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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 301/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
LO ES, TO
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6246/2023 depositato il 21/12/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13626/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 4
e pubblicata il 16/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220133189703000 TARES
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220133189703000 TARI a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 13626/4/2023 depositata il 16.11.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso proposto dalla società “Resistente_1 s.a.s.”, in persona del legale rappresentante sig.ra Nominativo_1, avverso la cartella esattoriale n. 09720220133189703000, notificata il 20.09.2022, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma, avente ad oggetto crediti tributari per omesso versamento tassa smaltimento rifiuto anno 2013 e TARI anni 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 di titolarità del Comune di Roma per un importo complessivo di € 43.463,88.
A sostegno dell'opposizione, assumeva la ricorrente: a) di avere ricevuto, in data 20.09.2022, la notifica dell'impugnata cartella esattoriale n. 09720220133189703000; b) di non avere mai ricevuto la notifica da parte del Comune di Roma dei sottesi e propedeutici avvisi di accertamento;
c) che l'impugnata cartella esattoriale sarebbe illegittima perché notificata da un indirizzo di posta elettronica certificata non inserita nei pubblici elenchi all'uopo istituiti e perché notificata a mezzo file avente estensione “.pdf” e non “.p7m”;
d) che i crediti opposti sarebbero prescritti ex art. 2948 n. 4 c.c.; e) che l'impugnata cartella esattoriale sarebbe illegittima per carenza di motivazione e per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi richiesti.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma rigettava le censure mosse dalla società ricorrente avverso la regolarità dell'intervenuta notificazione a mezzo PEC dell'impugnata cartella esattoriale, ma annullava quest'ultima per non avere l'Agenzia delle Entrate Riscossione fornito la prova dell'intervenuta notificazione degli atti presupposti con conseguente intervenuta prescrizione dei crediti dalla stessa portati.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione propone appello avverso la sentenza della quale chiede la parziale riforma limitatamente alla parte in cui ha dichiarato non provata la notifica degli atti presupposti da parte del Comune di Roma ed annullato la cartella esattoriale n. 09720220133189703000 per intervenuta prescrizione dei crediti dalla stessa portati, allegando e depositando al ricorso in appello, documentazione in merito all'impugnata cartella esattoriale notificata direttamente a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento n. 78714640916-6. Afferma che la notifica dei predetti avvisi di accertamento si è perfezionata in data 03.01.2019, per mancanza di persone abilitate al ritiro dell'atto presso la sede della società ricorrente, tramite rilascio dell'avviso di giacenza immesso nella cassetta della corrispondenza sito in loco, deposito dell'atto presso l'ufficio postale e spedizione della comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 668323922455 in data 24.12.2018. Chiede, pertanto, la riforma parziale della sentenza - con compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio e la vittoria delle spese di lite del secondo grado di giudizio, oltre accessori come per Legge da distrarsi in favore dell'avv.to Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Risulta costituita la società contribuente e con proprie contro deduzioni eccepisce l'infondatezza e la nullità della cartella per i seguenti motivi: I. Omessa / Irrituale /Inesistente / Nulla / Invalida notificazione dell'atto impositivo prodromico alla cartella di pagamento impugnata. La società appellata in particolare eccepisce che l'asserita notifica degli avvisi di accertamento, prodotta in atti dall'appellante, non si è perfezionata con la consegna del plico raccomandato a causa della sua temporanea assenza e contesta, altresì, di non aver mai ricevuto la "raccomandata informativa" dell'avvenuto deposito degli atti notificandi presso l'ufficio postale (CAD) così come prescritto dall'art. 8, secondo comma, seconda parte, legge
890/1982. II. Invalidità della notifica a mezzo posta a persona giuridica assente con deposito dell'atto all'Ufficio Postale. III. Prescrizione del ruolo, dei tributi, degli oneri accessori e delle sanzioni. IV.
Prescrizione del tributo per smaltimento dei rifiuti e oneri accessori e sanzioni, relativo al periodo dal
01/01/2013 al 31/12/2013. V. Nullità della cartella per difetto di motivazione per violazione degli articoli 6, commi 1 e 7 Legge n. 212/2000 e per violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990. VI. Nullità della cartella per mancanza delle indicazioni di calcolo degli interessi. Chiede la conferma integrale della sentenza di primo grado, la conferma, dell'annullamento della cartella di pagamento impugnata e la conferma della condanna dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di lite del primo grado e del presente giudizio di appello.
All'udienza del 12/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Dall'esame della documentazione prodotta e depositata in atti dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione nel presente giudizio di appello, risulta che il Comune di Roma non ha eseguito direttamente la notifica a mezzo posta ma ha dato incarico ad un agente notificatore Aequa Roma S.p.a.; il notificatore non ha inviato una ordinaria raccomandata a.r. (“busta bianca”) con avviso di ricevimento, ma Aequa Roma S.p.
a. si è avvalso del servizio postale di notificazione degli atti giudiziari” ed ha inviato in data 21/12/2018 la raccomandata A/R "per atti giudiziari” AG n. 78714640916-6 (“busta verde”) conseguentemente la disciplina di riferimento per tale modalità di notifica è data dalla L. n. 890/1982; sull'avviso di ricevimento, non risulta indicato né il numero del cronologico, né altro numero di riferimento alla raccomandata AG n.
78714640916-6, riporta quale destinatario la Resistente_1 S.A.S. e l'ufficiale postale indica la “mancata consegna del plico al domicilio per temporanea assenza del destinatario” con barrate le caselle “mancanza delle persone abilitate” e ”immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo”; poi ancora in basso si evidenzia il deposito presso l'ufficio postale e precisa di aver “spedito la comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 668323922455 del 24/12/2018”, e riporta l'avviso “compiuta giacenza non curato ritiro al 10° giorno”. Si rileva la mancanza della cartolina di ritorno della raccomandata n. 668323922455 del 24/12/2018 che attesti la conoscenza da parte del contribuente dell'avvenuto deposito del plico.
Infatti, l'Agenzia delle Entrate Riscossione in sede di appello ha depositato soltanto l'avviso di ricevimento dall'atto giudiziario, inviato il 21/12/2018 a mezzo posta, mancante di qualsiasi numero cronologico e altro riferimento alla citata raccomandata e che evidenzia l'immissione nella cassetta postale dell'avviso per la temporanea mancanza del destinatario, inoltre, viene indicato dall'agente postale la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 668323922455 del 24/12/2018, ma non vi è anche la cartolina di ritorno di tale raccomandata che attesti la conoscenza da parte del contribuente dell'avvenuto deposito. Pertanto, la notifica dell'atto non si è mai perfezionata.
Quindi, risulta che, l'ente impositore Roma Capitale non si è avvalso della procedura semplificata della notifica diretta con raccomandata a.r. ordinaria (“busta bianca”), ma per la notifica degli avvisi di accertamento, ha incaricato l'agente notificante Aequa Roma S.p.a., che a sua volta si è avvalso del
“servizio postale di notificazione degli atti giudiziari”, utilizzando la raccomandata A/R "per atti giudiziari
" (“Busta verde”) sottoposta alle prescrizioni dell'art. 14 L. n. 890/1982.
Le Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 15/04/2021, (ud. 23/02/2021, dep.
15/04/2021), n.10012, con riferimento agli adempimenti richiesti nella notifica a mezzo il servizio postale, in caso di temporanea assenza del destinatario, hanno affermato il principio che "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del
1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima".
Pertanto, era onere processuale dell'agenzia fiscale provare il corretto perfezionamento della procedura notificatoria, mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata contenente l'avviso di deposito CAD. L'Ente impositore si è limitato a produrre giudizialmente soltanto l'avviso di ricevimento della "prima raccomandata A.G." (quella contenente l'avviso di accertamento notificando), con l'attestazione dell'agente postale della temporanea assenza della destinataria e dell'avvenuta spedizione della "seconda raccomandata" prescritta dalla specifica disposizione legislativa appena citata. Quindi, l'Agenzia delle Entrate Riscossione appellante non ha fornito la prova della corretta notifica degli avvisi di accertamento presupposti, effettuata ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1992, non avendo prodotto in giudizio la cartolina di ritorno degli avvisi di avvenuto deposito, esibizione ritenuta indispensabile ai fini della prova della ritualità del procedimento di notifica dell'agente notificante che utilizza il servizio postale di notificazione degli atti giudiziari”, utilizzando la raccomandata A/R "per atti giudiziari" (“Busta verde”).
Sulla scorta di quanto sopra, si rigetta l'appello. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Spese carico dell'appellante che si liquidano in euro 3.500,00 oltre oneri di legge. Così deciso in Roma il 12 novembre 2025
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
LO ES, TO
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6246/2023 depositato il 21/12/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13626/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 4
e pubblicata il 16/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220133189703000 TARES
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220133189703000 TARI a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 13626/4/2023 depositata il 16.11.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso proposto dalla società “Resistente_1 s.a.s.”, in persona del legale rappresentante sig.ra Nominativo_1, avverso la cartella esattoriale n. 09720220133189703000, notificata il 20.09.2022, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma, avente ad oggetto crediti tributari per omesso versamento tassa smaltimento rifiuto anno 2013 e TARI anni 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 di titolarità del Comune di Roma per un importo complessivo di € 43.463,88.
A sostegno dell'opposizione, assumeva la ricorrente: a) di avere ricevuto, in data 20.09.2022, la notifica dell'impugnata cartella esattoriale n. 09720220133189703000; b) di non avere mai ricevuto la notifica da parte del Comune di Roma dei sottesi e propedeutici avvisi di accertamento;
c) che l'impugnata cartella esattoriale sarebbe illegittima perché notificata da un indirizzo di posta elettronica certificata non inserita nei pubblici elenchi all'uopo istituiti e perché notificata a mezzo file avente estensione “.pdf” e non “.p7m”;
d) che i crediti opposti sarebbero prescritti ex art. 2948 n. 4 c.c.; e) che l'impugnata cartella esattoriale sarebbe illegittima per carenza di motivazione e per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi richiesti.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma rigettava le censure mosse dalla società ricorrente avverso la regolarità dell'intervenuta notificazione a mezzo PEC dell'impugnata cartella esattoriale, ma annullava quest'ultima per non avere l'Agenzia delle Entrate Riscossione fornito la prova dell'intervenuta notificazione degli atti presupposti con conseguente intervenuta prescrizione dei crediti dalla stessa portati.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione propone appello avverso la sentenza della quale chiede la parziale riforma limitatamente alla parte in cui ha dichiarato non provata la notifica degli atti presupposti da parte del Comune di Roma ed annullato la cartella esattoriale n. 09720220133189703000 per intervenuta prescrizione dei crediti dalla stessa portati, allegando e depositando al ricorso in appello, documentazione in merito all'impugnata cartella esattoriale notificata direttamente a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento n. 78714640916-6. Afferma che la notifica dei predetti avvisi di accertamento si è perfezionata in data 03.01.2019, per mancanza di persone abilitate al ritiro dell'atto presso la sede della società ricorrente, tramite rilascio dell'avviso di giacenza immesso nella cassetta della corrispondenza sito in loco, deposito dell'atto presso l'ufficio postale e spedizione della comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 668323922455 in data 24.12.2018. Chiede, pertanto, la riforma parziale della sentenza - con compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio e la vittoria delle spese di lite del secondo grado di giudizio, oltre accessori come per Legge da distrarsi in favore dell'avv.to Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Risulta costituita la società contribuente e con proprie contro deduzioni eccepisce l'infondatezza e la nullità della cartella per i seguenti motivi: I. Omessa / Irrituale /Inesistente / Nulla / Invalida notificazione dell'atto impositivo prodromico alla cartella di pagamento impugnata. La società appellata in particolare eccepisce che l'asserita notifica degli avvisi di accertamento, prodotta in atti dall'appellante, non si è perfezionata con la consegna del plico raccomandato a causa della sua temporanea assenza e contesta, altresì, di non aver mai ricevuto la "raccomandata informativa" dell'avvenuto deposito degli atti notificandi presso l'ufficio postale (CAD) così come prescritto dall'art. 8, secondo comma, seconda parte, legge
890/1982. II. Invalidità della notifica a mezzo posta a persona giuridica assente con deposito dell'atto all'Ufficio Postale. III. Prescrizione del ruolo, dei tributi, degli oneri accessori e delle sanzioni. IV.
Prescrizione del tributo per smaltimento dei rifiuti e oneri accessori e sanzioni, relativo al periodo dal
01/01/2013 al 31/12/2013. V. Nullità della cartella per difetto di motivazione per violazione degli articoli 6, commi 1 e 7 Legge n. 212/2000 e per violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990. VI. Nullità della cartella per mancanza delle indicazioni di calcolo degli interessi. Chiede la conferma integrale della sentenza di primo grado, la conferma, dell'annullamento della cartella di pagamento impugnata e la conferma della condanna dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di lite del primo grado e del presente giudizio di appello.
All'udienza del 12/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Dall'esame della documentazione prodotta e depositata in atti dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione nel presente giudizio di appello, risulta che il Comune di Roma non ha eseguito direttamente la notifica a mezzo posta ma ha dato incarico ad un agente notificatore Aequa Roma S.p.a.; il notificatore non ha inviato una ordinaria raccomandata a.r. (“busta bianca”) con avviso di ricevimento, ma Aequa Roma S.p.
a. si è avvalso del servizio postale di notificazione degli atti giudiziari” ed ha inviato in data 21/12/2018 la raccomandata A/R "per atti giudiziari” AG n. 78714640916-6 (“busta verde”) conseguentemente la disciplina di riferimento per tale modalità di notifica è data dalla L. n. 890/1982; sull'avviso di ricevimento, non risulta indicato né il numero del cronologico, né altro numero di riferimento alla raccomandata AG n.
78714640916-6, riporta quale destinatario la Resistente_1 S.A.S. e l'ufficiale postale indica la “mancata consegna del plico al domicilio per temporanea assenza del destinatario” con barrate le caselle “mancanza delle persone abilitate” e ”immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo”; poi ancora in basso si evidenzia il deposito presso l'ufficio postale e precisa di aver “spedito la comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 668323922455 del 24/12/2018”, e riporta l'avviso “compiuta giacenza non curato ritiro al 10° giorno”. Si rileva la mancanza della cartolina di ritorno della raccomandata n. 668323922455 del 24/12/2018 che attesti la conoscenza da parte del contribuente dell'avvenuto deposito del plico.
Infatti, l'Agenzia delle Entrate Riscossione in sede di appello ha depositato soltanto l'avviso di ricevimento dall'atto giudiziario, inviato il 21/12/2018 a mezzo posta, mancante di qualsiasi numero cronologico e altro riferimento alla citata raccomandata e che evidenzia l'immissione nella cassetta postale dell'avviso per la temporanea mancanza del destinatario, inoltre, viene indicato dall'agente postale la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 668323922455 del 24/12/2018, ma non vi è anche la cartolina di ritorno di tale raccomandata che attesti la conoscenza da parte del contribuente dell'avvenuto deposito. Pertanto, la notifica dell'atto non si è mai perfezionata.
Quindi, risulta che, l'ente impositore Roma Capitale non si è avvalso della procedura semplificata della notifica diretta con raccomandata a.r. ordinaria (“busta bianca”), ma per la notifica degli avvisi di accertamento, ha incaricato l'agente notificante Aequa Roma S.p.a., che a sua volta si è avvalso del
“servizio postale di notificazione degli atti giudiziari”, utilizzando la raccomandata A/R "per atti giudiziari
" (“Busta verde”) sottoposta alle prescrizioni dell'art. 14 L. n. 890/1982.
Le Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 15/04/2021, (ud. 23/02/2021, dep.
15/04/2021), n.10012, con riferimento agli adempimenti richiesti nella notifica a mezzo il servizio postale, in caso di temporanea assenza del destinatario, hanno affermato il principio che "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del
1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima".
Pertanto, era onere processuale dell'agenzia fiscale provare il corretto perfezionamento della procedura notificatoria, mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata contenente l'avviso di deposito CAD. L'Ente impositore si è limitato a produrre giudizialmente soltanto l'avviso di ricevimento della "prima raccomandata A.G." (quella contenente l'avviso di accertamento notificando), con l'attestazione dell'agente postale della temporanea assenza della destinataria e dell'avvenuta spedizione della "seconda raccomandata" prescritta dalla specifica disposizione legislativa appena citata. Quindi, l'Agenzia delle Entrate Riscossione appellante non ha fornito la prova della corretta notifica degli avvisi di accertamento presupposti, effettuata ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1992, non avendo prodotto in giudizio la cartolina di ritorno degli avvisi di avvenuto deposito, esibizione ritenuta indispensabile ai fini della prova della ritualità del procedimento di notifica dell'agente notificante che utilizza il servizio postale di notificazione degli atti giudiziari”, utilizzando la raccomandata A/R "per atti giudiziari" (“Busta verde”).
Sulla scorta di quanto sopra, si rigetta l'appello. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Spese carico dell'appellante che si liquidano in euro 3.500,00 oltre oneri di legge. Così deciso in Roma il 12 novembre 2025