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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2987/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 12.2.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bovalino (RC), Vico I Crotone n. 25, presso lo studio dell'Avv. PELLE GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti AUTIERI MASSIMO e ADORNATO DARIO
COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo – assegno ordinario di invalidità (art. 1, legge n. 222/84). MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 06.09.2023 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo di aver presentato alla Commissione CP_1
sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di validità ex art. 1, legge n.
222/84, ma che l non le aveva riconosciuto il beneficio richiesto. CP_1
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 1265/2022 R.G.), nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati le darebbero diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependone l'inammissibilità per genericità dei motivi di contestazione nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Istruito il giudizio mediante l'acquisizione della documentazione prodotto dalle parti,
a seguito dell'udienza di discussione del 12.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva definita con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti il
19.07.2023 e la dichiarazione di dissenso veniva depositata l'11.08.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 06.09.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal
CTU evidenziando che patologie riscontrate e risultanti dalla documentazione medica versata in atti non sarebbero state da questi correttamente valutate. In particolare, fondando le contestazioni sulla propria consulenza medica di parte, la ricorrente ha censurato la diagnosi formulata dall'ausiliario del giudice, sull'unico presupposto che la stessa non prenderebbe in considerazione la complessiva incidenza di dette patologie sulla propria capacità lavorativa.
Osserva il giudicante che le censure mosse sono destituite di fondamento.
Il consulente ha, infatti, preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti e richiamata nel ricorso introduttivo. In particolare, contrariamente a quanto dedotto, il CTU ha considerato e valutato compiutamente tali patologie, escludendo che le stesse determinino una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro della ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Di fatto, l'unica contestazione mossa è che “il CTU conclude che non vi è riduzione della capacità lavorativa;
quando risulta evidente e logico ed accertato il fatto che per espletare l'attività di bracciante agricolo vengono usati in modo continuativo sia glia arti superiori che inferiori, nonché mantenere la stazione eretta in modo prolungato, piegamenti con il busto etc.. Attività queste, che certamente ne risentono dei problemi osteoarticolari accertati, in quanto il soggetto/lavoratore in questione pratica un'attività completamente manuale ed impegnativa”.
Il CTU, difatti, ad esito di approfondito esame obiettivo sulla perizianda, nonché di acquisizione degli esiti di ulteriori esami specialistici richiesti nel corso delle operazioni peritali, ha escluso una significativa incidenza delle patologie riscontrate sulla capacità lavorativa dell'istante.
In particolare, per quanto qui di interesse, nella consulenza tecnica la consulente ha osservato “L'esame radiografico bilaterale della spalla, esitato nel riscontro di ipertrofia del processo acromiale scapolare sn e riduzione di ampiezza degli spazi sub-acromiali bilaterali, e la RMcervicale, che ha rilevato una protrusione discale in C6-C7, giustificano le disfunzionalità rilevate in sede di operazioni peritali e rappresentate da una moderata limitazione dell'arto superiore dx in abduzione e ai gradi estremi del movimento a sinistra, in assenza di disfunzionalità clinicamente rilevanti agli arti inferiori ed al tronco, in accordo con quanto emerso in sede di visita fisiatrica che conclude per un quadro clinico compatibile con una tendinopatia della cuffia dei rotatori dx e conflitto sub-acromiale. Giacchè la periziata ha riferito, in sede di visita, di ricorrenti episodi di dorso-lombalgia, si è proceduto a richiedere un approfondimento diagnostico con RMN dorso-lombo- sacrale, causa del ritardo nell'invio della bozza, esitata nel riscontro di spondilosi con osteofitosi margino-somatica e modesta protrusione discale paramediana postero-laterale dx a livello di D11-D12, in assenza di altre protrusioni e/o ernie discali e con ampiezza e regolarità del canale midollare conservati. Tale reperto esclude episodi algico/disfunzionali di intensità e frequenza tali da incidere in maniera rilevante sull'attività lavorativa specifica/generica della periziata. Ancora,
l'indagine elettromiografica degli arti superiori, l'esame radiografico della mano sn
e la visita ortopedica, eseguiti in epoca successiva al ricorso, conducono ad una diagnosi di lieve sindrome del tunnel carpale sn e pollice a scatto bilaterale”.
A fronte di tale specifico ed esaustivo accertamento appaiono pertanto del tutto generiche e irrilevanti le tardive osservazioni operate dal CTP Dott. non Per_1
sollevate nella fase di ATP, che sostanzialmente si limita a sostenere apoditticamente che le limitazioni funzionali di cui è affetta la ricorrente ne limitano la capacità lavorativa.
Va evidenziato inoltre che, in sede di opposizione, l'istante non ha dedotto alcun aggravamento delle patologie, né allegato documentazione medica di formazione successiva che possa comportare la necessità di una riconvocazione del consulente al fine di procedere ad una riconsiderazione del quadro patologico della ricorrente.
I rilievi formulati non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, né per procedere ad ulteriori approfondimenti, né tantomeno ad avallare la richiesta di rinnovo dell'elaborato peritale avanzata dall'istante (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006
n. 5277; Cass., 10/11/2011 n. 23413).
Del resto, giova evidenziare come il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica sia limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, essendogli precluso ogni sindacato sul merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, attesa la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per gli stessi motivi le spese di CTU che si liquidano come da separato decreto emesso in pari data sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla per le spese;
c) pone definitivamente le spese di CTU a carico dell' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, che liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 13/02/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2987/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 12.2.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bovalino (RC), Vico I Crotone n. 25, presso lo studio dell'Avv. PELLE GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti AUTIERI MASSIMO e ADORNATO DARIO
COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo – assegno ordinario di invalidità (art. 1, legge n. 222/84). MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 06.09.2023 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo di aver presentato alla Commissione CP_1
sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di validità ex art. 1, legge n.
222/84, ma che l non le aveva riconosciuto il beneficio richiesto. CP_1
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 1265/2022 R.G.), nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati le darebbero diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependone l'inammissibilità per genericità dei motivi di contestazione nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Istruito il giudizio mediante l'acquisizione della documentazione prodotto dalle parti,
a seguito dell'udienza di discussione del 12.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva definita con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti il
19.07.2023 e la dichiarazione di dissenso veniva depositata l'11.08.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 06.09.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal
CTU evidenziando che patologie riscontrate e risultanti dalla documentazione medica versata in atti non sarebbero state da questi correttamente valutate. In particolare, fondando le contestazioni sulla propria consulenza medica di parte, la ricorrente ha censurato la diagnosi formulata dall'ausiliario del giudice, sull'unico presupposto che la stessa non prenderebbe in considerazione la complessiva incidenza di dette patologie sulla propria capacità lavorativa.
Osserva il giudicante che le censure mosse sono destituite di fondamento.
Il consulente ha, infatti, preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti e richiamata nel ricorso introduttivo. In particolare, contrariamente a quanto dedotto, il CTU ha considerato e valutato compiutamente tali patologie, escludendo che le stesse determinino una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro della ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Di fatto, l'unica contestazione mossa è che “il CTU conclude che non vi è riduzione della capacità lavorativa;
quando risulta evidente e logico ed accertato il fatto che per espletare l'attività di bracciante agricolo vengono usati in modo continuativo sia glia arti superiori che inferiori, nonché mantenere la stazione eretta in modo prolungato, piegamenti con il busto etc.. Attività queste, che certamente ne risentono dei problemi osteoarticolari accertati, in quanto il soggetto/lavoratore in questione pratica un'attività completamente manuale ed impegnativa”.
Il CTU, difatti, ad esito di approfondito esame obiettivo sulla perizianda, nonché di acquisizione degli esiti di ulteriori esami specialistici richiesti nel corso delle operazioni peritali, ha escluso una significativa incidenza delle patologie riscontrate sulla capacità lavorativa dell'istante.
In particolare, per quanto qui di interesse, nella consulenza tecnica la consulente ha osservato “L'esame radiografico bilaterale della spalla, esitato nel riscontro di ipertrofia del processo acromiale scapolare sn e riduzione di ampiezza degli spazi sub-acromiali bilaterali, e la RMcervicale, che ha rilevato una protrusione discale in C6-C7, giustificano le disfunzionalità rilevate in sede di operazioni peritali e rappresentate da una moderata limitazione dell'arto superiore dx in abduzione e ai gradi estremi del movimento a sinistra, in assenza di disfunzionalità clinicamente rilevanti agli arti inferiori ed al tronco, in accordo con quanto emerso in sede di visita fisiatrica che conclude per un quadro clinico compatibile con una tendinopatia della cuffia dei rotatori dx e conflitto sub-acromiale. Giacchè la periziata ha riferito, in sede di visita, di ricorrenti episodi di dorso-lombalgia, si è proceduto a richiedere un approfondimento diagnostico con RMN dorso-lombo- sacrale, causa del ritardo nell'invio della bozza, esitata nel riscontro di spondilosi con osteofitosi margino-somatica e modesta protrusione discale paramediana postero-laterale dx a livello di D11-D12, in assenza di altre protrusioni e/o ernie discali e con ampiezza e regolarità del canale midollare conservati. Tale reperto esclude episodi algico/disfunzionali di intensità e frequenza tali da incidere in maniera rilevante sull'attività lavorativa specifica/generica della periziata. Ancora,
l'indagine elettromiografica degli arti superiori, l'esame radiografico della mano sn
e la visita ortopedica, eseguiti in epoca successiva al ricorso, conducono ad una diagnosi di lieve sindrome del tunnel carpale sn e pollice a scatto bilaterale”.
A fronte di tale specifico ed esaustivo accertamento appaiono pertanto del tutto generiche e irrilevanti le tardive osservazioni operate dal CTP Dott. non Per_1
sollevate nella fase di ATP, che sostanzialmente si limita a sostenere apoditticamente che le limitazioni funzionali di cui è affetta la ricorrente ne limitano la capacità lavorativa.
Va evidenziato inoltre che, in sede di opposizione, l'istante non ha dedotto alcun aggravamento delle patologie, né allegato documentazione medica di formazione successiva che possa comportare la necessità di una riconvocazione del consulente al fine di procedere ad una riconsiderazione del quadro patologico della ricorrente.
I rilievi formulati non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, né per procedere ad ulteriori approfondimenti, né tantomeno ad avallare la richiesta di rinnovo dell'elaborato peritale avanzata dall'istante (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006
n. 5277; Cass., 10/11/2011 n. 23413).
Del resto, giova evidenziare come il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica sia limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, essendogli precluso ogni sindacato sul merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, attesa la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per gli stessi motivi le spese di CTU che si liquidano come da separato decreto emesso in pari data sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla per le spese;
c) pone definitivamente le spese di CTU a carico dell' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, che liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 13/02/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi