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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/07/2025, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4266/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4266/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Vincenzo Coppola, domiciliata in Salerno alla Via San Gregorio VII n. 12
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Bosco Siriana, domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
Abbiategrasso (MI) alla piazza Marconi n. 21,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.07.2025 le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, sicché la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta il 14.11.2024 da
[...] nei confronti di con riferimento all'atto di precetto di pagamento Parte_1 Controparte_1 di complessivi euro 46.910,15 notificato il 28.10.2024 ad istanza di e dell'Avv. Siriana Controparte_1
Bosco.
L'intimazione di pagamento si fonda sul decreto ingiuntivo n. 820/2024 provvisoriamente esecutivo pronunciato dall'intestato Tribunale in data 18/07/2024, con il quale a Controparte_1 veniva ingiunto il pagamento di euro 35.922,27 quale sorta capitale (oltre interessi), nonché delle spese liquidate in euro 4.000,00 per compensi (oltre accessori) ed euro 259,00 per esborsi, queste ultime da distrarsi in favore del difensore antistatario.
1 Parte attrice ha chiesto dichiararsi la nullità del precetto per i seguenti motivi:
1) omessa notifica del titolo esecutivo, oltre che del precedente precetto menzionato in quello oggetto dell'odierna opposizione;
2) inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. in conseguenza della mancata notifica dello stesso entro il termine di sessanta giorni dalla pronuncia.
Con comparsa depositata il 3.1.2025 si è costituita la quale ha confermato di Controparte_1 non aver notificato il provvedimento monitorio, in quanto “la contestuale notifica di titolo provvisoriamente esecutivo e atto di precetto è avvenuta in data 25.07.2024, erroneamente a diverso e altro indirizzo PEC riferito ad altra e diversa società che ha identica denominazione ma che nulla ha a che fare con l'odierna attrice opponente”.
La società convenuta ha quindi rinunciato al precetto oggetto di opposizione ed ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
Parte attrice ha preso atto dell'avversa rinuncia ma ha chiesto di condannare la controparte al pagamento delle spese di lite, in omaggio al principio della cd. soccombenza virtuale.
Tanto premesso, è incontestata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, atteso che parte opposta ha riconosciuto l'invalidità del precetto opposto in ragione dell'omessa notifica del titolo esecutivo ed ha tempestivamente rinunciato all'intimazione.
In adesione a quanto richiesto da parte attrice e stante l'assenza di accordo tra le parti, le spese di lite vanno liquidate facendo applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, in forza del quale occorre valutare la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Nel caso di specie, l'opposizione di parte attrice era certamente fondata, posto che la stessa è stata proposta entro il termine di venti giorni dalla notifica del precetto e che anche la controparte ha confermato di aver erroneamente notificato il titolo esecutivo ad un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio.
Per l'effetto, in applicazione del principio di causalità delle spese, al pagamento delle stesse va condannata in quanto, pur avendo quest'ultima immediatamente rinunciato al precetto, Controparte_1 tale rinuncia è avvenuta soltanto successivamente alla proposizione dell'opposizione da parte di
Parte_1
Le spese di lite vanno dunque liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00.
L'assenza di attività istruttoria e l'immediata rinuncia al precetto giustificano una sensibile riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi ed euro 545,00 per esborsi, oltre Parte_1 spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Coppola
Vincenzo dichiaratosi antistatario.
Nocera Inferiore, 11/07/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4266/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Vincenzo Coppola, domiciliata in Salerno alla Via San Gregorio VII n. 12
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Bosco Siriana, domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
Abbiategrasso (MI) alla piazza Marconi n. 21,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.07.2025 le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, sicché la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta il 14.11.2024 da
[...] nei confronti di con riferimento all'atto di precetto di pagamento Parte_1 Controparte_1 di complessivi euro 46.910,15 notificato il 28.10.2024 ad istanza di e dell'Avv. Siriana Controparte_1
Bosco.
L'intimazione di pagamento si fonda sul decreto ingiuntivo n. 820/2024 provvisoriamente esecutivo pronunciato dall'intestato Tribunale in data 18/07/2024, con il quale a Controparte_1 veniva ingiunto il pagamento di euro 35.922,27 quale sorta capitale (oltre interessi), nonché delle spese liquidate in euro 4.000,00 per compensi (oltre accessori) ed euro 259,00 per esborsi, queste ultime da distrarsi in favore del difensore antistatario.
1 Parte attrice ha chiesto dichiararsi la nullità del precetto per i seguenti motivi:
1) omessa notifica del titolo esecutivo, oltre che del precedente precetto menzionato in quello oggetto dell'odierna opposizione;
2) inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. in conseguenza della mancata notifica dello stesso entro il termine di sessanta giorni dalla pronuncia.
Con comparsa depositata il 3.1.2025 si è costituita la quale ha confermato di Controparte_1 non aver notificato il provvedimento monitorio, in quanto “la contestuale notifica di titolo provvisoriamente esecutivo e atto di precetto è avvenuta in data 25.07.2024, erroneamente a diverso e altro indirizzo PEC riferito ad altra e diversa società che ha identica denominazione ma che nulla ha a che fare con l'odierna attrice opponente”.
La società convenuta ha quindi rinunciato al precetto oggetto di opposizione ed ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
Parte attrice ha preso atto dell'avversa rinuncia ma ha chiesto di condannare la controparte al pagamento delle spese di lite, in omaggio al principio della cd. soccombenza virtuale.
Tanto premesso, è incontestata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, atteso che parte opposta ha riconosciuto l'invalidità del precetto opposto in ragione dell'omessa notifica del titolo esecutivo ed ha tempestivamente rinunciato all'intimazione.
In adesione a quanto richiesto da parte attrice e stante l'assenza di accordo tra le parti, le spese di lite vanno liquidate facendo applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, in forza del quale occorre valutare la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Nel caso di specie, l'opposizione di parte attrice era certamente fondata, posto che la stessa è stata proposta entro il termine di venti giorni dalla notifica del precetto e che anche la controparte ha confermato di aver erroneamente notificato il titolo esecutivo ad un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio.
Per l'effetto, in applicazione del principio di causalità delle spese, al pagamento delle stesse va condannata in quanto, pur avendo quest'ultima immediatamente rinunciato al precetto, Controparte_1 tale rinuncia è avvenuta soltanto successivamente alla proposizione dell'opposizione da parte di
Parte_1
Le spese di lite vanno dunque liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00.
L'assenza di attività istruttoria e l'immediata rinuncia al precetto giustificano una sensibile riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi ed euro 545,00 per esborsi, oltre Parte_1 spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Coppola
Vincenzo dichiaratosi antistatario.
Nocera Inferiore, 11/07/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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