Art. 1.
Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 , e successive proroghe e modificazioni, sono richiamate in vigore e prorogate a partire dal 1 luglio 1964 fino al 30 giugno 1965.
Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 , e successive proroghe e modificazioni, sono richiamate in vigore e prorogate a partire dal 1 luglio 1964 fino al 30 giugno 1965.