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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/12/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
197/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Antonella Ioffredi Presidente dott. Enrico Vernizzi Giudice dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. nel giudizio n. 197/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e in subordine per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promosso da
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante in carica con sede legale a Scorzè (VE) in via Moglianese n. 23, Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura speciale alla lite allegata al presente atto dall'avv. Franco
Bordignon, suo domiciliatario con studio a Noale (VE) in via V. Gagliardi n. 2;
RICORRENTE nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro tempore;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso proposto da per l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
C.F. e P.I. ); Controparte_1 P.IVA_3
pagina 1 di 9 osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; sentito il difensore della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio (notifica a mezzo PEC da parte della Cancelleria in data
6.11.2025); esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di “commercio all'ingrosso e al dettaglio di mobili ed arredamento in genere, per abitazioni, uffici, negozi e locali commerciali e residenziali in genere, nonché' di materiale per ufficio e complementi d'arredo”; rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII;
c) sussistenza dello stato di insolvenza;
a) considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII, tenuto conto che la ricorrente vanta un credito portato da decreto ingiuntivo, dichiarato definitivamente esecutivo perché non opposto, di euro 131.903,14 in linea capitale oltre interessi e spese (v. docc. nn. 3 e 5);
b) premesso, quanto al requisito sub lett. b), che dalla documentazione acquisita d'ufficio ex artt. 42 e 367 CCII, la resistente risulta essere stata costituita per atto notarile del 13.6.2024,
a fronte del versamento di capitale sociale pari ad euro 1.000,00. Inoltre, come emerge dall'informativa della Camera di Commercio del 10.11.2025, ha sempre impiegato un solo addetto. La società non ha depositato il bilancio d'esercizio relativo al primo semestre di pagina 2 di 9 attività svolta 2024, ma, a tal riguardo, non si può non rilevare che se è vero che, così come precisato dalla Suprema Corte in tema di istruttoria prefallimentare, ovvero di istruttoria funzionale all'apertura della liquidazione giudiziale, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento ovvero di apertura della liquidazione giudiziale, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 15, comma 4, l.fall. (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007) ed, oggi, in violazione del disposto dell'art. 41 comma IV CCI, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova ex art 121 CCI (come in passato ex art 1 comma II l.f.) del non superamento dei limiti dimensionali che ne escludono (la fallibilità ovvero) l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale
(v. Cass. 25188/2017; Cass. 8769/2012; Cass. 11309/2009), è altresì vero che la Suprema
Corte ha del resto avuto occasione di chiarire che benché i bilanci “non abbiano certamente valore di prova legale” essi tuttavia costituiscono “la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento … a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi”
(Cass.n.13643/2013; n.8769/2012; n.13746/2017; Cass. ord. n.33091/2018;
Cass.ord.30516/2018; Corte d'Appello di Bologna sentenza n 100 del 9 gennaio 2020).
Occorre altresì considerare che, sempre nel vigore della precedente disciplina, ma con principio applicabile a maggior ragione dopo l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa, la Suprema Corte si è espressa nel senso che “la formulazione dell'art. 1, comma 2, l. fall. pone a carico del debitore l'onere di provare il possesso congiunto dei requisiti ivi prescritti, ma non esclude
l'esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice che sopravvivono nonostante l'abrogazione dell'iniziativa d'ufficio” (v. Cass. ord. n. 25588/15). Medesimo principio è stato poi espresso dalla Corte Costituzionale, la quale, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, L.F., nella parte in cui assoggettava al debitore l'onere di provare la propria non assoggettabilità a fallimento, ha ribadito che l'esigenza di evitare che siano dichiarati fallimenti che date le caratteristiche del debitore sarebbero ingiustificati è sufficientemente tutelata dall'ampio potere di indagine officioso riconosciuto all'organo giudicante. Tale potere di indagine officioso è stato potenziato dal CCII. Ed infatti, gli artt. pagina 3 di 9 42, commi 1 e 2, 367, commi 3 e 6, e 41, comma 6, CCII, prevedono l'acquisizione officiosa di informazioni presso le banche dati pubbliche. La disposizione di cui all'art. 367 CCII contempla anche quella stessa documentazione che l'art. 41, comma 4, CCII fa carico al debitore di depositare con la propria costituzione e precisa che l'acquisizione officiosa di informazioni deve riguardare direttamente anche quelle “rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)”. Proprio a fronte di tali indici normativi è necessario inquadrare il dettato di cui all'art. 121 CCII, poiché, se è vero che onera l'imprenditore di provare la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, è altresì vero che si incardina in un tessuto normativo nel quale i poteri officiosi dell'organo giudicante sono estremamente ampli. Del resto, la scelta del legislatore di potenziare il ruolo dell'organo giudicante non si spiegherebbe laddove si confermasse il tradizionale orientamento a mente del quale grava unicamente sul debitore la dimostrazione dell'assenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, CCII. Così come chiarito dalla giurisprudenza di merito, appare quindi
“ragionevole ritenere che l'art. 121 CCI, lungi dal porre a carico del debitore un onere probatorio pieno e gravoso equiparabile a quello prescritto dall'art. 1, comma 2, L.F., vada meglio inteso come volto a delimitare
l'ambito di applicazione della liquidazione giudiziale agli imprenditori che “non dimostrino”, nel senso che non palesino (ergo: non presentino) “il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
d)”, cioè nei cui confronti emerga il fatto positivo del superamento delle soglie in esame, anche all'esito degli accertamenti officiosi che concernono direttamente anche tale profilo, potendosi al riguardo prescindere dall'eventuale insufficiente (o assente) attività probatoria svolta sul punto dal debitore” (v. Trib. di Catania,
10.10.2024 reperibile su Diritto della crisi). Nel caso che ci occupa emergono indici significativi che permettono di ritenere che la debitrice non abbia raggiunto i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII. In particolare, la debitrice è società di recente costituzione, essendo sorta nel giugno 2024, ha un capitale sociale di importo risibile, pari ad euro 1.000,00 e ha operato con l'impiego di un solo addetto. Si aggiunga che, oltre al credito vantato dalla ricorrente, la resistente risulta aver accumulato debito erariale di importo contenuto, pari ad euro 698,63, mentre non sono stati pronunciati nei suoi confronti decreti ingiuntivi o iniziate procedure esecutive innanzi all'intestato Tribunale. Non si vede come una società da poco costituita, con un capitale sociale minimo, che non ha accumulato debito, fatta eccezione per pagina 4 di 9 quello vantato dalla ricorrente, possa aver raggiunto le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d,
CCII. Pertanto, alla luce di tutti questi indici, si deve ritenere che la debitrice non abbia superato i parametri di legge per la dichiarazione della liquidazione giudiziale;
rilevato che all'udienza ex art. 41 CCII la ricorrente ha altresì proposto, in via subordinata, domanda di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII. Tale domanda deve ritenersi ammissibile, in quanto si tratta di una mera emendatio libelli rispetto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta in ricorso, operata dalla ricorrente in prima udienza (cfr. Trib. Verona, sentenza del 30.6.2024, testualmente: “considerato, in via pregiudiziale, che la proposizione, alla prima udienza, della domanda di apertura della liquidazione controllata, in via subordinata, deve ritenersi ammissibile, posto che: -) tale proposizione equivale ad una modificazione della domanda iniziale, tenuto conto della nozione di emendatio libelli ormai recepita dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. SU n. 12310/15 e n. 22404/18) con riferimento al rito ordinario e valevole anche per il procedimento unitario, quale giudizio a cognizione piena, in difetto di norme che vietino detta modificazione;
-) d'altra parte, l'ammissione di una siffatta modificazione della domanda risponde alla garanzia dell'effettività del diritto di difesa (poiché garantisce alla parte ricorrente una possibilità di reazione rispetto ad una difesa della parte resistente, diretta ad introdurre dati conoscitivi, quali quelli afferenti alle soglie, non sempre conoscibili dalla controparte) e al principio di economia processuale posto a fondamento dell'orientamento su evidenziato (evitando la necessaria introduzione di un nuovo procedimento sugli stessi presupposti); -) lo sbarramento processuale per questa modificazione deve essere individuato proprio nella prima udienza, come si desume dall'art. 40, comma 10, CCII, che, pur regolando la difesa del resistente, è espressiva di un limite generale derivante dalla decisione che il Tribunale è chiamato ad assumere immediatamente”; conforme, Trib. Padova, sentenza dep. il 9.7.2024, Trib. Brescia sentenza n. 38 del
9/02/2024, tutte reperibili in Diritto della crisi);
premesso che per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione controllata proposta da un creditore è necessario dimostrare che il debitore è in stato di insolvenza, come richiesto dall'art 268, comma 2, CCII, tale essendo lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di pagina 5 di 9 soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Lo stato di insolvenza, sulla base dell'esperienza formatasi in materia d'impresa nel vigore della legge fallimentare, "sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"(cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014). Lo stato di insolvenza rappresenta una situazione d'incapacità oggettiva dell'imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento, rilevabile quando la mancanza di liquidità e di credito sia tale da comportare, nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, o l'inosservanza delle scadenze stabilite o l'impossibilità di reperire, in un ragionevole lasso di tempo, quei mezzi normali di pagamento idonei ad estinguere le passività non più dilazionabili (Cass. 4550/1992; Cass.
1760/2008; Cass. 4766/2007; Cass. S.U. 115/2001; Cass. 2211/2000). Questo è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta (in questo senso, cfr.: Cass. n. 25961 del 2011; Cass. n. 9856 del 2006).
Rapportate le superiori premesse al caso che ci occupa, alla luce della documentazione prodotta, deve allora ritenersi che la resistente si trovi in quella condizione di “inidoneità solutoria strutturale” e di incapacità a fronteggiare con mezzi ordinari le obbligazioni di cui è chiamata a farsi carico, qualificabile come insolvenza, tenuto conto che il credito vantato dalla ricorrente, di importo pari ad euro 131.903,14 in linea capitale, oltre interessi e spese, trova titolo in un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione e al quale ha fatto seguito un pignoramento presso terzi che ha avuto esito negativo, rimanendo quindi del tutto insoddisfatto (v. docc. nn. da 3 a 7, fascicolo ricorrente); rilevato altresì che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è superiore ad euro cinquantamila, come previsto dall'art. 268, comma II, CCII;
P.Q.M.
pagina 6 di 9 dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di Controparte_1
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] P.IVA_3
NOMINA
Giudice delegata la dott.ssa Angela Casalini;
NOMINA nelle funzioni di liquidatore l'avv. Isabella Grassi (C.F. ); C.F._1
ASSEGNA ex art 270 comma II lett d) CCII ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”, come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto
Liquidatore;
DISPONE
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale o del
Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
ORDINA al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;
RICHIAMA pagina 7 di 9 il disposto dell'art 268 comma V CCII: “il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione,
a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile”;
PRECISA che alla presente procedura si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151; RICHIAMA in particolare l'art. 150 CCI, il quale statuisce che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
DISPONE che il Liquidatore: - entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma IV CCII;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del
Giudice Delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- entro il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno (a partire dal 30/06/2026) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei pagina 8 di 9 creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. III CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Parma, 17.12.2025
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Angela Casalini dott.ssa Antonella Ioffredi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Antonella Ioffredi Presidente dott. Enrico Vernizzi Giudice dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. nel giudizio n. 197/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e in subordine per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promosso da
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante in carica con sede legale a Scorzè (VE) in via Moglianese n. 23, Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura speciale alla lite allegata al presente atto dall'avv. Franco
Bordignon, suo domiciliatario con studio a Noale (VE) in via V. Gagliardi n. 2;
RICORRENTE nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro tempore;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso proposto da per l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
C.F. e P.I. ); Controparte_1 P.IVA_3
pagina 1 di 9 osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; sentito il difensore della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio (notifica a mezzo PEC da parte della Cancelleria in data
6.11.2025); esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di “commercio all'ingrosso e al dettaglio di mobili ed arredamento in genere, per abitazioni, uffici, negozi e locali commerciali e residenziali in genere, nonché' di materiale per ufficio e complementi d'arredo”; rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII;
c) sussistenza dello stato di insolvenza;
a) considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII, tenuto conto che la ricorrente vanta un credito portato da decreto ingiuntivo, dichiarato definitivamente esecutivo perché non opposto, di euro 131.903,14 in linea capitale oltre interessi e spese (v. docc. nn. 3 e 5);
b) premesso, quanto al requisito sub lett. b), che dalla documentazione acquisita d'ufficio ex artt. 42 e 367 CCII, la resistente risulta essere stata costituita per atto notarile del 13.6.2024,
a fronte del versamento di capitale sociale pari ad euro 1.000,00. Inoltre, come emerge dall'informativa della Camera di Commercio del 10.11.2025, ha sempre impiegato un solo addetto. La società non ha depositato il bilancio d'esercizio relativo al primo semestre di pagina 2 di 9 attività svolta 2024, ma, a tal riguardo, non si può non rilevare che se è vero che, così come precisato dalla Suprema Corte in tema di istruttoria prefallimentare, ovvero di istruttoria funzionale all'apertura della liquidazione giudiziale, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento ovvero di apertura della liquidazione giudiziale, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 15, comma 4, l.fall. (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007) ed, oggi, in violazione del disposto dell'art. 41 comma IV CCI, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova ex art 121 CCI (come in passato ex art 1 comma II l.f.) del non superamento dei limiti dimensionali che ne escludono (la fallibilità ovvero) l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale
(v. Cass. 25188/2017; Cass. 8769/2012; Cass. 11309/2009), è altresì vero che la Suprema
Corte ha del resto avuto occasione di chiarire che benché i bilanci “non abbiano certamente valore di prova legale” essi tuttavia costituiscono “la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento … a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi”
(Cass.n.13643/2013; n.8769/2012; n.13746/2017; Cass. ord. n.33091/2018;
Cass.ord.30516/2018; Corte d'Appello di Bologna sentenza n 100 del 9 gennaio 2020).
Occorre altresì considerare che, sempre nel vigore della precedente disciplina, ma con principio applicabile a maggior ragione dopo l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa, la Suprema Corte si è espressa nel senso che “la formulazione dell'art. 1, comma 2, l. fall. pone a carico del debitore l'onere di provare il possesso congiunto dei requisiti ivi prescritti, ma non esclude
l'esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice che sopravvivono nonostante l'abrogazione dell'iniziativa d'ufficio” (v. Cass. ord. n. 25588/15). Medesimo principio è stato poi espresso dalla Corte Costituzionale, la quale, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, L.F., nella parte in cui assoggettava al debitore l'onere di provare la propria non assoggettabilità a fallimento, ha ribadito che l'esigenza di evitare che siano dichiarati fallimenti che date le caratteristiche del debitore sarebbero ingiustificati è sufficientemente tutelata dall'ampio potere di indagine officioso riconosciuto all'organo giudicante. Tale potere di indagine officioso è stato potenziato dal CCII. Ed infatti, gli artt. pagina 3 di 9 42, commi 1 e 2, 367, commi 3 e 6, e 41, comma 6, CCII, prevedono l'acquisizione officiosa di informazioni presso le banche dati pubbliche. La disposizione di cui all'art. 367 CCII contempla anche quella stessa documentazione che l'art. 41, comma 4, CCII fa carico al debitore di depositare con la propria costituzione e precisa che l'acquisizione officiosa di informazioni deve riguardare direttamente anche quelle “rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)”. Proprio a fronte di tali indici normativi è necessario inquadrare il dettato di cui all'art. 121 CCII, poiché, se è vero che onera l'imprenditore di provare la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, è altresì vero che si incardina in un tessuto normativo nel quale i poteri officiosi dell'organo giudicante sono estremamente ampli. Del resto, la scelta del legislatore di potenziare il ruolo dell'organo giudicante non si spiegherebbe laddove si confermasse il tradizionale orientamento a mente del quale grava unicamente sul debitore la dimostrazione dell'assenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, CCII. Così come chiarito dalla giurisprudenza di merito, appare quindi
“ragionevole ritenere che l'art. 121 CCI, lungi dal porre a carico del debitore un onere probatorio pieno e gravoso equiparabile a quello prescritto dall'art. 1, comma 2, L.F., vada meglio inteso come volto a delimitare
l'ambito di applicazione della liquidazione giudiziale agli imprenditori che “non dimostrino”, nel senso che non palesino (ergo: non presentino) “il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
d)”, cioè nei cui confronti emerga il fatto positivo del superamento delle soglie in esame, anche all'esito degli accertamenti officiosi che concernono direttamente anche tale profilo, potendosi al riguardo prescindere dall'eventuale insufficiente (o assente) attività probatoria svolta sul punto dal debitore” (v. Trib. di Catania,
10.10.2024 reperibile su Diritto della crisi). Nel caso che ci occupa emergono indici significativi che permettono di ritenere che la debitrice non abbia raggiunto i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII. In particolare, la debitrice è società di recente costituzione, essendo sorta nel giugno 2024, ha un capitale sociale di importo risibile, pari ad euro 1.000,00 e ha operato con l'impiego di un solo addetto. Si aggiunga che, oltre al credito vantato dalla ricorrente, la resistente risulta aver accumulato debito erariale di importo contenuto, pari ad euro 698,63, mentre non sono stati pronunciati nei suoi confronti decreti ingiuntivi o iniziate procedure esecutive innanzi all'intestato Tribunale. Non si vede come una società da poco costituita, con un capitale sociale minimo, che non ha accumulato debito, fatta eccezione per pagina 4 di 9 quello vantato dalla ricorrente, possa aver raggiunto le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d,
CCII. Pertanto, alla luce di tutti questi indici, si deve ritenere che la debitrice non abbia superato i parametri di legge per la dichiarazione della liquidazione giudiziale;
rilevato che all'udienza ex art. 41 CCII la ricorrente ha altresì proposto, in via subordinata, domanda di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII. Tale domanda deve ritenersi ammissibile, in quanto si tratta di una mera emendatio libelli rispetto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta in ricorso, operata dalla ricorrente in prima udienza (cfr. Trib. Verona, sentenza del 30.6.2024, testualmente: “considerato, in via pregiudiziale, che la proposizione, alla prima udienza, della domanda di apertura della liquidazione controllata, in via subordinata, deve ritenersi ammissibile, posto che: -) tale proposizione equivale ad una modificazione della domanda iniziale, tenuto conto della nozione di emendatio libelli ormai recepita dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. SU n. 12310/15 e n. 22404/18) con riferimento al rito ordinario e valevole anche per il procedimento unitario, quale giudizio a cognizione piena, in difetto di norme che vietino detta modificazione;
-) d'altra parte, l'ammissione di una siffatta modificazione della domanda risponde alla garanzia dell'effettività del diritto di difesa (poiché garantisce alla parte ricorrente una possibilità di reazione rispetto ad una difesa della parte resistente, diretta ad introdurre dati conoscitivi, quali quelli afferenti alle soglie, non sempre conoscibili dalla controparte) e al principio di economia processuale posto a fondamento dell'orientamento su evidenziato (evitando la necessaria introduzione di un nuovo procedimento sugli stessi presupposti); -) lo sbarramento processuale per questa modificazione deve essere individuato proprio nella prima udienza, come si desume dall'art. 40, comma 10, CCII, che, pur regolando la difesa del resistente, è espressiva di un limite generale derivante dalla decisione che il Tribunale è chiamato ad assumere immediatamente”; conforme, Trib. Padova, sentenza dep. il 9.7.2024, Trib. Brescia sentenza n. 38 del
9/02/2024, tutte reperibili in Diritto della crisi);
premesso che per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione controllata proposta da un creditore è necessario dimostrare che il debitore è in stato di insolvenza, come richiesto dall'art 268, comma 2, CCII, tale essendo lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di pagina 5 di 9 soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Lo stato di insolvenza, sulla base dell'esperienza formatasi in materia d'impresa nel vigore della legge fallimentare, "sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"(cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014). Lo stato di insolvenza rappresenta una situazione d'incapacità oggettiva dell'imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento, rilevabile quando la mancanza di liquidità e di credito sia tale da comportare, nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, o l'inosservanza delle scadenze stabilite o l'impossibilità di reperire, in un ragionevole lasso di tempo, quei mezzi normali di pagamento idonei ad estinguere le passività non più dilazionabili (Cass. 4550/1992; Cass.
1760/2008; Cass. 4766/2007; Cass. S.U. 115/2001; Cass. 2211/2000). Questo è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta (in questo senso, cfr.: Cass. n. 25961 del 2011; Cass. n. 9856 del 2006).
Rapportate le superiori premesse al caso che ci occupa, alla luce della documentazione prodotta, deve allora ritenersi che la resistente si trovi in quella condizione di “inidoneità solutoria strutturale” e di incapacità a fronteggiare con mezzi ordinari le obbligazioni di cui è chiamata a farsi carico, qualificabile come insolvenza, tenuto conto che il credito vantato dalla ricorrente, di importo pari ad euro 131.903,14 in linea capitale, oltre interessi e spese, trova titolo in un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione e al quale ha fatto seguito un pignoramento presso terzi che ha avuto esito negativo, rimanendo quindi del tutto insoddisfatto (v. docc. nn. da 3 a 7, fascicolo ricorrente); rilevato altresì che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è superiore ad euro cinquantamila, come previsto dall'art. 268, comma II, CCII;
P.Q.M.
pagina 6 di 9 dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di Controparte_1
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] P.IVA_3
NOMINA
Giudice delegata la dott.ssa Angela Casalini;
NOMINA nelle funzioni di liquidatore l'avv. Isabella Grassi (C.F. ); C.F._1
ASSEGNA ex art 270 comma II lett d) CCII ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”, come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto
Liquidatore;
DISPONE
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale o del
Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
ORDINA al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;
RICHIAMA pagina 7 di 9 il disposto dell'art 268 comma V CCII: “il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione,
a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile”;
PRECISA che alla presente procedura si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151; RICHIAMA in particolare l'art. 150 CCI, il quale statuisce che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
DISPONE che il Liquidatore: - entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma IV CCII;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del
Giudice Delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- entro il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno (a partire dal 30/06/2026) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei pagina 8 di 9 creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. III CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Parma, 17.12.2025
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Angela Casalini dott.ssa Antonella Ioffredi
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