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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 347/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
TT AN TA, AT
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7355/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_2 - CF_1
elettivamente domiciliato presso V Principe A Duca D'Aosta 20 Int 4 80053 Castellammare Di Stabia
NA
Resistente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11592/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239003455469000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5746/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ADER ha proposto gravame avverso la sentenza della cgt I grado di Napoli n. 11592/10/24 con la quale era stato accolto il ricorso reclamo della contribuente avverso intimazione di pagamento n.
07120229022285259000 notificata il 24.2.23 per l'importo di €. 61602.66, limitatamente all' avviso di accertamento n.TF502AE2415/2012, afferente al recupero a tassazione dell'imposta, rispettivamente IVA ed IRAP anno 2008, notificata il 22/11/2012 e all'Intimazione di pagamento n. TF51PNR003132071, asseritamente notificata in data 04/04/2017.
Come da sentenza: la Società Resistente_3 con ricorso/reclamo, ex art. 17 Bis D. Lgs n. 546/1992, notificato, a mezzo PEC del 24/04/2023 e depositato in data 10/05/2023
(RGR n.6695/2023) impugnava l'intimazione di pagamento, ex art. 50 comma 2 dpr n. 602/1973 n.
07120229022285259000, emessa e notificatale, addì 24/02/2023, ad istanza dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione della Provincia di Napoli per l'importo di €. 61602.66, generata da cartelle di pagamento, aventi ad oggetto vari Tributi, limitatamente all'Intimazione di pagamento n. TF51PNR003132071, asseritamente notificata in data 04/04/2017, successivamente all' avviso di accertamento n.TF502AE2415/2012, afferente al recupero a tassazione dell'imposta, rispettivamente IVA ed IRAP anno 2008, notificata il 22/11/2012, pari ad € 4.545,94.
Deduceva il vizio di motivazione dell'atto in violazione del disposto dell'art. 7, comma 1 dello Statuto del
Contribuente, legge n. 212/2022, sia sul metodo criptico, applicato per il calcolo degli interessi;
ed inoltre l'illegittimità dell'intimazione per omessa ovvero irregolare notificazione degli atti presupposti. Deduceva, nello specifico, che tale circostanza fattuale e di diritto viziava in radice il provvedimento in parola, per intervenuta prescrizione del diritto a rivendicare la pretesa, sussistendo la decorrenza dei termini di legge, per quanto atteneva al tributo in esame, anno d'imposta 2008, nonché la decadenza dall'esercizio dell'azione tributaria.
La CGT I grado – previa integrazione del contraddittorio con i soci della snc- esaminati gli atti, ritenevano che la documentazione allegata dalla Agenzia fosse da ritenersi tardiva, come eccepito dalla ricorrente, perché depositata in violazione dell'art. 32 comma 1 Dlgs n. 546/1992: “ Invero, il tempo utile per il deposito della documentazione è fino venti (20) giorni liberi, prima dell'udienza di trattazione;
nel caso di specie
19/02/2024. Di conseguenza, la difesa della Concessionaria avrebbe dovuto versare in atti la documentazione di cui fa menzione nelle controdeduzioni, entro e non oltre il 26 /01/ 2024, nel rispetto dei termini liberi di cui al citato articolo. Si evince - ictu oculi - che la parte resistente ha soltanto dichiarato la regolare e tempestiva notifica degli atti presupposti;
infatti, nulla ha versato nel fascicolo telematico di ufficio, a titolo di rilievo probatorio”. Sicchè ritenevano che non fosse stata fornita prova in merito alla avvenuta rituale notifica degli atti presupposti, con conseguente prescrizione dei crediti vantati.
L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non provata la notifica e gli atti presupposti. Ha evidenziato di non aver potuto allegare le notifiche in quanto effettuate dall'ente impositore che non era parte del giudizio;
e comunque che i documenti che le attestavano potevano essere allegati in quanto nuovi o comunque, secondo la nuova formulazione dell'art. 58 in quanto indispensabili. La notifica degli atti presupposti dava conto dell'interruzione della prescrizione di crediti di natura erariale.
Ha dedotto, in ogni caso, la violazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore e la conseguente nullità della sentenza per violazione dell''art. 14, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 secondo cui “Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi”. Ed ha chiesto la remissione al primo giudice.
Infine ha dedotto l'erroneità della sentenza anche con riguardo alla tardività dell'allegazione poiché come risultava per tabulas dal fascicolo telematico di primo grado, la documentazione di cui il concessionario fa menzione nelle proprie controdeduzioni depositate in data 19/10/2023, ovvero nel rispetto del termine di cui all'art. 23 del D.Lgs. 546/1992, è stata depositata contestualmente alle controdeduzioni stesse, ovvero in data 19/10/2023 e, quindi, entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza di trattazione (fissata per il giorno
19/02/2024).
Ha chiesto la riforma della sentenza gravata.
Si è costituita la sola società; mentre dei contribuenti va dichiarata in questa sede la contumacia.
Ha dedotto la tardività delle allegazioni documentali ed in ogni caso la erroneità delle notifiche, non ricevute dal legale rappresentante, e la prescrizione delle somme e comunque quella quinquennale delle sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia è decisa come segue sulla scorta della ragione più liquida facendosi i riferimento al principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Sez. 5 - , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; conforme
Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione civile sez. lav., 14/03/2019, (ud. 23/10/2018, dep.
14/03/2019), n.7307)..
In via del tutto preliminare va dipanata la questione attinente alle allegazioni documentali.
In base al combinato disposto degli artt. 58 e 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella formulazione applicabile in questo giudizio, è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, anche nel caso in cui non sussista l'impossibilità per le parti di produrli in primo grado.
Tale principio è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità facendo leva su un'interpretazione delle norme testé citate che contemplano una facoltà di produzione processuale più ampia di quella prevista dall'art. 345 c.p.c. Difatti, nel codice del processo tributario la norma di riferimento è il comma 2 dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 cit., il quale prevede espressamente che in sede di appello "
è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti", mentre l'art. 61 del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992 dispone che "nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione"( vedi da ultimo Cassazione civile sez. trib., 21/06/2025 n.16625, Cassazione civile sez. trib., 23/04/2025, n.10549,
Cassazione civile sez. trib., 21/10/2024, n.27265 e Cass., sez. tributaria, 21 marzo 2023, n. 8089),.
Occorre, peraltro, farsi carico di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. bb), del D.Lgs. 30 dicembre 2023,
n. 220, il quale sostituisce l'art. 58, dettando il seguente nuovo testo della norma: "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile."
La novella legislativa, che, almeno prima facie, pare restringere la facoltà di produrre nuovi documenti in appello, non si applica nel presente giudizio, atteso che l'art. 4 del medesimo D.Lgs. n. 220 cit. regola l'entrata in vigore delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 546 del 1992 cit., stabilendo, per quel che riguarda, in particolare, il presente giudizio, che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1 settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), c.) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto."
Posto che l'entrata in vigore della normativa in questione è stata fissata al 4 gennaio 2024, essa non trova applicazione nel giudizio attualmente in corso, atteso che esso è stato instaurato ben prima di tale data (in quanto il ricorso di primo grado è stato notificato nella aprile 2023).
Va, pertanto, confermata la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza anteriore in ordine alla possibilità di depositare documenti per la prima volta in grado di appello.
Tale conclusione comporta l'accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate.
DE deduce che “ la notifica dell'intimazione di pagamento n. TF5IPRN003132017 avvenuta il 04/04/2017
(in riferimento all'avviso di accertamento n. 67117014399971002000), nonché dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 071/2018/89044939933000 avvenuta il 07/12/2018” .Deduce altresì che “Trattasi, come sopra detto, dell' avviso di intimazione di pagamento n. 071/2018/9044939933000 notificato dall'agente della riscossione in data 07/12/2018, dell'avviso di intimazione di pagamento n. TF5IPRN03132017 notificato dall'ente impositore in data 04/04/2017, nonchè dell'avviso di accertamento n. TF502A02415 notificato dall'ente impositore il 22/11/2012 (avviso avverso il quale parte ricorrente, oggi appellata, proponeva opposizione, all'esito della quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania con la sentenza n.
9270/2016 rigettava l'impugnativa previa conferma dell'avviso erariale), il cui riferimento interno avente n.
67117014399971002000 è stato regolarmente depositato in atti in primo grado (cfr. allegati); “considerato che le imposte erariali Iva ed Irap hanno prescrizione decennale, e che quelle reclamate nell'atto impugnato in primo grado risalgono all'anno 2008, non vi è dubbio che gli atti presupposti abbiano interrotto il termine di prescrizione, in quanto regolarmente notificati, prima, da parte dell'ente impositore nell'anno 2012 (cfr. avviso di accertamento n. TF502A02415) e nell'anno 2016 (cfr. intimazione di pagamento n.
TF5IPRN03132017), e poi, da parte dell'agente della riscossione nell'anno 2018 (cfr. avviso di intimazione di pagamento n. 071/2018/9044939933000) e nell'anno 2023 (cfr. l'avviso intimazione di pagamento impugnata n. 071/2023/9003455469/000). Per cui, alcuna prescrizione è intervenuta…”.
Ebbene risultano provate le notifiche: dell'avviso di accertamento n. TF502A02415 notificato dall'ente impositore il 22/11/2012 ( anche nel termine di decadenza); la notifica dell'intimazione di pagamento n.
TF5IPRN003132017 avvenuta il 04/04/2017; l'avviso di intimazione di pagamento n.
071/2018/9044939933000 notificato dall'agente della riscossione in data 07/12/2018. La ricezione delle stesse assistita dalla presunzione di cui all'art. 1335 cc cui nulla ha opposto la società, limitandosi ad affermare che le notifiche non sarebbero state ricevute dal legale rappresentante.
Nessuna prescrizione decennale è intervenuta trattandosi di tributi erariali;
neppure risulta maturata la prescrizione quinquennale per le sanzioni, essendo gli atti interruttivi intervenuti nel quinquennio, da ultimo tenuto conto della sospensione per la pandemia COVID, a decorrere dal 2018 al 2023 quando è stato notificato l'atto oggetto del presente giudizio.
L'appello va dunque accolto ed, in riforma dell'impugnata sentenza, va confermato l'atto impositivo gravato.
Le spese di primo grado possono essere compensate in ragione delle motivazioni sopra esposte in ordine all'allegazione documentale. Quelle di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso. Condanna l'appellato contribuente al pagamento delle spese e competenze del secondo grado, liquidate complessivamente in Euro 780,00 oltre accessori;
compensate per il primo grado.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
TT AN TA, AT
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7355/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_2 - CF_1
elettivamente domiciliato presso V Principe A Duca D'Aosta 20 Int 4 80053 Castellammare Di Stabia
NA
Resistente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11592/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239003455469000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5746/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ADER ha proposto gravame avverso la sentenza della cgt I grado di Napoli n. 11592/10/24 con la quale era stato accolto il ricorso reclamo della contribuente avverso intimazione di pagamento n.
07120229022285259000 notificata il 24.2.23 per l'importo di €. 61602.66, limitatamente all' avviso di accertamento n.TF502AE2415/2012, afferente al recupero a tassazione dell'imposta, rispettivamente IVA ed IRAP anno 2008, notificata il 22/11/2012 e all'Intimazione di pagamento n. TF51PNR003132071, asseritamente notificata in data 04/04/2017.
Come da sentenza: la Società Resistente_3 con ricorso/reclamo, ex art. 17 Bis D. Lgs n. 546/1992, notificato, a mezzo PEC del 24/04/2023 e depositato in data 10/05/2023
(RGR n.6695/2023) impugnava l'intimazione di pagamento, ex art. 50 comma 2 dpr n. 602/1973 n.
07120229022285259000, emessa e notificatale, addì 24/02/2023, ad istanza dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione della Provincia di Napoli per l'importo di €. 61602.66, generata da cartelle di pagamento, aventi ad oggetto vari Tributi, limitatamente all'Intimazione di pagamento n. TF51PNR003132071, asseritamente notificata in data 04/04/2017, successivamente all' avviso di accertamento n.TF502AE2415/2012, afferente al recupero a tassazione dell'imposta, rispettivamente IVA ed IRAP anno 2008, notificata il 22/11/2012, pari ad € 4.545,94.
Deduceva il vizio di motivazione dell'atto in violazione del disposto dell'art. 7, comma 1 dello Statuto del
Contribuente, legge n. 212/2022, sia sul metodo criptico, applicato per il calcolo degli interessi;
ed inoltre l'illegittimità dell'intimazione per omessa ovvero irregolare notificazione degli atti presupposti. Deduceva, nello specifico, che tale circostanza fattuale e di diritto viziava in radice il provvedimento in parola, per intervenuta prescrizione del diritto a rivendicare la pretesa, sussistendo la decorrenza dei termini di legge, per quanto atteneva al tributo in esame, anno d'imposta 2008, nonché la decadenza dall'esercizio dell'azione tributaria.
La CGT I grado – previa integrazione del contraddittorio con i soci della snc- esaminati gli atti, ritenevano che la documentazione allegata dalla Agenzia fosse da ritenersi tardiva, come eccepito dalla ricorrente, perché depositata in violazione dell'art. 32 comma 1 Dlgs n. 546/1992: “ Invero, il tempo utile per il deposito della documentazione è fino venti (20) giorni liberi, prima dell'udienza di trattazione;
nel caso di specie
19/02/2024. Di conseguenza, la difesa della Concessionaria avrebbe dovuto versare in atti la documentazione di cui fa menzione nelle controdeduzioni, entro e non oltre il 26 /01/ 2024, nel rispetto dei termini liberi di cui al citato articolo. Si evince - ictu oculi - che la parte resistente ha soltanto dichiarato la regolare e tempestiva notifica degli atti presupposti;
infatti, nulla ha versato nel fascicolo telematico di ufficio, a titolo di rilievo probatorio”. Sicchè ritenevano che non fosse stata fornita prova in merito alla avvenuta rituale notifica degli atti presupposti, con conseguente prescrizione dei crediti vantati.
L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non provata la notifica e gli atti presupposti. Ha evidenziato di non aver potuto allegare le notifiche in quanto effettuate dall'ente impositore che non era parte del giudizio;
e comunque che i documenti che le attestavano potevano essere allegati in quanto nuovi o comunque, secondo la nuova formulazione dell'art. 58 in quanto indispensabili. La notifica degli atti presupposti dava conto dell'interruzione della prescrizione di crediti di natura erariale.
Ha dedotto, in ogni caso, la violazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore e la conseguente nullità della sentenza per violazione dell''art. 14, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 secondo cui “Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi”. Ed ha chiesto la remissione al primo giudice.
Infine ha dedotto l'erroneità della sentenza anche con riguardo alla tardività dell'allegazione poiché come risultava per tabulas dal fascicolo telematico di primo grado, la documentazione di cui il concessionario fa menzione nelle proprie controdeduzioni depositate in data 19/10/2023, ovvero nel rispetto del termine di cui all'art. 23 del D.Lgs. 546/1992, è stata depositata contestualmente alle controdeduzioni stesse, ovvero in data 19/10/2023 e, quindi, entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza di trattazione (fissata per il giorno
19/02/2024).
Ha chiesto la riforma della sentenza gravata.
Si è costituita la sola società; mentre dei contribuenti va dichiarata in questa sede la contumacia.
Ha dedotto la tardività delle allegazioni documentali ed in ogni caso la erroneità delle notifiche, non ricevute dal legale rappresentante, e la prescrizione delle somme e comunque quella quinquennale delle sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia è decisa come segue sulla scorta della ragione più liquida facendosi i riferimento al principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Sez. 5 - , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; conforme
Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione civile sez. lav., 14/03/2019, (ud. 23/10/2018, dep.
14/03/2019), n.7307)..
In via del tutto preliminare va dipanata la questione attinente alle allegazioni documentali.
In base al combinato disposto degli artt. 58 e 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella formulazione applicabile in questo giudizio, è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, anche nel caso in cui non sussista l'impossibilità per le parti di produrli in primo grado.
Tale principio è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità facendo leva su un'interpretazione delle norme testé citate che contemplano una facoltà di produzione processuale più ampia di quella prevista dall'art. 345 c.p.c. Difatti, nel codice del processo tributario la norma di riferimento è il comma 2 dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 cit., il quale prevede espressamente che in sede di appello "
è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti", mentre l'art. 61 del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992 dispone che "nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione"( vedi da ultimo Cassazione civile sez. trib., 21/06/2025 n.16625, Cassazione civile sez. trib., 23/04/2025, n.10549,
Cassazione civile sez. trib., 21/10/2024, n.27265 e Cass., sez. tributaria, 21 marzo 2023, n. 8089),.
Occorre, peraltro, farsi carico di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. bb), del D.Lgs. 30 dicembre 2023,
n. 220, il quale sostituisce l'art. 58, dettando il seguente nuovo testo della norma: "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile."
La novella legislativa, che, almeno prima facie, pare restringere la facoltà di produrre nuovi documenti in appello, non si applica nel presente giudizio, atteso che l'art. 4 del medesimo D.Lgs. n. 220 cit. regola l'entrata in vigore delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 546 del 1992 cit., stabilendo, per quel che riguarda, in particolare, il presente giudizio, che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1 settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), c.) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto."
Posto che l'entrata in vigore della normativa in questione è stata fissata al 4 gennaio 2024, essa non trova applicazione nel giudizio attualmente in corso, atteso che esso è stato instaurato ben prima di tale data (in quanto il ricorso di primo grado è stato notificato nella aprile 2023).
Va, pertanto, confermata la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza anteriore in ordine alla possibilità di depositare documenti per la prima volta in grado di appello.
Tale conclusione comporta l'accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate.
DE deduce che “ la notifica dell'intimazione di pagamento n. TF5IPRN003132017 avvenuta il 04/04/2017
(in riferimento all'avviso di accertamento n. 67117014399971002000), nonché dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 071/2018/89044939933000 avvenuta il 07/12/2018” .Deduce altresì che “Trattasi, come sopra detto, dell' avviso di intimazione di pagamento n. 071/2018/9044939933000 notificato dall'agente della riscossione in data 07/12/2018, dell'avviso di intimazione di pagamento n. TF5IPRN03132017 notificato dall'ente impositore in data 04/04/2017, nonchè dell'avviso di accertamento n. TF502A02415 notificato dall'ente impositore il 22/11/2012 (avviso avverso il quale parte ricorrente, oggi appellata, proponeva opposizione, all'esito della quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania con la sentenza n.
9270/2016 rigettava l'impugnativa previa conferma dell'avviso erariale), il cui riferimento interno avente n.
67117014399971002000 è stato regolarmente depositato in atti in primo grado (cfr. allegati); “considerato che le imposte erariali Iva ed Irap hanno prescrizione decennale, e che quelle reclamate nell'atto impugnato in primo grado risalgono all'anno 2008, non vi è dubbio che gli atti presupposti abbiano interrotto il termine di prescrizione, in quanto regolarmente notificati, prima, da parte dell'ente impositore nell'anno 2012 (cfr. avviso di accertamento n. TF502A02415) e nell'anno 2016 (cfr. intimazione di pagamento n.
TF5IPRN03132017), e poi, da parte dell'agente della riscossione nell'anno 2018 (cfr. avviso di intimazione di pagamento n. 071/2018/9044939933000) e nell'anno 2023 (cfr. l'avviso intimazione di pagamento impugnata n. 071/2023/9003455469/000). Per cui, alcuna prescrizione è intervenuta…”.
Ebbene risultano provate le notifiche: dell'avviso di accertamento n. TF502A02415 notificato dall'ente impositore il 22/11/2012 ( anche nel termine di decadenza); la notifica dell'intimazione di pagamento n.
TF5IPRN003132017 avvenuta il 04/04/2017; l'avviso di intimazione di pagamento n.
071/2018/9044939933000 notificato dall'agente della riscossione in data 07/12/2018. La ricezione delle stesse assistita dalla presunzione di cui all'art. 1335 cc cui nulla ha opposto la società, limitandosi ad affermare che le notifiche non sarebbero state ricevute dal legale rappresentante.
Nessuna prescrizione decennale è intervenuta trattandosi di tributi erariali;
neppure risulta maturata la prescrizione quinquennale per le sanzioni, essendo gli atti interruttivi intervenuti nel quinquennio, da ultimo tenuto conto della sospensione per la pandemia COVID, a decorrere dal 2018 al 2023 quando è stato notificato l'atto oggetto del presente giudizio.
L'appello va dunque accolto ed, in riforma dell'impugnata sentenza, va confermato l'atto impositivo gravato.
Le spese di primo grado possono essere compensate in ragione delle motivazioni sopra esposte in ordine all'allegazione documentale. Quelle di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso. Condanna l'appellato contribuente al pagamento delle spese e competenze del secondo grado, liquidate complessivamente in Euro 780,00 oltre accessori;
compensate per il primo grado.