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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 18/02/2026, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1071/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ US, Presidente e Relatore CRISANTI PAOLA, Giudice FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2745/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM Email_3 elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6324/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12 e pubblicata il 09/05/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240059389212000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Svolgimento del processo Ricorrente_1 Associazione_1 La soc. S.p.a., quale incorporante dela Società_1 s.r.l., ricorreva avverso la cartella di pagamento notificata in data 14.11.2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, relativa a somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R. n.633/1972 per il periodo d'imposta 2020.
Con sentenza n. 6324/2025, la CGT Roma rigettava il ricorso e compensava le spese, rilevando che:
la fusione per incorporazione non determina l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione: conseguentemente, come si ricava dal testo dell'art. 2504 bis, comma 1, c.c., la società incorporante assume gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, come se fossero i propri, proseguendo nei relativi rapporti, quindi assume in proprio i debiti fiscali, come se fosse (stata) parte dei rapporti tributari;
l'atto, anche se intestato alla società incorporata, deve essere notificato presso la sede della società incorporante quale subentrante a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali della società (incorporata) estinta;
le somme di cui alla impugnata cartella vengono richieste a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972 (Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni);
l'atto impugnato risulterebbe preceduto dalla comunicazione di irregolarità relativa al controllo automatizzato dichiarazione mod. IVA 2021, codice atto n.37303352118 ma la Suprema Corte ha statuito che è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione;
non è previsto inoltre alcun contraddittorio endo – procedimentale;
la Corte ritiene correttamente motivato l'atto impositivo: del resto è stato garantito alla parte il più ampio esercizio del diritto di difesa, di cui è dimostrazione l'impugnazione tempestiva, rituale ed analitica da parte del contribuente della cartella;
l'importo di cui alla impugnata cartella deve considerarsi legittimamente richiesto.
Nei confronti della predetta sentenza propone appello la Società, la quale eccepisce che:
la motivazione della sentenza è contraddittoria, in quanto la doglianza della parte appellante non riguarda la notifica della cartella (che, in quanto impugnata, è stata ricevuta Società_2dalla spa) ma l'atto sotteso la cartella, che risulta formato e notificato dall'ente creditore
2 Società_1 Società_2in epoca postuma alla cancellazione, quando la riviveva in e risultava cancellata;
alcun avviso bonario è stato mai notificato alla parte appellante in qualità di incorporante: il soggetto incorporato, estinto, non ha titolo a ricevere la notifica dell'avviso di accertamento;
nell'ambito di un'operazione di fusione per incorporazione, la notifica di un atto impositivo alla società incorporata, estinta e cancellata dal Registro delle imprese, è nulla;
nella fattispecie, considerata la mancata notifica è evidente che ogni atto successivo debba ritenersi nullo;
l'Amministrazione Finanziaria, laddove riscontri degli errori e/o delle omissioni nelle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti, prima di procedere all'iscrizione a ruolo delle somme pretese, è tenuta a notificare delle comunicazioni;
qualora dal controllo automatico ovvero dal controllo formale dovessero emergere delle incongruenze, l'Agenzia delle Entrate provvede a comunicarne l'esito al contribuente;
nonostante l'art. 6, comma 5, della L. 212/2000 preveda l'invio dell'avviso bonario a pena di nullità tale invio non è sempre obbligatorio, giacché il tenore letterale delle norme dimostra che l'obbligatorietà dell'invio sussiste solo qualora dai controlli automatici emerga un “risultato diverso” (art. 36-bis del D.P.R. 600/73) oppure “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (art. 6, comma 5, cit.); al di fuori di tali ipotesi, viceversa, non sussiste un obbligo di comunicazione: sarebbe, infatti, superfluo comunicare al contribuente i risultati del controllo automatico se questi coincidono con il dichiarato;
la notifica di un atto impositivo o di riscossione concernente un rapporto di imposta della società incorporata effettuata dopo la sua cancellazione presso la sede della società incorporata è nulla, dovendosi notificare l'atto, anche se intestato alla società incorporata, presso la sede della società incorporante..
Si è costituita in giudizio la Agenzia delle Entrate, DP2 Roma, che rileva:
la pretesa fatta valere nella cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, riguarda la liquidazione automatizzata eseguita ai sensi dell'art. 54 bis DPR 633/72 sulla dichiarazione Iva 2021, anno 2020, nella quale viene recuperata l'imposta dichiarata e non versata;
pertanto, anche a voler considerare non perfezionata la notifica della comunicazione di irregolarità n. 0086030321401, codice atto n. 37303352118, con raccomandata n. 572749585045 del 29/09/2023 (il cui esito di consegna risulta essere quello di “Destinatario Trasferito” in data 02/10/2023), ciò non comporta alcuna nullità della successiva cartella di pagamento che risulta perfettamente legittima, in quanto l'invio della comunicazione di irregolarità non è adempimento obbligatorio, in caso di controlli previsti ex art. 36 bis DPR 600/73 e art. 54 DPR 633/72;
l'ufficio finanziario ha l'obbligo di instaurare il contraddittorio con il contribuente, prima dell'iscrizione a ruolo, soltanto qualora emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, e non per mera tardività oppure omissione del versamento delle imposte dovute;
nel caso di specie dal controllo automatizzato non era emersa alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione ma si tratta semplicemente del recupero di un'imposta dichiarata dalla stessa parte e poi non versata;
3 si chiede una espressa condanna alle spese stante la natura dilatoria della impugnazione.
Si è costituita ed ha presentato controdeduzioni anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che rileva il proprio difetto di legittimazione passiva, chiede il rigetto dell'appello e la condanna alle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Hanno presentato memorie la contribuente e la Agenzia delle Entrate – Riscossione. Motivi della decisione
L'appello (peraltro formato in difformità dalla prescrizione di cui all'art. 17-ter d. lgs. 546/1992, che impone la chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti processuali) deve essere rigettato, in quanto manifestamente privo di fondamento.
La contribuente contesta la contraddittorietà della motivazione del giudice di primo grado, la mancata valida notifica dell'avviso bonario e la illegittimità della conseguente cartella di pagamento, notificata alla stessa società appellante, quale Società_1incorporante della s.r.l.
Il punto centrale della controversia concerne quindi la obbligatorietà o facoltatività della notifica di una previa comunicazione di irregolarità, in un caso, come quello di specie, di accertamento automatico effettuato ai sensi dell'art. 54 bis d.P.R. 633/72.
La CGT di Roma, ritenendo corretta la posizione dell'Ufficio, ha ritenuto che nel presente procedimento, trattandosi di imposte dichiarate e non versate, non fosse obbligatoria la notifica dell'avviso bonario. Tale tesi, peraltro, è fatta propria, in astratto, anche dalla appellante, secondo cui l'invio dell'avviso bonario non è sempre obbligatorio, giacché il tenore letterale delle norme dimostra che l'obbligatorietà dell'invio sussiste solo qualora dai controlli automatici emerga un “risultato diverso” (art. 36-bis del D.P.R. 600/73) oppure “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.
La giurisprudenza di legittimità, d'altro canto, è consolidata nella affermazione secondo cui la comunicazione di irregolarità non è dovuta, ai sensi dell'art. 6 della l. 212 del 2000, quando con il controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis non si pervenga ad una rettifica dei dati indicati in dichiarazione, ma si riscontri soltanto l'omesso versamento di imposte, il cui importo corrisponda ai dati dichiarati dal contribuente (cfr. al riguardo Cass., n. 18405/2021)
L'appellante, tuttavia, nulla dice sulle ragioni per le quali, nel caso di specie, dovrebbe ritenersi errata la affermazione dell'Ufficio secondo cui, con la cartella impugnata, era stato chiesto il pagamento di imposte dichiarate e non versate. La sentenza di primo grado deve quindi essere confermata e, con riguardo alle spese, va tenuto conto della disciplina di cui al nuovo testo dell'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992 (come modificato in ultimo dal d. lgs. 220/2023), secondo cui “le spese del giudizio possono essere compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di 4 documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”: nel caso di specie non sussiste nessuna di tali situazioni. La parte soccombente deve essere quindi condannata al pagamento delle spese di giudizio, che, tenuto conto del valore della causa, possono essere liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori se dovuti, nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione ed euro 1.600,00 nei confronti della Agenzia delle Entrate. Va rilevato al riguardo che sono stati presi in considerazione i criteri e gli importi stabiliti dal d.m. n. 55 del 2014 (modificato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147) e dalle tabelle allegate, in relazione anche alla previsione di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso d.m. nonché, in concreto, alla natura della controversia, tale da far ritenere congrua la somma sopra indicata, per la cui determinazione occorre anche considerare, con riguardo alla Agenzia delle Entrate, la riduzione del venti per cento – sulla tariffa applicabile agli avvocati – di cui all'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992, poiché l'Ufficio è stato assistito da propri funzionari.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria
Rigetta l'appello e condanna la contribuente alle spese, che liquida in euro euro 2.000,00, oltre accessori se dovuti, nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione – da distrarsi in favore del difensore, Difensore_2Avv. , dichiaratosi antistatario – ed euro 1.600,00 nei confronti della Agenzia delle Entrate. Roma, 12 febbraio 2026.
Il Presidente Estensore
Dr. Giuseppe Mazzi
(Firma digitale)
5
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ US, Presidente e Relatore CRISANTI PAOLA, Giudice FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2745/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM Email_3 elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6324/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12 e pubblicata il 09/05/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240059389212000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Svolgimento del processo Ricorrente_1 Associazione_1 La soc. S.p.a., quale incorporante dela Società_1 s.r.l., ricorreva avverso la cartella di pagamento notificata in data 14.11.2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, relativa a somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R. n.633/1972 per il periodo d'imposta 2020.
Con sentenza n. 6324/2025, la CGT Roma rigettava il ricorso e compensava le spese, rilevando che:
la fusione per incorporazione non determina l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione: conseguentemente, come si ricava dal testo dell'art. 2504 bis, comma 1, c.c., la società incorporante assume gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, come se fossero i propri, proseguendo nei relativi rapporti, quindi assume in proprio i debiti fiscali, come se fosse (stata) parte dei rapporti tributari;
l'atto, anche se intestato alla società incorporata, deve essere notificato presso la sede della società incorporante quale subentrante a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali della società (incorporata) estinta;
le somme di cui alla impugnata cartella vengono richieste a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972 (Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni);
l'atto impugnato risulterebbe preceduto dalla comunicazione di irregolarità relativa al controllo automatizzato dichiarazione mod. IVA 2021, codice atto n.37303352118 ma la Suprema Corte ha statuito che è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione;
non è previsto inoltre alcun contraddittorio endo – procedimentale;
la Corte ritiene correttamente motivato l'atto impositivo: del resto è stato garantito alla parte il più ampio esercizio del diritto di difesa, di cui è dimostrazione l'impugnazione tempestiva, rituale ed analitica da parte del contribuente della cartella;
l'importo di cui alla impugnata cartella deve considerarsi legittimamente richiesto.
Nei confronti della predetta sentenza propone appello la Società, la quale eccepisce che:
la motivazione della sentenza è contraddittoria, in quanto la doglianza della parte appellante non riguarda la notifica della cartella (che, in quanto impugnata, è stata ricevuta Società_2dalla spa) ma l'atto sotteso la cartella, che risulta formato e notificato dall'ente creditore
2 Società_1 Società_2in epoca postuma alla cancellazione, quando la riviveva in e risultava cancellata;
alcun avviso bonario è stato mai notificato alla parte appellante in qualità di incorporante: il soggetto incorporato, estinto, non ha titolo a ricevere la notifica dell'avviso di accertamento;
nell'ambito di un'operazione di fusione per incorporazione, la notifica di un atto impositivo alla società incorporata, estinta e cancellata dal Registro delle imprese, è nulla;
nella fattispecie, considerata la mancata notifica è evidente che ogni atto successivo debba ritenersi nullo;
l'Amministrazione Finanziaria, laddove riscontri degli errori e/o delle omissioni nelle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti, prima di procedere all'iscrizione a ruolo delle somme pretese, è tenuta a notificare delle comunicazioni;
qualora dal controllo automatico ovvero dal controllo formale dovessero emergere delle incongruenze, l'Agenzia delle Entrate provvede a comunicarne l'esito al contribuente;
nonostante l'art. 6, comma 5, della L. 212/2000 preveda l'invio dell'avviso bonario a pena di nullità tale invio non è sempre obbligatorio, giacché il tenore letterale delle norme dimostra che l'obbligatorietà dell'invio sussiste solo qualora dai controlli automatici emerga un “risultato diverso” (art. 36-bis del D.P.R. 600/73) oppure “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (art. 6, comma 5, cit.); al di fuori di tali ipotesi, viceversa, non sussiste un obbligo di comunicazione: sarebbe, infatti, superfluo comunicare al contribuente i risultati del controllo automatico se questi coincidono con il dichiarato;
la notifica di un atto impositivo o di riscossione concernente un rapporto di imposta della società incorporata effettuata dopo la sua cancellazione presso la sede della società incorporata è nulla, dovendosi notificare l'atto, anche se intestato alla società incorporata, presso la sede della società incorporante..
Si è costituita in giudizio la Agenzia delle Entrate, DP2 Roma, che rileva:
la pretesa fatta valere nella cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, riguarda la liquidazione automatizzata eseguita ai sensi dell'art. 54 bis DPR 633/72 sulla dichiarazione Iva 2021, anno 2020, nella quale viene recuperata l'imposta dichiarata e non versata;
pertanto, anche a voler considerare non perfezionata la notifica della comunicazione di irregolarità n. 0086030321401, codice atto n. 37303352118, con raccomandata n. 572749585045 del 29/09/2023 (il cui esito di consegna risulta essere quello di “Destinatario Trasferito” in data 02/10/2023), ciò non comporta alcuna nullità della successiva cartella di pagamento che risulta perfettamente legittima, in quanto l'invio della comunicazione di irregolarità non è adempimento obbligatorio, in caso di controlli previsti ex art. 36 bis DPR 600/73 e art. 54 DPR 633/72;
l'ufficio finanziario ha l'obbligo di instaurare il contraddittorio con il contribuente, prima dell'iscrizione a ruolo, soltanto qualora emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, e non per mera tardività oppure omissione del versamento delle imposte dovute;
nel caso di specie dal controllo automatizzato non era emersa alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione ma si tratta semplicemente del recupero di un'imposta dichiarata dalla stessa parte e poi non versata;
3 si chiede una espressa condanna alle spese stante la natura dilatoria della impugnazione.
Si è costituita ed ha presentato controdeduzioni anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che rileva il proprio difetto di legittimazione passiva, chiede il rigetto dell'appello e la condanna alle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Hanno presentato memorie la contribuente e la Agenzia delle Entrate – Riscossione. Motivi della decisione
L'appello (peraltro formato in difformità dalla prescrizione di cui all'art. 17-ter d. lgs. 546/1992, che impone la chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti processuali) deve essere rigettato, in quanto manifestamente privo di fondamento.
La contribuente contesta la contraddittorietà della motivazione del giudice di primo grado, la mancata valida notifica dell'avviso bonario e la illegittimità della conseguente cartella di pagamento, notificata alla stessa società appellante, quale Società_1incorporante della s.r.l.
Il punto centrale della controversia concerne quindi la obbligatorietà o facoltatività della notifica di una previa comunicazione di irregolarità, in un caso, come quello di specie, di accertamento automatico effettuato ai sensi dell'art. 54 bis d.P.R. 633/72.
La CGT di Roma, ritenendo corretta la posizione dell'Ufficio, ha ritenuto che nel presente procedimento, trattandosi di imposte dichiarate e non versate, non fosse obbligatoria la notifica dell'avviso bonario. Tale tesi, peraltro, è fatta propria, in astratto, anche dalla appellante, secondo cui l'invio dell'avviso bonario non è sempre obbligatorio, giacché il tenore letterale delle norme dimostra che l'obbligatorietà dell'invio sussiste solo qualora dai controlli automatici emerga un “risultato diverso” (art. 36-bis del D.P.R. 600/73) oppure “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.
La giurisprudenza di legittimità, d'altro canto, è consolidata nella affermazione secondo cui la comunicazione di irregolarità non è dovuta, ai sensi dell'art. 6 della l. 212 del 2000, quando con il controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis non si pervenga ad una rettifica dei dati indicati in dichiarazione, ma si riscontri soltanto l'omesso versamento di imposte, il cui importo corrisponda ai dati dichiarati dal contribuente (cfr. al riguardo Cass., n. 18405/2021)
L'appellante, tuttavia, nulla dice sulle ragioni per le quali, nel caso di specie, dovrebbe ritenersi errata la affermazione dell'Ufficio secondo cui, con la cartella impugnata, era stato chiesto il pagamento di imposte dichiarate e non versate. La sentenza di primo grado deve quindi essere confermata e, con riguardo alle spese, va tenuto conto della disciplina di cui al nuovo testo dell'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992 (come modificato in ultimo dal d. lgs. 220/2023), secondo cui “le spese del giudizio possono essere compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di 4 documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”: nel caso di specie non sussiste nessuna di tali situazioni. La parte soccombente deve essere quindi condannata al pagamento delle spese di giudizio, che, tenuto conto del valore della causa, possono essere liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori se dovuti, nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione ed euro 1.600,00 nei confronti della Agenzia delle Entrate. Va rilevato al riguardo che sono stati presi in considerazione i criteri e gli importi stabiliti dal d.m. n. 55 del 2014 (modificato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147) e dalle tabelle allegate, in relazione anche alla previsione di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso d.m. nonché, in concreto, alla natura della controversia, tale da far ritenere congrua la somma sopra indicata, per la cui determinazione occorre anche considerare, con riguardo alla Agenzia delle Entrate, la riduzione del venti per cento – sulla tariffa applicabile agli avvocati – di cui all'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992, poiché l'Ufficio è stato assistito da propri funzionari.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria
Rigetta l'appello e condanna la contribuente alle spese, che liquida in euro euro 2.000,00, oltre accessori se dovuti, nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione – da distrarsi in favore del difensore, Difensore_2Avv. , dichiaratosi antistatario – ed euro 1.600,00 nei confronti della Agenzia delle Entrate. Roma, 12 febbraio 2026.
Il Presidente Estensore
Dr. Giuseppe Mazzi
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