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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1660/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1660/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BIZZOCCHI NICOLA;
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“Voglia il Tribunale confermare i provvedimenti provvisori disposti in data 05.11.2024 o, quanto al contributo al mantenimento dei figli, disporre il pagamento di quella maggior o minor somma che verrà ritenuta idonea all'esito dell'esame della documentazione reddituale del resistente prodotta come da richiesta del Giudice.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex art. 473 bis.47 c.p.c. depositato in data 28/05/2024, conveniva in Parte_1
giudizio il marito , con cui aveva contratto matrimonio in data 26/05/2018, da Controparte_1
cui erano nati i tre figli (nata il [...]), (nata in [...] Persona_1 Persona_2
08/01/2021) e (nato il [...]). Persona_3
Chiedeva la pronuncia di separazione dal coniuge, l'assegnazione della casa coniugale, la collocazione prevalente dei figli presso di sé, una regolamentazione dei diritti di visita del padre, il riconoscimento dell'assegno unico al 100% in proprio favore, ed un contributo di mantenimento della prole pari ad €
250,00 mensili per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno mensile per il proprio mantenimento di € 100,00.
Nel ricorso chiedeva, quanto al regime di affidamento dei minori, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, mentre nelle successive brevi note depositate in vista dell'udienza del 05/11/2024, modificava le proprie conclusioni, chiedendo l'affidamento esclusivo dei figli, e che le visite paterne dei minori fossero regolamentate dai servizi sociali.
Deduceva, a fondamento della propria domanda di affidamento esclusivo, che il convenuto non vedesse e non avesse più contatti con i figli da diversi mesi, e che egli si fosse completamente disinteressato di ogni loro necessità, senza aver mai versato nulla per il loro mantenimento.
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi tenutasi in data 05/11/2024, alla quale compariva solo la ricorrente con il proprio difensore, la ricorrente confermava la propria volontà di separarsi dal marito, e dichiarava: “Confermo altresì la mia richiesta di affidamento esclusivo dei figli. La casa dove vivo è di proprietà dei miei nonni. Dallo scorso 2 giugno, mio marito non vede né sente i figli. Lui ora ha una nuova compagna. Al momento non so che lavoro faccia mio marito. Durante la convivenza, mio marito lavorava come corriere per Amazon, guadagnava circa 1.800-2.000 euro al mese. Durante il matrimonio non ho mai lavorato, anche perché la mia prima figlia l'ho avuta nel 2018, quando avevo terminato un corso post-diploma, sono diplomata come tecnico grafico e di comunicazione;
non lavoravo perché mi sono sempre presa cura io dei bambini. Confermo che la convivenza è cessata da febbraio 2024, quando mio marito, senza nessun preavviso, ha abbondonato la casa coniugale. Da febbraio 2024, mio marito non ha mai versato nulla per il mantenimento dei figli, tant'è che ho presentato la querela in atti. Percepisco la metà dell'assegno unico, la metà è pari ad euro 397,40”.
Il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica del ricorso, dichiarava la contumacia del resistente, ed assumeva, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., i provvedimenti temporanei ed urgenti di seguito riportati:
pagina 2 di 5 “- Autorizza i coniugi a vivere separati. I coniugi avranno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite pec, o con telegramma o con e-mail, ogni eventuale cambiamento di residenza.
- Affida i tre figli minori in via esclusiva alla madre, con collocazione presso quest'ultima, e con facoltà per il padre di vedere i figli solo previo accordo con la madre.
- Assegna alla ricorrente la casa coniugale.
- Dispone che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre, sig.ra . Parte_1
- Pone a carico del padre, , con decorrenza dalla domanda (28/05/2024), l'obbligo Controparte_1 di contribuire al mantenimento dei tre figli con un assegno mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da versarsi in favore della madre entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia”.
In via istruttoria, venivano acquisite informazioni presso l'Agenzia delle Entrate in merito ai redditi percepiti dal resistente, e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 09/01/2025.
Parte ricorrente concludeva chiedendo la conferma dei sopra riportati provvedimenti temporanei ed urgenti adottati ex art. 473 bis.22 c.p.c. con ordinanza in data 05/11/2024.
2.
Fatte queste premesse, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., emergendo l'intollerabilità della convivenza già dal disinteresse e dal comportamento processuale della parte resistente, che è rimasta contumace e non è comparsa di persona all'udienza di comparizione dei coniugi, rendendo di fatto impossibile il tentativo di conciliazione.
Quanto alle statuizioni riguardanti i tre figli minori, la domanda di affidamento esclusivo alla madre merita accoglimento, in ragione del disinteresse mostrato dal padre, tenuto conto che egli non concorre al mantenimento dei figli (cfr. querela di cui al doc. 5) e non ha al momento alcun rapporto con i tre bambini, come allegato da parte ricorrente e non smentito dal convenuto, essendo quest'ultimo rimasto contumace.
Il disinteresse manifestato dal padre rispetto alle esigenze dei minori trova altresì conferma nel contegno processuale tenuto dal medesimo, il quale non si è costituito in giudizio restando contumace;
se è vero, al riguardo, che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza di un genitore, in un procedimento che ha ad oggetto esclusivo gli interessi dei propri figli, è indice di pagina 3 di 5 indifferenza rispetto alle esigenze dei figli stessi, che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso i minori.
Il disinteresse del padre verso la prole giustifica altresì la previsione che il padre stesso possa vedere e tenere con sé i figli solo previo accordo con la madre.
La casa coniugale deve essere assegnata ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla ricorrente, quale genitore collocatario dei minori, ed alla madre stessa, in ragione dell'affidamento esclusivo, deve essere erogato per intero l'Assegno Unico.
In merito al mantenimento dei figli, la ricorrente ha dichiarato di essere attualmente disoccupata dovendo accudire i tre figli piccoli, di cui il terzo genito ha solo 15 mesi.
Quanto ai redditi del resistente, sono state acquisite informazioni presso l'Agenzia delle Entrate: i
Modelli 730 relativi agli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 del convenuto riportano Controparte_1 un reddito netto che, in media, ammonta a circa € 1.500,00 al mese per dodici mensilità.
Si ritiene pertanto congruo confermare il contributo di mantenimento dei tre figli fissato con i provvedimenti provvisori, pari ad € 600,00 mensili (€ 200 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto dei redditi documentati del resistente, della percezione per intero dell'assegno unico da parte della ricorrente, delle esigenze dei tre minori connesse alla loro ancora tenera età (i primi due di 6 e 4 anni, e l'ultimo di 15 mesi), e considerato di contro che i tempi di permanenza dei figli sono in via esclusiva presso la madre, svolgendo altresì quest'ultima, in maniera parimenti esclusiva, i compiti domestici e di cura (art. 337 ter, comma quarto, numeri 3 e 5, cod. civ.).
Vanno quindi confermati, come richiesto nelle conclusioni dalla ricorrente, i provvedimenti provvisori del 05/11/2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che va ascritta al resistente, e si liquidano in dispositivo come da D.M. n. 147/2022 (cause di valore indeterminabile di bassa complessità, scaglione da € 26.000,01 ad
€ 52.000,00), attestandosi sui valori minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la ridotta attività difensiva prestata e la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e unitisi in Controparte_1 Parte_1
matrimonio nel Comune di Quattro Castella (RE) in data 26/05/2018, con atto trascritto nel Registro
pagina 4 di 5 degli Atti di Matrimonio del Comune di Quattro Castella al N. 8, Parte 1, Anno 2018.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quattro Castella di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Affida i tre figli minori in via esclusiva alla madre, con collocazione presso quest'ultima, e con facoltà per il padre di vedere i figli solo previo accordo con la madre.
4) Assegna alla ricorrente la casa coniugale.
5) Dispone che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre, sig.ra Parte_1
6) Pone a carico del padre, , con decorrenza dalla domanda (28/05/2024), l'obbligo Controparte_1 di contribuire al mantenimento dei tre figli con un assegno mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da versarsi in favore della madre entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
7) Condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in €
2.906,00 per compenso, € 98,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al
15% del compenso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
9 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1660/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BIZZOCCHI NICOLA;
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“Voglia il Tribunale confermare i provvedimenti provvisori disposti in data 05.11.2024 o, quanto al contributo al mantenimento dei figli, disporre il pagamento di quella maggior o minor somma che verrà ritenuta idonea all'esito dell'esame della documentazione reddituale del resistente prodotta come da richiesta del Giudice.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex art. 473 bis.47 c.p.c. depositato in data 28/05/2024, conveniva in Parte_1
giudizio il marito , con cui aveva contratto matrimonio in data 26/05/2018, da Controparte_1
cui erano nati i tre figli (nata il [...]), (nata in [...] Persona_1 Persona_2
08/01/2021) e (nato il [...]). Persona_3
Chiedeva la pronuncia di separazione dal coniuge, l'assegnazione della casa coniugale, la collocazione prevalente dei figli presso di sé, una regolamentazione dei diritti di visita del padre, il riconoscimento dell'assegno unico al 100% in proprio favore, ed un contributo di mantenimento della prole pari ad €
250,00 mensili per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno mensile per il proprio mantenimento di € 100,00.
Nel ricorso chiedeva, quanto al regime di affidamento dei minori, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, mentre nelle successive brevi note depositate in vista dell'udienza del 05/11/2024, modificava le proprie conclusioni, chiedendo l'affidamento esclusivo dei figli, e che le visite paterne dei minori fossero regolamentate dai servizi sociali.
Deduceva, a fondamento della propria domanda di affidamento esclusivo, che il convenuto non vedesse e non avesse più contatti con i figli da diversi mesi, e che egli si fosse completamente disinteressato di ogni loro necessità, senza aver mai versato nulla per il loro mantenimento.
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi tenutasi in data 05/11/2024, alla quale compariva solo la ricorrente con il proprio difensore, la ricorrente confermava la propria volontà di separarsi dal marito, e dichiarava: “Confermo altresì la mia richiesta di affidamento esclusivo dei figli. La casa dove vivo è di proprietà dei miei nonni. Dallo scorso 2 giugno, mio marito non vede né sente i figli. Lui ora ha una nuova compagna. Al momento non so che lavoro faccia mio marito. Durante la convivenza, mio marito lavorava come corriere per Amazon, guadagnava circa 1.800-2.000 euro al mese. Durante il matrimonio non ho mai lavorato, anche perché la mia prima figlia l'ho avuta nel 2018, quando avevo terminato un corso post-diploma, sono diplomata come tecnico grafico e di comunicazione;
non lavoravo perché mi sono sempre presa cura io dei bambini. Confermo che la convivenza è cessata da febbraio 2024, quando mio marito, senza nessun preavviso, ha abbondonato la casa coniugale. Da febbraio 2024, mio marito non ha mai versato nulla per il mantenimento dei figli, tant'è che ho presentato la querela in atti. Percepisco la metà dell'assegno unico, la metà è pari ad euro 397,40”.
Il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica del ricorso, dichiarava la contumacia del resistente, ed assumeva, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., i provvedimenti temporanei ed urgenti di seguito riportati:
pagina 2 di 5 “- Autorizza i coniugi a vivere separati. I coniugi avranno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite pec, o con telegramma o con e-mail, ogni eventuale cambiamento di residenza.
- Affida i tre figli minori in via esclusiva alla madre, con collocazione presso quest'ultima, e con facoltà per il padre di vedere i figli solo previo accordo con la madre.
- Assegna alla ricorrente la casa coniugale.
- Dispone che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre, sig.ra . Parte_1
- Pone a carico del padre, , con decorrenza dalla domanda (28/05/2024), l'obbligo Controparte_1 di contribuire al mantenimento dei tre figli con un assegno mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da versarsi in favore della madre entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia”.
In via istruttoria, venivano acquisite informazioni presso l'Agenzia delle Entrate in merito ai redditi percepiti dal resistente, e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 09/01/2025.
Parte ricorrente concludeva chiedendo la conferma dei sopra riportati provvedimenti temporanei ed urgenti adottati ex art. 473 bis.22 c.p.c. con ordinanza in data 05/11/2024.
2.
Fatte queste premesse, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., emergendo l'intollerabilità della convivenza già dal disinteresse e dal comportamento processuale della parte resistente, che è rimasta contumace e non è comparsa di persona all'udienza di comparizione dei coniugi, rendendo di fatto impossibile il tentativo di conciliazione.
Quanto alle statuizioni riguardanti i tre figli minori, la domanda di affidamento esclusivo alla madre merita accoglimento, in ragione del disinteresse mostrato dal padre, tenuto conto che egli non concorre al mantenimento dei figli (cfr. querela di cui al doc. 5) e non ha al momento alcun rapporto con i tre bambini, come allegato da parte ricorrente e non smentito dal convenuto, essendo quest'ultimo rimasto contumace.
Il disinteresse manifestato dal padre rispetto alle esigenze dei minori trova altresì conferma nel contegno processuale tenuto dal medesimo, il quale non si è costituito in giudizio restando contumace;
se è vero, al riguardo, che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza di un genitore, in un procedimento che ha ad oggetto esclusivo gli interessi dei propri figli, è indice di pagina 3 di 5 indifferenza rispetto alle esigenze dei figli stessi, che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso i minori.
Il disinteresse del padre verso la prole giustifica altresì la previsione che il padre stesso possa vedere e tenere con sé i figli solo previo accordo con la madre.
La casa coniugale deve essere assegnata ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla ricorrente, quale genitore collocatario dei minori, ed alla madre stessa, in ragione dell'affidamento esclusivo, deve essere erogato per intero l'Assegno Unico.
In merito al mantenimento dei figli, la ricorrente ha dichiarato di essere attualmente disoccupata dovendo accudire i tre figli piccoli, di cui il terzo genito ha solo 15 mesi.
Quanto ai redditi del resistente, sono state acquisite informazioni presso l'Agenzia delle Entrate: i
Modelli 730 relativi agli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 del convenuto riportano Controparte_1 un reddito netto che, in media, ammonta a circa € 1.500,00 al mese per dodici mensilità.
Si ritiene pertanto congruo confermare il contributo di mantenimento dei tre figli fissato con i provvedimenti provvisori, pari ad € 600,00 mensili (€ 200 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto dei redditi documentati del resistente, della percezione per intero dell'assegno unico da parte della ricorrente, delle esigenze dei tre minori connesse alla loro ancora tenera età (i primi due di 6 e 4 anni, e l'ultimo di 15 mesi), e considerato di contro che i tempi di permanenza dei figli sono in via esclusiva presso la madre, svolgendo altresì quest'ultima, in maniera parimenti esclusiva, i compiti domestici e di cura (art. 337 ter, comma quarto, numeri 3 e 5, cod. civ.).
Vanno quindi confermati, come richiesto nelle conclusioni dalla ricorrente, i provvedimenti provvisori del 05/11/2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che va ascritta al resistente, e si liquidano in dispositivo come da D.M. n. 147/2022 (cause di valore indeterminabile di bassa complessità, scaglione da € 26.000,01 ad
€ 52.000,00), attestandosi sui valori minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la ridotta attività difensiva prestata e la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e unitisi in Controparte_1 Parte_1
matrimonio nel Comune di Quattro Castella (RE) in data 26/05/2018, con atto trascritto nel Registro
pagina 4 di 5 degli Atti di Matrimonio del Comune di Quattro Castella al N. 8, Parte 1, Anno 2018.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quattro Castella di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Affida i tre figli minori in via esclusiva alla madre, con collocazione presso quest'ultima, e con facoltà per il padre di vedere i figli solo previo accordo con la madre.
4) Assegna alla ricorrente la casa coniugale.
5) Dispone che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre, sig.ra Parte_1
6) Pone a carico del padre, , con decorrenza dalla domanda (28/05/2024), l'obbligo Controparte_1 di contribuire al mantenimento dei tre figli con un assegno mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da versarsi in favore della madre entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
7) Condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in €
2.906,00 per compenso, € 98,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al
15% del compenso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
9 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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