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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 29/09/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 388/2022 R.G., trattenuta in decisione con ordinanza in data 14.4.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra:
(C.F. C.F. 1 ; Parte_2 (C.F. C.F. 2 ; Parte 3 Parte 1
P.IVA 1 ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura (C.F. in atti, dall'avv. Ezio Tursi (C.F. C.F. 3 ) ed elettivamente domiciliati all'indirizzo P.E.C. telematico
Email 1
ATTORI
e
Controparte_1 (C.F. C.F. 4
CONVENUTO CONTUMACE
Controparte_2 (C.F. - P.I. P.IVA 2 ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DI DOMANDA GIUDIZIALE DI ESECUZIONE IN FORMA
SPECIFICA EX ART. 2932 COMMA 2 C.C.
Conclusioni (della sola parte attrice): Come da note scritte depositate il 20.1.2025
****
Controparte_3
, Parte_2 e [...] Con "comparsa in riassunzione" notificata rispettivamente il 2 e il 28.2.2022 Parte 1
Parte 3 rappresentati e difesi come in atti, convenivano Controparte_1 e Controparte 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, innanzi a questo Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale adito, reiectis citrariis, così giudicare
Nel merito:
accertare e dichiarare intervenuta estinzione del giudizio promosso dal signor Controparte 1 nei confronti avanti al Tribunale di SA (ex Sezione Distaccata di Pontedera) con atto didi Controparte 2 citazione notificato in data 16.19.2010 per inattività di entrambe le parti e, segnatamente, per non essersi costituite nel relativo giudizio ovvero per non averlo riassunto nel termine perentorio di cui all'art. 307 c.p.c., per tutti i motivi dedotti nella presente comparsa in riassunzione e comprovati dai certificati rilasciati dalle
Cancellerie dei tribunale di SA e CA (si cfr. doc.6 -7), nonché dall'avviso di vendita (si cfr. doc.5) nei quali si dà espressamente atto dell'inesistenza di loro procedimenti iscritti a ruolo tra le parti [...]
Controparte_4
per l'effetto, ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 II comma c.c. avanti al tribunale di SA (ex Sezione Distaccata di Pontedera) trascritta a CA ai nn. 18205 Reg. gen. e 11519 Reg. Part. in data 26.10.2010 promossa dal signor Controparte_1 contro la Controparte_2 sulle seguenti unità immobiliari (già Foglio 12 Particella 109 sub. 3 e part. 873 graffati) site in Comune di Viareggio (LU), via Leonardo da Vinci n.76 di proprietà degli odierni attori:
quanto alla Parte 3 unità immobiliare posta al piano terra, individuata catastalmente al foglio 12, particella 190, subalterno 7, categoria A/10, classe 3, consistenza vani 5, rendita euro 1.693,98 e relative pertinenze e parti comuni;
passo comunale es resede, rappresentato al foglio 12 particella 190 su.4, come bene non censibile, comune ai subalterni 5,6,7,8,9,10,11,12 e 13, come risulta dal relativo decreto di trasferimento di immobile del 28.4.21 (si cfr.doc.1);
quanto alla signora Parte 2 unità immobiliare posta al piano primo e individuata catastalmente al foglio
12, particella 190, subalterno 10, categoria a/20 classe 3, consistenza vani 4,5, rendita euro 1.524,58, e relative pertinenze e parti comuni;
passo comune e resede, rappresentato al foglio 12 particella 190 sub.4, come bene non censibile, comune ai subalterni 5,6,7,8,9,10,11,12 e 13; come risulta da relativo decreto di trasferimento di immobile del 8.6.2021 (si cfr. doc.2);
quanto al signor Parte 1 : unità immobiliare posta al piano terzo e quarto e individuata catastalmente al foglio 12, particella 190, subalterno 13, categoria A/3, classe 7, consistenza vani 6, rendita euro 1.038,08,
e relative pertinenze e parti comuni;
passo comune e resede, rappresentato al foglio 12 particella 190 sub.4, come bene comune non censibile, comune ai subalterni 11,12 e 13; come risulta dal decreto di trasferimento di immobile del 27.1.2021 (si cfr. doc.3).
Con ogni conseguente effetto di legge e con esonero del Conservatore da ogni responsabilità a riguardo.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, solo in caso di opposizione".
All'udienza del 9.2.2023 il G.I. assegnatario del procedimento, rilevata la rituale notifica dell'atto di introduttivo, dichiarava la contumacia dei convenuti, non costituitisi in giudizio.
La causa, istruita sulla base della documentazione allegata dagli attori, veniva trattenuta in decisione da questo giudice, divenuto medio tempore assegnatario del procedimento, con ordinanza in data 14.4.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MERITO DELLA LITE E MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice, a fondamento delle proprie richieste, hanno evidenziato, in fatto, quanto segue:
- in esito alla procedura di espropriazione immobiliare iscritta al R.G.E. n. 55/2017 del Tribunale di CA contro
Controparte_2 essi attori erano risultati, in forza di decreti di trasferimento di immobili, aggiudicatari degli appartamenti compresi nel compendio immobiliare oggetto di tale procedura espropriativa, sito nel Comune di Varieggio via L. da Vinci n.76;
- peraltro, come precisato dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di CA nel corpo dei suddetti decreti di trasferimento (docc. 1-2-3- pagg. 4 e 5), sugli immobili in esame risultava la trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica, di cui non era stata ordinata la cancellazione, trascritta a CA in data 26.10.10 al n.11519 reg, Part. e al n.18205 Reg. Gen. da parte di Controparte 1 (C.F. C.F. 4
,nato a [...] Controparte_2 (C.F.il 4.10.1951 e residente in [...], contro la
P.IVA 2 ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Santa Maria a Monte via
Provinciale Francesca Sud n.293/D;
- in particolare, si trattava di una domanda giudiziale trascritta dopo l'iscrizione dell'ipoteca da parte del creditore procedente, ma prima della trascrizione del relativo pignoramento;
aveva- e infatti, con atto di citazione ex art. 2932 comma 2 c.c. notificato in data 16.10.2010, Controparte_1 convenuto la società avanti il Tribunale di SA - Sezione Distaccata di Pontedera per ivi Controparte_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'ecc.mo Tribunale di SA - Sezione Distaccata di Pontedera, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda proposta dall'attore, dichiarare tenuto il convenuto a dare esecuzione alle obbligazioni contratte con la scrittura privata del 2.9.2006 e in particolare a stipulare l'atto pubblico conseguente e discendente dalla scrittura privata citata e comunque nel caso di mancata esecuzione agli effetti obbligatori contenuti nella scrittura privata, ordinare, ex art.2932 comma 2 c.c., con sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, al convenuto Controparte_2 il trasferimento dei beni immobili descritti in premessa e di cui alla scrittura privata 2.9.2006. L'attore si riserva, ai sensi dell'art.1 del contratto preliminare di vendita, di indicare la persona fisica o giuridica a cui trasferire l'immobile, al momento dell'effettivo trasferimento. Con ogni conseguenziale pronuncia di ragione di legge. Con ordine al competente Conservatore dei registri Immobiliari di trascrivere la emananda sentenza";
- tale domanda giudiziale - a seguito della notifica del suindicato atto di citazione - era stata trascritta nei pubblici registri immobiliari ai fini della relativa opponibilità ai terzi, ma a detta notifica non aveva fatto seguito la costituzione in giudizio dell'attore il quale, nonostante non avesse coltivato la lite, non si era mai premurato di provvedere alla cancellazione della trascrizione in questione;
- tuttavia, essendo avvenuta la trascrizione della predetta domanda giudiziale dopo l'iscrizione dell'ipoteca a favore del creditore procedente ma prima della trascrizione del pignoramento immobiliare, il Giudice dell'Esecuzione, nel corpo dei suddetti decreti di trasferimento, aveva specificato che sarebbe spettato agli aggiudicatari procedere - a loro cura e spese - alla cancellazione della trascrizione in questione;
-a seguito della notifica dell'atto introduttivo del giudizio promosso innanzi al Tribunale di SA (ex Sezione
Distaccata di Pontedera) dall' CP 1 nei confronti di Controparte_2 nè l'attore né la società convenuta si erano costituiti in giudizio, nè risultava che gli stessi avessero proceduto alla relativa riassunzione, con la conseguenza che la causa instaurata mediante la notifica del suindicato atto introduttivo doveva ritenersi estinta a tutti gli effetti, in applicazione del disposto dell'art. 307 c.p.c.;
-conseguentemente essi attori, nella loro qualità di successori a titolo particolare della Controparte_2 nonché di aggiudicatari dei beni immobili oggetto della causa di fatto estintasi per inattività delle parti, intendevano riassumere il processo instauratosi con la notifica del predetto atto di citazione al fine di ottenere la cancellazione dell'unica formalità pregiudizievole ancora esistente sui predetti cespiti immobiliari e, segnatamente, della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 26.10.10 al n. 11519 Reg. Part. e al n.
18205 Reg. Gen. da parte di Controparte_1 contro la Controparte 2
Premesso quanto sopra, e venendo a decidere la presente controversia, è da rilevare preliminarmente che quella proposta dagli odierni istanti, introdotta con "comparsa in riassunzione" del processo a suo tempo instaurato da
Controparte 1 nei confronti della Controparte_2 deve essere contro qualificata come azione diretta a ottenere, in via incidentale, l'accertamento (e non la declaratoria, che può essere pronunciata solo dal giudice del processo in questione) dell'intervenuta estinzione del suindicato procedimento, con conseguente ordine di cancellazione della domanda giudiziale nello stesso avanzata: ciò in quanto gli attori non sono legittimati a riassumere un procedimento del quale non sono parti e nel quale l'effetto estintivo si è verificato prima del loro acquisto nell'ambito della menzionata procedura esecutiva.
Peraltro il suddetto accertamento dell'estinzione del procedimento introdotto dall' CP 1 ben può avvenire ad opera di questo giudice (l'effetto estintivo del processo non dipende, infatti, dalla declaratoria giudiziale da parte del giudice del procedimento in cui tale effetto si è verificato, ma si produce ipso iure in presenza delle relative condizioni: cfr. art. 307 u.c. c.p.c.) e gli attori hanno, al riguardo, un indubbio interesse, che è quello di evitare il persistere degli effetti pregiudizievoli conseguenti al permanere, sugli immobili di loro proprietà, della trascrizione della domanda giudiziale di cui intendono ottenere la cancellazione.
Ciò posto, ritiene lo scrivente che, alla luce delle risultanze della documentazione allegata da parte attrice, quest'ultima abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio che le faceva carico e che la domanda dalla stessa avanzata, come sopra qualificata, sia meritevole di accoglimento.
E, invero, va in primo luogo osservato che, secondo quanto evidenziato nell'atto introduttivo e risultante dai documenti prodotti (segnatamente: i decreti di trasferimento allegati, dagli odierni istanti, sub docc. 1, 2 e 3), gli immobili di cui gli attori si sono resi aggiudicatari nell'ambito della procedura esecutiva n. 55/2017 R.G.E. sono tuttora gravati dalla trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica avanzata da CP 1
[...] nei confronti della Controparte_2 trascrizione eseguita a CA in data 26.10.10 al n.11519 reg. part. e al n.18205 reg. gen. (doc. 4 di parte attrice).
Come è noto, la trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2652 c.c., funge da prenotazione degli effetti della sentenza di accoglimento della domanda medesima, con la conseguenza che, in caso di sentenza favorevole all'attore, gli effetti della stessa retroagiscono al momento della trascrizione (cfr. Cass. civ. Sez. 3 n. 329 del 5.4.1999, secondo cui "la trascrizione di una domanda giudiziale, avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare, in favore dell'attore, ha l'effetto di prenotazione degli effetti della sentenza nei confronti del secondo acquirente dal comune dante causa, nel senso che fissa la data a partire dalla quale potrà essere opposto al convenuto l'effetto favorevole derivante dalla sentenza").
Detta trascrizione rende, nel contempo, opponibili ai terzi gli effetti della domanda.
Ora, nel caso in esame risulta che nell'anno 2010 Controparte 1 ha convenuto in giudizio la Controparte_2
[...] chiedendo al Tribunale di SA (ex Sezione Distaccata di Pontedera) di dichiarare che parte convenuta fosse tenuta a dare esecuzione alle obbligazioni assunte con la scrittura privata del 2.9.2006 e, in particolare, a stipulare l'atto pubblico conseguente a tale scrittura e, nel caso di mancata ottemperanza agli effetti obbligatori contenuti in quest'ultima, di ordinare - ex art 2932 comma 2 c.c. - alla Controparte 2 il trasferimento dei beni immobili oggetto della scrittura medesima (doc. 4 di parte attrice).
La domanda giudiziale è stata, come detto, trascritta nei pubblici registri immobiliari, ma l'attore, a seguito della notifica dell'atto di citazione, non risulta essersi costituito in giudizio, così come non risulta esservi stata la costituzione della società convenuta.
Tale mancata coltivazione della controversia introdotta dall' CP 1 emerge, in particolare, da quanto riportato nell'avviso di vendita senza incanto del Tribunale di CA in data 8.1.2021, là dove si evidenzia, sotto la voce
"ULTERIORI, IMPPORTANTI PRECISAZIONI", che "Su quanto pignorato risulta la trascrizione di una domanda giudiziale, trascritta a CA il 26 ottobre 2010 al n. 11.519 di reg. part., di cui non sarà ordinata la cancellazione dal Giudice dell'Esecuzione. I beni di cui ai tre lotti saranno pertanto venduti con la trascrizione suindicata, che resterà presente anche successivamente alla vendita in sede esecutiva, con tutti gli effetti conseguenti. E' bene precisare che si tratta di una domanda trascritta dopo l'iscrizione dell'ipoteca del creditore procedente, ma prima della trascrizione del pignoramento. La domanda riguarda una domanda giudiziale sensi dell'art. 2932 c.c. per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre derivante da un contratto preliminare di vendita. Da certificazioni assunte presso i Tribunali di CA e di SA, la relativa causa non risulta esser stata coltivata. ||
Giudice dell'Esecuzione, con proprio provvedimento del 19 giugno 2020, ha precisato che tale domanda non appare «opponibile ex art.2808 c.c. al creditore ipotecario procedente e all'aggiudicatario...» (doc. 5 di parte attrice).
E dalle certificazioni del Direttore Amministrativo della Cancelleria civile del Tribunale di SA in data 10.2.2020 e del Funzionario Giudiziario della Cancelleria civile del Tribunale di CA in data 8.6.2020 (docc. 6 e 7 di parte attrice) si ricava, in effetti, che a tali date non risultavano pendenti procedimenti vedenti, come parti, l' CP 1 la Controparte_2
Orbene, alla luce di quanto precede -nonché dal contegno processuale dei convenuti, rimasti contumaci per tutto l'arco del giudizio- deve ritenersi verificato, riguardo al procedimento introdotto dal Controparte 1 nel lontano 2010, l'effetto estintivo -operante, come si è detto, di diritto e non necessitante, quindi, della declaratoria del giudice di quel processo- contemplato dall'art. 307 c. 1 c.p.c., conseguente alla mancata costituzione delle parti e alla mancata riassunzione della causa nel termine perentorio di tre mesi dalla data di scadenza del termine per la costituzione del convenuto, previsto dalla norma testè citata.
Deve, pertanto, essere emessa sentenza di accertamento dell'intervenuta estinzione del processo introdotto, da
Controparte 1 , nei confronti della Controparte_2 con atto di citazione nanti il Tribunale di Pisa
Sezione Distaccata di Pontedera in data 20.9.2010, con conseguente ordine di cancellazione della trascrizione della domanda avanzata in quella sede.
-Giova evidenziare, circa l'emettibilità di detto ordine di cancellazione da parte dello scrivente, che lo stesso discendente dal chiaro dettato dell'art. 2668 c. 2 c.p.c., a mente del quale la cancellazione della trascrizione della trascrizione delle domande enunciate dagli artt. 2652 e 2653 c.c. deve essere giudizialmente ordinata, tra gli altri, nel caso in cui il processo in cui la trascrizione è stata eseguita sia estinto per rinuncia agli atti o per inattività delle parti- può essere chiesto promuovendo un autonomo giudizio, sussistendo in capo al proprietario dell'immobile l'interesse concreto e attuale ad agire in giudizio al fine di eliminare lo stato di incertezza giuridica pregiudizievole alla commerciabilità dell'immobile medesimo (arg, in proposito ex. Cass. Sez. 2 n. 13127 del 28.5.2010; cfr., altresì,
Cass. Sez. 2 n. 3933 del 30.6.1982, secondo cui la legge non stabilisce alcuna riserva a favore del giudice del giudizio originato dalla domanda trascritta in ordine all'emanazione del provvedimento di cancellazione della trascrizione).
Quanto alle spese di lite, la mancata opposizione dei convenuti, rimasti contumaci, alla domanda giustifica che sia dichiarato non dovuto, agli attori, il rimborso delle stesse.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta l'intervenuta estinzione del processo introdotto, da Controparte 1 , nei confronti della Icon atto di citazione nanti il Tribunale di SA Sezione Distaccata diControparte 2
Pontedera in data 20.9.2010;
2) ordina, per l'effetto, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avanzata mediante il suddetto atto di citazione, trascrizione eseguita in data 26.10.2010 ai nn. 18205 Reg. gen. e 11519 Reg. Part.;
3) dichiara non dovuto, agli attori, il rimborso delle spese di lite.
Così deciso in SA in data 29.9.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 388/2022 R.G., trattenuta in decisione con ordinanza in data 14.4.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra:
(C.F. C.F. 1 ; Parte_2 (C.F. C.F. 2 ; Parte 3 Parte 1
P.IVA 1 ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura (C.F. in atti, dall'avv. Ezio Tursi (C.F. C.F. 3 ) ed elettivamente domiciliati all'indirizzo P.E.C. telematico
Email 1
ATTORI
e
Controparte_1 (C.F. C.F. 4
CONVENUTO CONTUMACE
Controparte_2 (C.F. - P.I. P.IVA 2 ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DI DOMANDA GIUDIZIALE DI ESECUZIONE IN FORMA
SPECIFICA EX ART. 2932 COMMA 2 C.C.
Conclusioni (della sola parte attrice): Come da note scritte depositate il 20.1.2025
****
Controparte_3
, Parte_2 e [...] Con "comparsa in riassunzione" notificata rispettivamente il 2 e il 28.2.2022 Parte 1
Parte 3 rappresentati e difesi come in atti, convenivano Controparte_1 e Controparte 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, innanzi a questo Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale adito, reiectis citrariis, così giudicare
Nel merito:
accertare e dichiarare intervenuta estinzione del giudizio promosso dal signor Controparte 1 nei confronti avanti al Tribunale di SA (ex Sezione Distaccata di Pontedera) con atto didi Controparte 2 citazione notificato in data 16.19.2010 per inattività di entrambe le parti e, segnatamente, per non essersi costituite nel relativo giudizio ovvero per non averlo riassunto nel termine perentorio di cui all'art. 307 c.p.c., per tutti i motivi dedotti nella presente comparsa in riassunzione e comprovati dai certificati rilasciati dalle
Cancellerie dei tribunale di SA e CA (si cfr. doc.6 -7), nonché dall'avviso di vendita (si cfr. doc.5) nei quali si dà espressamente atto dell'inesistenza di loro procedimenti iscritti a ruolo tra le parti [...]
Controparte_4
per l'effetto, ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 II comma c.c. avanti al tribunale di SA (ex Sezione Distaccata di Pontedera) trascritta a CA ai nn. 18205 Reg. gen. e 11519 Reg. Part. in data 26.10.2010 promossa dal signor Controparte_1 contro la Controparte_2 sulle seguenti unità immobiliari (già Foglio 12 Particella 109 sub. 3 e part. 873 graffati) site in Comune di Viareggio (LU), via Leonardo da Vinci n.76 di proprietà degli odierni attori:
quanto alla Parte 3 unità immobiliare posta al piano terra, individuata catastalmente al foglio 12, particella 190, subalterno 7, categoria A/10, classe 3, consistenza vani 5, rendita euro 1.693,98 e relative pertinenze e parti comuni;
passo comunale es resede, rappresentato al foglio 12 particella 190 su.4, come bene non censibile, comune ai subalterni 5,6,7,8,9,10,11,12 e 13, come risulta dal relativo decreto di trasferimento di immobile del 28.4.21 (si cfr.doc.1);
quanto alla signora Parte 2 unità immobiliare posta al piano primo e individuata catastalmente al foglio
12, particella 190, subalterno 10, categoria a/20 classe 3, consistenza vani 4,5, rendita euro 1.524,58, e relative pertinenze e parti comuni;
passo comune e resede, rappresentato al foglio 12 particella 190 sub.4, come bene non censibile, comune ai subalterni 5,6,7,8,9,10,11,12 e 13; come risulta da relativo decreto di trasferimento di immobile del 8.6.2021 (si cfr. doc.2);
quanto al signor Parte 1 : unità immobiliare posta al piano terzo e quarto e individuata catastalmente al foglio 12, particella 190, subalterno 13, categoria A/3, classe 7, consistenza vani 6, rendita euro 1.038,08,
e relative pertinenze e parti comuni;
passo comune e resede, rappresentato al foglio 12 particella 190 sub.4, come bene comune non censibile, comune ai subalterni 11,12 e 13; come risulta dal decreto di trasferimento di immobile del 27.1.2021 (si cfr. doc.3).
Con ogni conseguente effetto di legge e con esonero del Conservatore da ogni responsabilità a riguardo.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, solo in caso di opposizione".
All'udienza del 9.2.2023 il G.I. assegnatario del procedimento, rilevata la rituale notifica dell'atto di introduttivo, dichiarava la contumacia dei convenuti, non costituitisi in giudizio.
La causa, istruita sulla base della documentazione allegata dagli attori, veniva trattenuta in decisione da questo giudice, divenuto medio tempore assegnatario del procedimento, con ordinanza in data 14.4.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MERITO DELLA LITE E MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice, a fondamento delle proprie richieste, hanno evidenziato, in fatto, quanto segue:
- in esito alla procedura di espropriazione immobiliare iscritta al R.G.E. n. 55/2017 del Tribunale di CA contro
Controparte_2 essi attori erano risultati, in forza di decreti di trasferimento di immobili, aggiudicatari degli appartamenti compresi nel compendio immobiliare oggetto di tale procedura espropriativa, sito nel Comune di Varieggio via L. da Vinci n.76;
- peraltro, come precisato dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di CA nel corpo dei suddetti decreti di trasferimento (docc. 1-2-3- pagg. 4 e 5), sugli immobili in esame risultava la trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica, di cui non era stata ordinata la cancellazione, trascritta a CA in data 26.10.10 al n.11519 reg, Part. e al n.18205 Reg. Gen. da parte di Controparte 1 (C.F. C.F. 4
,nato a [...] Controparte_2 (C.F.il 4.10.1951 e residente in [...], contro la
P.IVA 2 ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Santa Maria a Monte via
Provinciale Francesca Sud n.293/D;
- in particolare, si trattava di una domanda giudiziale trascritta dopo l'iscrizione dell'ipoteca da parte del creditore procedente, ma prima della trascrizione del relativo pignoramento;
aveva- e infatti, con atto di citazione ex art. 2932 comma 2 c.c. notificato in data 16.10.2010, Controparte_1 convenuto la società avanti il Tribunale di SA - Sezione Distaccata di Pontedera per ivi Controparte_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'ecc.mo Tribunale di SA - Sezione Distaccata di Pontedera, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda proposta dall'attore, dichiarare tenuto il convenuto a dare esecuzione alle obbligazioni contratte con la scrittura privata del 2.9.2006 e in particolare a stipulare l'atto pubblico conseguente e discendente dalla scrittura privata citata e comunque nel caso di mancata esecuzione agli effetti obbligatori contenuti nella scrittura privata, ordinare, ex art.2932 comma 2 c.c., con sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, al convenuto Controparte_2 il trasferimento dei beni immobili descritti in premessa e di cui alla scrittura privata 2.9.2006. L'attore si riserva, ai sensi dell'art.1 del contratto preliminare di vendita, di indicare la persona fisica o giuridica a cui trasferire l'immobile, al momento dell'effettivo trasferimento. Con ogni conseguenziale pronuncia di ragione di legge. Con ordine al competente Conservatore dei registri Immobiliari di trascrivere la emananda sentenza";
- tale domanda giudiziale - a seguito della notifica del suindicato atto di citazione - era stata trascritta nei pubblici registri immobiliari ai fini della relativa opponibilità ai terzi, ma a detta notifica non aveva fatto seguito la costituzione in giudizio dell'attore il quale, nonostante non avesse coltivato la lite, non si era mai premurato di provvedere alla cancellazione della trascrizione in questione;
- tuttavia, essendo avvenuta la trascrizione della predetta domanda giudiziale dopo l'iscrizione dell'ipoteca a favore del creditore procedente ma prima della trascrizione del pignoramento immobiliare, il Giudice dell'Esecuzione, nel corpo dei suddetti decreti di trasferimento, aveva specificato che sarebbe spettato agli aggiudicatari procedere - a loro cura e spese - alla cancellazione della trascrizione in questione;
-a seguito della notifica dell'atto introduttivo del giudizio promosso innanzi al Tribunale di SA (ex Sezione
Distaccata di Pontedera) dall' CP 1 nei confronti di Controparte_2 nè l'attore né la società convenuta si erano costituiti in giudizio, nè risultava che gli stessi avessero proceduto alla relativa riassunzione, con la conseguenza che la causa instaurata mediante la notifica del suindicato atto introduttivo doveva ritenersi estinta a tutti gli effetti, in applicazione del disposto dell'art. 307 c.p.c.;
-conseguentemente essi attori, nella loro qualità di successori a titolo particolare della Controparte_2 nonché di aggiudicatari dei beni immobili oggetto della causa di fatto estintasi per inattività delle parti, intendevano riassumere il processo instauratosi con la notifica del predetto atto di citazione al fine di ottenere la cancellazione dell'unica formalità pregiudizievole ancora esistente sui predetti cespiti immobiliari e, segnatamente, della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 26.10.10 al n. 11519 Reg. Part. e al n.
18205 Reg. Gen. da parte di Controparte_1 contro la Controparte 2
Premesso quanto sopra, e venendo a decidere la presente controversia, è da rilevare preliminarmente che quella proposta dagli odierni istanti, introdotta con "comparsa in riassunzione" del processo a suo tempo instaurato da
Controparte 1 nei confronti della Controparte_2 deve essere contro qualificata come azione diretta a ottenere, in via incidentale, l'accertamento (e non la declaratoria, che può essere pronunciata solo dal giudice del processo in questione) dell'intervenuta estinzione del suindicato procedimento, con conseguente ordine di cancellazione della domanda giudiziale nello stesso avanzata: ciò in quanto gli attori non sono legittimati a riassumere un procedimento del quale non sono parti e nel quale l'effetto estintivo si è verificato prima del loro acquisto nell'ambito della menzionata procedura esecutiva.
Peraltro il suddetto accertamento dell'estinzione del procedimento introdotto dall' CP 1 ben può avvenire ad opera di questo giudice (l'effetto estintivo del processo non dipende, infatti, dalla declaratoria giudiziale da parte del giudice del procedimento in cui tale effetto si è verificato, ma si produce ipso iure in presenza delle relative condizioni: cfr. art. 307 u.c. c.p.c.) e gli attori hanno, al riguardo, un indubbio interesse, che è quello di evitare il persistere degli effetti pregiudizievoli conseguenti al permanere, sugli immobili di loro proprietà, della trascrizione della domanda giudiziale di cui intendono ottenere la cancellazione.
Ciò posto, ritiene lo scrivente che, alla luce delle risultanze della documentazione allegata da parte attrice, quest'ultima abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio che le faceva carico e che la domanda dalla stessa avanzata, come sopra qualificata, sia meritevole di accoglimento.
E, invero, va in primo luogo osservato che, secondo quanto evidenziato nell'atto introduttivo e risultante dai documenti prodotti (segnatamente: i decreti di trasferimento allegati, dagli odierni istanti, sub docc. 1, 2 e 3), gli immobili di cui gli attori si sono resi aggiudicatari nell'ambito della procedura esecutiva n. 55/2017 R.G.E. sono tuttora gravati dalla trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica avanzata da CP 1
[...] nei confronti della Controparte_2 trascrizione eseguita a CA in data 26.10.10 al n.11519 reg. part. e al n.18205 reg. gen. (doc. 4 di parte attrice).
Come è noto, la trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2652 c.c., funge da prenotazione degli effetti della sentenza di accoglimento della domanda medesima, con la conseguenza che, in caso di sentenza favorevole all'attore, gli effetti della stessa retroagiscono al momento della trascrizione (cfr. Cass. civ. Sez. 3 n. 329 del 5.4.1999, secondo cui "la trascrizione di una domanda giudiziale, avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare, in favore dell'attore, ha l'effetto di prenotazione degli effetti della sentenza nei confronti del secondo acquirente dal comune dante causa, nel senso che fissa la data a partire dalla quale potrà essere opposto al convenuto l'effetto favorevole derivante dalla sentenza").
Detta trascrizione rende, nel contempo, opponibili ai terzi gli effetti della domanda.
Ora, nel caso in esame risulta che nell'anno 2010 Controparte 1 ha convenuto in giudizio la Controparte_2
[...] chiedendo al Tribunale di SA (ex Sezione Distaccata di Pontedera) di dichiarare che parte convenuta fosse tenuta a dare esecuzione alle obbligazioni assunte con la scrittura privata del 2.9.2006 e, in particolare, a stipulare l'atto pubblico conseguente a tale scrittura e, nel caso di mancata ottemperanza agli effetti obbligatori contenuti in quest'ultima, di ordinare - ex art 2932 comma 2 c.c. - alla Controparte 2 il trasferimento dei beni immobili oggetto della scrittura medesima (doc. 4 di parte attrice).
La domanda giudiziale è stata, come detto, trascritta nei pubblici registri immobiliari, ma l'attore, a seguito della notifica dell'atto di citazione, non risulta essersi costituito in giudizio, così come non risulta esservi stata la costituzione della società convenuta.
Tale mancata coltivazione della controversia introdotta dall' CP 1 emerge, in particolare, da quanto riportato nell'avviso di vendita senza incanto del Tribunale di CA in data 8.1.2021, là dove si evidenzia, sotto la voce
"ULTERIORI, IMPPORTANTI PRECISAZIONI", che "Su quanto pignorato risulta la trascrizione di una domanda giudiziale, trascritta a CA il 26 ottobre 2010 al n. 11.519 di reg. part., di cui non sarà ordinata la cancellazione dal Giudice dell'Esecuzione. I beni di cui ai tre lotti saranno pertanto venduti con la trascrizione suindicata, che resterà presente anche successivamente alla vendita in sede esecutiva, con tutti gli effetti conseguenti. E' bene precisare che si tratta di una domanda trascritta dopo l'iscrizione dell'ipoteca del creditore procedente, ma prima della trascrizione del pignoramento. La domanda riguarda una domanda giudiziale sensi dell'art. 2932 c.c. per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre derivante da un contratto preliminare di vendita. Da certificazioni assunte presso i Tribunali di CA e di SA, la relativa causa non risulta esser stata coltivata. ||
Giudice dell'Esecuzione, con proprio provvedimento del 19 giugno 2020, ha precisato che tale domanda non appare «opponibile ex art.2808 c.c. al creditore ipotecario procedente e all'aggiudicatario...» (doc. 5 di parte attrice).
E dalle certificazioni del Direttore Amministrativo della Cancelleria civile del Tribunale di SA in data 10.2.2020 e del Funzionario Giudiziario della Cancelleria civile del Tribunale di CA in data 8.6.2020 (docc. 6 e 7 di parte attrice) si ricava, in effetti, che a tali date non risultavano pendenti procedimenti vedenti, come parti, l' CP 1 la Controparte_2
Orbene, alla luce di quanto precede -nonché dal contegno processuale dei convenuti, rimasti contumaci per tutto l'arco del giudizio- deve ritenersi verificato, riguardo al procedimento introdotto dal Controparte 1 nel lontano 2010, l'effetto estintivo -operante, come si è detto, di diritto e non necessitante, quindi, della declaratoria del giudice di quel processo- contemplato dall'art. 307 c. 1 c.p.c., conseguente alla mancata costituzione delle parti e alla mancata riassunzione della causa nel termine perentorio di tre mesi dalla data di scadenza del termine per la costituzione del convenuto, previsto dalla norma testè citata.
Deve, pertanto, essere emessa sentenza di accertamento dell'intervenuta estinzione del processo introdotto, da
Controparte 1 , nei confronti della Controparte_2 con atto di citazione nanti il Tribunale di Pisa
Sezione Distaccata di Pontedera in data 20.9.2010, con conseguente ordine di cancellazione della trascrizione della domanda avanzata in quella sede.
-Giova evidenziare, circa l'emettibilità di detto ordine di cancellazione da parte dello scrivente, che lo stesso discendente dal chiaro dettato dell'art. 2668 c. 2 c.p.c., a mente del quale la cancellazione della trascrizione della trascrizione delle domande enunciate dagli artt. 2652 e 2653 c.c. deve essere giudizialmente ordinata, tra gli altri, nel caso in cui il processo in cui la trascrizione è stata eseguita sia estinto per rinuncia agli atti o per inattività delle parti- può essere chiesto promuovendo un autonomo giudizio, sussistendo in capo al proprietario dell'immobile l'interesse concreto e attuale ad agire in giudizio al fine di eliminare lo stato di incertezza giuridica pregiudizievole alla commerciabilità dell'immobile medesimo (arg, in proposito ex. Cass. Sez. 2 n. 13127 del 28.5.2010; cfr., altresì,
Cass. Sez. 2 n. 3933 del 30.6.1982, secondo cui la legge non stabilisce alcuna riserva a favore del giudice del giudizio originato dalla domanda trascritta in ordine all'emanazione del provvedimento di cancellazione della trascrizione).
Quanto alle spese di lite, la mancata opposizione dei convenuti, rimasti contumaci, alla domanda giustifica che sia dichiarato non dovuto, agli attori, il rimborso delle stesse.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta l'intervenuta estinzione del processo introdotto, da Controparte 1 , nei confronti della Icon atto di citazione nanti il Tribunale di SA Sezione Distaccata diControparte 2
Pontedera in data 20.9.2010;
2) ordina, per l'effetto, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avanzata mediante il suddetto atto di citazione, trascrizione eseguita in data 26.10.2010 ai nn. 18205 Reg. gen. e 11519 Reg. Part.;
3) dichiara non dovuto, agli attori, il rimborso delle spese di lite.
Così deciso in SA in data 29.9.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza