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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/12/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
CO LO PI Presidente
MA ZA IU
OL BE IU rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1498/2025 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. INGRALDO Parte_1 C.F._1
AE
Ricorrente
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
NE TA
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 10.12.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già stabilite nella sentenza di separazione consensuale dei coniugi riguardanti l'affidamento, il mantenimento e la regolamentazione del diritto di visita.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.9.2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con lui CP_1 contratto in data 28.5.2011 in Mazara del Vallo (TP) e dal quale è nato il figlio (nato il Persona_1
23.12.2016), rappresentando, preliminarmente, che il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 85/2024 del
12.7.2024, emessa nell'ambito del procedimento n. 538/2024 r.g., aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni consensualmente pattuite, sicché, in mancanza di una riconciliazione tra le parti, non apparendo possibile ricostituire l'unione spirituale e materiale tra i coniugi, ha chiesto:
“1) La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in Mazara del Vallo il 28.5.2011, tra la sig.ra
( ), nata a [...] il [...] e nato a [...]_1 C.F._3 Controparte_1
(TP) il 14.10.1984 (C.F.: ), domiciliato in Marsala c/da Dara n. 490/B, trascritto in pari C.F._2 data al N. 24 Parte II Serie A Anno 2011 all'Ufficio dello Stato civile di Mazara del Vallo nel registro degli atti di matrimonio, in regime di separazione dei
2 Il figlio minorenne nato a [...] il [...], viene affidato congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori con collocazione prevalente presso la madre presso la casa familiare di sua proprietà, sita in Mazara del Vallo in via Scarlatti n. 6, unitamente al figlio;
3 Il padre eserciterà il proprio diritta di visita nei confronti del figlio, salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente agli impegni scolastici ed extra scolastici del minore, il martedì e il giovedì di ciascuna settimana (dalle ore 17.00 alle ore
21.00), nonché, a week end alternati, dalle ore 10.:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
si stabilisce inoltre che: quanto elle festività civili e religiose, si applicherà l'ordinario criterio dell'alternanza specificandosi che sin da ora che durante le vacanze di Natale il minore trascorrerà 8 giorni con la madre ed 8 giorni con il padre;
così come il minore trascorrerà, alternativamente di anno in anno, ora con l'uno ora con l'altro genitore, i giorni di Pasqua e Pasquetta;
quanto alle vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre un periodo di quindici giorni continuativi da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
4) Entrambi i coniugi si impegnano a condividere tutte le scelte inerenti l'educazione del figlio ed a comunicarsi reciprocamente i luoghi ove intendono portare il proprio figlio ogniqualvolta ciascuno lo tenga con sé;
5) Durante le giornate in cui il Sig. non eserciterà il diritto di visita, lo stesso potrà mettersi in contatto Per_1 telefonico con il figlio minore due volte al giorno (mattina e sera);
6) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro i primi cinque giorni di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, la somma di € 450,00 (Euro quattrocentocinquanta) a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1 somma rivalutabile di anno in anno nei modi e nei termini di legge, da versarsi sul conto corrente acceso presso Unicredit agenzia di Mazara del Vallo alle seguenti coordinate: [...].
7) il sig. comparteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio Per_1 minore così come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Marsala, da intendersi integralmente richiamato in tale sede”.
Con memoria depositata il 7.11.2025, si è costituito in giudizio il quale, aderendo Controparte_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente, ha formulato le seguenti richieste: pag. 2/6 “disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il sig. e la Controparte_1 sig.ra ; Parte_1 in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate da controparte in mancanza di alcun presupposto, tanto in fatto quanto in diritto, per il relativo accoglimento e, per l'effetto, condannare la sig.ra ex Pt_1 art. 96 c.p.c.; in via principale, confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso il domicilio materno;
confermare l'assegnazione della casa coniugale, l'immobile di proprietà esclusiva della sig.ra sito in Parte_1
Mazara del Vallo alla Via Scarlatti n. 6, in favore della sig.ra in quanto genitore collocatario;
Pt_1
confermare che il padre eserciterà il proprio diritto di visita nei confronti del figlio, salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente agli impegni scolastici ed extra scolastici del minore, il martedì ed il giovedì di ciascuna settimana
(dalle ore 17:00 alle ore 21:00), nonché, a week end alternati, dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica;
quanto alle festività civili e religiose, si applicherà l'ordinario criterio dell'alternanza specificandosi sin da ora che durante le vacanze di Natale il minore trascorrerà 8 giorni con la madre ed 8 giorni con il padre;
così come il minore trascorrerà, alternativamente di anno in anno, ora con l'uno ora con l'altro genitore, i giorni di Pasqua e
Pasquetta; quanto alle vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre un periodo di quindici giorni continuativi da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
confermare che durante le giornate in cui il sig. non eserciterà il diritto di visita, lo stesso potrà mettersi in Per_1 contatto telefonico con il figlio minore due volte al giorno (mattina e sera);
confermare che il sig. sia onerato di corrispondere in favore della sig.ra , entro il giorno 5 di Per_1 Parte_1 ogni mese, la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre a compartecipare nella Per_1 misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio minore così come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Marsala, da intendersi integralmente richiamato in tale sede;
confermare che l'intero ammontare dell'assegno unico ed universale per il figlio verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra che si impegnerà a farlo confluire, di mese in mese, sul libretto di risparmio con vincolo pupillare Parte_1 intestato al minore Persona_1
valutare, ex art. 473bis.18 c.p.c., il comportamento processuale della sig.ra in ordine alla parziale Pt_1 produzione della documentazione reddituale di cui al comma 3 dell'art, 473bis.12 c.p.c. e, per l'effetto, disporne l'ammonimento ex art. 473bis.39 c.p.c.; con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
All'udienza del 10.12.2025, le parti hanno concordemente confermato la volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni in punto di affidamento, mantenimento e diritto di visita già stabilite nella sentenza di separazione dei coniugi e di seguito riportate:
pag. 3/6 1) “I coniugi e addivengono per loro concorde volontà alla separazione personale Controparte_1 Parte_1 consensuale, restando reciprocamente liberati dall'obbligo della coabitazione e dell'assistenza;
2) Il figlio minorenne nato a [...] il [...], viene affidato congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, che abiterà la casa familiare di sua proprietà, sita in Mazara del Vallo nella via Scarlatti n. 6, unitamente al figlio;
3) Il padre eserciterà il proprio diritto di visita nei confronti del figlio, salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente agli impegni scolastici ed extra scolastici del minore, il martedì ed il giovedì di ciascuna settimana
(dalle ore 17:00 alle ore 21:00), nonché, a week end alternati, dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica;
si stabilisce inoltre che: quanto alle festività civili e religiose, si applicherà l'ordinario criterio dell'alternanza specificandosi sin da ora che durante le vacanze di Natale il minore trascorrerà 8 giorni con la madre ed 8 giorni con il padre;
così come il minore trascorrerà, alternativamente di anno in anno, ora con l'uno ora con l'altro genitore, i giorni di Pasqua e Pasquetta;
quanto alle vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre un periodo di quindici giorni continuativi da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
4) Entrambi i coniugi si impegnano a condividere tutte le scelte inerenti l'educazione del figlio ed a comunicare reciprocamente i luoghi ove intendono portare il proprio figlio ogniqualvolta ciascuno lo tenga con sé;
5) Durante le giornate in cui il sig. non eserciterà il diritto di visita, lo stesso potrà mettersi in contatto Per_1 telefonico con il figlio minore due volte al giorno (mattina e sera);
6) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro i primi cinque giorni di ogni Controparte_1 Parte_1 messe, la somma di € 300,00 (Euro trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1 somma rivalutabile di anno in anno nei modi e nei termini di legge, da versarsi sul conto corrente acceso presso
Unicredit agenzia di Mazara del Vallo alle seguenti coordinate: [...].
7) Il sig. comparteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio Per_1 minore così come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Marsala, da intendersi integralmente richiamato in tale sede;
8) La sig. ra si impegna a trasferire, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Parte_1 atto, la somma di € 10.000,00 dal proprio conto corrente su di un libretto di risparmio con vincolo pupillare intestato al minore con firma congiunta di entrambi i genitori;
libretto di risparmio alla cui Persona_1 apertura entrambi i genitori si impegnano a dare luogo entro il termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
9) Entrambi i genitori convengono che l'intero ammontare dell'assegno unico ed universale per il figlio verrà fatto confluire, di mese in mese, sul libretto di risparmio con vincolo pupillare intestato al minore di cui Persona_1 al punto n. 8 del presente accordo;
pag. 4/6 10) Per quanto riguarda i beni mobili che costituiscono l'arredo della casa coniugale, sita in via Scarlatti n. 6 in
Mazara del Vallo, i coniugi si danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e, quindi, dichiarano di non avere nulla a pretendere, per tale titolo, l'uno dall'altro;
11) I sigg. e rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco;
Controparte_1 Parte_1
12) I coniugi si rilasciano fin d'ora reciproca ed espressa autorizzazione al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e si concedono il nulla osta per stabilire la propria residenza con l'obbligo reciproco di comunicare vicendevolmente le eventuali variazioni di domicilio entro trenta giorni;
13) Le parti concordano che le presenti condizioni avranno efficacia a partire dalla sottoscrizione del presente accordo”.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Ricorrono, infatti, le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, atteso che, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data della separazione personale avvenuta in data
12.7.2024, ed essendo da allora perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ed Parte_1 Controparte_1 ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3, n. 2, lett. b della Legge n. 898/1970 e successive modificazioni.
Passando alle questioni attinenti ai rapporti tra le parti e con la prole, le condizioni concordate, già vagliate dall'intestato Tribunale nel giudizio di separazione dei coniugi, possono essere recepite in quanto non contrarie alle norme imperative e all'ordine pubblico e rispondenti agli interessi della prole.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ed Parte_1 in data 28.5.2011, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Mazara Controparte_1 del Vallo al n. 24, Parte II, Serie A, anno 2011;
- dispone che i rapporti tra le parti e con la prole siano regolati alle condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale dei coniugi n. 85/2024 pubblicata il 12.7.2024 emessa nell'ambito del procedimento n. 538/2024 r.g., riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite;
pag. 5/6 - dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del giorno 11.12.2025.
Il IU rel. ed est. Il Presidente
OL BE CO LO PI
pag. 6/6