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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4249/2023 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avvocato Gandolfo Blando ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gangi (Pa), Via Torino, 113.
- RICORRENTE –
CONTRO
[...]
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore;
[...]
Controparte_2
in persona del Dirigente pro- tempore;
[...]
Controparte_3
in persona del Dirigente pro-tempore;
[...]
- RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.12.2023, conveniva in giudizio il Parte_1
, l l Controparte_1 Controparte_1 [...]
[...]
[...] , l' Controparte_4 Controparte_5
di e l'
[...] Controparte_2 Controparte_6
di chiedendo di : “rigettata ogni contraria istanza
[...] Controparte_3
ed eccezione, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità/nullità del provvedimento di rettifica dalle Graduatorie ATA, triennio 2021/2024 della provincia di per il profilo professionale di assistente amministrativo emesso dal Dirigente CP_1
dell' il 6 ottobre 2023, nonché ogni altro atto e Controparte_5
provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente, di conseguenza riconoscere il servizio prestato dalla ricorrente presso gli enti di formazione professionale e CP_7
ai fini Controparte_8
dell'inserimento nella graduatoria ATA di terza fascia, triennio 2021/2024, per il profilo professionale di assistente amministrativo, ordinando la rettifica del punteggio della stessa nella graduatoria ATA triennio 2021/2024 per il profilo di assistente amministrativo da
6,00 a 28,95 punti. Con vittoria di spese e compensi”.
Al riguardo, la ricorrente esponeva:
- di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2021 – 2024, per i profili di Assistente
Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico (CS);
- di aver indicato, tra l'altro, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio in graduatoria, i titoli di servizio maturati presso gli Enti di formazione professionale Interfop e il
[...]
(cd. dal 2006 al 2015; Controparte_8 CP_8
- che, con decreto del 06.10.2023, l' di Controparte_5
azzerando il punteggio derivante dai menzionati titoli di servizio, aveva Controparte_2
rideterminato il punteggio nelle graduatorie di III fascia del personale ATA: - profilo
Assistente Amministrativo (AA), da punti 28,95 a 6,00; - profilo assistente Tecnico ( AT) da punti 10,95 a 6,00 e che, pertanto, non aveva potuto stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto scolastico per il profilo di assistente amministrativo.
Deduceva, sul punto, che erroneamente l'amministrazione scolastica aveva proceduto alla decurtazione del punteggio riconosciutole, atteso che gli enti di formazione professionale di ove aveva prestato servizio, erano Istituti di Formazione Professionale accreditati CP_1
dalla Regione Sicilia per i percorsi di Obbligo di Istruzione e Formazione, e che pertanto il
2 servizio da ella prestato presso tali Istituti di Formazione Professionale era inquadrabile ai sensi del DM 640/2017, relativo alla costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico, allegato Al, punto 7.2, lettera c), nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”.
Avanzava quindi le conclusioni sopra indicate.
Le Amministrazioni resistenti e gli Istituti Scolastici non si costituivano in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 12 febbraio 2025 per il deposito di note scritte.
Il ricorso è infondato.
Il D.M. 50/2021 prevede all'art. 1 comma 3 e seguenti che “3. Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare
l'espletamento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e
Bolzano. L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda anche qualora nelle stesse citate istituzioni non sia presente
l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti. 4. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici”; l'art. 4 del D.M. succitato prevede, altresì, al comma 6, che “Gli aspiranti che producono domanda di inserimento per la prima volta dovranno compilare l'apposito modello in tutte le sezioni specificando il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo richiesto, eventuali titoli di cultura e servizio valutabili ai sensi dell'annessa tabella, eventuali titoli di preferenza, nonché i titoli di accesso, limitatamente al diploma di maturità, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico”, così come all'art. 6 è stabilito che “3. Nell'istanza di partecipazione, l'aspirante dichiara: … f. i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate al
3 presente decreto” e che “4. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione”.
L'allegato A al D.M. in questione contiene la “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI
TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE
GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A.” e prevede la valutazione dei seguenti servizi: al punto 7.1) viene prevista la valutazione del servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in: a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali.
Al punto 7.2, è prevista la valutazione del medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie;
il punto 8) prevede invece la valutazione del servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente per ogni anno. Infine, il punto 9) prende in considerazione il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici.
Nell'allegato A/5, relativo alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico, sono contenute poi le medesime previsioni, riferite al servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico.
Dal tenore letterale dei titoli di servizio indicati nelle tabelle sopra viste, alcun punteggio è assegnato per il servizio svolto presso gli enti di formazione professionale accreditati dalla
Regione (quali sono quelli indicati in ricorso). Peraltro, come osservato dalla giurisprudenza di merito, con argomentazioni condivisibili, se da un lato la scelta di valorizzare delle attività solamente in certe graduatorie piuttosto che in altre costituisce espressione del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, la quale deve pur sempre, però, tenere conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per la posizione lavorativa da ricoprire, dall'altro lato laddove il ha voluto CP_1
valorizzare determinate attività lo ha fatto espressamente, come nel caso del D.M.
4 374/2017, riguardante le graduatorie per le supplenze del personale docente (GPS)- nel quale ha ritenuto rilevante, ai fini dell'attribuzione di un punteggio in graduatoria, l'aver svolto un'attività di insegnamento presso un centro di formazione professionale- (Corte appello Milano sez. lav., 21/04/2023, n.387).
Né pare potersi predicare un'uguaglianza tra i detti enti e le scuole statali, così come non appare illegittima la diversa valutazione del servizio prestato negli uni rispetto agli altri.
Il Consiglio di Stato, infatti, in sede di parere (parere 24 giugno 2021 n. 1089) reso avverso l'esclusione del servizio prestato nei Centri di istruzione e formazione professionale accreditati dalle Regioni, ha negato che l'esclusione in questione violi i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, affermando che “…vale, inoltre, evidenziare la differenza, comunque esistente, tra il servizio prestato presso i centri di formazione professionale e quello svolto presso le scuole statali.
Vi è, invero, che, pur nell'assolvimento del medesimo obbligo di istruzione, i percorsi scolastici negli istituti scolastici statali e nei Ce. di istruzione professionale sono diversi.
Invero, negli istituti statali vi è una durata quinquennale dello stesso, il quale conduce al conseguimento di un diploma di scuola secondaria che consente l'accesso all'istruzione superiore. Al contrario, nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale si rinvengono un percorso di durata triennale che è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale (livello EQF3) ed un percorso di durata quadriennale finalizzato al conseguimento di un diploma professionale (livello EQF4). Il conseguimento della maturità professionale, che consente l'accesso all'istruzione superiore, richiede comunque la frequentazione di un anno integrativo. Di poi, come riferito dall'Amministrazione nella propria relazione, l'attività di tali Ce. si connota per modalità organizzative e metodologie di realizzazione peculiari, che prevedono attività di stage, di laboratorio e di tirocinio che si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione.
Orbene, tali specifiche peculiarità, relative sia al percorso seguito che ai titoli conseguibili, connotano il servizio ivi svolto per caratteristiche sue proprie, che non risultano identiche a quelle svolte negli istituti scolastici statali.
Non incidono, pertanto, sulla assunta identità o equiparabilità dei servizi, le invocate circostanze che comunque siano predefiniti standard minimi di qualità, volti ad individuare livelli essenziali dei requisiti dei docenti, né la circostanza che a livello normativo si
5 imponga un raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione professionale, con la stipula di appositi accordi tra la Regione e l
[...]
. Controparte_1
Trattasi, invero, comunque di servizi di insegnamento diversi, in quanto realizzati in ambiti, che se pur rientrano in un sistema scolastico- professionale unitario, sono differenti e mantengono una loro ontologica diversità: la prestazione del servizio nell'istruzione scolastica statale e quella svolta in enti privati di formazione ed istruzione professionale accreditati dalla Regione.
D'altre parte, a dimostrare le evidenziate differenze, vi è anche il dato normativo, rilevandosi in proposito che il decreto legislativo n. 226 del 2005 mantiene distinti il
“sistema dell'istruzione secondaria superiore” e il “sistema dell'istruzione e formazione professionale”, precisando che “Ognuno dei percorsi di insegnamento apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curriculare” (art. 1) e disciplinando in Capi distinti del medesimo testo normativo e con specifiche disposizioni i percorsi liceali (Ca. II) e quelli di istruzione e formazione professionale (Ca. III).”
Le medesime argomentazioni sono state recentemente riprese dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6801 del 2023. Conseguentemente, sebbene i centri di formazione e le scuole
(statali e non statali) compongono il sistema unitario di istruzione e formazione ex art. 2 legge 53/03, permangono profili di differenziazione rilevanti che ne impediscono l'assimilazione in via interpretativa, con estensione ai primi delle previsioni relative alle seconde. Neppure è percorribile la via dell'analogia, la cui applicazione, oltre a doversi escludere per il carattere eccezionale e tassativo dell'elenco dei titoli di servizio, si tradurrebbe in un'indebita integrazione delle clausole del bando, contraria al principio dell'affidamento e della par condicio tra i canditati.
Né, infine, è ravvisabile, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, una discriminazione rispetto alla posizione dei docenti, stante la diversità ontologica tra docenti e personale
ATA, che può giustificare una diversità di valutazione dei percorsi professionali.
Non resta, quindi, che concludere che il servizio svolto presso gli enti di formazione non è valutabile per le graduatorie ATA, terza fascia, profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico.
6 Sulla scorta delle superiori considerazioni il ricorso va integralmente respinto.
Le spese di lite, alla luce del mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale rispetto ad altri precedenti della Sezione, vanno compensate.
PQM
Definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite.
Termini Imerese, 13.02.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4249/2023 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avvocato Gandolfo Blando ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gangi (Pa), Via Torino, 113.
- RICORRENTE –
CONTRO
[...]
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore;
[...]
Controparte_2
in persona del Dirigente pro- tempore;
[...]
Controparte_3
in persona del Dirigente pro-tempore;
[...]
- RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.12.2023, conveniva in giudizio il Parte_1
, l l Controparte_1 Controparte_1 [...]
[...]
[...] , l' Controparte_4 Controparte_5
di e l'
[...] Controparte_2 Controparte_6
di chiedendo di : “rigettata ogni contraria istanza
[...] Controparte_3
ed eccezione, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità/nullità del provvedimento di rettifica dalle Graduatorie ATA, triennio 2021/2024 della provincia di per il profilo professionale di assistente amministrativo emesso dal Dirigente CP_1
dell' il 6 ottobre 2023, nonché ogni altro atto e Controparte_5
provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente, di conseguenza riconoscere il servizio prestato dalla ricorrente presso gli enti di formazione professionale e CP_7
ai fini Controparte_8
dell'inserimento nella graduatoria ATA di terza fascia, triennio 2021/2024, per il profilo professionale di assistente amministrativo, ordinando la rettifica del punteggio della stessa nella graduatoria ATA triennio 2021/2024 per il profilo di assistente amministrativo da
6,00 a 28,95 punti. Con vittoria di spese e compensi”.
Al riguardo, la ricorrente esponeva:
- di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2021 – 2024, per i profili di Assistente
Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico (CS);
- di aver indicato, tra l'altro, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio in graduatoria, i titoli di servizio maturati presso gli Enti di formazione professionale Interfop e il
[...]
(cd. dal 2006 al 2015; Controparte_8 CP_8
- che, con decreto del 06.10.2023, l' di Controparte_5
azzerando il punteggio derivante dai menzionati titoli di servizio, aveva Controparte_2
rideterminato il punteggio nelle graduatorie di III fascia del personale ATA: - profilo
Assistente Amministrativo (AA), da punti 28,95 a 6,00; - profilo assistente Tecnico ( AT) da punti 10,95 a 6,00 e che, pertanto, non aveva potuto stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto scolastico per il profilo di assistente amministrativo.
Deduceva, sul punto, che erroneamente l'amministrazione scolastica aveva proceduto alla decurtazione del punteggio riconosciutole, atteso che gli enti di formazione professionale di ove aveva prestato servizio, erano Istituti di Formazione Professionale accreditati CP_1
dalla Regione Sicilia per i percorsi di Obbligo di Istruzione e Formazione, e che pertanto il
2 servizio da ella prestato presso tali Istituti di Formazione Professionale era inquadrabile ai sensi del DM 640/2017, relativo alla costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico, allegato Al, punto 7.2, lettera c), nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”.
Avanzava quindi le conclusioni sopra indicate.
Le Amministrazioni resistenti e gli Istituti Scolastici non si costituivano in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 12 febbraio 2025 per il deposito di note scritte.
Il ricorso è infondato.
Il D.M. 50/2021 prevede all'art. 1 comma 3 e seguenti che “3. Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare
l'espletamento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e
Bolzano. L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda anche qualora nelle stesse citate istituzioni non sia presente
l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti. 4. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici”; l'art. 4 del D.M. succitato prevede, altresì, al comma 6, che “Gli aspiranti che producono domanda di inserimento per la prima volta dovranno compilare l'apposito modello in tutte le sezioni specificando il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo richiesto, eventuali titoli di cultura e servizio valutabili ai sensi dell'annessa tabella, eventuali titoli di preferenza, nonché i titoli di accesso, limitatamente al diploma di maturità, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico”, così come all'art. 6 è stabilito che “3. Nell'istanza di partecipazione, l'aspirante dichiara: … f. i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate al
3 presente decreto” e che “4. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione”.
L'allegato A al D.M. in questione contiene la “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI
TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE
GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A.” e prevede la valutazione dei seguenti servizi: al punto 7.1) viene prevista la valutazione del servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in: a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali.
Al punto 7.2, è prevista la valutazione del medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie;
il punto 8) prevede invece la valutazione del servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente per ogni anno. Infine, il punto 9) prende in considerazione il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici.
Nell'allegato A/5, relativo alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico, sono contenute poi le medesime previsioni, riferite al servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico.
Dal tenore letterale dei titoli di servizio indicati nelle tabelle sopra viste, alcun punteggio è assegnato per il servizio svolto presso gli enti di formazione professionale accreditati dalla
Regione (quali sono quelli indicati in ricorso). Peraltro, come osservato dalla giurisprudenza di merito, con argomentazioni condivisibili, se da un lato la scelta di valorizzare delle attività solamente in certe graduatorie piuttosto che in altre costituisce espressione del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, la quale deve pur sempre, però, tenere conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per la posizione lavorativa da ricoprire, dall'altro lato laddove il ha voluto CP_1
valorizzare determinate attività lo ha fatto espressamente, come nel caso del D.M.
4 374/2017, riguardante le graduatorie per le supplenze del personale docente (GPS)- nel quale ha ritenuto rilevante, ai fini dell'attribuzione di un punteggio in graduatoria, l'aver svolto un'attività di insegnamento presso un centro di formazione professionale- (Corte appello Milano sez. lav., 21/04/2023, n.387).
Né pare potersi predicare un'uguaglianza tra i detti enti e le scuole statali, così come non appare illegittima la diversa valutazione del servizio prestato negli uni rispetto agli altri.
Il Consiglio di Stato, infatti, in sede di parere (parere 24 giugno 2021 n. 1089) reso avverso l'esclusione del servizio prestato nei Centri di istruzione e formazione professionale accreditati dalle Regioni, ha negato che l'esclusione in questione violi i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, affermando che “…vale, inoltre, evidenziare la differenza, comunque esistente, tra il servizio prestato presso i centri di formazione professionale e quello svolto presso le scuole statali.
Vi è, invero, che, pur nell'assolvimento del medesimo obbligo di istruzione, i percorsi scolastici negli istituti scolastici statali e nei Ce. di istruzione professionale sono diversi.
Invero, negli istituti statali vi è una durata quinquennale dello stesso, il quale conduce al conseguimento di un diploma di scuola secondaria che consente l'accesso all'istruzione superiore. Al contrario, nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale si rinvengono un percorso di durata triennale che è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale (livello EQF3) ed un percorso di durata quadriennale finalizzato al conseguimento di un diploma professionale (livello EQF4). Il conseguimento della maturità professionale, che consente l'accesso all'istruzione superiore, richiede comunque la frequentazione di un anno integrativo. Di poi, come riferito dall'Amministrazione nella propria relazione, l'attività di tali Ce. si connota per modalità organizzative e metodologie di realizzazione peculiari, che prevedono attività di stage, di laboratorio e di tirocinio che si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione.
Orbene, tali specifiche peculiarità, relative sia al percorso seguito che ai titoli conseguibili, connotano il servizio ivi svolto per caratteristiche sue proprie, che non risultano identiche a quelle svolte negli istituti scolastici statali.
Non incidono, pertanto, sulla assunta identità o equiparabilità dei servizi, le invocate circostanze che comunque siano predefiniti standard minimi di qualità, volti ad individuare livelli essenziali dei requisiti dei docenti, né la circostanza che a livello normativo si
5 imponga un raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione professionale, con la stipula di appositi accordi tra la Regione e l
[...]
. Controparte_1
Trattasi, invero, comunque di servizi di insegnamento diversi, in quanto realizzati in ambiti, che se pur rientrano in un sistema scolastico- professionale unitario, sono differenti e mantengono una loro ontologica diversità: la prestazione del servizio nell'istruzione scolastica statale e quella svolta in enti privati di formazione ed istruzione professionale accreditati dalla Regione.
D'altre parte, a dimostrare le evidenziate differenze, vi è anche il dato normativo, rilevandosi in proposito che il decreto legislativo n. 226 del 2005 mantiene distinti il
“sistema dell'istruzione secondaria superiore” e il “sistema dell'istruzione e formazione professionale”, precisando che “Ognuno dei percorsi di insegnamento apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curriculare” (art. 1) e disciplinando in Capi distinti del medesimo testo normativo e con specifiche disposizioni i percorsi liceali (Ca. II) e quelli di istruzione e formazione professionale (Ca. III).”
Le medesime argomentazioni sono state recentemente riprese dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6801 del 2023. Conseguentemente, sebbene i centri di formazione e le scuole
(statali e non statali) compongono il sistema unitario di istruzione e formazione ex art. 2 legge 53/03, permangono profili di differenziazione rilevanti che ne impediscono l'assimilazione in via interpretativa, con estensione ai primi delle previsioni relative alle seconde. Neppure è percorribile la via dell'analogia, la cui applicazione, oltre a doversi escludere per il carattere eccezionale e tassativo dell'elenco dei titoli di servizio, si tradurrebbe in un'indebita integrazione delle clausole del bando, contraria al principio dell'affidamento e della par condicio tra i canditati.
Né, infine, è ravvisabile, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, una discriminazione rispetto alla posizione dei docenti, stante la diversità ontologica tra docenti e personale
ATA, che può giustificare una diversità di valutazione dei percorsi professionali.
Non resta, quindi, che concludere che il servizio svolto presso gli enti di formazione non è valutabile per le graduatorie ATA, terza fascia, profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico.
6 Sulla scorta delle superiori considerazioni il ricorso va integralmente respinto.
Le spese di lite, alla luce del mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale rispetto ad altri precedenti della Sezione, vanno compensate.
PQM
Definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite.
Termini Imerese, 13.02.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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