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Sentenza 13 marzo 2026
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 9821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9821 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RIGANO' CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/11/2025 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale MARIA LUISA MIRANDA, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
letti i motivi nuovi presentati dai difensori del ricorrente, Avv.ti DOMENICO IN e NC AR, in data 10/02/2026, con i quali si è insistito nell’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 26 novembre 2025, annullava parzialmente il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen.dei conti correnti, titoli e quote di fondi di investimento perché ritenuto sussistente il fumus del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., disponendo la restituzione al terzo interessato RO NÒ della la somma di € 4.900,00. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9821 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 03/03/2026 2 2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di RO NÒ, eccependo, con un unico motivo, che, ove sia disposto un sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. di beni di un terzo che si assumono essere proprietà di un condannato, l’accusa è gravata di un duplice onere probatorio: a) deve provare che quel bene appartiene all’indagato in quanto l’intestazione al terzo è fittizia;
b) deve provare l’esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi dell’attività economica del soggetto interessato ed il valore economico dei beni e la mancanza di una giustificazione credibile circa la loro provenienza;
inoltre, il meccanismo di presunzione iuris tantum di cui all’art. 12-sexies legge n. 356/92 non vale nei confronti del terzo;
nel caso di specie, i suddetti princìpi erano stati totalmente disattesi, in quanto il provvedimento del riesame aveva confermato il sequestro su mere presunzioni in violazione dell’onere probatorio in capo all’accusa, col ricorso al tema della sproporzione, trattando la ricorrente alla stregua di un indagato, piuttosto che di un terzo interessato;
l’assoluta carenza di motivazione sugli elementi probatori che avrebbero dovuto dimostrare la riferibilità dei beni sequestrati all’indagato OM NI NÒ (meramente presunta dalla mera asserita sproporzione) rispetto alla ipotesi di confisca allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen. integrava anche il vizio di nullità del provvedimento per mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 125 cod. proc. pen.; infine, a fronte della eccezione della difesa secondo la quale le somme versate dal ricorrente sul conto corrente erano frutto dei regali ricevuti per il suo diciottesimo compleanno con indicazioni precise sulle somme versate dai singoli, il Tribunale aveva disposto il dissequestro del 50% della somma, ma nella motivazione risultavano assolutamente ignote le ragioni della scelta operata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Va in premessa evidenziato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguìto dal giudice. 2. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha ritenuto fondata la ricostruzione difensiva secondo cui la somma di € 9.800,00 sequestrata fosse riferibile a regalìe fatte al ricorrente in occasione del compleanno, ma ha poi 3 ritenuto “congruo” disporre il dissequestro della sola metà della somma, senza specificare in alcun modo come si fosse arrivati a tale giudizio di “congruità”; trattasi di un caso di motivazione apparente integrante violazione di legge che impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e del decreto di sequestro, con conseguente restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro, non ritenendo che si possa disporre un annullamento con rinvio, visto che il giudice del rinvio non avrebbe elementi in base ai quali determinare l’ammontare della somma che dovrebbe rimanere in sequestro, una volta ritenuta condivisibile la tesi della difesa sulla provenienza della somma come sopra riportata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Reggio Calabria in data 31/10/2025 ed ordina il dissequestro e l'immediata restituzione all'avente diritto della somma di euro 4900. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc pen. Così deciso il 03/03/2026 Il consigliere estensore Il Presidente GI ON RE GR
lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale MARIA LUISA MIRANDA, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
letti i motivi nuovi presentati dai difensori del ricorrente, Avv.ti DOMENICO IN e NC AR, in data 10/02/2026, con i quali si è insistito nell’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 26 novembre 2025, annullava parzialmente il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen.dei conti correnti, titoli e quote di fondi di investimento perché ritenuto sussistente il fumus del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., disponendo la restituzione al terzo interessato RO NÒ della la somma di € 4.900,00. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9821 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 03/03/2026 2 2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di RO NÒ, eccependo, con un unico motivo, che, ove sia disposto un sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. di beni di un terzo che si assumono essere proprietà di un condannato, l’accusa è gravata di un duplice onere probatorio: a) deve provare che quel bene appartiene all’indagato in quanto l’intestazione al terzo è fittizia;
b) deve provare l’esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi dell’attività economica del soggetto interessato ed il valore economico dei beni e la mancanza di una giustificazione credibile circa la loro provenienza;
inoltre, il meccanismo di presunzione iuris tantum di cui all’art. 12-sexies legge n. 356/92 non vale nei confronti del terzo;
nel caso di specie, i suddetti princìpi erano stati totalmente disattesi, in quanto il provvedimento del riesame aveva confermato il sequestro su mere presunzioni in violazione dell’onere probatorio in capo all’accusa, col ricorso al tema della sproporzione, trattando la ricorrente alla stregua di un indagato, piuttosto che di un terzo interessato;
l’assoluta carenza di motivazione sugli elementi probatori che avrebbero dovuto dimostrare la riferibilità dei beni sequestrati all’indagato OM NI NÒ (meramente presunta dalla mera asserita sproporzione) rispetto alla ipotesi di confisca allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen. integrava anche il vizio di nullità del provvedimento per mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 125 cod. proc. pen.; infine, a fronte della eccezione della difesa secondo la quale le somme versate dal ricorrente sul conto corrente erano frutto dei regali ricevuti per il suo diciottesimo compleanno con indicazioni precise sulle somme versate dai singoli, il Tribunale aveva disposto il dissequestro del 50% della somma, ma nella motivazione risultavano assolutamente ignote le ragioni della scelta operata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Va in premessa evidenziato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguìto dal giudice. 2. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha ritenuto fondata la ricostruzione difensiva secondo cui la somma di € 9.800,00 sequestrata fosse riferibile a regalìe fatte al ricorrente in occasione del compleanno, ma ha poi 3 ritenuto “congruo” disporre il dissequestro della sola metà della somma, senza specificare in alcun modo come si fosse arrivati a tale giudizio di “congruità”; trattasi di un caso di motivazione apparente integrante violazione di legge che impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e del decreto di sequestro, con conseguente restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro, non ritenendo che si possa disporre un annullamento con rinvio, visto che il giudice del rinvio non avrebbe elementi in base ai quali determinare l’ammontare della somma che dovrebbe rimanere in sequestro, una volta ritenuta condivisibile la tesi della difesa sulla provenienza della somma come sopra riportata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Reggio Calabria in data 31/10/2025 ed ordina il dissequestro e l'immediata restituzione all'avente diritto della somma di euro 4900. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc pen. Così deciso il 03/03/2026 Il consigliere estensore Il Presidente GI ON RE GR