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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/09/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3074/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3074/2025 V.G. posta in decisione il 12/09/2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Alfonsine (RA), Via del Lavoro n. 1 (avv. Andrea Monti)
e
nata in [...] il [...] (C.F. ) e residente in Parte_2 C.F._2
Alfonsine (RA), Via del Lavoro n. 1 (avv. Andrea Monti)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
16/07/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Alfonsine (RA) il 19/11/2005, in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 14, p. I, anno 2005;
preso atto che l'udienza del 11/09/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Alfonsine (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Alla luce degli attuali e rispettivi redditi dei coniugi, gli stessi hanno convenuto che, a partire dalla data in cui il Giudice si pronuncerà sulla presente istanza congiunta di separazione, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma di euro 300,00 (trecento/00) mensili. Pt_1 Pt_2
2) Detta somma andrà corrisposta entro il giorno cinque di ogni mese e verrà aggiornata, ogni anno, della intera variazione ISTAT che si sarà ufficialmente avverata negli ultimi 12 mesi.
3) Il primo aggiornamento ISTAT si avvererà a decorrere dal primo giorno del dodicesimo mese successivo in cui il Giudice Ill.mo avrà omologate le condizioni tutte della presente separazione consensuale dei coniugi.
4) Le spese di assistenza difensiva necessarie per il presente atto e per tutto il presente procedimento rimarranno a carico di entrambi i coniugi, ed in parti tra loro uguali.
5) Tutte le altre spese processuali necessarie alla presente procedura, verranno sostenute dai coniugi in pari misura.”
Così deciso in Ravenna il 22.09.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3074/2025 V.G. posta in decisione il 12/09/2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Alfonsine (RA), Via del Lavoro n. 1 (avv. Andrea Monti)
e
nata in [...] il [...] (C.F. ) e residente in Parte_2 C.F._2
Alfonsine (RA), Via del Lavoro n. 1 (avv. Andrea Monti)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
16/07/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Alfonsine (RA) il 19/11/2005, in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 14, p. I, anno 2005;
preso atto che l'udienza del 11/09/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Alfonsine (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Alla luce degli attuali e rispettivi redditi dei coniugi, gli stessi hanno convenuto che, a partire dalla data in cui il Giudice si pronuncerà sulla presente istanza congiunta di separazione, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma di euro 300,00 (trecento/00) mensili. Pt_1 Pt_2
2) Detta somma andrà corrisposta entro il giorno cinque di ogni mese e verrà aggiornata, ogni anno, della intera variazione ISTAT che si sarà ufficialmente avverata negli ultimi 12 mesi.
3) Il primo aggiornamento ISTAT si avvererà a decorrere dal primo giorno del dodicesimo mese successivo in cui il Giudice Ill.mo avrà omologate le condizioni tutte della presente separazione consensuale dei coniugi.
4) Le spese di assistenza difensiva necessarie per il presente atto e per tutto il presente procedimento rimarranno a carico di entrambi i coniugi, ed in parti tra loro uguali.
5) Tutte le altre spese processuali necessarie alla presente procedura, verranno sostenute dai coniugi in pari misura.”
Così deciso in Ravenna il 22.09.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè