Art. 10.
Con decreto Reale, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio nazionale delle corporazioni, saranno determinati i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali e' vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne e' consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie.
Con decreto Reale, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio nazionale delle corporazioni, saranno determinati i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali e' vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne e' consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie.