TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/12/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro n. 2412/25 R.Gen.
Il Giudice designato dr. SS DI PIETRO, nella causa
TRA
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Roma Parte_1
Via delle Acacie n. 13 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Andreozzi che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrenti
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, convenuto contumace all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso,
- NA il Controparte_1
al pagamento, in favore della ricorrente , dell'indennità Parte_1 risarcitoria ex art. 32 legge n. 183/2010 per l'illegittima reiterazione di contratti a termine perpetratasi sino all'anno scolastico 2024/2025 che quantifica nella misura di 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo;
- NA parte convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida in euro 5.360,00 oltre spese generali al 15%,
1 iva e cpa nonché oltre rimborso di metà del contributo unificato versato (euro
118,50).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, insegnante di religione cattolica in servizio presso il Parte_1
LE RI TI sito in Via G.B. De Mattia, 1 Morlupo (RM), ha esposto di aver stipulato, nel corso degli anni, con il Controparte_1
una serie di contratti a tempo determinato, deducendo che ciò
[...]
costituirebbe una violazione sia della normativa nazionale sul lavoro a termine
– ed in particolare dell'art. 5 d.lgs. n. 368 del 2001 che prevede il limite temporale dei 36 mesi alla successione di contratti a termine – sia di quella europea recata dalla clausola 5 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n.
1999/70 del 28 giugno 1999. Ha chiesto, pertanto, la condanna del
[...]
al risarcimento del danno per abusiva reiterazione Controparte_1
del contratto a termine da quantificarsi nella misura di 24 mensilità dell'ultima mensilità di retribuzione di fatto.
Nonostante la regolarità della notifica, il Controparte_1
non si è costituito in giudizio.
[...]
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso merita accoglimento.
La questione sottoposta all'attenzione di questo Tribunale è stata affrontata più volte dalla giurisprudenza di merito (cfr. Corte App. Roma n.
1849/21; Corte App. Roma n. 413/21; Corte App. Roma n. 283/21; Corte App.
Firenze n. 130/21; Tribunale di Velletri n. 105/22) e recentemente anche dalla
Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 18698/22; Cass. n. 19319/22; Cass.
n.19044/22) che hanno chiarito quali sono le condizioni per affermare la configurabilità della fattispecie dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine con riferimento agli insegnanti di religione cattolica, figura professionale del
2 personale scolastico disciplinata da una normativa ad hoc, e delineato i rimedi di tutela connessi a detto abuso.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità da ultimo menzionata ha affermato i seguenti principi di diritto: “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di
Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi Eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”;
“Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art.
28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”;
“I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica,
3 secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga CP_1 contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso
a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso” (Cass. n. 19319 del 2022 alla cui ampia e condivisibile motivazione si rimanda).
Orbene, in applicazione dei principi di diritto appena riportati, va accolta, nei termini di seguito indicati, la domanda con la quale la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno derivante dalla mancata indizione dei concorsi triennali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli.
Invero, i servizi prestati dalla ricorrente con contratto a tempo determinato dichiarati nell'atto di ricorso trovano precipuo riscontro nella documentazione in atti. Tutti tali contratti di lavoro hanno durata annuale per l'intero anno scolastico con scadenza al 31 agosto. La ricorrenti ha allegato di non essere stata ancora immessa in ruolo e la medesima, sin dalla presentazione dell'atto introduttivo, ha precisato che l'ultimo concorso finalizzato all'immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica si è svolto nel 2004.
In difetto di costituzione del , non sono emersi Controparte_1
elementi idonei a smentire tali assunti e – soprattutto – non risulta che nel periodo oggetto di causa (dall'anno scolastico 2005/2006 all'anno scolastico
2024/2025) siano state indette procedure di reclutamento del personale docente in questione.
Sebbene la ricorrente non abbia allegato specificatamente l'esistenza di un
“maggior danno sofferto” per la reiterazione dei contratti a termini senza indizione di concorsi, deve rilevarsi che i contratti stipulati dalla docente hanno
4 tutti avuti durata annuale. Il protrarsi di tali rapporti è stato, dunque, abusivo e la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno da liquidarsi secondo i parametri di cui all'art. 32 comma 5 legge n. 183 del 2010.
Del resto, il , non costituendosi in Controparte_1 giudizio, nulla ha dedotto per comprovare profili di esenzione da responsabilità, quali effettive ragioni di carattere eccezionali che giustificassero il ricorso al rapporto di lavoro flessibile.
Ebbene, in base al criterio dell'effettivo protrarsi dei rapporti senza la celebrazione dei concorsi (circa 20 anni), appare congruo quantificare l'indennità risarcitoria nella misura di 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
In applicazione del principio della soccombenza, la parte convenuta va condannata alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali liquidate come in dispositivo, tenendo conto della serialità del contenzioso.
Tivoli, 16.12.2025.
Il Giudice
SS Di PI
5