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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/11/2025, n. 2449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2449 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO - SEZIONE LAVORO
SENTENZA
Nella causa RG 2886/2025
TRA
(C.F.: ) Ass. Avv. BREVI CARLO PAOLO, Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Torino, via Caprie n. 12, presso lo studio del difensore
- PARTE RICORRENTE -
E
(C.F.: ) Ass. Avv. PARISI TOMMASO, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
Torino, via Arcivescovado n. 9, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni: come da verbale
1. , con ricorso depositato il 28/3/2025, ha allegato: Parte_1
- di avere ricevuto notifica, in data 27/3/2025, dell'avviso di addebito n. 410 2023 00002781
1 - di non avere ricevuto atti interruttivi della prescrizione da tale periodo alla notifica dell'avviso;
- che, secondo quanto indicato nell'avviso di addebito, la pretesa contributiva sarebbe conseguente a rettifica in aumento del reddito imponibile, effettuata dall'Amministrazione
Finanziaria con avviso di accertamento asseritamente notificato nel giugno del 2017;
- di non avere però ricevuto la notifica di tale provvedimento.
La ha quindi impugnato l'avviso di addebito, contestando l'intervenuta prescrizione Pt_1
quinquennale dei crediti che ne sono oggetto. Per la ricorrente, anche volendo considerare la notifica dell'avviso di accertamento del 2017 (comunque non effettuata), anche considerando la sospensione dei termini estintivi disposti con la normativa emergenziale del biennio 2020-
2021, i contributi sarebbero comunque prescritti.
Si è costituito in giudizio l' per chiedere il rigetto del ricorso. Secondo l'Istituto, infatti, CP_1
l'avviso di accertamento menzionato nell'avviso di addebito, scaturigine della pretesa contributiva, è stato effettivamente notificato alla nel giugno del 2017; tale atto ha avuto Pt_1
effetto interruttivo della prescrizione.
In causa non è stata svolta attività istruttoria.
2. Il ricorso deve essere accolto.
Come si è anticipato nella sezione narrativa, l'avviso di addebito qui impugnato è relativo a maggiore contribuzione dovuta sopra il minimale, per euro 24.385,48 (comprensivi di sanzioni ed interessi), per l'anno 2014 (doc. 1 ricorrente); il maggior reddito imponibile prodotto in quell'anno è emerso in seguito ad accertamento tributario operato dall'Agenzia delle Entrate,
sfociato nell'emissione di avviso di accertamento del giugno 2017, notificato alla ricorrente in data 20/6/2017 (v. doc. 1 e 2 ), che ha intimato anche il pagamento della contribuzione CP_1
dovuta in percentuale su tale maggior reddito.
2 Il primo dies a quo della prescrizione deve identificarsi nel termine di scadenza per il versamento della contribuzione della tipologia sopra indicata per l'anno 2014, e quindi nel giorno 16/6/2014.
Ma il termine di prescrizione è stato validamente interrotto il 20/6/2017, come si è sopra rilevato. Ha infatti osservato in proposito la Suprema Corte che “In tema di iscrizione a ruolo
dei crediti degli enti previdenziali, in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, all'esito della
unificazione delle procedure di accertamento e riscossione dei contributi e delle imposte sui
redditi l'Agenzia delle entrate svolge un'attività di controllo e richiede anche il pagamento dei
contributi e premi omessi o evasi, sicché la notifica dell'avviso di accertamento dei contributi
previdenziali compiuto dalla Guardia di Finanza – che, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 600
del 1973, coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle
imposte dirette – costituisce idoneo atto di interruzione della prescrizione anche in favore
dell (Cass. n. 18140/2020; sostanzialmente conforme, Cass. n. 17769/2015; nella CP_1
fattispecie in esame, l'avviso di accertamento è stato emesso e notificato direttamente da
Agenzia delle Entrate, ma si tratta di ipotesi comunque non divergente da quella esaminata dalla
S.C.).
Il nuovo termine prescrizionale sarebbe quindi teoricamente spirato in data 20/6/2022. Ma
occorre tenere conto delle sospensioni della prescrizione disposte nel biennio 2020-2021
(menzionate anche in ricorso peraltro), e segnatamente della sospensione disposte dall'art. 37
d.l. 18/2020 (per contribuzione ancora non iscritta a ruolo e non ancora consegnata all'ente concessionario della riscossione, come nel caso di specie), e degli ulteriori 182 giorni di sospensione disposti dall'art. 11 co 9 d.l. 183/2020, per un totale di 311 giorni;
considerando la durata quinquennale della prescrizione, ex art. 3 l. 335/1995, e considerando appunto le
3 sospensioni appena menzionate, si ha che i crediti previdenziali oggetto dell'avviso di addebito si sono prescritti il 25/4/2023.
La notifica dell'avviso impugnato è quindi intervenuta in termine non utile per scongiurare l'estinzione dei contributi previdenziali.
Ne consegue l'anticipato accoglimento del ricorso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del valore e della particolare semplicità dell'oggetto della causa.
PQM
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- annulla l'avviso di addebito n. 410 2023 00002781 69 000;
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese processuali nei confronti di CP_1
; spese liquidate in complessivi euro 2.000,00, rimborso spese forfettario al Parte_1
15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 28/11/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
69 000, relativo a contribuzione previdenziale IVS per il periodo gennaio-dicembre 2014;
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO - SEZIONE LAVORO
SENTENZA
Nella causa RG 2886/2025
TRA
(C.F.: ) Ass. Avv. BREVI CARLO PAOLO, Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Torino, via Caprie n. 12, presso lo studio del difensore
- PARTE RICORRENTE -
E
(C.F.: ) Ass. Avv. PARISI TOMMASO, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
Torino, via Arcivescovado n. 9, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni: come da verbale
1. , con ricorso depositato il 28/3/2025, ha allegato: Parte_1
- di avere ricevuto notifica, in data 27/3/2025, dell'avviso di addebito n. 410 2023 00002781
1 - di non avere ricevuto atti interruttivi della prescrizione da tale periodo alla notifica dell'avviso;
- che, secondo quanto indicato nell'avviso di addebito, la pretesa contributiva sarebbe conseguente a rettifica in aumento del reddito imponibile, effettuata dall'Amministrazione
Finanziaria con avviso di accertamento asseritamente notificato nel giugno del 2017;
- di non avere però ricevuto la notifica di tale provvedimento.
La ha quindi impugnato l'avviso di addebito, contestando l'intervenuta prescrizione Pt_1
quinquennale dei crediti che ne sono oggetto. Per la ricorrente, anche volendo considerare la notifica dell'avviso di accertamento del 2017 (comunque non effettuata), anche considerando la sospensione dei termini estintivi disposti con la normativa emergenziale del biennio 2020-
2021, i contributi sarebbero comunque prescritti.
Si è costituito in giudizio l' per chiedere il rigetto del ricorso. Secondo l'Istituto, infatti, CP_1
l'avviso di accertamento menzionato nell'avviso di addebito, scaturigine della pretesa contributiva, è stato effettivamente notificato alla nel giugno del 2017; tale atto ha avuto Pt_1
effetto interruttivo della prescrizione.
In causa non è stata svolta attività istruttoria.
2. Il ricorso deve essere accolto.
Come si è anticipato nella sezione narrativa, l'avviso di addebito qui impugnato è relativo a maggiore contribuzione dovuta sopra il minimale, per euro 24.385,48 (comprensivi di sanzioni ed interessi), per l'anno 2014 (doc. 1 ricorrente); il maggior reddito imponibile prodotto in quell'anno è emerso in seguito ad accertamento tributario operato dall'Agenzia delle Entrate,
sfociato nell'emissione di avviso di accertamento del giugno 2017, notificato alla ricorrente in data 20/6/2017 (v. doc. 1 e 2 ), che ha intimato anche il pagamento della contribuzione CP_1
dovuta in percentuale su tale maggior reddito.
2 Il primo dies a quo della prescrizione deve identificarsi nel termine di scadenza per il versamento della contribuzione della tipologia sopra indicata per l'anno 2014, e quindi nel giorno 16/6/2014.
Ma il termine di prescrizione è stato validamente interrotto il 20/6/2017, come si è sopra rilevato. Ha infatti osservato in proposito la Suprema Corte che “In tema di iscrizione a ruolo
dei crediti degli enti previdenziali, in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, all'esito della
unificazione delle procedure di accertamento e riscossione dei contributi e delle imposte sui
redditi l'Agenzia delle entrate svolge un'attività di controllo e richiede anche il pagamento dei
contributi e premi omessi o evasi, sicché la notifica dell'avviso di accertamento dei contributi
previdenziali compiuto dalla Guardia di Finanza – che, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 600
del 1973, coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle
imposte dirette – costituisce idoneo atto di interruzione della prescrizione anche in favore
dell (Cass. n. 18140/2020; sostanzialmente conforme, Cass. n. 17769/2015; nella CP_1
fattispecie in esame, l'avviso di accertamento è stato emesso e notificato direttamente da
Agenzia delle Entrate, ma si tratta di ipotesi comunque non divergente da quella esaminata dalla
S.C.).
Il nuovo termine prescrizionale sarebbe quindi teoricamente spirato in data 20/6/2022. Ma
occorre tenere conto delle sospensioni della prescrizione disposte nel biennio 2020-2021
(menzionate anche in ricorso peraltro), e segnatamente della sospensione disposte dall'art. 37
d.l. 18/2020 (per contribuzione ancora non iscritta a ruolo e non ancora consegnata all'ente concessionario della riscossione, come nel caso di specie), e degli ulteriori 182 giorni di sospensione disposti dall'art. 11 co 9 d.l. 183/2020, per un totale di 311 giorni;
considerando la durata quinquennale della prescrizione, ex art. 3 l. 335/1995, e considerando appunto le
3 sospensioni appena menzionate, si ha che i crediti previdenziali oggetto dell'avviso di addebito si sono prescritti il 25/4/2023.
La notifica dell'avviso impugnato è quindi intervenuta in termine non utile per scongiurare l'estinzione dei contributi previdenziali.
Ne consegue l'anticipato accoglimento del ricorso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del valore e della particolare semplicità dell'oggetto della causa.
PQM
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- annulla l'avviso di addebito n. 410 2023 00002781 69 000;
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese processuali nei confronti di CP_1
; spese liquidate in complessivi euro 2.000,00, rimborso spese forfettario al Parte_1
15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 28/11/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
69 000, relativo a contribuzione previdenziale IVS per il periodo gennaio-dicembre 2014;