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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/12/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1130 /2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Lavoro
Udienza del 15/12/2025
All'udienza del 15/12/2025 alle ore 10.50, innanzi al Giudice dott.ssa IA RO, sono presenti l'avv. Mariano Parisi per delega dell'avv. Santagati Magda nell'interesse di parte opponente e l'avv. Laganà Rosa per delega dell'avv. Plutino Antonia Domenica nell'interesse di parte opposta. I difensori delle parti discutono la causa, insistono nelle rispettive conclusioni e si riportano a quanto dedotto negli scritti difensivi. Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come da seguente dispositivo con motivazione contestuale del quale da lettura.
Palmi, 15/12/2025
Il Giudice del Lavoro
IA RO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa IA
RO, all'udienza del 18 dicembre 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1130/2025 r.g. e vertente
TRA
, in Parte_1
persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
M. Santagati per procura in atti,
opponente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. Antonia Domenica Plutino per procura in atti,
opposto
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 2 aprile 2025 l' Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 36 del
[...]
20/02/2025 con il quale è stato ingiunto all'odierna opponente il pagamento dell'importo di 685,58 euro a titolo di risarcimento danni da mancata erogazione buoni pasto per l'anno 2024/2025.
Costituitosi in giudizio l'opposto, ha resistito alla pretesa chiedendone il rigetto e la conferma del decreto opposto.
2.- L'opposizione è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Risulta pacifico che il decreto ingiuntivo opposto sia stato notificato al il 20 febbraio 2025 e che il ricorso sia stato depositato in data 2 aprile CP_1
2025, ovvero oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c..
Ne consegue che, venendo in rilievo un'opposizione tardiva, il decreto ingiuntivo diviene esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata, per cui il giudicato sostanziale copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione.
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in 258,00 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in
258,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ex art. 93
c.p.c.;
Palmi, 18/12/2025
Il Giudice del lavoro
IA RO
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Lavoro
Udienza del 15/12/2025
All'udienza del 15/12/2025 alle ore 10.50, innanzi al Giudice dott.ssa IA RO, sono presenti l'avv. Mariano Parisi per delega dell'avv. Santagati Magda nell'interesse di parte opponente e l'avv. Laganà Rosa per delega dell'avv. Plutino Antonia Domenica nell'interesse di parte opposta. I difensori delle parti discutono la causa, insistono nelle rispettive conclusioni e si riportano a quanto dedotto negli scritti difensivi. Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come da seguente dispositivo con motivazione contestuale del quale da lettura.
Palmi, 15/12/2025
Il Giudice del Lavoro
IA RO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa IA
RO, all'udienza del 18 dicembre 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1130/2025 r.g. e vertente
TRA
, in Parte_1
persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
M. Santagati per procura in atti,
opponente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. Antonia Domenica Plutino per procura in atti,
opposto
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 2 aprile 2025 l' Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 36 del
[...]
20/02/2025 con il quale è stato ingiunto all'odierna opponente il pagamento dell'importo di 685,58 euro a titolo di risarcimento danni da mancata erogazione buoni pasto per l'anno 2024/2025.
Costituitosi in giudizio l'opposto, ha resistito alla pretesa chiedendone il rigetto e la conferma del decreto opposto.
2.- L'opposizione è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Risulta pacifico che il decreto ingiuntivo opposto sia stato notificato al il 20 febbraio 2025 e che il ricorso sia stato depositato in data 2 aprile CP_1
2025, ovvero oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c..
Ne consegue che, venendo in rilievo un'opposizione tardiva, il decreto ingiuntivo diviene esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata, per cui il giudicato sostanziale copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione.
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in 258,00 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in
258,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ex art. 93
c.p.c.;
Palmi, 18/12/2025
Il Giudice del lavoro
IA RO