vano espletamento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve prendersi atto dell'accordo cui le parti sono pervenute in corso di causa su sollecitazione del
Giudice Delegato, che può essere recepito in quanto conforme all'interesse della prole e adeguato alle condizioni economiche dei genitori.
In considerazione dell'intervenuto accordo, possono compensarsi tra le parti le rispettive spese di lite.
pagina 3 di 4 P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi, così dispone;
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 22/09/2012 in Legnano, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n.70, parte II, serie A, anno
2012;
2) affida il minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento prevalente presso la Per_1
madre;
3) Prende atto delle ulteriori pattuizioni sopra indicate, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
4) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 20/02/2025
Il Presidente Estensore
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