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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22176/2024 R.G. controversie lavoro promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Bonanni, che lo Parte_1
rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
CONTUMACE
OGGETTO: benefici ex art. 13, comma 7, legge 27 marzo 1992, n. 257.
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come nel ricorso, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto e istruzione della causa.
1.1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio l' , deducendo: Controparte_1 - di essere stato dipendente di Alitalia S.p.A. dall'8/1/1980 al 13/10/2012 e di aver prestato servizio presso l'Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino e l'Aeroporto di
Milano-Malpensa;
- di aver svolto, con la qualifica di tecnico aeronautico, le mansioni di meccanico e di addetto all'assistenza tecnica e di essersi occupato della revisione e riparazione dei motori degli aerei all'interno degli hangar, di manutenzione dei carrelli degli impianti pneumatici, di condizionamento e idraulici, nonché della rimozione dell'ossido sulle strutture primarie, dell'abilitazione e prova dei motori e, durante il periodo estivo, anche dei controlli c.d. rapidi degli aeromobili sulla pista da atterraggio;
- di essere stato esposto, nel corso della dedotta attività lavorativa, a polveri e fibre di amianto, a causa sia della diretta manipolazione di materiali contenenti amianto
(componenti dei motori, del sistema frenante, delle coibentazioni degli aeromobili), che dell'esposizione ambientale a dette polveri, dovuta alla loro aerodispersione proveniente dalle strutture degli edifici e degli hangar, contenenti amianto floccato, impiegato come materiale isolante;
- di aver proposto, a seguito del rigetto della domanda di riconoscimento della malattia professionale, ricorso innanzi al Tribunale, iscritto al n. RG 22798/2021 e conclusosi con la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 9461 del 14/11/2022;
- di avere invano richiesto in sede amministrativa il riconoscimento dei benefici ex art. 13, comma 7, Legge n. 257/92.
1.2. Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, (…) accogliere tutte le domande del
Sig. (…) e così: accertare e dichiarare che Sig. , in Parte_1 Parte_1
quanto affetto da patologia asbesto correlata, come accertato dalla CTU del Tribunale di
Roma, sez. lavoro (doc. 7/b), e da sentenza (doc. 7/c) è stato professionalmente esposto a fibre e polveri di amianto, ex art. 13, comma 7 legge n. 257/92 per l'intero periodo di lavoro dal 08.01.1980 al 13.10.2012, ovvero al 31.12.2010 come da CCTTUU allegate (doc. 5/p), ovvero al 02.10.2003, ovvero per il diverso periodo accertato e ritenuto in corso di causa;
nel merito, accogliere le domande tutte del ricorrente (…), e per gli effetti: condannare
l' a rivalutare e ricostituire la posizione contributiva del ricorrente, ex art. 13, comma 7, CP_2
L. n. 257/92, con il coefficiente 1,5, e con i migliori contributi, per l'intero periodo di lavoro svolto in esposizione ad amianto, dal 08.01.1980 al 13.10.2012, ovvero al 31.12.2010, come da CCTTUU allegate (doc. 5/p), ovvero al 02.10.2003, ovvero al diverso periodo accertato e ritenuto in corso di causa, e così con l'accesso al pensionamento, ovvero, se nelle more in
2 pensione con la ricostituzione della prestazione pensionistica, e condanna dell' ad CP_2
adeguare e/o ricostituire la posizione contributiva, in accoglimento delle domande amministrative formulate dal ricorrente, con liquidazione della prestazione pensionistica e/o la differenza di tutti i ratei di pensione medio tempore maturati e dovuti per effetto della maggiorazione ex art. 13, comma 7, L. 257/92, oltre interessi come per legge e con ogni ulteriore e conseguenziale statuizione di condanna”, oltre refusione delle spese, da distrarsi.
1.3. Dichiarata la contumacia della parte convenuta, la causa è stata istruita mediante la acquisizione della documentazione allegata all'atto introduttivo e la assunzione di prova testimoniale, nonché con ordine di produzione della attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di questo Tribunale, Sezione Lavoro, n. 9461 del 14/11/2022.
L'ordine di esibizione nei confronti dell'Inail, assunto all'udienza del 17/9/2024, non è mai stato adempiuto, nonostante i solleciti.
Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. Inquadramento normativo.
2.1. Ai fini della presente decisione, è opportuno prendere le mosse dal disposto dell'art. 13, comma 7, della Legge n. 257/92, la cui applicazione parte ricorrente ha invocato, il quale stabilisce che “ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5”.
Dalla lettera della norma si evince che il riconoscimento dei benefici previsti si fonda sull'esistenza di una malattia professionale e sul nesso di causalità tra la malattia medesima e l'esposizione all'amianto per ragioni di lavoro.
2.2. Con riferimento al requisito della malattia professionale, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il lavoratore che – come nel caso di specie – si è visto negare in sede amministrativa il suddetto beneficio può chiedere al giudice l'accertamento incidentale della natura professionale della malattia, in quanto l'attività di documentazione dell'INAIL riveste natura meramente accertativa rispetto alla pretesa sostanziale dell'assicurato, che è direttamente tutelata dalla legge e azionabile in giudizio (cfr., ex multis,
Cassazione civile, Sez. lavoro, 17 dicembre 2022, n. 37045).
3 Ne consegue che, in assenza del rilascio della relativa certificazione da parte dell'INAIL, la sussistenza del diritto al beneficio può essere comunque provata in giudizio.
2.3. Peraltro, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il beneficio contributivo consegue all'accertamento di una qualsiasi malattia asbesto correlata, senza necessità che essa superi la soglia minima di invalidità indennizzabile.
Di conseguenza, l'esistenza di una malattia professionale non indennizzabile non esclude di per sé l'accesso al beneficio, né impedisce che la prova del nesso tra la professione espletata e la malattia venga documentato dall'INAIL o accertato in sede giurisdizionale.
Invero, il testo normativo non contempla tale requisito aggiuntivo, limitandosi a riconoscere il beneficio in favore dei lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, senza distinguere tra patologie indennizzabili o non (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. lavoro, 23 novembre 2018, n. 30438).
2.4. Con riguardo, poi, al nesso di causalità è utile precisare che, in caso di malattie tabellate ad eziologia plurima o multifattoriale (com'è, in questo caso, l'asbestosi polmonare e la presenza di placche e/o ispessimenti della pleura, ai sensi delle tabelle allegate al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), il lavoratore deve fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso.
In altri termini, per far scattare la presunzione legale del nesso causale, la prova dovrà avere ad oggetto, oltre al riscontro della malattia, lo svolgimento di un'attività che rientri nel perimetro legale della correlazione causale e sia dunque ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la patologia sofferta (cfr., ex multis,
Cassazione civile, Sez. lavoro, 4 febbraio 2020, n. 2523).
Infine, il lavoratore è tenuto a provare il periodo di effettiva prestazione lavorativa caratterizzato dall'esposizione all'amianto, al fine di determinare l'esatto numero di settimane di contribuzione obbligatoria da rivalutarsi in base al coefficiente integrativo previsto dall'articolo 13, comma 7, della Legge n. 257/92.
3. Motivi della decisione.
3.1. La domanda è fondata, nei limiti di cui in prosieguo.
3.2. Il ricorrente risulta in atti avere svolto l'attività di Parte_1
meccanico per Alitalia con mansioni di riparazione, manipolazione e sostituzione di componenti degli aeromobili, attività per lo svolgimento della quale è stato effettivamente esposto a fibre e polveri di amianto.
Tanto emerge sulla scorta della documentazione allegata al ricorso (cfr. All. 1/C, 1/D e
1/E del ricorso), delle concordi deposizioni dei testimoni e già colleghi del Tes_1 Tes_2
4 ricorrente, sentiti all'udienza dell'11/11/2024, nonché della CTU disposta nel giudizio RG n.
22798/2021, definito con la sentenza n. 9461 del 14/11/2022, che ne ha condiviso la valutazione.
Nello specifico, il teste ha riferito di aver lavorato con come Tes_1 Pt_1
meccanico generale e ha dichiarato che gli interventi di manutenzione che effettuavano sugli aeromobili comportavano la manipolazione “a caldo” di elementi dell'aereo, realizzati in amianto: “Alcune parti degli aeromobili erano realizzate in amianto, ad esempio le parti interne dei motori come i ceppi freni;
per la manutenzione noi le manipolavamo, smontandole
e rimontandole. Nello smontaggio di alcune parti potevano sprigionarsi particelle. Che fossero di amianto lo sapevamo, anche perché c'erano le caratteristiche tecniche dei pezzi”.
In senso concorde, il teste ha riferito le condizioni di lavoro e la significativa Tes_2 esposizione alla sostanza nociva: “…credevo fosse normale polvere quella che vedevo, che sembrava brillare, quando accadeva che, azionando il sistema idraulico di apertura della cappotta del motore, se era buio, si vedeva la polvere e i filamenti che si rilasciavano dall'interno. Erano le polveri che si erano sprigionate durante le vibrazioni del motore;
deve pensare che le fascette che tengono i tubi erano rivestite di amianto e in fase di lavoro del motore, per la pressione elevatissima all'interno dei tubi, erano soggette a vibrazioni fortissime che ne provocavano lo sfaldamento”.
Analoghe considerazioni ha reso il CTU dott. nominato nel Persona_1 giudizio RG n. 22798/2021, il quale ha osservato che “La disamina delle mansioni lavorative espletate dal periziando fa rilevare come sicuramente lo stesso sia stato verosimilmente (e comunque con “elevato calcolo di probabilità logica”, secondo le comuni accezioni medico- legali, in ragione della propria attività lavorativa e per le specifiche mansioni all'amianto” e che “la lavorazione incriminata per tale esposizione (ovvero lo smontaggio e la sostituzione degli apparati frenanti e/o delle fascette dei motori, costituiti da amianto) comportasse effettivamente l'inalazione e/o l'esposizione concreta a polveri di asbesto in maniera discretamente rilevante, e di fatto significativa ai fini di eventuali manifestazioni patologiche connesse e/o comunque sufficiente, dal punto di vista epidemiologico, come sopra ricordato,
a provocare le alterazioni nodulari pleuriche a tipo placche o noduli” (cfr. doc. 7/b).
Il contenuto sostanziale della perizia è stato condiviso da questo Tribunale con la sentenza n. 9461 del 14/11/2022, passata in giudicato, la quale, non essendo stata impugnata, avrebbe dovuto vincolare l'INAIL, parte in quel procedimento, al rilascio della chiesta certificazione ex art. 13, comma 7, Legge n. 257/92 e, in ogni caso, può essere assunta nel presente procedimento quale elemento di valutazione ai fini della decisione, attenendo al
5 medesimo accertamento relativo alla esposizione a fibre e polveri di amianto del ricorrente nel periodo di lavoro alle dipendenze di Alitalia. Pt_1
3.3. Più complessa si palesa l'individuazione del periodo esatto di effettiva esposizione.
Occorre rilevare che, mentre parte ricorrente ha fornito piena prova dell'inizio dell'esposizione, a decorrere dal primo giorno di lavoro (8/1/1980), lo stesso risultato probatorio non è stato conseguito per l'individuazione del dies ad quem.
Invero, dall'esame del quadro istruttorio emerge che le fonti di esposizioni all'amianto siano state smantellate dalla compagnia aerea in tempi e modi diversi a seconda del tipo di prodotto o manufatto.
Per quanto attiene a guanti, dispositivi di protezione, componenti e tubolature dei cavi e dei dispositivi elettrici (tutti composti d'amianto), i testimoni hanno riferito che Alitalia ha provveduto a dismetterli al più tardi nei primi anni duemila (cfr., in particolare, le risposte dei testi e ui Cap. XXI-XXII). Tes_1 Tes_2
Di contro, per quanto attiene alla componentistica del sistema idraulico e frenante dell'aereo, anch'esso realizzato in amianto, si rileva una divergenza tra le deposizioni testimoniali (cfr., in particolare, le risposte dai testi sul Cap. XVII) e le conclusioni della relazione peritale, avendo il CTU affermato, in disaccordo con i testimoni, che “fino ai primi anni 2000 (poi progressivamente dismessi), i materiali componenti le parti frenati e dei motori degli aerei fossero nelle parti costitutive caratterizzate dalla presenza di amianto”
(cfr. pag. 10, relazione di consulenza nel procedimento RG n. 22798/2021, doc. 7/b).
Da tanto deriva che, secondo un criterio prudenziale, occorra dare credito privilegiato all'accertamento del perito, poiché puntuale e scientificamente suffragato, individuando la data di sostanziale dismissione della gran parte della componentistica in amianto ai primi anni
2000 e, in specie, al 3/10/2003, data di entrata in vigore del D.M. 27/10/2002, attuativo dell'articolo 47, d.lgs. n. 277/1991, il quale, come noto, ha rafforzato l'obbligo per le imprese e gli enti pubblici di rimuovere l'amianto presente negli edifici, nei macchinari e negli impianti e ha introdotto apposite misure di protezione dei lavoratori esposti al rischio di malattia.
Né, d'altro canto, si presentano utili ad un diverso accertamento le perizie depositate da parte ricorrente, sia perché si tratta di accertamenti operati nei confronti di soggetti terzi e in condizioni di tempo e luogo differenti, sia perché anch'esse tra loro discordanti in ordine alla individuazione del periodo di effettiva dismissione dell'amianto da parte di Alitalia.
6 Sicché, in accoglimento della domanda subordinata, deve ragionevolmente concludersi che il ricorrente abbia dato prova di effettiva esposizione a fibre e polveri di amianto dalla assunzione fino al 3/10/2003, posto che, per il periodo successivo, non è più possibile ritenere che i materiali utilizzati o le altre fonti di esposizione fossero ancora presenti nella componentistica degli aerei o negli hangar e, perciò, che l'attività lavorativa venisse svolta in condizioni di attiva esposizione alla sostanza nociva.
3.4. Così accertato il periodo temporale di provata esposizione all'amianto, si osserva quanto segue in ordine al nesso di causalità.
In primo luogo, si osserva che il CTU nominato nel procedimento RG n. 22798/2021 ha formulato la seguente diagnosi “Micronoduli polmonari e pleurici a verosmile etiologia asbestosica, in assenza di ripercussioni funzionali disventilatorie e sostanziale stabilità del quadro strumentale evolutivo” e che ha, altresì, precisato che “l'influenza delle noxae espositive (polveri di asbesto) abbia potuto provocare le alterazioni patologiche della pleura
(…) e determinare con ragionevole certezza il quadro strumentale caratterizzato da micronoduli ed ispessimenti pleurici si ribadisce, in assenza di ripercussioni della funzionalità respiratoria”.
Con condivisibile ed esauriente motivazione medico-legale, alla quale si rinvia per un completo esame, il perito ha riconosciuto la natura professionale della malattia e affermato specificamente “la sussistenza di rapporto causale fra le lavorazioni cui era addetto il periziando e l'insorgenza/estrinsecazione della malattia fibrotica pleuro-polmonare, anche in considerazione dell'esposizione a dosi di amianto comunque rilevanti dal punto di vista epidemiologico ed etiopatogenetico”.
Di talché, alla luce delle risultanze probatorie, nel presente giudizio pienamente utilizzabili, deve ritenersi che il lavoratore abbia fornito la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, della eziologia professionale della patologia sofferta, in ragione della ritenuta idoneità dell'esposizione all'amianto a cagionare l'evento morboso riscontrato (cfr., ex pluribus, Cass. Civ. Sez. Lav., Ordinanza 4/8/2023, n. 23880; 21/12.2022,
n. 37453, 10/4/2018, n. 8773).
3.5. Conclusivamente, pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con accertamento che il ricorrente Parte_1
è stato esposto a fibre e polveri di amianto dall'8/1/1980, data della sua assunzione,
[...]
fino al 3/10/2003, e che, per l'effetto, ha diritto per il medesimo periodo ai benefici di cui all'art. 13 comma 7, Legge n. 257/92, con condanna della parte resistente a procedere alla rivalutazione della sua posizione contributiva con il coefficiente 1,5 e ad ogni consequenziale
7 eventuale adeguamento del trattamento pensionistico già in corso di corresponsione, anche a titolo di arretrati.
4. Spese di giudizio.
4.1. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere distratte in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente
CP_ pronunciando, nella contumacia dell' accerta e dichiara che il ricorrente Parte_1
ha contratto una malattia asbesto correlata a causa della sua esposizione
[...] professionale a fibre e polveri di amianto nel periodo dall'8/1/1980 al 3/10/2003 e, per CP_ l'effetto, condanna l' a provvedere, per il medesimo periodo, alla rivalutazione e ricostituzione della sua posizione contributiva ai sensi dell'articolo 13, comma 7, Legge n.
257/92 con il coefficiente 1,5, con ogni conseguenza in ordine all'eventuale adeguamento del trattamento pensionistico già in corso di corresponsione, anche a titolo di arretrati, oltre interessi legali, come per legge.
Rigetta, per il resto, il ricorso. CP_ Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.638, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Giudice
Laura Cerroni
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei MOT dottori , e CP_3 Controparte_4 CP_5
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