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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 26/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1048/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al R.G. n. 1048/2022 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SCARINGI AGATINO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Trapani alla via Scuderi 2/A giusta procura in atti e da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. MAZZA ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Gorizia al Corso Italia n. 36, giusta procura in atti nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1
2
3
4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede, è chiamato ad adottare solo le statuizioni accessorie.
In particolare, con ricorso depositato in data 11/11/2022 chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Erice (TP) in data 26/06/1999 con dal quale Parte_2 sono nati , il 24/02/2002 a Gorizia (GO) e , il Persona_1 Persona_2
26/02/2004 a Gorizia (GO), nonché la revoca dell'assegnazione della casa familiare stabilita in sede di separazione e il contributo al mantenimento della figlia della coppia
, maggiorenne ma non autosufficiente. Per_2
Si costituiva in giudizio che, non opponendosi alla declaratoria Parte_2
di divorzio, concludeva per la conferma dell'assegnazione della casa familiare e per la previsione del mantenimento diretto dei due figli della coppia, entrambi maggiorenni ma non autosufficienti.
All'udienza del 19.4.2023 le parti precisavano le conclusioni sullo status e la causa veniva riservata in decisione sul punto.
Pronunciata la sentenza parziale sullo status, in data 15.6.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria relativamente alle domande accessorie.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., ritenute le prove orali articolate da parte ricorrente inammissibili, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza all'uopo disposta per il predetto incombente le parti rappresentavano la pendenza di trattative per addivenire a conclusioni congiunte chiedendo un termine per la formalizzazione dell'accordo.
5 All'udienza del 10.10.2024 e rassegnavano Parte_1 Parte_2
conclusioni congiunte, a seguito delle quali veniva fissata apposita udienza per consentire la comparizione delle parti al fine di confermare le stesse attesa la previsione di un trasferimento immobiliare.
All'udienza del 9.1.2025 i coniugi hanno personalmente confermato le condizioni sottoscritte dalle parti nel foglio di conclusioni depositato in data 8.10.2024 (cfr verbale del 9.1.2025 personalmente sottoscritto dalle parti) chiedendo il loro accoglimento. A seguito della rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c. la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Sulle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo contenuto in epigrafe che qui si intende interamente richiamato e trascritto.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito del giudizio, nonché l'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta e, in particolare, sulle domande accessorie alla cessazione degli effetti civili del matrimonio già pronunciato con sentenza parziale, così provvede:
1) Provvede come da condizioni concordate dalle parti;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 9.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Dott. Riccardo Merluzzi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al R.G. n. 1048/2022 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SCARINGI AGATINO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Trapani alla via Scuderi 2/A giusta procura in atti e da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. MAZZA ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Gorizia al Corso Italia n. 36, giusta procura in atti nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1
2
3
4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede, è chiamato ad adottare solo le statuizioni accessorie.
In particolare, con ricorso depositato in data 11/11/2022 chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Erice (TP) in data 26/06/1999 con dal quale Parte_2 sono nati , il 24/02/2002 a Gorizia (GO) e , il Persona_1 Persona_2
26/02/2004 a Gorizia (GO), nonché la revoca dell'assegnazione della casa familiare stabilita in sede di separazione e il contributo al mantenimento della figlia della coppia
, maggiorenne ma non autosufficiente. Per_2
Si costituiva in giudizio che, non opponendosi alla declaratoria Parte_2
di divorzio, concludeva per la conferma dell'assegnazione della casa familiare e per la previsione del mantenimento diretto dei due figli della coppia, entrambi maggiorenni ma non autosufficienti.
All'udienza del 19.4.2023 le parti precisavano le conclusioni sullo status e la causa veniva riservata in decisione sul punto.
Pronunciata la sentenza parziale sullo status, in data 15.6.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria relativamente alle domande accessorie.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., ritenute le prove orali articolate da parte ricorrente inammissibili, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza all'uopo disposta per il predetto incombente le parti rappresentavano la pendenza di trattative per addivenire a conclusioni congiunte chiedendo un termine per la formalizzazione dell'accordo.
5 All'udienza del 10.10.2024 e rassegnavano Parte_1 Parte_2
conclusioni congiunte, a seguito delle quali veniva fissata apposita udienza per consentire la comparizione delle parti al fine di confermare le stesse attesa la previsione di un trasferimento immobiliare.
All'udienza del 9.1.2025 i coniugi hanno personalmente confermato le condizioni sottoscritte dalle parti nel foglio di conclusioni depositato in data 8.10.2024 (cfr verbale del 9.1.2025 personalmente sottoscritto dalle parti) chiedendo il loro accoglimento. A seguito della rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c. la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Sulle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo contenuto in epigrafe che qui si intende interamente richiamato e trascritto.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito del giudizio, nonché l'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta e, in particolare, sulle domande accessorie alla cessazione degli effetti civili del matrimonio già pronunciato con sentenza parziale, così provvede:
1) Provvede come da condizioni concordate dalle parti;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 9.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Dott. Riccardo Merluzzi
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