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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/10/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 226 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA nato a [...] il [...] (cod. fisc.: Parte_1
) ed ivi residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
PE MB (cod. fisc.: ), con studio in CodiceFiscale_2
Catania alla via Riso, n. 80, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni alla pec: e dall'avv.to Email_1
IA CA (cod. fisc.: ) con studio in S. Pietro CodiceFiscale_3
Clarenza (CT) alla via Santa Caterina, n. 50, pec: ed elettivamente domiciliato Email_2
presso lo studio del primo, in Catania Via Riso, n. 80; PARTE
RICORRENTE
E
1 SP , nata a [...] il Controparte_1
11/08/1964, residente a [...]; PARTE
RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 22.01.2025, premesso che in data Parte_1
27.04.1995, a Catania, aveva contratto matrimonio con Controparte_2
(atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune
[...]
al n. 5 parte 1 anno 1995); che da tale unione erano nati due figli, , Per_1
nata a [...] il [...], convivente con il padre ed economicamente indipendente, e , nato a [...] il [...], convivente Persona_2
con il padre ed ancora non economicamente indipendente, in quanto studente universitario;
che i coniugi si erano separati giudizialmente con sentenza n. 1081/2020 emessa dal Tribunale di Catania e pubblicata il
18.03.2020; che i coniugi non si erano riconciliati dopo la separazione e non appariva più possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale;
che erano decorsi i termini previsti dalla legge per la procedibilità della domanda di divorzio;
che con riferimento al mantenimento del figlio era pendente procedimento davanti al Tribunale di Persona_2
Catania; che egli era professore di fisica presso l'istituto Cnos - Regione
Sicilia e percepiva uno stipendio mensile di circa € 1.500,00 ma pagava un canone mensile di € 800,00 per la locazione della casa coniugale a lui assegnata;
che la lavorava in nero ed aveva instaurato CP_2
convivenza more uxorio mentre non aveva mai versato l'assegno posto a
2 suo carico nel corso del giudizio di separazione;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, dichiarando che nessun mantenimento poteva spettare alla . CP_2
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 07/10.02.2025.
All'udienza del 23.10.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'ingiustificata assenza della resistente, ritualmente citata e non comparsa. Il Giudice delegato, ritenuto, quindi, che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, dichiarata la contumacia della resistente, invitava i procuratori dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con
[...]
meriti accoglimento. Controparte_2
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione;
occorre, inoltre, che lo stato di separazione dei coniugi duri ininterrotto da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto
3 della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza non definitiva n. 1081/2020 emessa dal Tribunale di Catania il 06/18.03.2020, ormai irrevocabile, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Catania il 27.04.1995 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5 parte 1 anno
1995.
Vanno, poi, revocate le statuizioni economiche a favore del coniuge eventualmente vigenti nel regime della separazione. Come è noto, infatti, nel giudizio di divorzio, la domanda di assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri di quel rito e ciò significa che essa deve essere necessariamente contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta (Cass. civ. 12.03.2012 n. 3925; Cass. civ.
15.11.2002 n. 16066). Di conseguenza, non essendosi la resistente costituita nel presente giudizio e non avendo la stessa avanzato alcuna domanda diretta alla corresponsione di un assegno, non può esserle
4 riconosciuto un assegno divorzile, mentre a seguito dello scioglimento del vincolo coniugale cessa di avere efficacia l'assegno di mantenimento eventualmente stabilito per il coniuge in regime di separazione personale.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti non essendo configurabile una vera e propria soccombenza. Infatti, la pronuncia di divorzio richiede necessariamente l'intervento giurisdizionale, mentre la resistente, non costituendosi, non ha neppure formulato alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 226/2025 R.G., così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data
27.04.1995, a Catania, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5 parte 1 anno 1995, tra Parte_1
nato a [...] il [...], e Controparte_2 CP_2
nata a [...] l'[...];
[...]
2) revoca le statuizioni economiche a favore del coniuge eventualmente vigenti nel regime della separazione;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 28/10/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 226 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA nato a [...] il [...] (cod. fisc.: Parte_1
) ed ivi residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
PE MB (cod. fisc.: ), con studio in CodiceFiscale_2
Catania alla via Riso, n. 80, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni alla pec: e dall'avv.to Email_1
IA CA (cod. fisc.: ) con studio in S. Pietro CodiceFiscale_3
Clarenza (CT) alla via Santa Caterina, n. 50, pec: ed elettivamente domiciliato Email_2
presso lo studio del primo, in Catania Via Riso, n. 80; PARTE
RICORRENTE
E
1 SP , nata a [...] il Controparte_1
11/08/1964, residente a [...]; PARTE
RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 22.01.2025, premesso che in data Parte_1
27.04.1995, a Catania, aveva contratto matrimonio con Controparte_2
(atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune
[...]
al n. 5 parte 1 anno 1995); che da tale unione erano nati due figli, , Per_1
nata a [...] il [...], convivente con il padre ed economicamente indipendente, e , nato a [...] il [...], convivente Persona_2
con il padre ed ancora non economicamente indipendente, in quanto studente universitario;
che i coniugi si erano separati giudizialmente con sentenza n. 1081/2020 emessa dal Tribunale di Catania e pubblicata il
18.03.2020; che i coniugi non si erano riconciliati dopo la separazione e non appariva più possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale;
che erano decorsi i termini previsti dalla legge per la procedibilità della domanda di divorzio;
che con riferimento al mantenimento del figlio era pendente procedimento davanti al Tribunale di Persona_2
Catania; che egli era professore di fisica presso l'istituto Cnos - Regione
Sicilia e percepiva uno stipendio mensile di circa € 1.500,00 ma pagava un canone mensile di € 800,00 per la locazione della casa coniugale a lui assegnata;
che la lavorava in nero ed aveva instaurato CP_2
convivenza more uxorio mentre non aveva mai versato l'assegno posto a
2 suo carico nel corso del giudizio di separazione;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, dichiarando che nessun mantenimento poteva spettare alla . CP_2
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 07/10.02.2025.
All'udienza del 23.10.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'ingiustificata assenza della resistente, ritualmente citata e non comparsa. Il Giudice delegato, ritenuto, quindi, che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, dichiarata la contumacia della resistente, invitava i procuratori dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con
[...]
meriti accoglimento. Controparte_2
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione;
occorre, inoltre, che lo stato di separazione dei coniugi duri ininterrotto da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto
3 della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza non definitiva n. 1081/2020 emessa dal Tribunale di Catania il 06/18.03.2020, ormai irrevocabile, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Catania il 27.04.1995 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5 parte 1 anno
1995.
Vanno, poi, revocate le statuizioni economiche a favore del coniuge eventualmente vigenti nel regime della separazione. Come è noto, infatti, nel giudizio di divorzio, la domanda di assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri di quel rito e ciò significa che essa deve essere necessariamente contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta (Cass. civ. 12.03.2012 n. 3925; Cass. civ.
15.11.2002 n. 16066). Di conseguenza, non essendosi la resistente costituita nel presente giudizio e non avendo la stessa avanzato alcuna domanda diretta alla corresponsione di un assegno, non può esserle
4 riconosciuto un assegno divorzile, mentre a seguito dello scioglimento del vincolo coniugale cessa di avere efficacia l'assegno di mantenimento eventualmente stabilito per il coniuge in regime di separazione personale.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti non essendo configurabile una vera e propria soccombenza. Infatti, la pronuncia di divorzio richiede necessariamente l'intervento giurisdizionale, mentre la resistente, non costituendosi, non ha neppure formulato alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 226/2025 R.G., così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data
27.04.1995, a Catania, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5 parte 1 anno 1995, tra Parte_1
nato a [...] il [...], e Controparte_2 CP_2
nata a [...] l'[...];
[...]
2) revoca le statuizioni economiche a favore del coniuge eventualmente vigenti nel regime della separazione;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 28/10/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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