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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 385/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: LO MANTO VINCENZA, Presidente
LICASTRO MARIA, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1523/2023 depositato il 18/03/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di LD - Piazza Matrice N.11 90014 LD PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 80590 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato la Sig.ra Ricorrente _1, come rappresentata in atti, impugna l'avviso di accertamento n.80590 del 19/04/2022, notificato in data 30/09/2022, emesso dal Comune di
LD a titolo di IMU Anno 2018 per l'importo di € 1.260,00.
Pone a sostegno del gravame in via preliminare la carenza di motivazione e l'intervenuta prescrizione, nel merito la violazione del principio fissato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.209/2022 che ha stabilito che abitazione principale è quella dove il soggetto passivo IMU ha la residenza anagrafica e la dimora abituale essendo irrilevante il luogo di residenza e di dimora degli altri componenti della famiglia e legittimando lo spacchettamento della famiglia con residenza e dimora effettiva in due immobili diversi;
in tal modo riconoscendo l'esenzione IMU ai coniugi che risiedono anagraficamente o dimorano abitualmente in immobili diversi.
Parte ricorrente rappresenta in udienza che è intervenuto atto di annullamento da parte del Comune di
LD. Chiede, pertanto, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
All'udienza odierna la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art.46 del D.Lgs.n.546/1992 in considerazione dell'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato rappresentato da parte ricorrente.
Tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo mostrato dalle parti nel corso del giudizio, si ritiene equo compensare le spese per favorire la definizione deflattiva del contenzioso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Palermo di primo grado -Sezione3- dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate
Così deciso nella camera di consiglio del 14/01/2026
Il PresidenteIl Giudice Estensore
IA IC VI Lo TO
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: LO MANTO VINCENZA, Presidente
LICASTRO MARIA, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1523/2023 depositato il 18/03/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di LD - Piazza Matrice N.11 90014 LD PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 80590 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato la Sig.ra Ricorrente _1, come rappresentata in atti, impugna l'avviso di accertamento n.80590 del 19/04/2022, notificato in data 30/09/2022, emesso dal Comune di
LD a titolo di IMU Anno 2018 per l'importo di € 1.260,00.
Pone a sostegno del gravame in via preliminare la carenza di motivazione e l'intervenuta prescrizione, nel merito la violazione del principio fissato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.209/2022 che ha stabilito che abitazione principale è quella dove il soggetto passivo IMU ha la residenza anagrafica e la dimora abituale essendo irrilevante il luogo di residenza e di dimora degli altri componenti della famiglia e legittimando lo spacchettamento della famiglia con residenza e dimora effettiva in due immobili diversi;
in tal modo riconoscendo l'esenzione IMU ai coniugi che risiedono anagraficamente o dimorano abitualmente in immobili diversi.
Parte ricorrente rappresenta in udienza che è intervenuto atto di annullamento da parte del Comune di
LD. Chiede, pertanto, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
All'udienza odierna la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art.46 del D.Lgs.n.546/1992 in considerazione dell'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato rappresentato da parte ricorrente.
Tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo mostrato dalle parti nel corso del giudizio, si ritiene equo compensare le spese per favorire la definizione deflattiva del contenzioso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Palermo di primo grado -Sezione3- dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate
Così deciso nella camera di consiglio del 14/01/2026
Il PresidenteIl Giudice Estensore
IA IC VI Lo TO