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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2024, n. 11598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11598 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VI NN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del Tribunale di Nola del 07/06/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Dr. Marco Dall'Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 07/06/2023, il Tribunale di Noia condannava NN VI in relazione all'articolo 137, comma 1, d. Igs. 152/2006, alla pena di euro tremila di ammenda, assolvendo nel contempo lo stesso in ordine al reato di c:ui all'articolo 256 del medesimo decreto, relativo alle sostanze rinvenute nel capannone. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 11598 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 06/03/2024 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione rispetto alle testimonianze assunte in dibattimento, da cui emergerebbe che, quella secondo cui l'imputato scaricava saponi in pubblica fognatura, era solo una supposizione degli operanti, laddove era ben possibile che il tombino di scarico confluisse presso un punto di raccolta. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'articolo 131-bis cod. pen.. 2.3. con il terzo motivo lamenta carenza di motivazione in relazione alla eccessività della pena irrogata, vicina alla media edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, esso è inammissibile. Ed infatti, a fronte dell'incontestata natura «industriale» dell'attività svolta dall'imputato (v. Sez. 3, n. 22436 del 03/04/2013, La Barbera, Rv. 255777 - 01: «sono scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche»), non vi è dubbio che detta attività abbia prodotto dei reflui da eliminare, mediante scarico in corpo recettore, in pubblica fognatura, ovvero in «punto di raccolta». Ove tale ultima ipotesi (peraltro meramente adombrata dalla difesa senza alcuna specificità) si fosse verificata, le possibilità sarebbero state due. In una prima ipotesi, i reflui potevano confluire in un c.d. «pozzo a perdere», nel qual caso si sarebbe comunque configurata l'ipotesi di reato in parola, atteso che la fattispecie in questione punisce ogni indebita immissione di acque reflue nel suolo, nel sottosuolo e nella rete fognaria (Sez. 3, n. 45634 del 22/10/2015, Mora, Rv. 265971 - 01), di talchè il motivo sarebbe manifestamente infondato. Nell'altro caso, quello in cui si fosse verificata una raccolta con successivo prelievo (come nel caso delle c.d. «fosse Imhoff»), non si sarebbe più trattato di una ipotesi di scarico senza autorizzazione, bensì di gestione di rifiuti liquidi senza autorizzazione (Sez. 3, n. 33793 del 19/03/2021, Parisi, n.m.: i reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento, come i liquami contenuti in pozzi neri, fosse Imhoff e bagni mobili, sono da considerarsi rifiuti liquidi di acque reflue, soggetti, pertanto, alla disciplina della parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e non a quella delle acque di scarico, che riguarda solo i liquidi direttamente immessi nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria (Sez. 3, n. 50432 del 15/10/2019, Rv. 277400 - 01; cfr., altresì Sez. 3, n. 16623 dell8/04/2015, Rv. 263354 - 01)). Ed infatti, lo scarico è tale in quanto avvenga tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile di collettannento, intendendosi, per condotta, non per forza tubazioni o altre specifiche 2 attrezzature, essendo, invece, necessario e sufficiente un sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza, senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno, i reflui fino al corpo ricettore. In tutti gli altri casi - nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore - si applicherà, invece, la disciplina sui rifiuti, di cui alla Parte IV del D.L.vo 152/2006, posto che, in assenza di stabile collettamento tra il luogo di produzione del refluo e quello di rilascio nel corpo recettore, il refluo stesso non può essere qualificato come «acqua di scarico», ma come rifiuto (v. Sez. 3, n. 9717 del 10/01/2020, Battipaglia, n.m.; Sez. 3, n. 6528 del 20/10/2020, dep. 2021, Calia, n.m.; Sez. 3, n. 50629 del 04/10/2017, Valentini, n.m.). Conseguentemente, la violazione corretta non sarebbe più stata quella di cui all'articolo 137, comma 1, d. Igs. 152/2006, bensì quella dell'articolo 256, comma 1, del medesimo decreto, trattandosi di smaltimento illecito di rifiuti. Tuttavia, in alcun modo il ricorrente censura l'errata qualificazione giuridica della contestazione, limitandosi e generiche ed «esplorative» contestazioni, che rendono il motivo di ricorso inammissibile per genericità. 2. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile per genericità. La Corte ritiene che, in linea di principio, non esiste incompatibilità «strutturale» tra il reato permanente, quale quello in parola (Sez. 3, n. 26423 del 11/02/2016, Nappi, Rv. 267099 - 01), e l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto: essendo il primo caratterizzato dalla «persistenza», ma non dalla «reiterazione», della condotta, esso non è riconducibile nell'alveo del comportamento «abituale» che preclude l'applicazione di cui all'art. 131-bis cod. pen., anche se importa una attenta valutazione con riferimento alla configurabilità della particolare tenuità dell'offesa, la cui sussistenza è tanto più difficilmente rilevabile quanto più a lungo si sia protratta la permanenza (Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv. 265448 - 01). Tuttavia, la Corte ha anche ritenuto che, in caso di reato permanente, l'offesa al bene giuridico tutelato perdura sino a che continua la condotta contestata, sicché è preclusa, sino a quando la permanenza non sia cessata, l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 2, Sentenza n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 - 01, relativa ad occupazione abusiva di terreno demaniale). Nel caso di specie, a fronte di una motivazione stringata ma non illogica (il giudice esclude la sussistenza dei presupposti della non punibilità in presenza di una attività perdurante nel tempo e che ha verosimilmente cagionato ingenti danni all'ambiente in considerazione della quantità dei liquami rilasciati), il ricorrente non deduce neppure se, a seguito del controllo 3 eseguito in data 10 ottobre 2020, l'attività dell'imputato sia cessata o meno, o se abbia regolarizzato la situazione autorizzativa. Il motivo è pertanto generico e, di conseguenza, inammissibile. 4. Quanto alla asserita violazione dell'articolo 133 cod. pen., il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto non tiene conto del costante orientamento di questa Corte secondo il quale poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). Le Sezioni unite di questa Corte hanno di poi ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione). Nel caso di specie, il giudice, a fronte della previsione edittale alternativa della pena detentiva e di quella pecuniaria, il giudice ha già optato per un trattamento sanzionatorio leviore scegliendo la seconda, che ha poi modulato in modo non arbitrario né irragionevole, attestandosi vicino alla media edittale. Il motivo è quindi manifestamente infondato. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone c:he il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4 Così deciso il 06/03/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Dr. Marco Dall'Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 07/06/2023, il Tribunale di Noia condannava NN VI in relazione all'articolo 137, comma 1, d. Igs. 152/2006, alla pena di euro tremila di ammenda, assolvendo nel contempo lo stesso in ordine al reato di c:ui all'articolo 256 del medesimo decreto, relativo alle sostanze rinvenute nel capannone. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 11598 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 06/03/2024 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione rispetto alle testimonianze assunte in dibattimento, da cui emergerebbe che, quella secondo cui l'imputato scaricava saponi in pubblica fognatura, era solo una supposizione degli operanti, laddove era ben possibile che il tombino di scarico confluisse presso un punto di raccolta. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'articolo 131-bis cod. pen.. 2.3. con il terzo motivo lamenta carenza di motivazione in relazione alla eccessività della pena irrogata, vicina alla media edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, esso è inammissibile. Ed infatti, a fronte dell'incontestata natura «industriale» dell'attività svolta dall'imputato (v. Sez. 3, n. 22436 del 03/04/2013, La Barbera, Rv. 255777 - 01: «sono scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche»), non vi è dubbio che detta attività abbia prodotto dei reflui da eliminare, mediante scarico in corpo recettore, in pubblica fognatura, ovvero in «punto di raccolta». Ove tale ultima ipotesi (peraltro meramente adombrata dalla difesa senza alcuna specificità) si fosse verificata, le possibilità sarebbero state due. In una prima ipotesi, i reflui potevano confluire in un c.d. «pozzo a perdere», nel qual caso si sarebbe comunque configurata l'ipotesi di reato in parola, atteso che la fattispecie in questione punisce ogni indebita immissione di acque reflue nel suolo, nel sottosuolo e nella rete fognaria (Sez. 3, n. 45634 del 22/10/2015, Mora, Rv. 265971 - 01), di talchè il motivo sarebbe manifestamente infondato. Nell'altro caso, quello in cui si fosse verificata una raccolta con successivo prelievo (come nel caso delle c.d. «fosse Imhoff»), non si sarebbe più trattato di una ipotesi di scarico senza autorizzazione, bensì di gestione di rifiuti liquidi senza autorizzazione (Sez. 3, n. 33793 del 19/03/2021, Parisi, n.m.: i reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento, come i liquami contenuti in pozzi neri, fosse Imhoff e bagni mobili, sono da considerarsi rifiuti liquidi di acque reflue, soggetti, pertanto, alla disciplina della parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e non a quella delle acque di scarico, che riguarda solo i liquidi direttamente immessi nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria (Sez. 3, n. 50432 del 15/10/2019, Rv. 277400 - 01; cfr., altresì Sez. 3, n. 16623 dell8/04/2015, Rv. 263354 - 01)). Ed infatti, lo scarico è tale in quanto avvenga tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile di collettannento, intendendosi, per condotta, non per forza tubazioni o altre specifiche 2 attrezzature, essendo, invece, necessario e sufficiente un sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza, senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno, i reflui fino al corpo ricettore. In tutti gli altri casi - nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore - si applicherà, invece, la disciplina sui rifiuti, di cui alla Parte IV del D.L.vo 152/2006, posto che, in assenza di stabile collettamento tra il luogo di produzione del refluo e quello di rilascio nel corpo recettore, il refluo stesso non può essere qualificato come «acqua di scarico», ma come rifiuto (v. Sez. 3, n. 9717 del 10/01/2020, Battipaglia, n.m.; Sez. 3, n. 6528 del 20/10/2020, dep. 2021, Calia, n.m.; Sez. 3, n. 50629 del 04/10/2017, Valentini, n.m.). Conseguentemente, la violazione corretta non sarebbe più stata quella di cui all'articolo 137, comma 1, d. Igs. 152/2006, bensì quella dell'articolo 256, comma 1, del medesimo decreto, trattandosi di smaltimento illecito di rifiuti. Tuttavia, in alcun modo il ricorrente censura l'errata qualificazione giuridica della contestazione, limitandosi e generiche ed «esplorative» contestazioni, che rendono il motivo di ricorso inammissibile per genericità. 2. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile per genericità. La Corte ritiene che, in linea di principio, non esiste incompatibilità «strutturale» tra il reato permanente, quale quello in parola (Sez. 3, n. 26423 del 11/02/2016, Nappi, Rv. 267099 - 01), e l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto: essendo il primo caratterizzato dalla «persistenza», ma non dalla «reiterazione», della condotta, esso non è riconducibile nell'alveo del comportamento «abituale» che preclude l'applicazione di cui all'art. 131-bis cod. pen., anche se importa una attenta valutazione con riferimento alla configurabilità della particolare tenuità dell'offesa, la cui sussistenza è tanto più difficilmente rilevabile quanto più a lungo si sia protratta la permanenza (Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv. 265448 - 01). Tuttavia, la Corte ha anche ritenuto che, in caso di reato permanente, l'offesa al bene giuridico tutelato perdura sino a che continua la condotta contestata, sicché è preclusa, sino a quando la permanenza non sia cessata, l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 2, Sentenza n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 - 01, relativa ad occupazione abusiva di terreno demaniale). Nel caso di specie, a fronte di una motivazione stringata ma non illogica (il giudice esclude la sussistenza dei presupposti della non punibilità in presenza di una attività perdurante nel tempo e che ha verosimilmente cagionato ingenti danni all'ambiente in considerazione della quantità dei liquami rilasciati), il ricorrente non deduce neppure se, a seguito del controllo 3 eseguito in data 10 ottobre 2020, l'attività dell'imputato sia cessata o meno, o se abbia regolarizzato la situazione autorizzativa. Il motivo è pertanto generico e, di conseguenza, inammissibile. 4. Quanto alla asserita violazione dell'articolo 133 cod. pen., il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto non tiene conto del costante orientamento di questa Corte secondo il quale poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). Le Sezioni unite di questa Corte hanno di poi ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione). Nel caso di specie, il giudice, a fronte della previsione edittale alternativa della pena detentiva e di quella pecuniaria, il giudice ha già optato per un trattamento sanzionatorio leviore scegliendo la seconda, che ha poi modulato in modo non arbitrario né irragionevole, attestandosi vicino alla media edittale. Il motivo è quindi manifestamente infondato. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone c:he il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4 Così deciso il 06/03/2024.