Ordinanza cautelare 25 novembre 2022
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/05/2026, n. 8098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8098 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08098/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12109/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12109 del 2022, proposto da
NN NE, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Esposito, Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione, Ministero dell'università e della ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ME RE, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento ministeriale recante n. m_p.i. aoodgosv. registro ufficiale. u. 0023253 del 12 settembre 2022, del Direttore generale del Ministero dell'istruzione che “ a conclusione del procedimento per l'istanza acquisita al protocollo n. 6534 in data 26/03/21 ” ha respinto la richiesta di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Spagna, genericamente asserendo come difetterebbero i requisiti di legittimazione”, con riferimento alla classe ADSS (sostegno secondaria secondo grado).
- nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati;
per l'accertamento del diritto di parte ricorrente al riesame della pratica di omologazione, con riconoscimento in Italia del percorso professionale conseguito in Spagna, finalizzato alla specializzazione per la classe ADSS (sostegno secondaria secondo grado);
in via subordinata, del diritto della ricorrente alla valutazione del percorso professionale conseguito in Spagna, per il succitato insegnamento, anche prevedendosi misure compensative in ottemperanza all'art. 22 del D. lgs.n.206/2007;
con condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 la dott.ssa IA ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
La ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe con riferimento al mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero.
Da ultimo con note del 20 aprile 2026, i difensori della ricorrente hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite “ considerata la natura della controversia e la sopravvenuta mancanza d’interesse alla prosecuzione del giudizio ”
Rilevato che non possa dichiararsi al cessazione della materia del contendere, atteso che non risulta in atti che il bene della vita cui aspirava l’istante sia stato conseguito dalla stessa, ,
Ritenuto che debba pertanto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in applicazione dell’articolo 84, comma 4, c.p.a. con compensazione delle spese di lite, stante la decisione di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione quarta bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS TI, Presidente
IA ON, Primo Referendario, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| IA ON | SS TI |
IL SEGRETARIO