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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/12/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa IO RC, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 3182/2023 R.G.L., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Parte_1
AN NE ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale giusta procura in atti Email_1
- ricorrente -
C O N T R O
il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore e l'
[...]
, in Controparte_2
persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. dalla dott.ssa CP_3
funzionario del e del merito, Controparte_1 [...]
Ambito Territoriale di Palermo - Via Controparte_2 della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 Palermo (PA), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio
- resistenti-
I.C. “ ”, in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore
-resistente contumace –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.09.2023, Parte_1
conveniva in giudizio il , l' Controparte_1 [...]
, l' Controparte_2 Controparte_5
e l' chiedendo
[...] Controparte_6
di: “accogliere il ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento di un punteggio di punti 6, per il servizio civile svolto nel periodo indicato in epigrafe, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia del personale ATA, valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e quindi attribuirgli punti 12,33 (7,08 + 6 – 0,75) per il profilo di assistente amministrativo e per quello di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti esatti;
- per l'effetto, condannare il
[...]
e comunque tutti i resistenti, in persona dei Controparte_1
rispettivi legali rappresentanti p. t., all'attribuzione dei suddetti punteggi
e alla correzione delle graduatorie III fascia di circolo e di istituto per il personale ATA, profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; - in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario” (cfr. conclusioni del ricorso).
Allegava al riguardo la ricorrente:
- di aver presentato domanda in data 31.03.2021, per le graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA triennio 2021/2024, per la provincia di per il profilo di Assistente amministrativo, CP_2
Assistente Tecnico e Collaboratore scolastico (alleg. 1);
- che la procedura di aggiornamento delle graduatorie applicate dal valutava in misura inferiore il servizio civile prestato non in CP_1
costanza di servizio rispetto al servizio militare prestato in costanza di servizio.
Lamentava, pertanto, l'erronea valutazione, da parte dell'amministrazione, di detti servizi dallo stesso svolti non in costanza di nomina, per il quale gli era stato assegnato, in applicazione del D.M.
n.50 del 2021, il punteggio di 0.75 punti, anziché il punteggio pieno di punti 6 per ogni anno di servizio.
Ciò premesso, deduceva la contrarietà delle determinazioni ministeriali succitate alle disposizioni normative di rango primario disciplinanti la materia – tra cui il D. Lgs. 297/1994, il D.Lgs. n. 165/2001 e l'art. 52
Cost.- e la conseguente illegittimità dell'azione amministrativa.
Avanzava quindi le conclusioni sopra indicate.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente, eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva degli uffici periferici e dell'Istituto scolastico e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto. Sebbene regolarmente citato non si costituiva in giudizio l'
[...]
del quale, pertanto, va dichiarata la Controparte_7
contumacia.
La causa, in assenza di attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 12.11.2025 per il deposito di note scritte.
***
In via preliminare va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_8
e dell'
[...] Controparte_7
in quanto unico soggetto legittimato passivo
[...]
al giudizio è il – succeduto, ai sensi dell'art 4 Controparte_1
comma 11 del D.l. n.1/2020 conv. con modif. in L.
5.03.2020 n.12, nei rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrato nei rapporti processuali del soppresso ai CP_9
sensi dell'art.111 c.p.c.
*** ** ***
Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
La documentazione versata in atti prova che la ricorrente ha conseguito il diploma nell'anno 1998 (all.to 3), ha svolto il servizio civile dal
01.02.2007 al 31.01.2008 (alleg. 2) e ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia del triennio 2021/2024 per il personale ATA in data 31.03.2021 (cfr. alleg.1).
Ciò premesso, va osservato che il D.M. n. 50/2021 prevede nelle
“Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei
Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di
Istituto del Personale A.T.A.” che il solo “servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati quali servizi effettivi resi nella medesima qualifica” e sono quindi valutati per intero, nei seguenti termini: punti
6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
Lo stesso DM 50/2021 prevede sempre nelle citate “Avvertenze generali” di cui all'Allegato A, che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati “non in costanza di rapporto d'impiego”, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle
Amministrazioni statali”, traducendosi di fatto, ai fini dell'inserimento in graduatoria, in un punteggio ridotto, così quantificato: punti 0,60 per ogni anno di servizio, e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
Il disposto dell'art. 485 del D.lgs. 297/1994, relativo al personale docente, disciplinando la valutazione di varie tipologie di servizio prestate dagli insegnanti, prevede che " 1. delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché' ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati
e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché' nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché' prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”, specificando poi al comma
7 quanto segue “7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 569 del succitato decreto prevede, relativamente al personale
ATA, che “1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. (sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.) 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Entrambe le disposizioni riconoscono, dunque, genericamente la valutabilità, a tutti gli effetti, del servizio militare prestato dal personale docente e ATA, senza distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto e servizio prestato non in costanza di nomina. L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, riguardante la valutazione del servizio militare, prevede che: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le
Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni
è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e
l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Secondo la condivisibile interpretazione offerta dalla giurisprudenza,
l'art. 2050 succitato “si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma
7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (Cass. Civ., sez. lav., n. 5679/2020).
Ne deriva che il servizio militare e quello civile sostitutivo devono considerarsi validi, e dunque valutabili, anche se non prestati in costanza di nomina.
Ha ritenuto infatti la Suprema Corte, nel riconoscere la necessità di utilmente valutare il servizio di leva prestato al di fuori del rapporto di lavoro ai fini della predisposizione delle graduatorie ad esaurimento- ma il ragionamento è identico con riguardo alle graduatorie di istituto
– che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art.
2050, c. 1 cit.)” (cfr. Cass. n. 5679/2020).
Orbene, applicando il superiore approccio interpretativo al sistema scolastico, si giunge ad affermare che l'art. 2050 cit. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 (e per esso con l'art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297/1994 che, come sopra visto, in tema di “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” del personale amministrativo, tecnico e ausiliario detta una disciplina analoga a quella prevista dall'art. 485, comma 7, citato), intendendo piuttosto attuare il principio espresso dall'art. 52 Cost. e, per l'effetto, “l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate” (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7383 e n.
7376/2022).
Da dette considerazioni discenderebbe la disapplicazione del D.M.
50/2021 che differenzia la valutazione del servizio militare svolto in costanza di rapporto rispetto a quello svolto non in costanza di rapporto.
Ciò posto va, tuttavia, osservato che né le norme di cui al d.lgs.
297/1994 succitate, né l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, abbiano imposto di valutare il servizio militare prestato in costanza di nomina e quello non in costanza di nomina con il medesimo punteggio.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22429/2024, dopo una serie di orientamenti discordanti, ha stabilito che, per il personale
ATA, è legittima la valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina come servizio assimilabile a quello svolto in altre pubbliche amministrazioni, ritenendo corretta la valutazione del
, che assegna 0.6 punti per un anno di servizio militare CP_1
obbligatorio/servizio civile sostitutivo (se non svolto in costanza di nomina), affermando che “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
Confermando, dunque, un orientamento già espresso dal Consiglio di
Stato (n. 11602/2022), la Corte – pur ribadendo che il servizio militare dev'essere comunque riconosciuto – ha ritenuto non irragionevole prevedere un diverso punteggio per chi era in servizio al momento della nomina (e conseguentemente ha dovuto lasciare l'incarico) e chi non stava svolgendo alcuna attività lavorativa.
Pertanto, la previsione, di punteggi differenti, maggiore per il servizio militare prestato in costanza e minore ove prestato non in costanza di rapporto, non è di per sé violativa delle norme primarie sopra esaminate.
Alla luce dei su esposti principi, dunque, deve ritenersi infondata la richiesta della ricorrente di vedersi attribuito, per il servizio militare/civile prestato non in costanza di nomina, 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni fino ad un max di 6 punti per anno, punteggio che ricalca la previsione del precedente D.M. n. 50/21
– per il solo servizio civile svolto in costanza di impiego.
Da qui il rigetto del ricorso.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, vista la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali, sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso, l' 11.12.2025
IL GIUDICE
IO RC
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa IO RC, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 3182/2023 R.G.L., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Parte_1
AN NE ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale giusta procura in atti Email_1
- ricorrente -
C O N T R O
il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore e l'
[...]
, in Controparte_2
persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. dalla dott.ssa CP_3
funzionario del e del merito, Controparte_1 [...]
Ambito Territoriale di Palermo - Via Controparte_2 della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 Palermo (PA), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio
- resistenti-
I.C. “ ”, in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore
-resistente contumace –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.09.2023, Parte_1
conveniva in giudizio il , l' Controparte_1 [...]
, l' Controparte_2 Controparte_5
e l' chiedendo
[...] Controparte_6
di: “accogliere il ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento di un punteggio di punti 6, per il servizio civile svolto nel periodo indicato in epigrafe, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia del personale ATA, valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e quindi attribuirgli punti 12,33 (7,08 + 6 – 0,75) per il profilo di assistente amministrativo e per quello di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti esatti;
- per l'effetto, condannare il
[...]
e comunque tutti i resistenti, in persona dei Controparte_1
rispettivi legali rappresentanti p. t., all'attribuzione dei suddetti punteggi
e alla correzione delle graduatorie III fascia di circolo e di istituto per il personale ATA, profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; - in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario” (cfr. conclusioni del ricorso).
Allegava al riguardo la ricorrente:
- di aver presentato domanda in data 31.03.2021, per le graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA triennio 2021/2024, per la provincia di per il profilo di Assistente amministrativo, CP_2
Assistente Tecnico e Collaboratore scolastico (alleg. 1);
- che la procedura di aggiornamento delle graduatorie applicate dal valutava in misura inferiore il servizio civile prestato non in CP_1
costanza di servizio rispetto al servizio militare prestato in costanza di servizio.
Lamentava, pertanto, l'erronea valutazione, da parte dell'amministrazione, di detti servizi dallo stesso svolti non in costanza di nomina, per il quale gli era stato assegnato, in applicazione del D.M.
n.50 del 2021, il punteggio di 0.75 punti, anziché il punteggio pieno di punti 6 per ogni anno di servizio.
Ciò premesso, deduceva la contrarietà delle determinazioni ministeriali succitate alle disposizioni normative di rango primario disciplinanti la materia – tra cui il D. Lgs. 297/1994, il D.Lgs. n. 165/2001 e l'art. 52
Cost.- e la conseguente illegittimità dell'azione amministrativa.
Avanzava quindi le conclusioni sopra indicate.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente, eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva degli uffici periferici e dell'Istituto scolastico e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto. Sebbene regolarmente citato non si costituiva in giudizio l'
[...]
del quale, pertanto, va dichiarata la Controparte_7
contumacia.
La causa, in assenza di attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 12.11.2025 per il deposito di note scritte.
***
In via preliminare va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_8
e dell'
[...] Controparte_7
in quanto unico soggetto legittimato passivo
[...]
al giudizio è il – succeduto, ai sensi dell'art 4 Controparte_1
comma 11 del D.l. n.1/2020 conv. con modif. in L.
5.03.2020 n.12, nei rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrato nei rapporti processuali del soppresso ai CP_9
sensi dell'art.111 c.p.c.
*** ** ***
Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
La documentazione versata in atti prova che la ricorrente ha conseguito il diploma nell'anno 1998 (all.to 3), ha svolto il servizio civile dal
01.02.2007 al 31.01.2008 (alleg. 2) e ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia del triennio 2021/2024 per il personale ATA in data 31.03.2021 (cfr. alleg.1).
Ciò premesso, va osservato che il D.M. n. 50/2021 prevede nelle
“Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei
Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di
Istituto del Personale A.T.A.” che il solo “servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati quali servizi effettivi resi nella medesima qualifica” e sono quindi valutati per intero, nei seguenti termini: punti
6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
Lo stesso DM 50/2021 prevede sempre nelle citate “Avvertenze generali” di cui all'Allegato A, che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati “non in costanza di rapporto d'impiego”, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle
Amministrazioni statali”, traducendosi di fatto, ai fini dell'inserimento in graduatoria, in un punteggio ridotto, così quantificato: punti 0,60 per ogni anno di servizio, e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
Il disposto dell'art. 485 del D.lgs. 297/1994, relativo al personale docente, disciplinando la valutazione di varie tipologie di servizio prestate dagli insegnanti, prevede che " 1. delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché' ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati
e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché' nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché' prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”, specificando poi al comma
7 quanto segue “7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 569 del succitato decreto prevede, relativamente al personale
ATA, che “1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. (sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.) 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Entrambe le disposizioni riconoscono, dunque, genericamente la valutabilità, a tutti gli effetti, del servizio militare prestato dal personale docente e ATA, senza distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto e servizio prestato non in costanza di nomina. L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, riguardante la valutazione del servizio militare, prevede che: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le
Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni
è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e
l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Secondo la condivisibile interpretazione offerta dalla giurisprudenza,
l'art. 2050 succitato “si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma
7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (Cass. Civ., sez. lav., n. 5679/2020).
Ne deriva che il servizio militare e quello civile sostitutivo devono considerarsi validi, e dunque valutabili, anche se non prestati in costanza di nomina.
Ha ritenuto infatti la Suprema Corte, nel riconoscere la necessità di utilmente valutare il servizio di leva prestato al di fuori del rapporto di lavoro ai fini della predisposizione delle graduatorie ad esaurimento- ma il ragionamento è identico con riguardo alle graduatorie di istituto
– che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art.
2050, c. 1 cit.)” (cfr. Cass. n. 5679/2020).
Orbene, applicando il superiore approccio interpretativo al sistema scolastico, si giunge ad affermare che l'art. 2050 cit. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 (e per esso con l'art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297/1994 che, come sopra visto, in tema di “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” del personale amministrativo, tecnico e ausiliario detta una disciplina analoga a quella prevista dall'art. 485, comma 7, citato), intendendo piuttosto attuare il principio espresso dall'art. 52 Cost. e, per l'effetto, “l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate” (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7383 e n.
7376/2022).
Da dette considerazioni discenderebbe la disapplicazione del D.M.
50/2021 che differenzia la valutazione del servizio militare svolto in costanza di rapporto rispetto a quello svolto non in costanza di rapporto.
Ciò posto va, tuttavia, osservato che né le norme di cui al d.lgs.
297/1994 succitate, né l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, abbiano imposto di valutare il servizio militare prestato in costanza di nomina e quello non in costanza di nomina con il medesimo punteggio.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22429/2024, dopo una serie di orientamenti discordanti, ha stabilito che, per il personale
ATA, è legittima la valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina come servizio assimilabile a quello svolto in altre pubbliche amministrazioni, ritenendo corretta la valutazione del
, che assegna 0.6 punti per un anno di servizio militare CP_1
obbligatorio/servizio civile sostitutivo (se non svolto in costanza di nomina), affermando che “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
Confermando, dunque, un orientamento già espresso dal Consiglio di
Stato (n. 11602/2022), la Corte – pur ribadendo che il servizio militare dev'essere comunque riconosciuto – ha ritenuto non irragionevole prevedere un diverso punteggio per chi era in servizio al momento della nomina (e conseguentemente ha dovuto lasciare l'incarico) e chi non stava svolgendo alcuna attività lavorativa.
Pertanto, la previsione, di punteggi differenti, maggiore per il servizio militare prestato in costanza e minore ove prestato non in costanza di rapporto, non è di per sé violativa delle norme primarie sopra esaminate.
Alla luce dei su esposti principi, dunque, deve ritenersi infondata la richiesta della ricorrente di vedersi attribuito, per il servizio militare/civile prestato non in costanza di nomina, 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni fino ad un max di 6 punti per anno, punteggio che ricalca la previsione del precedente D.M. n. 50/21
– per il solo servizio civile svolto in costanza di impiego.
Da qui il rigetto del ricorso.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, vista la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali, sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso, l' 11.12.2025
IL GIUDICE
IO RC