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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di TT LB AR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/06/2024 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli„ :he ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni dell'avv. Cristian Di Giusto, per il ricorrente, che si è dr ortato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari, in funzione di Tribun3le del riesame, ha rigettato l'appello proposto da LB AR TT, nella qu. tlità di legale rappresentante di Calefati Srl, terza destinataria della misura reale, a Iverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 8 aprile 2024, che aveva a sua volta respinto l'istanza di dissequestro della s.ornma Penale Sent. Sez. 2 Num. 1264 Anno 2025 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 03/12/2024 giacente sul conto corrente della suddetta società e assoggettata a iincolo cautelare in relazione al reato di cui all'art. 81 e 648-bis cocE pen., ascritto a Lidia ZI. 2. Ricorre per cassazione LB AR TT, nella suddetta qudiità, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, che qui si riassume nei termini di cui all'art. 173 disp. al t. cod. proc. pen. In particolare, lamenta la difesa, sotto il profilo della violazione di lei ige (in relazione agli artt. 240 e 648-quater cod. pen. e 192 e 321, comma 2, coc . proc. pen.) e del vizio di motivazione, il carattere illogico e meramente conqE Rurale dell'apparato giustificativo, sprovvisto di reale coerenza con il meteriale investigativo e inottemperante al dovere di confronto con i plurimi elementi :iedotti a discarico dalla difesa. In particolare, i giudici baresi avrebbero risposto cor mere, irrazionali illazioni alle osservazioni del ricorrente in ordine alla pres mania inferenziale - della proposta di acquisto fatta pervenire da ZI alla Calefati, per il tramite della società di intermediazione immobiliare incaricata della vendita dell'immobile (previa dichiarazione anti-riciclaggio e con modalità di pagamento tracciabil), con data certa, al pari della relativa accettazione, ai sensi dell'art. 2702 cod. CV. alla luce delle sottoscrizioni apposte in calce;
- dell'assenza di un obbligo di registrazione per tale scrittura privata;
- della mancata inclusione della società ricorrente nel novero dei deslinatari dell'avviso di conclusione indagini;
- dei cospicui danni patiti dalla Calefati, documentati dalle fatture e dall'ampia documentazione commerciale prodotta dalla difesa. La mala fede o la negligenza del terzo, pertanto, la cui prova incombek, a sulla pubblica accusa, risulterebbe, dunque, manifestamente insussistent !, dal momento che nessun più approfondito accorgimento avrebbe potuto essere adottato dalla società rispetto a quanto già espletato. 3. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso cc me da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto in difetto di procura spec iale. 2. È principio costantemente affermato da questa Corte, che il C Dllegio condivide e intende ribadire, che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto 2 ,PÌ/ dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (Sez. 2, n. =10 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto, Rv. 271722-01). Per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso del ricorrente, vale, infatti, la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui gli stessi «stanno in giudi :io con il ministero di un difensore munito di procura speciale», analogamente a ivanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (Sez. U, n. 47; 39 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894-01; Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006„ ronda, Rv. 235403-01; Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021, Gobbi Cavanna, Rv. 2H2086- 01; Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403-01; :;ez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Bonura, Rv. 249873-01; Sez. 2, n. 270 17 del 27/03/2012, Bini, Rv. 253404-01; Sez. 1, n. 10398 del 29/02/2012, Lui a, Rv. 252925-01; Sez. 3, n. 23107 del 23/04/2013, Stan, Rv. 255445-01; Se2. 2, n. 31044 del 13/06/2013, Scaglione, Rv. 256839-01, che, nello stesso senso, hanno anche affermato che la possibilità di sanare il difetto di rappresentanza p -evista dalla suddetta disposizione specificamente per la fase istruttoria del giudizic civile, non possa trovare applicazione nell'ambito del procedimento penale). La posizione di terzietà rispetto al provvedimento ablatorio è, nel ( ziso di specie, addirittura posta dalla società alla base delle proprie difese, nei i errnmi sopra illustrati. Non è, tuttavia, rinvenibile in atti alcuna procura speciale, ai sensi c ell'art. 100 cod. proc. pen. 3. Il difetto di legittimazione impone, dunque, ai sensi dell'art. 591, ( onnma 1, lett. a), cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità della dor landa, preliminare e assorbente rispetto ai rilievi in ordine all'intervenuto giudicato cautelare (correttamente ravvisato dall'ordinanza impugnata, powl hé il provvedimento di riesame era stato definito con la sentenza di rigetto di uesta Sezione, n. 35879 del 05/07/2023, Canosino, non mass., e, oltre a quella :he ha dato impulso a questo ennesimo incidente cautelare, erano già state pr( poste, senza buon fine, due istanze di dissequestro) e alla impossibilità, ai sensi c ell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., di articolare profili di censura diretti a con estare semplicemente la tenuta logica dell'apparato argomentativo, anche per luanto attiene alle marginali circostanze riconosciute come effettivi nova dal TrWunale, comunque giudicate inidonee a superare la suddetta preclusione. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condan Iato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una .omma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, va utati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n 186), nella misura indicata in dispositivo. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament ) delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas:sz delle ammende. Così deciso il 3 dicembre 2024 Il Consigliere stensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli„ :he ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni dell'avv. Cristian Di Giusto, per il ricorrente, che si è dr ortato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari, in funzione di Tribun3le del riesame, ha rigettato l'appello proposto da LB AR TT, nella qu. tlità di legale rappresentante di Calefati Srl, terza destinataria della misura reale, a Iverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 8 aprile 2024, che aveva a sua volta respinto l'istanza di dissequestro della s.ornma Penale Sent. Sez. 2 Num. 1264 Anno 2025 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 03/12/2024 giacente sul conto corrente della suddetta società e assoggettata a iincolo cautelare in relazione al reato di cui all'art. 81 e 648-bis cocE pen., ascritto a Lidia ZI. 2. Ricorre per cassazione LB AR TT, nella suddetta qudiità, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, che qui si riassume nei termini di cui all'art. 173 disp. al t. cod. proc. pen. In particolare, lamenta la difesa, sotto il profilo della violazione di lei ige (in relazione agli artt. 240 e 648-quater cod. pen. e 192 e 321, comma 2, coc . proc. pen.) e del vizio di motivazione, il carattere illogico e meramente conqE Rurale dell'apparato giustificativo, sprovvisto di reale coerenza con il meteriale investigativo e inottemperante al dovere di confronto con i plurimi elementi :iedotti a discarico dalla difesa. In particolare, i giudici baresi avrebbero risposto cor mere, irrazionali illazioni alle osservazioni del ricorrente in ordine alla pres mania inferenziale - della proposta di acquisto fatta pervenire da ZI alla Calefati, per il tramite della società di intermediazione immobiliare incaricata della vendita dell'immobile (previa dichiarazione anti-riciclaggio e con modalità di pagamento tracciabil), con data certa, al pari della relativa accettazione, ai sensi dell'art. 2702 cod. CV. alla luce delle sottoscrizioni apposte in calce;
- dell'assenza di un obbligo di registrazione per tale scrittura privata;
- della mancata inclusione della società ricorrente nel novero dei deslinatari dell'avviso di conclusione indagini;
- dei cospicui danni patiti dalla Calefati, documentati dalle fatture e dall'ampia documentazione commerciale prodotta dalla difesa. La mala fede o la negligenza del terzo, pertanto, la cui prova incombek, a sulla pubblica accusa, risulterebbe, dunque, manifestamente insussistent !, dal momento che nessun più approfondito accorgimento avrebbe potuto essere adottato dalla società rispetto a quanto già espletato. 3. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso cc me da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto in difetto di procura spec iale. 2. È principio costantemente affermato da questa Corte, che il C Dllegio condivide e intende ribadire, che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto 2 ,PÌ/ dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (Sez. 2, n. =10 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto, Rv. 271722-01). Per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso del ricorrente, vale, infatti, la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui gli stessi «stanno in giudi :io con il ministero di un difensore munito di procura speciale», analogamente a ivanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (Sez. U, n. 47; 39 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894-01; Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006„ ronda, Rv. 235403-01; Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021, Gobbi Cavanna, Rv. 2H2086- 01; Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403-01; :;ez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Bonura, Rv. 249873-01; Sez. 2, n. 270 17 del 27/03/2012, Bini, Rv. 253404-01; Sez. 1, n. 10398 del 29/02/2012, Lui a, Rv. 252925-01; Sez. 3, n. 23107 del 23/04/2013, Stan, Rv. 255445-01; Se2. 2, n. 31044 del 13/06/2013, Scaglione, Rv. 256839-01, che, nello stesso senso, hanno anche affermato che la possibilità di sanare il difetto di rappresentanza p -evista dalla suddetta disposizione specificamente per la fase istruttoria del giudizic civile, non possa trovare applicazione nell'ambito del procedimento penale). La posizione di terzietà rispetto al provvedimento ablatorio è, nel ( ziso di specie, addirittura posta dalla società alla base delle proprie difese, nei i errnmi sopra illustrati. Non è, tuttavia, rinvenibile in atti alcuna procura speciale, ai sensi c ell'art. 100 cod. proc. pen. 3. Il difetto di legittimazione impone, dunque, ai sensi dell'art. 591, ( onnma 1, lett. a), cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità della dor landa, preliminare e assorbente rispetto ai rilievi in ordine all'intervenuto giudicato cautelare (correttamente ravvisato dall'ordinanza impugnata, powl hé il provvedimento di riesame era stato definito con la sentenza di rigetto di uesta Sezione, n. 35879 del 05/07/2023, Canosino, non mass., e, oltre a quella :he ha dato impulso a questo ennesimo incidente cautelare, erano già state pr( poste, senza buon fine, due istanze di dissequestro) e alla impossibilità, ai sensi c ell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., di articolare profili di censura diretti a con estare semplicemente la tenuta logica dell'apparato argomentativo, anche per luanto attiene alle marginali circostanze riconosciute come effettivi nova dal TrWunale, comunque giudicate inidonee a superare la suddetta preclusione. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condan Iato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una .omma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, va utati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n 186), nella misura indicata in dispositivo. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament ) delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas:sz delle ammende. Così deciso il 3 dicembre 2024 Il Consigliere stensore Il Presidente