Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00136/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00682/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 682 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone e Federico Burlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del -OMISSIS- Liguria e -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto del Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del Piemonte, della Liguria e della -OMISSIS- -OMISSIS- n. -OMISSIS-, notificato al signor -OMISSIS- in data 1.6.2021, che gli ha irrogato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria ai sensi dell’art. 3, co. 2, lett. f) d.lgs. n. 449/1992;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso e, in particolare, della proposta del Consiglio Regionale di Disciplina 14.4.2021, non conosciuta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. SS PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data -OMISSIS- il ricorrente, agente scelto della Polizia penitenziaria in servizio presso la casa di reclusione di -OMISSIS-, dopo avere concluso il proprio turno di servizio presso la casa di reclusione (orario 7-13), si recava nel centro di -OMISSIS- per espletare alcune commissioni personali.
Il ricorrente espone di aver indossato in quella circostanza un giubbotto che non utilizzava da tempo, dotato di tasche laterali con chiusure a cerniera; riponeva in una di queste, avendo cura di chiuderla, il portafoglio contenente, oltre ai suoi documenti personali ed alla carta bancomat, anche il tesserino attestante la sua appartenenza alla Polizia penitenziaria e la placca di riconoscimento.
Nel tardo pomeriggio, egli si accorgeva che la cerniera della tasca in cui aveva riposto il portafoglio, seppure in posizione di chiusura, aveva ceduto, forse per usura, e che il portafoglio contenente i documenti era smarrito.
Il ricorrente, prima ancora di richiedere il blocco della carta bancomat, si recava immediatamente a presentare denuncia, integrandola il giorno successivo con la precisazione dei numeri identificativi della patente, del tesserino di riconoscimento e della placca.
Inoltre, il ricorrente informava immediatamente il proprio Comandante di reparto.
In data 10.11.2020 il signor -OMISSIS- riceveva la nota -OMISSIS-, con cui il funzionario istruttore presso il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la -OMISSIS- gli contestava la violazione dell’art. 4, comma 1, lettera l), d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 449 che punisce con la deplorazione le condotte qualificabili come “ la negligenza o l’imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull’impiego del personale e dei mezzi o nell’uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti ”.
Il ricorrente presentava, in data 27 novembre 2020, la propria memoria difensiva, rappresentando di avere adottato tutte le precauzioni necessarie per evitare di perdere i documenti, mantenendo una condotta pienamente diligente e che solo il malfunzionamento della cerniera, evento imprevedibile, aveva condotto allo smarrimento degli stessi; egli evidenziava altresì che la tasca del giubbotto, in quanto poteva essere chiusa, era un luogo più sicuro in cui custodire il portafoglio, in particolare rispetto alla tasca dei pantaloni che, in quanto aperta, poteva consentire più facilmente lo smarrimento o la sottrazione del portafoglio stesso da parte di terzi.
Il Provveditore regionale, con provvedimento del 27 aprile 2021, notificato al signor -OMISSIS- in data 1° giugno 2021, ha ritenuto violato l’art. 3, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 449/1992 e ha applicato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria determinata nella misura di 4/30 di una mensilità dello stipendio e degli assegni a carattere fisso e continuativo – meno grave di quella contestata – ritenendo che “ l’incolpato non abbia prestato la giusta attenzione nella custodia della placca e del tesserino di riconoscimento in quanto, come dallo stesso riconosciuto, ha riposto detto materiale in dotazione individuale in una tasca di un giubbino che non usava da tempo senza assicurarsi dell’effettiva chiusura e del corretto funzionamento della cerniera. Atteso, che il fatto contestato non appare ascrivibile ad evento accidentale, ma a colpa del rapportato ”.
Con atto notificato in data 5 luglio 2021, il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento, lamentandone l’illegittimità con un unico motivo, così testualmente rubricato: “ I. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 30.12.1992 n. 449. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità, nonché per disparità di trattamento ”; con tale motivo, in estrema sintesi, il ricorrente per un verso deduce che la condotta contestata non è in alcun modo riconducibile alla fattispecie prevista (“ la grave negligenza in servizio ”), in quanto lo smarrimento della tessera e della placca di riconoscimento è avvenuta quando egli non era in servizio, e, per altro verso, evidenzia che il Provveditore avrebbe dovuto archiviare il procedimento disciplinare, non sussistendo alcuna negligenza da parte del ricorrente.
Il Ministero della Giustizia, attraverso la Difesa erariale, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
All’udienza straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni appresso indicate.
Al ricorrente è stata inflitta la pena pecuniaria pari a 4/30 di una mensilità dello stipendio e degli assegni a carattere fisso e continuativo per la violazione dell’art. 3, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 449/1992, che sanziona “ la grave negligenza in servizio ”. Pertanto, la fattispecie è violata quando l’agente di polizia penitenziaria commette una negligenza rispetto ai suoi doveri mentre si trova in servizio attivo.
Innanzitutto, la precisazione della circostanza in base alla quale la negligenza deve essere commessa “ in servizio ” esclude che vi sia violazione della norma quando l’atto di negligenza, pur essendo in qualche modo connesso con l’attività lavorativa, sia commesso fuori dal servizio. Infatti, il d.lgs. n. 449/1992 prevede altre fattispecie in cui il dipendente può essere punito per fatti commessi sia in servizio sia fuori dal servizio (ad esempio art. 4, comma 1, lett. c) e d), che sanzionano rispettivamente il “ frequentare luoghi, persone o compagnie sconvenienti con evidente offesa alla dignità delle funzioni ” e il “ contrarre debiti con i dipendenti ”) e, in tali casi, la norma non fa alcun riferimento al “ servizio ”. Ne discende, che, per interpretazione sistematica, là dove il d.lgs. n. 449/1992 specifica che sono punibili i fatti commessi “ in servizio ”, la sanzione non può essere irrogata per condotte tenute al di fuori del turno di servizio.
Ciò posto, la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente è illegittima in quanto la condotta contestata non rientra nella fattispecie della norma che prevede la sanzione disciplinare, atteso che lo smarrimento della tessera e della placca di riconoscimento è pacificamente avvenuta quando egli non era in servizio, poiché il suo turno era terminato.
In secondo luogo, dallo svolgimento dei fatti, come riferito dall’agente e mai contestato dall’Amministrazione, non emerge alcuna negligenza da parte del ricorrente, il quale ha ritenuto di riporre il proprio tesserino e la placca identificativa nelle tasche del giubbotto, in quanto chiuse ed evidentemente più sicure della tasca posteriore dei pantaloni, aperta. Lo smarrimento del portafoglio, contenente tra l’altro il tesserino e la placca identificativa, si deve ascrivere a mero evento accidentale e imprevedibile, quale è il mal funzionamento della cerniera di chiusura della tasca nella quale il ricorrente aveva riposto il portafoglio. Successivamente, egli ha immediatamente denunciato il fatto, prima ancora di procedere al blocco della propria carta di debito, segnalando lo smarrimento del tesserino, proprio per evitare che lo stesso potesse essere utilizzato in modo improprio da terzi.
Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.
Condanna l’Amministrazione a corrispondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano nell’importo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OS RN, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
SS PP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS PP | OS RN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.