Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2023, n. 39457
CASS
Sentenza 7 luglio 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art. 90 cod. pen., vietando di valutare gli stati emotivi e passionali ai fini della imputabilità, non consente di prenderli in esame neppure ai sensi dell'art. 42 cod. pen., come causa di esclusione della colpevolezza, potendo gli stessi essere apprezzati, se del caso, unicamente sul piano della dosimetria della pena. (Fattispecie in tema di abuso dei mezzi di correzione in cui la Corte ha annullato la sentenza di assoluzione che, in riforma di quella di condanna di primo grado, aveva escluso il dolo valorizzando lo stato d'ansia dell'imputato, determinato dalla preoccupazione per la sorte del figlio, sottrattosi alla sfera di controllo materna).

Commentario1

  • 1Gli stati emotivi giustificano la violenza?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 ottobre 2023

    Ira e rabbia possono essere una giustificazione per escludere la punibilità penale o consentono una riduzione della pena? Una guida alla recente sentenza n. 39457/23 della Cassazione. Si può legittimare una reazione aggressiva con un attacco d'ira o di collera determinato dall'altrui condotta? Gli stati emotivi giustificano la violenza? Tali questioni emergono spesso nei processo penali per violenze, percosse e lesioni. La recente sentenza della Cassazione n. 39457/23 ha affrontato il tema offrendo delle risposte molto precise e ben argomentate, ma soprattutto chiarendo qual è la norma da applicare per dirimere la questione. Vediamo dunque qual è il ruolo degli stati emotivi nel diritto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2023, n. 39457
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39457
Data del deposito : 7 luglio 2023

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