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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2025, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
Il Giudice
in persona del Dott. DR NE in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3587/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'avv. Dario Roncan;
Parte_1
- attrice opponente;
e
- on l'avv. Daniele Boccadamo;
Controparte_1
- convenuta opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE La società attrice opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte sostenendo l'assenza di prova del credito fatto valere.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
In corso di causa le parti rinunciavano agli atti del giudizio con reciproca accettazione delle rinunce.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite possono essere compensate così come richiesto dalle parti in causa.
P.Q.M.
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 09 Dicembre 2025.
Il Giudice
DR NE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
Il Giudice
in persona del Dott. DR NE in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3587/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'avv. Dario Roncan;
Parte_1
- attrice opponente;
e
- on l'avv. Daniele Boccadamo;
Controparte_1
- convenuta opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE La società attrice opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte sostenendo l'assenza di prova del credito fatto valere.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
In corso di causa le parti rinunciavano agli atti del giudizio con reciproca accettazione delle rinunce.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite possono essere compensate così come richiesto dalle parti in causa.
P.Q.M.
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 09 Dicembre 2025.
Il Giudice
DR NE
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