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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 3128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3128 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3128/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SPERANZA LILIANA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12091/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - NE - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240157816454000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2881/2026 depositato il 16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI ED INSISTE SULLA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. impugnava la cartella di pagamento n. 071 2024 01578164 54/000, notificata in data 7 aprile 2025 dall'Agenzia delle Entrate – NE, recante l'iscrizione a ruolo della somma complessiva di euro 1.963,54, di cui euro 1.402,00 a titolo di IRPEF per l'anno d'imposta 2021, euro 555,66 per sanzioni ed interessi ed euro 5,88 per spese di notifica, derivante dal recupero di un asserito minor credito riferito all'annualità precedente (IRPEF 2020). Il ricorrente deduceva l'illegittimità della pretesa erariale sotto plurimi profili, contestando l'insussistenza del presupposto impositivo e l'erroneità del recupero operato dall'Amministrazione finanziaria. In particolare, esponeva che il credito oggetto di disconoscimento traeva origine dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2019, correttamente indicata nel Modello Redditi 2020 (quadro RX1), e successivamente riportata, senza variazioni né rilievi, nel Modello Redditi 2021 (periodo d'imposta 2020) e nel Modello Redditi 2022 (periodo d'imposta 2021). Sosteneva che non sussisteva alcuna irregolarità, né formale né sostanziale, nella formazione e nel riporto del credito, essendo lo stesso legittimamente maturato in conseguenza del versamento di contributi previdenziali INPS effettuati nell'anno 2019 per l'importo complessivo di euro 4.034,00, regolarmente indicati tra gli oneri deducibili nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta. Tali versamenti, debitamente documentati, avevano determinato la formazione del credito IRPEF poi riportato nelle annualità successive, secondo il meccanismo fisiologico di compensazione e riporto previsto dalla normativa vigente. Chiedeva, pertanto, l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio la Direzione Provinciale II di Napoli dell'Agenzia delle Entrate, la quale, con memoria difensiva, rappresentava che l'Ufficio territoriale di Castellammare di Stabia, all'esito dell'esame della documentazione prodotta dal contribuente, aveva provveduto all'emissione di un provvedimento di sgravio della cartella oggetto di impugnazione. Alla luce dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato, l'Ufficio concludeva per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione integrale delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Estinzione del giudizio. Il giudice osserva che dalla documentazione prodotta in atti risulta che, successivamente alla proposizione del ricorso, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Castellammare di Stabia ha emesso formale provvedimento di sgravio totale delle somme iscritte a ruolo in data 11 luglio 2025, a seguito di riliquidazione effettuata ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, con annullamento integrale degli importi relativi all'IRPEF 2021, nonché delle connesse sanzioni ed interessi, per complessivi euro 1.957,66. Il suddetto provvedimento ha eliminato in via definitiva la pretesa tributaria oggetto del presente giudizio, determinando la totale caducazione dell'atto impugnato. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, ricorre la cessazione della materia del contendere allorché l'Amministrazione finanziaria, in autotutela o comunque in via amministrativa, provveda all'annullamento dell'atto impugnato ovvero venga meno l'interesse delle parti alla decisione, per effetto del soddisfacimento della pretesa azionata dal contribuente (ex multis, Cass. civ., sez. V, nn. 22062/2017, 16341/2018, 10728/2020). In tali ipotesi, il giudice deve limitarsi a prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. Nel caso di specie, l'integrale sgravio della cartella di pagamento ha determinato il venir meno dell'oggetto del contendere e dell'interesse delle parti alla decisione nel merito, imponendo la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il giudice, osserva che l'annullamento dell'atto è intervenuto soltanto in epoca successiva alla proposizione del ricorso, nonostante i reiterati tentativi del contribuente di ottenere in sede amministrativa il riconoscimento del credito vantato. Ne consegue che il ricorso giurisdizionale si è reso necessario per la tutela delle proprie ragioni, non potendosi ravvisare alcun comportamento collaborativo tempestivo da parte dell'Amministrazione. Si ritiene che, ai sensi degli artt. 15 e 46 del D.Lgs. n. 546/1992, le spese di lite vanno poste integralmente a carico dell'Amministrazione finanziaria, nella misura che sarà liquidata in dispositivo, non ravvisandosi giusti motivi per disporne la compensazione. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER CESSATA MATERIA DELA CONTENDERE. CONDANNA PARTE RESISTENTE AL PAGAMENTO DI EURO 500,00 OLTRE ACCESSORI COME PER LEGGE DA DISTRARSI IN FAVORE DEL DIFENSORE ANTISTATARIO.
Così deciso in Napoli, 28/01/2026
Giudice monocratico
AN NZ
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SPERANZA LILIANA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12091/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - NE - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240157816454000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2881/2026 depositato il 16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI ED INSISTE SULLA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. impugnava la cartella di pagamento n. 071 2024 01578164 54/000, notificata in data 7 aprile 2025 dall'Agenzia delle Entrate – NE, recante l'iscrizione a ruolo della somma complessiva di euro 1.963,54, di cui euro 1.402,00 a titolo di IRPEF per l'anno d'imposta 2021, euro 555,66 per sanzioni ed interessi ed euro 5,88 per spese di notifica, derivante dal recupero di un asserito minor credito riferito all'annualità precedente (IRPEF 2020). Il ricorrente deduceva l'illegittimità della pretesa erariale sotto plurimi profili, contestando l'insussistenza del presupposto impositivo e l'erroneità del recupero operato dall'Amministrazione finanziaria. In particolare, esponeva che il credito oggetto di disconoscimento traeva origine dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2019, correttamente indicata nel Modello Redditi 2020 (quadro RX1), e successivamente riportata, senza variazioni né rilievi, nel Modello Redditi 2021 (periodo d'imposta 2020) e nel Modello Redditi 2022 (periodo d'imposta 2021). Sosteneva che non sussisteva alcuna irregolarità, né formale né sostanziale, nella formazione e nel riporto del credito, essendo lo stesso legittimamente maturato in conseguenza del versamento di contributi previdenziali INPS effettuati nell'anno 2019 per l'importo complessivo di euro 4.034,00, regolarmente indicati tra gli oneri deducibili nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta. Tali versamenti, debitamente documentati, avevano determinato la formazione del credito IRPEF poi riportato nelle annualità successive, secondo il meccanismo fisiologico di compensazione e riporto previsto dalla normativa vigente. Chiedeva, pertanto, l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio la Direzione Provinciale II di Napoli dell'Agenzia delle Entrate, la quale, con memoria difensiva, rappresentava che l'Ufficio territoriale di Castellammare di Stabia, all'esito dell'esame della documentazione prodotta dal contribuente, aveva provveduto all'emissione di un provvedimento di sgravio della cartella oggetto di impugnazione. Alla luce dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato, l'Ufficio concludeva per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione integrale delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Estinzione del giudizio. Il giudice osserva che dalla documentazione prodotta in atti risulta che, successivamente alla proposizione del ricorso, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Castellammare di Stabia ha emesso formale provvedimento di sgravio totale delle somme iscritte a ruolo in data 11 luglio 2025, a seguito di riliquidazione effettuata ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, con annullamento integrale degli importi relativi all'IRPEF 2021, nonché delle connesse sanzioni ed interessi, per complessivi euro 1.957,66. Il suddetto provvedimento ha eliminato in via definitiva la pretesa tributaria oggetto del presente giudizio, determinando la totale caducazione dell'atto impugnato. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, ricorre la cessazione della materia del contendere allorché l'Amministrazione finanziaria, in autotutela o comunque in via amministrativa, provveda all'annullamento dell'atto impugnato ovvero venga meno l'interesse delle parti alla decisione, per effetto del soddisfacimento della pretesa azionata dal contribuente (ex multis, Cass. civ., sez. V, nn. 22062/2017, 16341/2018, 10728/2020). In tali ipotesi, il giudice deve limitarsi a prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. Nel caso di specie, l'integrale sgravio della cartella di pagamento ha determinato il venir meno dell'oggetto del contendere e dell'interesse delle parti alla decisione nel merito, imponendo la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il giudice, osserva che l'annullamento dell'atto è intervenuto soltanto in epoca successiva alla proposizione del ricorso, nonostante i reiterati tentativi del contribuente di ottenere in sede amministrativa il riconoscimento del credito vantato. Ne consegue che il ricorso giurisdizionale si è reso necessario per la tutela delle proprie ragioni, non potendosi ravvisare alcun comportamento collaborativo tempestivo da parte dell'Amministrazione. Si ritiene che, ai sensi degli artt. 15 e 46 del D.Lgs. n. 546/1992, le spese di lite vanno poste integralmente a carico dell'Amministrazione finanziaria, nella misura che sarà liquidata in dispositivo, non ravvisandosi giusti motivi per disporne la compensazione. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER CESSATA MATERIA DELA CONTENDERE. CONDANNA PARTE RESISTENTE AL PAGAMENTO DI EURO 500,00 OLTRE ACCESSORI COME PER LEGGE DA DISTRARSI IN FAVORE DEL DIFENSORE ANTISTATARIO.
Così deciso in Napoli, 28/01/2026
Giudice monocratico
AN NZ