Sentenza 7 luglio 2023
Massime • 1
L'art. 90 cod. pen., vietando di valutare gli stati emotivi e passionali ai fini della imputabilità, non consente di prenderli in esame neppure ai sensi dell'art. 42 cod. pen., come causa di esclusione della colpevolezza, potendo gli stessi essere apprezzati, se del caso, unicamente sul piano della dosimetria della pena. (Fattispecie in tema di abuso dei mezzi di correzione in cui la Corte ha annullato la sentenza di assoluzione che, in riforma di quella di condanna di primo grado, aveva escluso il dolo valorizzando lo stato d'ansia dell'imputato, determinato dalla preoccupazione per la sorte del figlio, sottrattosi alla sfera di controllo materna).
Commentario • 1
- 1. Gli stati emotivi giustificano la violenza?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 ottobre 2023
Ira e rabbia possono essere una giustificazione per escludere la punibilità penale o consentono una riduzione della pena? Una guida alla recente sentenza n. 39457/23 della Cassazione. Si può legittimare una reazione aggressiva con un attacco d'ira o di collera determinato dall'altrui condotta? Gli stati emotivi giustificano la violenza? Tali questioni emergono spesso nei processo penali per violenze, percosse e lesioni. La recente sentenza della Cassazione n. 39457/23 ha affrontato il tema offrendo delle risposte molto precise e ben argomentate, ma soprattutto chiarendo qual è la norma da applicare per dirimere la questione. Vediamo dunque qual è il ruolo degli stati emotivi nel diritto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2023, n. 39457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39457 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal componente Benedetto Paternò Raddusa;
Lette le conclusioni trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perellí, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le note e le conclusioni trasmesse dalla difesa dell'imputato, che ha chiesto la conferma della decisione impugnata;
lette le conclusioni della difesa della parte civile, D.A. nella qualità, che ha concluso in linea con il ricorso della parte pubblica. DTTNIITfl TN CATM Penale Sent. Sez. 6 Num. 39457 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 07/07/2023 1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Palermo, accogliendo il gravarne proposto dal difensore di R.G. , condannato dal Tribunale di Marsala in primo grado alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno arrecato alla parte civile perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art 571 cod. pen. commesso nei confronti del figlio R.A. , ha mandato assolto l'imputato per la ritenuta insussistenza del dolo. 2.In particolare, incontroversa la condotta materiale descritta dall'imputazione ( l'aggressione realizzata ai danni del figlio, attinto da due schiaffi al viso e afferrato per il collo dal padre, tanto da subire una lesione di tipo petecchiale di circa 4 cm nella zona collo anteriore, dopo che questi si era allontanato dalla comunità di Salemi, dove sì trovava con la madre, ivi ricoverata, per recarsi dai nonni paterni senza prima avvertire i genitori), anche in relazione alla sproporzione tra l'intervento correttivo adottato e l'intento educativo perseguito, la Corte del merito, facendo leva sul carattere del ragazzo, incapace di esercitare un "unisoneautocontrollo" e sulla forte preoccupazione vissuta dal padre in ragione dell'allontanamento del figlio dalla comunità, ha ricondotto la condotta ad una azione istintiva ed estemporanea, frutto della incapacità di dominare l'ansia per il pericolo corso dal figlio piuttosto che dominata dalla intenzione di realizzare una condotta abusiva nei termini considerati dalla fattispecie contestata. 3. Propone ricorso la Procura generale presso la Corte di appello di Palermo e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Sul primo versante, per avere la Corte del merito valorizzato le motivazioni poste a fondamento della condotta violenta riscontrata, aspetto del tutto irrilevante rispetto alla configurabilità del dolo;
sotto il secondo versante per aver dato per incontroverso lo stato di ansia e preoccupazione all'uopo apprezzato, non altrimenti confermato, anche in ragione della modesta verosimiglianza logica del dato (l'azione è stata realizzata quando il ragazzo si trovava già da tempo in un ambiente protetto). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2. Con la sentenza gravata da ricorso la Corte di appello ha ribaltato la condanna resa dal Tribunale senza mettere in discussione ed anzi confermando i cardini oggettivi del giudizio di responsabilità reso in primo grado avuto riguardo all'aggressione violenta realizzata dal prevenuto, alle lesioni apportate alla persona offesa e soprattutto alla contestualizzazione delle condotte rispetto al comportamento del figlio nonché alla sproporzione dell'atto connotato da violenza. Piuttosto, è stato escluso il dolo dell'ipotesi di reato contestata all'uopo valorizzando lo stato di ansia dell'imputato nel compiere l'azione illecita, (stato) determinato dalla preoccupazione per la sorte del figlio, sottrattosi alla sfera di controllo della madre. 3. Ora, anche a voler trascurare il profilo afferente alla prova di tale stato (che avrebbe trovato unicamente conforto nelle dichiarazioni della moglie richiamate dalla decisione appellata) e quello correlato alla stessa logicità della conclusione che se ne è tratta (atteso che pacificamente l'azione contestata è stata realizzata quando il ragazzo aveva già da tempo comunicato di essersi recato presso l'abitazione dei nonni paterni, così da neutralizzare l'immediatezza della riferita preoccupazione), assume, invece, rilievo dirimente l'aspetto relativo alla avvenuta valorizzazione, a sostegno della ritenuta insussistenza del dolo, dello stato di alterazione emotiva in cui assertivamente versava il prevenuto. E' infatti nota, secondo le costanti indicazioni interpretative sul tema rese da questa Corte, l'irrilevanza degli stati emotivi e passionali ai finì della sussistenza del dolo e della imputabilità, alla luce della disposizione dì cui all'art.90 cod. pen. Le alterazioni emotive, infatti, finiscono per assumere rilievo, ai fini dell'imputabilità, a condizione che si inseriscano eccezionalmente in un quadro più ampio di "infermità", tale per consistenza, intensità e gravità da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere (Sez. 5, sentenza n. 9843 del 16/01/2013, Rv. 255226; Sez. 2, sentenza n. 3707 del 21/05/1975, dep. 18/03/1976, Rv. 132843). E la disposizione dell'art. 90 c.p. , vietando di valutare gli stati emotivi o passionali ai fini della imputabilità, non consente neppure di riprenderli in esame nell'ambito dell'art. 42 c.p. come causa di esclusione della colpevolezza (Cass. Pen. Sez. 1, 739/1972, Rv. 122473, ripresa in motivazione da Sez. 6, n. 36356 del 22/9/2010), potendo gli stessi essere unicamente apprezzati, se del caso, sul piano della modulazione della pena. 4. Da qui l'inconferenza del giudpo speso sul dolo a sostegno della assoluzione resa in appello e la consM necessità di un nuovo giudizio sul punto rimesso al giudice del rinvio, al quale si rimette anche l'eventuale determinazione e liquidazione delle spese difensive affrontate in questo grado dalla parte civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. Così deciso il 07/07/2023.