CASS
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2025, n. 6045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6045 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da ZI RO AN CC - Presidente - Sent. n. sez. 114/2025 AN MA CC – 22/01/2025 AR SA NT R.G.N. 37820/2024 HE UO - Relatore - LO LD ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da VO EL VA, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 30 aprile 2024 del Tribunale di Paola;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere HE UO;
letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le memorie depositate il 10 e l’11 gennaio 2025 dall’avv. Arturo Valente, nell’interesse della parte civile IU OS IN, con la quale si chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite;
letta la memoria depositata dall’avv. Luigi Giordano, nell’interesse dell’imputato, il 7 gennaio 2025, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso. 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Paola, confermando la condanna pronunciata in primo grado dal Giudice di pace di Scalea, Penale Sent. Sez. 5 Num. 6045 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 22/01/2025 2 ha ritenuto EL VA VO responsabile del reato di cui all’art. 581 cod. pen., per aver percosso IU OS IN. 2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di quattro motivi d’impugnazione. 2.1. Il primo deduce violazione dell’art. 23- , comma 2, d.l. n. 137 del 2020, nella parte in cui la parte appellante non ha avuto comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero, limitando il suo diritto di difesa. 2.2. Il secondo deduce violazione dell’art. 605 cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale avrebbe confermato la sentenza impugnata fondando l’accertamento della responsabilità dell’imputato sulla sola delle risultanze processuali e non già sulla necessaria certezza derivante, essa stessa, dal superamento di ogni ragionevole dubbio. 2.3. Il terzo deduce violazione dell’art. 78 cod. proc. pen. nella parte in cui la persona offesa avrebbe proceduto direttamente alla notifica della dichiarazione di costituzione di parte civile (tra l’altro ai sensi della legge n. 53 del 1994 e non tramite ufficiale giudiziario) senza il previo deposito in cancelleria dell’atto di costituzione. 2.4. Il quarto, in ultimo, deduce l’illeggibilità della copia notificata del decreto che dispone il giudizio. 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e tanto impone di rilevare la sopravvenuta prescrizione del reato. 2. Va premesso che nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale (ai sensi dell’art. 94 d. lgs. n. 150 del 2022), l'omessa comunicazione al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte del Procuratore generale integra una nullità generale a regime intermedio, derivante dalla inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato (art. 178, lett. c, cod. proc. pen.); nullità che, prodottasi nella fase del giudizio e non avendovi la parte assistito, può essere eccepita con il ricorso per cassazione art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D’Incalci, Rv. 283901). La sanzione, per come si è detto, è a tutela dell’ineludibile esigenza di garantire il rituale dell’imputato; intervento che non può essere restrittivamente inteso nel senso di mera presenza fisica nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà 3 di cui lo stesso è titolare (Sez. 1, n. 4242 del 20/06/1997, Masone, Rv. 208597); tanto più alla luce del carattere "cartolare" della partecipazione e del contraddittorio cui la partecipazione è funzionale (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152). 3. Ebbene, in concreto, per come emerge dal doveroso esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura processuale del vizio), le conclusioni del Pubblico Ministero sono state depositate (di tanto dà atto la stessa sentenza), ma non risultano essere state comunicate e la difesa ha (tempestivamente) eccepito la relativa nullità. Tanto permette di rilevare l’intervenuta prescrizione, avvenuta, in assenza di atti interruttivi rilevati, il 22 novembre 2024. Cosicché, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, agli effetti penali, per essersi il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione e con rinvio, agli effetti civili, al giudice civile competente per valore in grado di appello. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 21 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente HE UO ZI RO AN CC
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere HE UO;
letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le memorie depositate il 10 e l’11 gennaio 2025 dall’avv. Arturo Valente, nell’interesse della parte civile IU OS IN, con la quale si chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite;
letta la memoria depositata dall’avv. Luigi Giordano, nell’interesse dell’imputato, il 7 gennaio 2025, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso. 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Paola, confermando la condanna pronunciata in primo grado dal Giudice di pace di Scalea, Penale Sent. Sez. 5 Num. 6045 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 22/01/2025 2 ha ritenuto EL VA VO responsabile del reato di cui all’art. 581 cod. pen., per aver percosso IU OS IN. 2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di quattro motivi d’impugnazione. 2.1. Il primo deduce violazione dell’art. 23- , comma 2, d.l. n. 137 del 2020, nella parte in cui la parte appellante non ha avuto comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero, limitando il suo diritto di difesa. 2.2. Il secondo deduce violazione dell’art. 605 cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale avrebbe confermato la sentenza impugnata fondando l’accertamento della responsabilità dell’imputato sulla sola delle risultanze processuali e non già sulla necessaria certezza derivante, essa stessa, dal superamento di ogni ragionevole dubbio. 2.3. Il terzo deduce violazione dell’art. 78 cod. proc. pen. nella parte in cui la persona offesa avrebbe proceduto direttamente alla notifica della dichiarazione di costituzione di parte civile (tra l’altro ai sensi della legge n. 53 del 1994 e non tramite ufficiale giudiziario) senza il previo deposito in cancelleria dell’atto di costituzione. 2.4. Il quarto, in ultimo, deduce l’illeggibilità della copia notificata del decreto che dispone il giudizio. 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e tanto impone di rilevare la sopravvenuta prescrizione del reato. 2. Va premesso che nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale (ai sensi dell’art. 94 d. lgs. n. 150 del 2022), l'omessa comunicazione al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte del Procuratore generale integra una nullità generale a regime intermedio, derivante dalla inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato (art. 178, lett. c, cod. proc. pen.); nullità che, prodottasi nella fase del giudizio e non avendovi la parte assistito, può essere eccepita con il ricorso per cassazione art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D’Incalci, Rv. 283901). La sanzione, per come si è detto, è a tutela dell’ineludibile esigenza di garantire il rituale dell’imputato; intervento che non può essere restrittivamente inteso nel senso di mera presenza fisica nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà 3 di cui lo stesso è titolare (Sez. 1, n. 4242 del 20/06/1997, Masone, Rv. 208597); tanto più alla luce del carattere "cartolare" della partecipazione e del contraddittorio cui la partecipazione è funzionale (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152). 3. Ebbene, in concreto, per come emerge dal doveroso esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura processuale del vizio), le conclusioni del Pubblico Ministero sono state depositate (di tanto dà atto la stessa sentenza), ma non risultano essere state comunicate e la difesa ha (tempestivamente) eccepito la relativa nullità. Tanto permette di rilevare l’intervenuta prescrizione, avvenuta, in assenza di atti interruttivi rilevati, il 22 novembre 2024. Cosicché, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, agli effetti penali, per essersi il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione e con rinvio, agli effetti civili, al giudice civile competente per valore in grado di appello. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 21 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente HE UO ZI RO AN CC