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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/11/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1058/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1058/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.03.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] l'[...], e residente in [...],
e
(c.f. , nato a Praia a [...] il [...], ed ivi Parte_2 C.F._2 residente a[...], entrambi rappresenti e difesi dall'avv. Francesco Germano del Foro di Paola (c.f. C.F._3 che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo pec e presso il cui studio legale sito in Scalea al Viale I maggio n. 45 le Email_1 parti hanno eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda cumulativa e congiunta di separazione e divorzio consensuali
Conclusioni: le parti hanno cumulativamente e congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale ed il successivo divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 depositato il 25.10.2024, hanno proposto domanda cumulativa di separazione personale e divorzio consensuali, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di separazione dei beni in Pogradec (Albania) in data 12.11.1997 regolarmente trascritto agli atti del comune di Tortora al n. 14 parte 2 S. C. anno 1997, rilevando che dalla loro unione sono nati due figli e precisamente:
nato a Praia a [...] in data [...] ed nata a [...]_1 AR in data 23.01.2002, entrambi studenti e maggiorenni, ma non indipendenti dal punto di vista economico.
I coniugi ricorrenti rilevano altresì che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e che, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto.
Per effetto di tale irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, i ricorrenti, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e non essendo loro intenzione quella di volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nello specifico le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
A. I coniugi vivranno separati, con il reciproco rispetto. B. I coniugi contribuiranno al sostentamento economico dei propri figli, Per_1 e , che, sebbene maggiorenni, non hanno ancora raggiunto la piena
[...] Controparte_1 e stabile indipendenza economica. In particolare, la signora corrisponderà a Parte_1 ciascuno dei propri figli la somma mensile di mantenimento pari ad €250,00, ed allo stesso modo, il sig. corrisponderà a ciascuno dei propri figli la somma mensile di Parte_2 mantenimento pari ad €250,00, e ciò fino a che i figli non abbiano trovato una stabile occupazione lavorativa o non abbiano comunque raggiunto la piena indipendenza economica;
C. Inoltre, sempre con riferimento al sostegno patrimoniale da assicurare ai figli, i coniugi, dato atto di aver già provveduto ad acquistare un appartamento alla figlia CP_1
, da essi già interamente pagato, ed altro appartamento in favore del figlio
[...] Per_1
, in relazione al quale pende mutuo con rata mensile pari ad €500,00 circa, si
[...] impegnano a saldare, ciascuno per la metà dell'intero, detto mutuo e tutte le spese relative alla sua estinzione;
D. Il sig. corrisponderà, a titolo di mantenimento alla sig.ra Parte_2 Parte_1
l'importo di euro 50,00 (€urocinquanta/00) mensili, entro il giorno 5 di ogni mese;
E. Le parti regolano, inoltre, in questa sede, la propria situazione patrimoniale, con l'obiettivo di assicurare tutela per i figli nati dal matrimonio, da ritenere soggetti più deboli del punto di vista economico, e comunque al fine di garantirsi che il patrimonio conseguito nel corso del matrimonio venga conservato in favore dei membri della famiglia di origine o venga comunque utilizzato in maniera proficua in favore dei componenti del nucleo familiare. A tal fine, le parti pongono come condizione essenziale per la risoluzione consensuale della crisi coniugale mediante accordo di separazione che parte del compendio immobiliare riconducibile ai coniugi venga sin d'ora assegnato ed intestato ai loro figli, nei termini meglio specificati nei punti successivi del presente atto. In particolare, le parti subordinano l'accordo consensuale di separazione ai trasferimenti della nuda proprietà in favore dei figli degli immobili di seguito indicati, sui quali i genitori avranno il solo usufrutto, e ciò allo scopo di preservare il
2 trasferimento ai figli da ogni ipotesi di cessione a terzi e di assicurare, al contempo, l'usufrutto sugli stessi in favore dei genitori. Inoltre, sempre quale condizione essenziale per la risoluzione consensuale della crisi coniugale mediante accordo di separazione, le parti stabiliscono che l'azienda di famiglia, intestata alla della quale la signora detiene tutte le CP_2 Pt_1 quote sociali e presso la quale il sig. svolge attività lavorativa decisamente propulsiva Pt_2 e comunque fondamentale, venga interamente trasferita a quest'ultimo, verso il pagamento della somma concordemente stabilita tra le parti, e venga così preservata dal rischio di divisioni e di discontinuità operativa;
F. In particolare, il sig. cede e trasferisce al figlio Parte_2 Per_1
nato a Praia a [...] il [...], studente, attualmente residente in [...], Via
[...] Mezzofanti, 81, c.f. , per le finalità proprie del presente ricorso per C.F._4 separazione coniugale, la nuda proprietà per 1/1 dell'appartamento sito in Praia a Mare (CS), Via Dei Mercanti, 19, distinto in catasto al foglio di mappa n. 40, particella n. 961, sub. 3, cat. A/2, classe 02, 10,5 vani, rendita €1.057,45, mq 230 circa, particella catastale derivata dall'originaria, preesistente ed ora soppressa particella n. 761 (ALL.13), come da costituzione dell'11.03.2009, pratica n.CS0107444 n.2023.1/2009 (ALL.12 e 36), confinante da tre lati con corte comune (Sub.5) e da un lato con vano scala ed altri subalterni dello stesso fabbricato (Sub.2 e sub.4). Sul medesimo immobile, il sig. costituisce diritto di Parte_2 usufrutto in favore della sig.ra nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...], (c.f. ), la quale C.F._1 con la sottoscrizione del presente atto dichiara di accettare. Le parti dichiarano che detto immobile è pervenuto alla piena proprietà del Sig. giusta titolo di provenienza Parte_2 costituito da Atto di donazione Rep. N.96719 stipulato per Notaio di Persona_2 Scalea in data 22.12.2008 (ALL.10). Le parti dichiarano, inoltre, che detto immobile corrisponde esattamente alla relativa planimetria depositata in catasto ed allegata in copia al presente atto (ALL.17). Le parti dichiarano, infine che l'immobile è stato costruito in forza di Permesso a costruire n.26/2006 rilasciato dal Comune di Praia a Mare (CS) il 06.09.2006 (ALL.9), non ha subito dopo la costruzione modifiche richiedenti nuovi titoli urbanistici, ed è del tutto conforme al titolo edilizio che ne ha consentito l'edificazione. L'immobile è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla parte che lo riceve, con ogni diritto proporzionale sulle parti comuni indivise, e risulta conforme alla normativa in materia di risparmio energetico, come da Attestazione di prestazioni energetiche allegata al presente atto e da intendersi parte integrante e costitutiva dello stesso (ALL.28). Il valore della nuda proprietà del predetto immobile è pari ad €53.295,48 mentre il valore dell'usufrutto è pari ad
€79.295,48; G. Inoltre, il sig. cede e trasferisce al figlio Parte_2 Persona_1 nato a Praia a [...] il [...], studente, attualmente residente in [...], c.f. , per le finalità proprie del presente ricorso per separazione C.F._4 coniugale, la nuda proprietà per 1/1 dell'appartamento sito in Praia a Mare (CS), Via Dei Mercanti, 19, distinto in catasto al foglio di mappa n. 40, particella n. 961, sub. 2, cat. A/2, classe 01, 4 vani, rendita €340,86, mq 80 circa, particella catastale derivata dall'originaria, preesistente ed ora soppressa particella n.761 (ALL. 13), come da costituzione dell'11.03.2009, pratica n.CS0107444 n.2023.1/2009 (ALL.12 e 35), confinante da due lati con corte comune (Sub.5), da un lato con vano scala e da altro lato con subalterno della stessa particella (Sub.3). Sul medesimo immobile, il sig. riserva il diritto di usufrutto in proprio Parte_2 favore. Le parti dichiarano che detto immobile è pervenuto alla piena proprietà del Sig. giusta titolo di provenienza costituito da Atto di donazione Rep. N. 96719 Parte_2 stipulato per Notaio di Scalea in data 22.12.2008 (ALL.10). Le parti Persona_2 dichiarano, inoltre, che detto immobile corrisponde esattamente alla relativa planimetria depositata in catasto ed allegata in copia al presente atto (ALL.16). Le parti dichiarano, infine che l'immobile è stato costruito in forza di Permesso a costruire n.26/2006 rilasciato dal
3 Comune di Praia a Mare (CS) il 06.09.2006 (ALL.9), non ha subito dopo la costruzione modifiche richiedenti nuovi titoli urbanistici, ed è del tutto conforme al titolo edilizio che ne ha consentito l'edificazione. L'immobile è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla parte che lo riceve, con ogni diritto proporzionale sulle parti comuni indivise, e risulta conforme alla normativa in materia di risparmio energetico, come da Attestazione di prestazioni energetiche redatta dal Geom. in data 18.05.2024 (ALL.27). Il valore Parte_3 della nuda proprietà di cui al predetto immobile è pari ad €17.179,34; H. Il sig. cede e trasferisce, inoltre, alla figlia Parte_2 Controparte_1 nata a [...] il [...], studentessa, residente in [...], C.F.
, per le finalità proprie del presente ricorso per separazione coniugale, C.F._5 la nuda proprietà per 1/1 dei seguenti immobili:
1. Appartamento sito in Praia a Mare, Via Dei Mercanti, 19, distinto in catasto al foglio di mappa n. 40, particella n. 961, sub. 4, cat. A/2, classe 01, 3,5 vani, rendita €298,25, mq 55 circa, particella catastale derivata dall'originaria, preesistente ed ora soppressa particella n.761 (ALL.13), come da costituzione dell'11.03.2009, pratica n.CS0107444 n.2023.1/2009 (ALL.12 e 37), confinante da due lati con corte comune (Sub.5), da un lato con vano scala e da altro lato con subalterno della stessa particella (Sub.3). Le parti dichiarano che detto immobile è pervenuto alla piena proprietà del Sig. giusta titolo di Parte_2 provenienza costituito da Atto di donazione rep.n.96719 stipulato per Notaio
[...]
di Scalea in data 22.12.2008 (ALL.10). le parti dichiarano, inoltre, che detto Per_2 immobile corrisponde esattamente alla relativa planimetria depositata in catasto ed allegata in copia al presente atto (ALL.18). Le parti dichiarano, infine che l'immobile è stato costruito in forza di Permesso a costruire n.26/2006 rilasciato dal Comune di Praia a Mare (CS) il 06.09.2006 (ALL.9), non ha subito dopo la costruzione modifiche richiedenti nuovi titoli urbanistici, ed è del tutto conforme al titolo edilizio che ne ha consentito l'edificazione. L'immobile è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla parte che lo riceve, con ogni diritto proporzionale sulle parti comuni indivise, e risulta conforme alla normativa in materia di risparmio energetico, come da Attestazione di prestazioni energetiche redatta dal Geom. in data 07.12.2023 (ALL.29). Il valore della Parte_3 nuda proprietà del predetto immobile è pari ad €15.031,80; 2. Appartamento sito in Tortora (CS), Corso Aldo Moro, 94, piano S1-T, distinto in catasto al foglio di mappa n. 47, particella n.270, sub. 17, zona1, cat. A/3, classe 04, 5 vani, rendita €296,96, confinante da da un lato con corte esclusiva, da una altro con vano scala e dai restanti con corte comune, e Magazzino sito anch'esso in Tortora (CS), Corso Aldo Moro, 94, piano T, distinto in catasto al foglio di mappa n. 47, particella n.270, sub. 18, zona1, cat. C1, classe 04, MQ 38 CIRCA, rendita €785,01, confinante da un lato con Corso Aldo Moro e da altri due lati con altri subalterni dello stesso fabbricato. I predetti subalterni 17 e 18 sono derivati per variazione catastale dai precedenti ed ora soppressi sub.15 e 16, a loro volta derivati dai sub.5, 12 e 13 relativi alla stessa particella (ALL.24 e 25). Le parti dichiarano che detti immobili sono pervenuti alla piena proprietà del Sig. Parte_2 giusta titolo di provenienza costituito da Atto di donazione Rep. N. 45.386 stipulato per Notaio in Praia a Mare in data 13.12.2001 (ALL.21). Le parti Persona_3 dichiarano, inoltre, che detti immobili corrispondono esattamente alle relative planimetrie depositata in catasto ed allegate in copia al presente atto (ALL.22 e 23). Le parti dichiarano, infine che l'immobile è stato costruito in forza di Licenza edilizia n.26/65 del 4 settembre 1965, concessioni in sanatoria nn.105/86, 106/86 e 107/86 del 18 febbraio 1997 (ALL.39) e concessione edilizia n.3387, pratica n.31/98 del 6 agosto 1998 (ALL.40), tutte rilasciate dal Comune di Tortora, per come richiamate dal predetto titolo di provenienza, non hanno subito modifiche ulteriori richiedenti nuovi titoli urbanistici, e sono del tutto conformi ai titoli edilizi che ne ha consentito l'edificazione. Detti immobili sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noto alla parte che lo riceve, con ogni
4 diritto proporzionale sulle parti comuni indivise, e risultano conformi alla normativa in materia di risparmio energetico, come da Attestazioni di prestazioni energetiche che si allegano e che costituisce parte integrante del presente atto (ALL.31 e ALL.32). Il valore della nuda proprietà dei predetti immobili (appartamento e magazzino) è pari ad
€54.531,40; 3. Sugli immobili testé indicati sub. nn. 1 e 2, il sig. conserva l'usufrutto Parte_2 in proprio favore;
I. Il sig. Il sig. cede e trasferisce ai figli nato a [...]_1
Praia a Mare il 13.11.1998, studente, attualmente residente in [...], c.f.
, e ( , 23.01.2002), studentessa, attualmente C.F._4 Controparte_1 Per_4 residente in [...], C.F. , in parti uguali tra loro C.F._5 ovvero nella misura di 1/2 per ciascuno, la nuda proprietà dei Locali magazzini siti in Praia a Mare (CS), Via dei Mercanti, 19, distinti in catasto al foglio di mappa n.40, particella n. 961, SUB. 1, cat. D8, rendita catastale €4.780,00, particella catastale derivata dall'originaria, preesistente ed ora soppressa particella n. 761 (ALL.13), come da costituzione dell'11.03.2009, pratica n.CS0107444 n.2023.1/2009 (ALL.12 e 34), confinante da tutti e quattro i lati con corte comune della stessa particella (Sub.5). In relazione a tale immobile il sig. fa Parte_2 riserva di usufrutto in proprio favore. Le parti dichiarano che detto immobile è pervenuto alla piena proprietà del Sig. giusta titolo di provenienza costituito da Atto di Parte_2 donazione Rep. N. 96719 stipulato per Notaio di Scalea in data Persona_2 22.12.2008 (ALL.10). Le parti dichiarano, inoltre, che detto immobile corrisponde esattamente alla relativa planimetria depositata in catasto ed allegata in copia al presente atto (ALL.15). Le parti dichiarano, infine che l'immobile è stato costruito in forza di Permesso a costruire n.26/2006 rilasciato dal Comune di Praia a Mare (CS) il 06.09.2006 (ALL.9), non ha subito dopo la costruzione modifiche richiedenti nuovi titoli urbanistici, ed è del tutto conforme al titolo edilizio che ne ha consentito l'edificazione. L'immobile è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla parte che lo riceve, con ogni diritto proporzionale sulle parti comuni indivise, e risulta conforme alla normativa in materia di risparmio energetico, come da Attestazione di prestazioni energetiche redatta dal Geom. in data Parte_4
20.02.2018 (ALL.26). Il valore della nuda proprietà del predetto immobile è pari ad
€240.912,00; J. I signori ed cedono, infine, alla figlia Parte_1 Parte_2 CP_1
, nata a [...] il [...], studentessa, residente in [...], Via Lamponi,
[...] 34, C.F. , a titolo di transazione conseguente alla presente separazione, C.F._5 la nuda proprietà per 1/1 del seguente immobile sito in Tortora (CS), Via Mattia Preti, piano I, 21, distinto in catasto al foglio di mappa n. 47, particella n. 665, sub. 16, zona 1, cat. A3, classe 2, vani 5, di mq 55 circa, rendita €222,08, confinante da un lato con vano scala e da due lati con area di corte comune al medesimo fabbricato. Sullo stesso immobile le parti riservano e costituiscono diritto di usufrutto in favore della sig.ra nata a [...] il Parte_1
01 giugno 1966, residente in [...], (c.f.
). Le parti dichiarano che detto immobile è pervenuto alla piena proprietà C.F._1 dei Sigg.ri e giusta titolo di provenienza costituito da Atto pubblico Parte_2 Parte_1 di compravendita Rep. 39119 stipulato dinanzi al Notaio in Praia a Mare Persona_3 (CS) il 28.10.1998 (ALL.19). Le parti dichiarano, inoltre, che detto immobile corrisponde esattamente alla relativa planimetria depositata in catasto ed allegata in copia al presente atto (ALL.20). Le parti dichiarano, infine che l'immobile è stato costruito in forza di Licenza edilizia Nu n. rilasciata dal Comune di Tortora (CS) il data 29 gennaio 1977, non ha subito dopo la costruzione modifiche richiedenti nuovi titoli urbanistici, ed è del tutto conforme al titolo edilizio che ne ha consentito l'edificazione. L'immobile è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla parte che lo riceve, con ogni diritto proporzionale sulle parti comuni indivise, e risulta conforme alla normativa in materia di risparmio energetico,
5 come da Attestazione di prestazioni energetiche redatta dal Geom. in data 09.05.2019 Pt_3 (ALL.30). Il valore della nuda proprietà del predetto immobile è pari ad €11.192,83; K. Infine, volendo le parti regolare in via definitiva anche la situazione patrimoniale tra loro intercorrenti in relazione all'azienda di famiglia, denominata della quale la CP_2 sig.ra è titolare esclusiva e presso la quale il sig. svolge da sempre attività Pt_1 Pt_2 lavorativa essenziale e fondamentale, con mansioni direttive e ruolo propulsivo, ed avendo le parti interesse a preservarne l'integrità e continuità di esercizio, ne dispongono e ne regolano la titolarità nei seguenti termini: la signora cede e trasferisce al sig. Parte_1 Pt_2
che accetta, tutte le proprie quote della società con sede in Praia a Mare
[...] CP_2 (CS), Via Dei Mercanti, 19, codice fiscale costituita in data 21.07.2003, iscritta P.IVA_1 al registro delle imprese di in data 25.08.2003 (ALL. 33). In particolare, la signora Pt_1
cede e trasferisce al sig. il 100% delle quote della predetta società
[...] Parte_2 attualmente alla stessa intestate, verso il corrispettivo totale di €700.000,00 (€urosettecentomila/00), dei quali €100.000,00 (€urocentomila/00) da pagarsi in entro dieci giorni dalla data di omologazione del presente etto di separazione, ed €600.000,00 (€uroseicentomila/00) da pagarsi nel termine massimo di sei anni decorrenti dal primo mese successivo alla data di omologa ed in rate mensili minime di €8.000,00 (€ottomila/00), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario su conto intestato alla Sig.ra e secondo le coordinate che la stessa indicherà al maturare Pt_1 del credito;
L. Alle suesposte condizioni, la cui efficacia è subordinata all'omologazione da parte del tribunale adito, i coniugi dichiarano di aver regolato i reciproci rapporti patrimoniali e finanziari e di non aver più alcunché a pretendere reciprocamente per nessun titolo e/o ragione.
Inoltre, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione delle parti fissata, dinnanzi al Presidente relatore, in data 11.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero apponeva regolarmente il proprio visto.
Il Presidente relatore, rilevato che l'esistenza nel ricorso di accordi per la cessione di diritti reali su beni immobili e quote sociali rendeva necessaria la trattazione in presenza e la redazione di un formale verbale di udienza, previa revoca del provvedimento di sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte ex-art. 127 ter cpc, disponeva il rinvio del giudizio all'udienza di trattazione in presenza del 24 giugno 2025 ore 12:30, nel corso della quale aveva modo di sentire le parti al fine di comprendere l'esistenza di un effettivo nesso strumentale e teleologico tra i programmati trasferimenti di diritti reali in favore dei figli e di quote sociali tra le parti e, sotto tale profilo, l'esito dell'indagine può ritenersi senz'altro positivo.
Il Pubblico Ministero ha nuovamente espresso il proprio parere favorevole.
Successivamente il Presidente relatore disponeva un ulteriore rinvio in presenza all'udienza del 16.09.2025, in ragione del fatto che nel corso della precedente udienza del 24 giugno 2025 non si era provveduto ad alcune formalità, peraltro previste anche dal protocollo vigente nel Tribunale di Paola, e che da tale inadempienza avrebbe potuto potrebbe derivare la nullità dei trasferimenti alla stregua della giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 21761 del 29.07.2021, secondo cui “…Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al
6 fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari…”.
All'udienza del 16.09.2025 si provvedeva a sanare la mancata adozione delle necessarie formalità e precisamente venivano inserite le seguenti clausole e dichiarazioni, che si riportano di seguito testualmente:
- In primo luogo il cancelliere attesta che le parti negli atti depositati, oltre all'identificazione catastale, hanno fatto riferimento alle planimetrie depositate in catasto ed hanno reso la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ovvero che hanno depositato l'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010.
- In secondo luogo, le parti ed i loro difensori si obbligano ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione e/o le richieste di ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito. Le stesse parti e i loro difensori si obbligano, pertanto, a depositare nel fascicolo telematico entro venti giorni dalla data di deposito del provvedimento che conclude il giudizio di separazione o divorzio la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
- Infine, le parti dichiarano di essere consapevoli che il presidente, il collegio giudicante e il cancelliere (diversamente da quanto accade per l'atto rogato da notaio) non assumono responsabilità in merito alla titolarità del bene е all'esistenza di pesi oneri o vincoli di qualsiasi genere e di avere verificato autonomamente sotto la propria responsabilità la legittimazione ad alienare e l'assenza di iscrizioni е formalità pregiudizievoli, consapevoli che il presidente, il collegio giudicante ed il cancelliere non effettueranno sul punto alcuna verifica.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta, dovendosi ritenere che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di ed Parte_1 Pt_2
Esaminata, inoltre, la documentazione depositata in atti, il collegio ritiene che non vi siano
[...] motivi ostativi al recepimento nella presente sentenza delle intese raggiunte dai coniugi, ribadendo, comunque (come già indicato nel verbale dell'udienza del 3.09.2025) che tutti gli adempimenti attinenti alla pubblicità dei trasferimenti immobiliari oggetto dell'accordo raggiunto in corso di causa (compresa la trascrizione del suddetto verbale di udienza) sono a carico delle parti.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo parzialmente sulla domanda cumulativa di separazione e successiva dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da ed nella causa civile iscritta al R.G.V.G. Parte_1 Parte_2 n. 1058/2024 così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi ed stante il Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di separazione dei beni in Pogradec (Albania) in data 12.11.1997 regolarmente trascritto agli atti del comune di Tortora al n. 14 parte 2 S. C. anno 1997;
- omologa e prende atto delle condizioni sopra indicate, qui da intendersi integralmente trascritte e delle volontà traslative manifestate, e le recepisce con esonero da ogni responsabilità del cancelliere per tutti gli adempimenti attinenti alla pubblicità dei trasferimenti immobiliari, compresa la trascrizione del verbale dell'udienza del 16.09.2025, che sono a carico delle parti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Tortora (Cs) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Tortora (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
- riserva di disporre con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio e la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Paola, così deciso nella camera di consiglio del 16.09.2025
Il Presidente
dott. Filippo Leonardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1058/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.03.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] l'[...], e residente in [...],
e
(c.f. , nato a Praia a [...] il [...], ed ivi Parte_2 C.F._2 residente a[...], entrambi rappresenti e difesi dall'avv. Francesco Germano del Foro di Paola (c.f. C.F._3 che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo pec e presso il cui studio legale sito in Scalea al Viale I maggio n. 45 le Email_1 parti hanno eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda cumulativa e congiunta di separazione e divorzio consensuali
Conclusioni: le parti hanno cumulativamente e congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale ed il successivo divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 depositato il 25.10.2024, hanno proposto domanda cumulativa di separazione personale e divorzio consensuali, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di separazione dei beni in Pogradec (Albania) in data 12.11.1997 regolarmente trascritto agli atti del comune di Tortora al n. 14 parte 2 S. C. anno 1997, rilevando che dalla loro unione sono nati due figli e precisamente:
nato a Praia a [...] in data [...] ed nata a [...]_1 AR in data 23.01.2002, entrambi studenti e maggiorenni, ma non indipendenti dal punto di vista economico.
I coniugi ricorrenti rilevano altresì che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e che, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto.
Per effetto di tale irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, i ricorrenti, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e non essendo loro intenzione quella di volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nello specifico le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
A. I coniugi vivranno separati, con il reciproco rispetto. B. I coniugi contribuiranno al sostentamento economico dei propri figli, Per_1 e , che, sebbene maggiorenni, non hanno ancora raggiunto la piena
[...] Controparte_1 e stabile indipendenza economica. In particolare, la signora corrisponderà a Parte_1 ciascuno dei propri figli la somma mensile di mantenimento pari ad €250,00, ed allo stesso modo, il sig. corrisponderà a ciascuno dei propri figli la somma mensile di Parte_2 mantenimento pari ad €250,00, e ciò fino a che i figli non abbiano trovato una stabile occupazione lavorativa o non abbiano comunque raggiunto la piena indipendenza economica;
C. Inoltre, sempre con riferimento al sostegno patrimoniale da assicurare ai figli, i coniugi, dato atto di aver già provveduto ad acquistare un appartamento alla figlia CP_1
, da essi già interamente pagato, ed altro appartamento in favore del figlio
[...] Per_1
, in relazione al quale pende mutuo con rata mensile pari ad €500,00 circa, si
[...] impegnano a saldare, ciascuno per la metà dell'intero, detto mutuo e tutte le spese relative alla sua estinzione;
D. Il sig. corrisponderà, a titolo di mantenimento alla sig.ra Parte_2 Parte_1
l'importo di euro 50,00 (€urocinquanta/00) mensili, entro il giorno 5 di ogni mese;
E. Le parti regolano, inoltre, in questa sede, la propria situazione patrimoniale, con l'obiettivo di assicurare tutela per i figli nati dal matrimonio, da ritenere soggetti più deboli del punto di vista economico, e comunque al fine di garantirsi che il patrimonio conseguito nel corso del matrimonio venga conservato in favore dei membri della famiglia di origine o venga comunque utilizzato in maniera proficua in favore dei componenti del nucleo familiare. A tal fine, le parti pongono come condizione essenziale per la risoluzione consensuale della crisi coniugale mediante accordo di separazione che parte del compendio immobiliare riconducibile ai coniugi venga sin d'ora assegnato ed intestato ai loro figli, nei termini meglio specificati nei punti successivi del presente atto. In particolare, le parti subordinano l'accordo consensuale di separazione ai trasferimenti della nuda proprietà in favore dei figli degli immobili di seguito indicati, sui quali i genitori avranno il solo usufrutto, e ciò allo scopo di preservare il
2 trasferimento ai figli da ogni ipotesi di cessione a terzi e di assicurare, al contempo, l'usufrutto sugli stessi in favore dei genitori. Inoltre, sempre quale condizione essenziale per la risoluzione consensuale della crisi coniugale mediante accordo di separazione, le parti stabiliscono che l'azienda di famiglia, intestata alla della quale la signora detiene tutte le CP_2 Pt_1 quote sociali e presso la quale il sig. svolge attività lavorativa decisamente propulsiva Pt_2 e comunque fondamentale, venga interamente trasferita a quest'ultimo, verso il pagamento della somma concordemente stabilita tra le parti, e venga così preservata dal rischio di divisioni e di discontinuità operativa;
F. In particolare, il sig. cede e trasferisce al figlio Parte_2 Per_1
nato a Praia a [...] il [...], studente, attualmente residente in [...], Via
[...] Mezzofanti, 81, c.f. , per le finalità proprie del presente ricorso per C.F._4 separazione coniugale, la nuda proprietà per 1/1 dell'appartamento sito in Praia a Mare (CS), Via Dei Mercanti, 19, distinto in catasto al foglio di mappa n. 40, particella n. 961, sub. 3, cat. A/2, classe 02, 10,5 vani, rendita €1.057,45, mq 230 circa, particella catastale derivata dall'originaria, preesistente ed ora soppressa particella n. 761 (ALL.13), come da costituzione dell'11.03.2009, pratica n.CS0107444 n.2023.1/2009 (ALL.12 e 36), confinante da tre lati con corte comune (Sub.5) e da un lato con vano scala ed altri subalterni dello stesso fabbricato (Sub.2 e sub.4). Sul medesimo immobile, il sig. costituisce diritto di Parte_2 usufrutto in favore della sig.ra nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...], (c.f. ), la quale C.F._1 con la sottoscrizione del presente atto dichiara di accettare. Le parti dichiarano che detto immobile è pervenuto alla piena proprietà del Sig. giusta titolo di provenienza Parte_2 costituito da Atto di donazione Rep. N.96719 stipulato per Notaio di Persona_2 Scalea in data 22.12.2008 (ALL.10). Le parti dichiarano, inoltre, che detto immobile corrisponde esattamente alla relativa planimetria depositata in catasto ed allegata in copia al presente atto (ALL.17). Le parti dichiarano, infine che l'immobile è stato costruito in forza di Permesso a costruire n.26/2006 rilasciato dal Comune di Praia a Mare (CS) il 06.09.2006 (ALL.9), non ha subito dopo la costruzione modifiche richiedenti nuovi titoli urbanistici, ed è del tutto conforme al titolo edilizio che ne ha consentito l'edificazione. L'immobile è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla parte che lo riceve, con ogni diritto proporzionale sulle parti comuni indivise, e risulta conforme alla normativa in materia di risparmio energetico, come da Attestazione di prestazioni energetiche allegata al presente atto e da intendersi parte integrante e costitutiva dello stesso (ALL.28). Il valore della nuda proprietà del predetto immobile è pari ad €53.295,48 mentre il valore dell'usufrutto è pari ad
€79.295,48; G. Inoltre, il sig. cede e trasferisce al figlio Parte_2 Persona_1 nato a Praia a [...] il [...], studente, attualmente residente in [...], c.f. , per le finalità proprie del presente ricorso per separazione C.F._4 coniugale, la nuda proprietà per 1/1 dell'appartamento sito in Praia a Mare (CS), Via Dei Mercanti, 19, distinto in catasto al foglio di mappa n. 40, particella n. 961, sub. 2, cat. A/2, classe 01, 4 vani, rendita €340,86, mq 80 circa, particella catastale derivata dall'originaria, preesistente ed ora soppressa particella n.761 (ALL. 13), come da costituzione dell'11.03.2009, pratica n.CS0107444 n.2023.1/2009 (ALL.12 e 35), confinante da due lati con corte comune (Sub.5), da un lato con vano scala e da altro lato con subalterno della stessa particella (Sub.3). Sul medesimo immobile, il sig. riserva il diritto di usufrutto in proprio Parte_2 favore. Le parti dichiarano che detto immobile è pervenuto alla piena proprietà del Sig. giusta titolo di provenienza costituito da Atto di donazione Rep. N. 96719 Parte_2 stipulato per Notaio di Scalea in data 22.12.2008 (ALL.10). Le parti Persona_2 dichiarano, inoltre, che detto immobile corrisponde esattamente alla relativa planimetria depositata in catasto ed allegata in copia al presente atto (ALL.16). Le parti dichiarano, infine che l'immobile è stato costruito in forza di Permesso a costruire n.26/2006 rilasciato dal
3 Comune di Praia a Mare (CS) il 06.09.2006 (ALL.9), non ha subito dopo la costruzione modifiche richiedenti nuovi titoli urbanistici, ed è del tutto conforme al titolo edilizio che ne ha consentito l'edificazione. L'immobile è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla parte che lo riceve, con ogni diritto proporzionale sulle parti comuni indivise, e risulta conforme alla normativa in materia di risparmio energetico, come da Attestazione di prestazioni energetiche redatta dal Geom. in data 18.05.2024 (ALL.27). Il valore Parte_3 della nuda proprietà di cui al predetto immobile è pari ad €17.179,34; H. Il sig. cede e trasferisce, inoltre, alla figlia Parte_2 Controparte_1 nata a [...] il [...], studentessa, residente in [...], C.F.
, per le finalità proprie del presente ricorso per separazione coniugale, C.F._5 la nuda proprietà per 1/1 dei seguenti immobili:
1. Appartamento sito in Praia a Mare, Via Dei Mercanti, 19, distinto in catasto al foglio di mappa n. 40, particella n. 961, sub. 4, cat. A/2, classe 01, 3,5 vani, rendita €298,25, mq 55 circa, particella catastale derivata dall'originaria, preesistente ed ora soppressa particella n.761 (ALL.13), come da costituzione dell'11.03.2009, pratica n.CS0107444 n.2023.1/2009 (ALL.12 e 37), confinante da due lati con corte comune (Sub.5), da un lato con vano scala e da altro lato con subalterno della stessa particella (Sub.3). Le parti dichiarano che detto immobile è pervenuto alla piena proprietà del Sig. giusta titolo di Parte_2 provenienza costituito da Atto di donazione rep.n.96719 stipulato per Notaio
[...]
di Scalea in data 22.12.2008 (ALL.10). le parti dichiarano, inoltre, che detto Per_2 immobile corrisponde esattamente alla relativa planimetria depositata in catasto ed allegata in copia al presente atto (ALL.18). Le parti dichiarano, infine che l'immobile è stato costruito in forza di Permesso a costruire n.26/2006 rilasciato dal Comune di Praia a Mare (CS) il 06.09.2006 (ALL.9), non ha subito dopo la costruzione modifiche richiedenti nuovi titoli urbanistici, ed è del tutto conforme al titolo edilizio che ne ha consentito l'edificazione. L'immobile è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla parte che lo riceve, con ogni diritto proporzionale sulle parti comuni indivise, e risulta conforme alla normativa in materia di risparmio energetico, come da Attestazione di prestazioni energetiche redatta dal Geom. in data 07.12.2023 (ALL.29). Il valore della Parte_3 nuda proprietà del predetto immobile è pari ad €15.031,80; 2. Appartamento sito in Tortora (CS), Corso Aldo Moro, 94, piano S1-T, distinto in catasto al foglio di mappa n. 47, particella n.270, sub. 17, zona1, cat. A/3, classe 04, 5 vani, rendita €296,96, confinante da da un lato con corte esclusiva, da una altro con vano scala e dai restanti con corte comune, e Magazzino sito anch'esso in Tortora (CS), Corso Aldo Moro, 94, piano T, distinto in catasto al foglio di mappa n. 47, particella n.270, sub. 18, zona1, cat. C1, classe 04, MQ 38 CIRCA, rendita €785,01, confinante da un lato con Corso Aldo Moro e da altri due lati con altri subalterni dello stesso fabbricato. I predetti subalterni 17 e 18 sono derivati per variazione catastale dai precedenti ed ora soppressi sub.15 e 16, a loro volta derivati dai sub.5, 12 e 13 relativi alla stessa particella (ALL.24 e 25). Le parti dichiarano che detti immobili sono pervenuti alla piena proprietà del Sig. Parte_2 giusta titolo di provenienza costituito da Atto di donazione Rep. N. 45.386 stipulato per Notaio in Praia a Mare in data 13.12.2001 (ALL.21). Le parti Persona_3 dichiarano, inoltre, che detti immobili corrispondono esattamente alle relative planimetrie depositata in catasto ed allegate in copia al presente atto (ALL.22 e 23). Le parti dichiarano, infine che l'immobile è stato costruito in forza di Licenza edilizia n.26/65 del 4 settembre 1965, concessioni in sanatoria nn.105/86, 106/86 e 107/86 del 18 febbraio 1997 (ALL.39) e concessione edilizia n.3387, pratica n.31/98 del 6 agosto 1998 (ALL.40), tutte rilasciate dal Comune di Tortora, per come richiamate dal predetto titolo di provenienza, non hanno subito modifiche ulteriori richiedenti nuovi titoli urbanistici, e sono del tutto conformi ai titoli edilizi che ne ha consentito l'edificazione. Detti immobili sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noto alla parte che lo riceve, con ogni
4 diritto proporzionale sulle parti comuni indivise, e risultano conformi alla normativa in materia di risparmio energetico, come da Attestazioni di prestazioni energetiche che si allegano e che costituisce parte integrante del presente atto (ALL.31 e ALL.32). Il valore della nuda proprietà dei predetti immobili (appartamento e magazzino) è pari ad
€54.531,40; 3. Sugli immobili testé indicati sub. nn. 1 e 2, il sig. conserva l'usufrutto Parte_2 in proprio favore;
I. Il sig. Il sig. cede e trasferisce ai figli nato a [...]_1
Praia a Mare il 13.11.1998, studente, attualmente residente in [...], c.f.
, e ( , 23.01.2002), studentessa, attualmente C.F._4 Controparte_1 Per_4 residente in [...], C.F. , in parti uguali tra loro C.F._5 ovvero nella misura di 1/2 per ciascuno, la nuda proprietà dei Locali magazzini siti in Praia a Mare (CS), Via dei Mercanti, 19, distinti in catasto al foglio di mappa n.40, particella n. 961, SUB. 1, cat. D8, rendita catastale €4.780,00, particella catastale derivata dall'originaria, preesistente ed ora soppressa particella n. 761 (ALL.13), come da costituzione dell'11.03.2009, pratica n.CS0107444 n.2023.1/2009 (ALL.12 e 34), confinante da tutti e quattro i lati con corte comune della stessa particella (Sub.5). In relazione a tale immobile il sig. fa Parte_2 riserva di usufrutto in proprio favore. Le parti dichiarano che detto immobile è pervenuto alla piena proprietà del Sig. giusta titolo di provenienza costituito da Atto di Parte_2 donazione Rep. N. 96719 stipulato per Notaio di Scalea in data Persona_2 22.12.2008 (ALL.10). Le parti dichiarano, inoltre, che detto immobile corrisponde esattamente alla relativa planimetria depositata in catasto ed allegata in copia al presente atto (ALL.15). Le parti dichiarano, infine che l'immobile è stato costruito in forza di Permesso a costruire n.26/2006 rilasciato dal Comune di Praia a Mare (CS) il 06.09.2006 (ALL.9), non ha subito dopo la costruzione modifiche richiedenti nuovi titoli urbanistici, ed è del tutto conforme al titolo edilizio che ne ha consentito l'edificazione. L'immobile è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla parte che lo riceve, con ogni diritto proporzionale sulle parti comuni indivise, e risulta conforme alla normativa in materia di risparmio energetico, come da Attestazione di prestazioni energetiche redatta dal Geom. in data Parte_4
20.02.2018 (ALL.26). Il valore della nuda proprietà del predetto immobile è pari ad
€240.912,00; J. I signori ed cedono, infine, alla figlia Parte_1 Parte_2 CP_1
, nata a [...] il [...], studentessa, residente in [...], Via Lamponi,
[...] 34, C.F. , a titolo di transazione conseguente alla presente separazione, C.F._5 la nuda proprietà per 1/1 del seguente immobile sito in Tortora (CS), Via Mattia Preti, piano I, 21, distinto in catasto al foglio di mappa n. 47, particella n. 665, sub. 16, zona 1, cat. A3, classe 2, vani 5, di mq 55 circa, rendita €222,08, confinante da un lato con vano scala e da due lati con area di corte comune al medesimo fabbricato. Sullo stesso immobile le parti riservano e costituiscono diritto di usufrutto in favore della sig.ra nata a [...] il Parte_1
01 giugno 1966, residente in [...], (c.f.
). Le parti dichiarano che detto immobile è pervenuto alla piena proprietà C.F._1 dei Sigg.ri e giusta titolo di provenienza costituito da Atto pubblico Parte_2 Parte_1 di compravendita Rep. 39119 stipulato dinanzi al Notaio in Praia a Mare Persona_3 (CS) il 28.10.1998 (ALL.19). Le parti dichiarano, inoltre, che detto immobile corrisponde esattamente alla relativa planimetria depositata in catasto ed allegata in copia al presente atto (ALL.20). Le parti dichiarano, infine che l'immobile è stato costruito in forza di Licenza edilizia Nu n. rilasciata dal Comune di Tortora (CS) il data 29 gennaio 1977, non ha subito dopo la costruzione modifiche richiedenti nuovi titoli urbanistici, ed è del tutto conforme al titolo edilizio che ne ha consentito l'edificazione. L'immobile è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla parte che lo riceve, con ogni diritto proporzionale sulle parti comuni indivise, e risulta conforme alla normativa in materia di risparmio energetico,
5 come da Attestazione di prestazioni energetiche redatta dal Geom. in data 09.05.2019 Pt_3 (ALL.30). Il valore della nuda proprietà del predetto immobile è pari ad €11.192,83; K. Infine, volendo le parti regolare in via definitiva anche la situazione patrimoniale tra loro intercorrenti in relazione all'azienda di famiglia, denominata della quale la CP_2 sig.ra è titolare esclusiva e presso la quale il sig. svolge da sempre attività Pt_1 Pt_2 lavorativa essenziale e fondamentale, con mansioni direttive e ruolo propulsivo, ed avendo le parti interesse a preservarne l'integrità e continuità di esercizio, ne dispongono e ne regolano la titolarità nei seguenti termini: la signora cede e trasferisce al sig. Parte_1 Pt_2
che accetta, tutte le proprie quote della società con sede in Praia a Mare
[...] CP_2 (CS), Via Dei Mercanti, 19, codice fiscale costituita in data 21.07.2003, iscritta P.IVA_1 al registro delle imprese di in data 25.08.2003 (ALL. 33). In particolare, la signora Pt_1
cede e trasferisce al sig. il 100% delle quote della predetta società
[...] Parte_2 attualmente alla stessa intestate, verso il corrispettivo totale di €700.000,00 (€urosettecentomila/00), dei quali €100.000,00 (€urocentomila/00) da pagarsi in entro dieci giorni dalla data di omologazione del presente etto di separazione, ed €600.000,00 (€uroseicentomila/00) da pagarsi nel termine massimo di sei anni decorrenti dal primo mese successivo alla data di omologa ed in rate mensili minime di €8.000,00 (€ottomila/00), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario su conto intestato alla Sig.ra e secondo le coordinate che la stessa indicherà al maturare Pt_1 del credito;
L. Alle suesposte condizioni, la cui efficacia è subordinata all'omologazione da parte del tribunale adito, i coniugi dichiarano di aver regolato i reciproci rapporti patrimoniali e finanziari e di non aver più alcunché a pretendere reciprocamente per nessun titolo e/o ragione.
Inoltre, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione delle parti fissata, dinnanzi al Presidente relatore, in data 11.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero apponeva regolarmente il proprio visto.
Il Presidente relatore, rilevato che l'esistenza nel ricorso di accordi per la cessione di diritti reali su beni immobili e quote sociali rendeva necessaria la trattazione in presenza e la redazione di un formale verbale di udienza, previa revoca del provvedimento di sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte ex-art. 127 ter cpc, disponeva il rinvio del giudizio all'udienza di trattazione in presenza del 24 giugno 2025 ore 12:30, nel corso della quale aveva modo di sentire le parti al fine di comprendere l'esistenza di un effettivo nesso strumentale e teleologico tra i programmati trasferimenti di diritti reali in favore dei figli e di quote sociali tra le parti e, sotto tale profilo, l'esito dell'indagine può ritenersi senz'altro positivo.
Il Pubblico Ministero ha nuovamente espresso il proprio parere favorevole.
Successivamente il Presidente relatore disponeva un ulteriore rinvio in presenza all'udienza del 16.09.2025, in ragione del fatto che nel corso della precedente udienza del 24 giugno 2025 non si era provveduto ad alcune formalità, peraltro previste anche dal protocollo vigente nel Tribunale di Paola, e che da tale inadempienza avrebbe potuto potrebbe derivare la nullità dei trasferimenti alla stregua della giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 21761 del 29.07.2021, secondo cui “…Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al
6 fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari…”.
All'udienza del 16.09.2025 si provvedeva a sanare la mancata adozione delle necessarie formalità e precisamente venivano inserite le seguenti clausole e dichiarazioni, che si riportano di seguito testualmente:
- In primo luogo il cancelliere attesta che le parti negli atti depositati, oltre all'identificazione catastale, hanno fatto riferimento alle planimetrie depositate in catasto ed hanno reso la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ovvero che hanno depositato l'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010.
- In secondo luogo, le parti ed i loro difensori si obbligano ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione e/o le richieste di ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito. Le stesse parti e i loro difensori si obbligano, pertanto, a depositare nel fascicolo telematico entro venti giorni dalla data di deposito del provvedimento che conclude il giudizio di separazione o divorzio la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
- Infine, le parti dichiarano di essere consapevoli che il presidente, il collegio giudicante e il cancelliere (diversamente da quanto accade per l'atto rogato da notaio) non assumono responsabilità in merito alla titolarità del bene е all'esistenza di pesi oneri o vincoli di qualsiasi genere e di avere verificato autonomamente sotto la propria responsabilità la legittimazione ad alienare e l'assenza di iscrizioni е formalità pregiudizievoli, consapevoli che il presidente, il collegio giudicante ed il cancelliere non effettueranno sul punto alcuna verifica.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta, dovendosi ritenere che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di ed Parte_1 Pt_2
Esaminata, inoltre, la documentazione depositata in atti, il collegio ritiene che non vi siano
[...] motivi ostativi al recepimento nella presente sentenza delle intese raggiunte dai coniugi, ribadendo, comunque (come già indicato nel verbale dell'udienza del 3.09.2025) che tutti gli adempimenti attinenti alla pubblicità dei trasferimenti immobiliari oggetto dell'accordo raggiunto in corso di causa (compresa la trascrizione del suddetto verbale di udienza) sono a carico delle parti.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo parzialmente sulla domanda cumulativa di separazione e successiva dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da ed nella causa civile iscritta al R.G.V.G. Parte_1 Parte_2 n. 1058/2024 così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi ed stante il Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di separazione dei beni in Pogradec (Albania) in data 12.11.1997 regolarmente trascritto agli atti del comune di Tortora al n. 14 parte 2 S. C. anno 1997;
- omologa e prende atto delle condizioni sopra indicate, qui da intendersi integralmente trascritte e delle volontà traslative manifestate, e le recepisce con esonero da ogni responsabilità del cancelliere per tutti gli adempimenti attinenti alla pubblicità dei trasferimenti immobiliari, compresa la trascrizione del verbale dell'udienza del 16.09.2025, che sono a carico delle parti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Tortora (Cs) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Tortora (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
- riserva di disporre con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio e la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Paola, così deciso nella camera di consiglio del 16.09.2025
Il Presidente
dott. Filippo Leonardo
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