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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/10/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 5041 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: responsabilità professionale, e vertente
T R A
E , elettivamente Parte_1 Parte_2
a n. 113, presso lo studio dell'avv. Grammichele Scarfato dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce all'atto di citazione -attori- E Avv. Alberto Vitale, quale procuratore di sè stesso, con studio in Gragnano alla via Nuova San Leone n. 99 -convenuto- E
, in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Stefano Carnevale giusta procura alle liti numero di repertorio 186905, numero di raccolta 30367, per Notar del 18 Dicembre 2014, ed Persona_1 elettiv suo studio sito in Napoli alla Via Mario Morgantini n.
3 -terza chiamata- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio l'avv. Vitale Alberto innanzi al questo Tribunale per sentir ivi accertare e dichiarare la sua responsabilità quale avvocato nel giudizio patrocinato nel loro interesse nei confronti della
[...]
, e per l'effetto condannarlo al Controparte_2 uantificati in euro 38.701,55 oltre a interessi con decorrenza dal 26.10.1996, con vittoria di spese e competenze di lite. A fondamento delle proprie istanze esponevano che con il patrocinio dell'avv. Alberto Vitale gli odierni attori, nel 2001 convenivano in Giudizio, dinnanzi al Tribunale di Napoli a seguito di riassunzione, l' Controparte_2
, quale concessionaria del Provveditorato alle Opere
[...]
Pubbliche della Campania, per ottenere la sua condanna al pagamento della somma di euro 95.083,30 loro spettante per varie attività di progettazione (progetto generale e progetti di
1 singoli lotti di lavori) svolte in relazione ad immobili della , CP_3
a titolo di corrispettivo contrattuale. Aggiungevano che nel corso del giudizio veniva disposta ctu per la corretta quantificazione dei compensi spettanti ai professionisti per l'attività svolta, i quali venivano quantificati in misura pari ad euro 133.847,35,; aggiungevano inoltre che tale compenso tuttavia non veniva liquidato in sede di sentenza ( cfr. sentenza n. 5/07) e ciò a causa di una non corretta quantificazione della domanda da parte del procuratore, non avendo quest'ultimo formulato espressa richiesta di condanna anche ad una somma eventualmente maggiore di quella numeraria domandata, ma essendosi limitato ad utilizzare, in subordine, la formula “ secondo equità”. Tale liquidazione veniva altresì confermata nei successivi gradi di giudizio. Gli attori, quindi, contestavano la responsabilità dell'avvocato per l'errore commesso in primo grado, non più emendabile nei gradi successivi. Si costituiva l'avv. Vitale non contestando oggettivamente il fatto storico, ma eccependo, comunque, l'infondatezza della domanda;
nel far ciò, veniva autorizzato, come richiesto, a chiamare in causa (in garanzia) la propria assicurazione professionale per essere eventualmente manlevato. Autorizzata la chiamata in causa della , in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, la stessa si costituiva eccependo l'inoperatività della polizza nonché in via subordinata eventuali limiti di indennizzo. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Ritenuta la natura documentale della causa, la stessa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione con i termini di legge. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III,
2 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Tanto premesso la domanda si palesa fondata per quanto di ragione. Date per note alle parti le circostanze di causa, è a dirsi che il fatto storico generante la lite è assolutamente pacifico e documentato, oltre a non essere contestato nel suo aspetto oggettivo da parte del convenuto. Risulta evidente l'errore in cui è incorso l'avv. Vitale, nell'essersi limitato a richiedere in primo grado la condanna al pagamento della “somma di € 95.145,80, ovvero in subordine di altra somma determinata secondo equità”. Invero tale espressione, come confermato anche nei successivi gradi di giudizio, non può ritenersi equivalente a quella “somma maggiore o minore”, essendo la decisione seconda equità concetto completamente diverso in ambito giuridico con un significato specifico ben preciso e ulteriore rispetto a quello comune. Quanto agli effetti dell'espressione “o quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia” il recente orientamento della Suprema Corte ha confermato come la stessa non rappresenti una mera clausola di stile ma al contrario possa trasformare il valore della causa (Cass. 6 aprile 2022 n.11213; Cass. 26 aprile 2021 n. 10984; Cass. 20 luglio 2018 n. 19455). In particolare, secondo tale orientamento la causa deve essere considerata di valore indeterminabile “qualora, nell'atto introduttivo, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti”; invero secondo la Corte non può ritenersi, “a priori” che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione. La richiesta di liquidare una somma determinata “o quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” come le altre formule equivalenti, quindi non può ex abrupto definirsi una formula di stile senza effetti e non piuttosto una espressa riserva per il conseguimento dell'eventuale maggiore somma dovuta. A fronte dell'evidente errore professionale e, quindi, del consequenziale inadempimento, è noto che, in linea generale, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che ai fini del riconoscimento della responsabilità professionale in capo all'avvocato negligente non è sufficiente accertare l'errato
3 adempimento del mandato conferitogli e dei connessi oneri professionali, essendo necessario dimostrare, in forza di criteri probabilistici, che se il legale non avesse commesso errori, il giudizio avrebbe avuto un esito diverso per la parte: “La responsabilità professionale dell'avvocato non discende dal mero fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato processuale ottenuto” (ex multis, Cass. civ., sez. III, 20/03/2018, n. 6862). Nel caso di specie tale circostanza risulta espressamente confermata non solo nel primo grado di giudizio ove il giudice evidenziava l'impossibilità di liquidare una somma maggiore a carico degli attori proprio per la mancanza di una espressione in tal senso, ma anche nei successivi gradi di giudizio ove si sottolineava inoltre che il riferimento all'equità non poteva supplire a tale mancanza;
si evidenziava inoltre che il riferimento all'equità era “ riservata alla sola subordinata e, quindi, riguardava soltanto l'ipotesi in cui fosse riconosciuto il diritto ad una somma minore – non maggiore – della somma chiesta con la principale. A fronte della inequivoca determinazione del quantum richiesto in principalità, il giudice di merito non aveva spazio per ricorrere ai criteri ermeneutici dei quali il mezzo di ricorso in esame lamenta la violazione (in claris non fit interpretatio)”. In sostanza, è altamente probabile che se non vi fosse stato l'errore dal parte dell'avv. Vitale, vi sarebbe stata così come confermato dal giudice in sentenza, una quantificazione corrispondente a quanto accertato in sede di consulenza;
tale errore rappresenta una grave violazione del dovere di diligenza a cui il professionista è tenuto (art. 1176 c.c.), da qualificare come “grave” per non aver richiesto, in termini inequivoci e chiari, nell'atto di citazione, il riconoscimento di una somma eventualmente anche maggiore di quella quantificata, esistendo già all'epoca della proposizione dell'azione (anno 2003) una consolidata giurisprudenza in tal senso (cfr., ad es., Cass. 19.06.1995 n. 6927; Cass. 10.04.2001 n. 5363; Cass. 15.05.2002 n. 7068). Pertanto la domanda va accolta con condanna a carico di parte convenuta a corrispondere agli attori l'importo di € 38.701,55 oltre cassa ed iva, interessi moratori ex d.lgs. 231/02 e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 26.10.1996, così come prevede la sentenza n. 5 del 29.12.2006-02.01.2007 del Tribunale di Napoli, e fino all'effettivo soddisfo, oltre ancora al maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c
4 Quanto alla domanda di manleva la stessa va accolta, risultando dalla documentazione versata agli atti, l'efficacia della polizza assicurativa sottoscritta dall'avv. Vitale, non essendovi stata alcuna interruzione della garanzia assicurativa nel periodo dal 26/11/1991 al 17/3/2017, quindi nel subentro di a CP_4
cfr. polizza “ n. 285 00102634” Controparte_1 CP_4
), pe e quest'ultima deve Controparte_5 tenere indenne il primo per i danni cagionati in occasione della sua attività professionale. In ossequio alla polizza n. 28500102634 e alle relative condizioni generali di contratto, pertanto, la Controparte_6 dovrà tenere indenne l'avv. Vitale per quanto questi è tenuto a corrispondere agli attori, anche ex art. 1917, III comma c.c.. Le spese di lite, infine, nei rapporti attori/convenuto, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, calcolate sullo scaglione di riferimento;
mentre possono essere compensate nel residuo rapporto convenuto/terza chiamata in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti Parte_1 Parte_3 di Vitale Avv. Alberto, nonché su quella da questi proposta nei confronti della così provvede: Controparte_1
a) accoglie la domanda come da motivazione e condanna parte convenuta a corrispondere agli attori l'importo di € 38.701,55, oltre cassa ed iva, interessi moratori ex d.lgs. 231/02 e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 26.10.1996, così come prevede la sentenza n. 5 del 29.12.2006-02.01.2007 del tribunale di Napoli, e fino all'effettivo soddisfo, oltre ancora al maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.; b) condanna la a tenere indenne parte Controparte_1 convenuta così come da motivazione;
c) condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, che liquida in euro 7.616,00 per compensi professionali, € 545,00 per spese vive, oltre quelle forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti, e con attribuzione in favore dell'Avv. Giammichele Scafato. d) compensa le residue spese processuali tra convenuto e terza;
e) condanna la a tenere indenne parte Controparte_1 convenuta anche per le competenze e spese di giudizio che la stessa sarà tenuta a pagare agli attori. Torre Annunziata, 16 ottobre 2025
Il giudice onorario del Tribunale dott. Luigi Ambrosino L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo
5 informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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T R A
E , elettivamente Parte_1 Parte_2
a n. 113, presso lo studio dell'avv. Grammichele Scarfato dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce all'atto di citazione -attori- E Avv. Alberto Vitale, quale procuratore di sè stesso, con studio in Gragnano alla via Nuova San Leone n. 99 -convenuto- E
, in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Stefano Carnevale giusta procura alle liti numero di repertorio 186905, numero di raccolta 30367, per Notar del 18 Dicembre 2014, ed Persona_1 elettiv suo studio sito in Napoli alla Via Mario Morgantini n.
3 -terza chiamata- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio l'avv. Vitale Alberto innanzi al questo Tribunale per sentir ivi accertare e dichiarare la sua responsabilità quale avvocato nel giudizio patrocinato nel loro interesse nei confronti della
[...]
, e per l'effetto condannarlo al Controparte_2 uantificati in euro 38.701,55 oltre a interessi con decorrenza dal 26.10.1996, con vittoria di spese e competenze di lite. A fondamento delle proprie istanze esponevano che con il patrocinio dell'avv. Alberto Vitale gli odierni attori, nel 2001 convenivano in Giudizio, dinnanzi al Tribunale di Napoli a seguito di riassunzione, l' Controparte_2
, quale concessionaria del Provveditorato alle Opere
[...]
Pubbliche della Campania, per ottenere la sua condanna al pagamento della somma di euro 95.083,30 loro spettante per varie attività di progettazione (progetto generale e progetti di
1 singoli lotti di lavori) svolte in relazione ad immobili della , CP_3
a titolo di corrispettivo contrattuale. Aggiungevano che nel corso del giudizio veniva disposta ctu per la corretta quantificazione dei compensi spettanti ai professionisti per l'attività svolta, i quali venivano quantificati in misura pari ad euro 133.847,35,; aggiungevano inoltre che tale compenso tuttavia non veniva liquidato in sede di sentenza ( cfr. sentenza n. 5/07) e ciò a causa di una non corretta quantificazione della domanda da parte del procuratore, non avendo quest'ultimo formulato espressa richiesta di condanna anche ad una somma eventualmente maggiore di quella numeraria domandata, ma essendosi limitato ad utilizzare, in subordine, la formula “ secondo equità”. Tale liquidazione veniva altresì confermata nei successivi gradi di giudizio. Gli attori, quindi, contestavano la responsabilità dell'avvocato per l'errore commesso in primo grado, non più emendabile nei gradi successivi. Si costituiva l'avv. Vitale non contestando oggettivamente il fatto storico, ma eccependo, comunque, l'infondatezza della domanda;
nel far ciò, veniva autorizzato, come richiesto, a chiamare in causa (in garanzia) la propria assicurazione professionale per essere eventualmente manlevato. Autorizzata la chiamata in causa della , in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, la stessa si costituiva eccependo l'inoperatività della polizza nonché in via subordinata eventuali limiti di indennizzo. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Ritenuta la natura documentale della causa, la stessa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione con i termini di legge. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III,
2 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Tanto premesso la domanda si palesa fondata per quanto di ragione. Date per note alle parti le circostanze di causa, è a dirsi che il fatto storico generante la lite è assolutamente pacifico e documentato, oltre a non essere contestato nel suo aspetto oggettivo da parte del convenuto. Risulta evidente l'errore in cui è incorso l'avv. Vitale, nell'essersi limitato a richiedere in primo grado la condanna al pagamento della “somma di € 95.145,80, ovvero in subordine di altra somma determinata secondo equità”. Invero tale espressione, come confermato anche nei successivi gradi di giudizio, non può ritenersi equivalente a quella “somma maggiore o minore”, essendo la decisione seconda equità concetto completamente diverso in ambito giuridico con un significato specifico ben preciso e ulteriore rispetto a quello comune. Quanto agli effetti dell'espressione “o quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia” il recente orientamento della Suprema Corte ha confermato come la stessa non rappresenti una mera clausola di stile ma al contrario possa trasformare il valore della causa (Cass. 6 aprile 2022 n.11213; Cass. 26 aprile 2021 n. 10984; Cass. 20 luglio 2018 n. 19455). In particolare, secondo tale orientamento la causa deve essere considerata di valore indeterminabile “qualora, nell'atto introduttivo, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti”; invero secondo la Corte non può ritenersi, “a priori” che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione. La richiesta di liquidare una somma determinata “o quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” come le altre formule equivalenti, quindi non può ex abrupto definirsi una formula di stile senza effetti e non piuttosto una espressa riserva per il conseguimento dell'eventuale maggiore somma dovuta. A fronte dell'evidente errore professionale e, quindi, del consequenziale inadempimento, è noto che, in linea generale, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che ai fini del riconoscimento della responsabilità professionale in capo all'avvocato negligente non è sufficiente accertare l'errato
3 adempimento del mandato conferitogli e dei connessi oneri professionali, essendo necessario dimostrare, in forza di criteri probabilistici, che se il legale non avesse commesso errori, il giudizio avrebbe avuto un esito diverso per la parte: “La responsabilità professionale dell'avvocato non discende dal mero fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato processuale ottenuto” (ex multis, Cass. civ., sez. III, 20/03/2018, n. 6862). Nel caso di specie tale circostanza risulta espressamente confermata non solo nel primo grado di giudizio ove il giudice evidenziava l'impossibilità di liquidare una somma maggiore a carico degli attori proprio per la mancanza di una espressione in tal senso, ma anche nei successivi gradi di giudizio ove si sottolineava inoltre che il riferimento all'equità non poteva supplire a tale mancanza;
si evidenziava inoltre che il riferimento all'equità era “ riservata alla sola subordinata e, quindi, riguardava soltanto l'ipotesi in cui fosse riconosciuto il diritto ad una somma minore – non maggiore – della somma chiesta con la principale. A fronte della inequivoca determinazione del quantum richiesto in principalità, il giudice di merito non aveva spazio per ricorrere ai criteri ermeneutici dei quali il mezzo di ricorso in esame lamenta la violazione (in claris non fit interpretatio)”. In sostanza, è altamente probabile che se non vi fosse stato l'errore dal parte dell'avv. Vitale, vi sarebbe stata così come confermato dal giudice in sentenza, una quantificazione corrispondente a quanto accertato in sede di consulenza;
tale errore rappresenta una grave violazione del dovere di diligenza a cui il professionista è tenuto (art. 1176 c.c.), da qualificare come “grave” per non aver richiesto, in termini inequivoci e chiari, nell'atto di citazione, il riconoscimento di una somma eventualmente anche maggiore di quella quantificata, esistendo già all'epoca della proposizione dell'azione (anno 2003) una consolidata giurisprudenza in tal senso (cfr., ad es., Cass. 19.06.1995 n. 6927; Cass. 10.04.2001 n. 5363; Cass. 15.05.2002 n. 7068). Pertanto la domanda va accolta con condanna a carico di parte convenuta a corrispondere agli attori l'importo di € 38.701,55 oltre cassa ed iva, interessi moratori ex d.lgs. 231/02 e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 26.10.1996, così come prevede la sentenza n. 5 del 29.12.2006-02.01.2007 del Tribunale di Napoli, e fino all'effettivo soddisfo, oltre ancora al maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c
4 Quanto alla domanda di manleva la stessa va accolta, risultando dalla documentazione versata agli atti, l'efficacia della polizza assicurativa sottoscritta dall'avv. Vitale, non essendovi stata alcuna interruzione della garanzia assicurativa nel periodo dal 26/11/1991 al 17/3/2017, quindi nel subentro di a CP_4
cfr. polizza “ n. 285 00102634” Controparte_1 CP_4
), pe e quest'ultima deve Controparte_5 tenere indenne il primo per i danni cagionati in occasione della sua attività professionale. In ossequio alla polizza n. 28500102634 e alle relative condizioni generali di contratto, pertanto, la Controparte_6 dovrà tenere indenne l'avv. Vitale per quanto questi è tenuto a corrispondere agli attori, anche ex art. 1917, III comma c.c.. Le spese di lite, infine, nei rapporti attori/convenuto, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, calcolate sullo scaglione di riferimento;
mentre possono essere compensate nel residuo rapporto convenuto/terza chiamata in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti Parte_1 Parte_3 di Vitale Avv. Alberto, nonché su quella da questi proposta nei confronti della così provvede: Controparte_1
a) accoglie la domanda come da motivazione e condanna parte convenuta a corrispondere agli attori l'importo di € 38.701,55, oltre cassa ed iva, interessi moratori ex d.lgs. 231/02 e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 26.10.1996, così come prevede la sentenza n. 5 del 29.12.2006-02.01.2007 del tribunale di Napoli, e fino all'effettivo soddisfo, oltre ancora al maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.; b) condanna la a tenere indenne parte Controparte_1 convenuta così come da motivazione;
c) condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, che liquida in euro 7.616,00 per compensi professionali, € 545,00 per spese vive, oltre quelle forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti, e con attribuzione in favore dell'Avv. Giammichele Scafato. d) compensa le residue spese processuali tra convenuto e terza;
e) condanna la a tenere indenne parte Controparte_1 convenuta anche per le competenze e spese di giudizio che la stessa sarà tenuta a pagare agli attori. Torre Annunziata, 16 ottobre 2025
Il giudice onorario del Tribunale dott. Luigi Ambrosino L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo
5 informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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