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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Concorso di persone nel reato a titolo differenziato: una questione ancora irrisolta?https://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
A cura di Dott. Marco Misiti Ha da sempre rappresentato un tema spinoso quello della possibilità di qualificare in maniera differenziata il medesimo fatto storico ai concorrenti[1]. Tale argomento ha visto contrapporsi nel tempo due teorie che, rispettivamente, propongono una soluzione positiva e negativa, ma che parimenti sono rimaste, in un certo qual modo, insoddisfatte dalle motivazioni della recente sentenza a Sezioni unite dell'11 luglio 2024, n. 27724[2]. Quest'ultima sembra aver scelto di non decidere: infatti, pur avendo affermato di aderire appieno alla teoria dell'unitarietà del concorso di persone, la Suprema Corte ha ciononostante ammesso la possibilità, nel caso concreto, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1.CR TO n. a Reggio Calabria il 4/3/1990 2.CR RU n. a Reggio Calabria 1'8/3/1957 avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 4/6/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per CR RU limitatamente alla rideterminazione della pena relativa al delitto ex art. 648ter.1 cod.pen. con inammissibilità nel resto;
con riguardo alla posizione di CR TO per l'annullamento senza rinvio limitatamente al delitto ex art. 512bis cod.pen. e con rinvio limitatamente al capo a); inammissibilità per il resto;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 765 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 21/11/2024 uditi i difensori, Avv.ti Carlo Morace, anche in sostituzione dell'Avv. Beatrice Saldarini, e GI ZE, che hanno illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 16/3/2022, aveva dichiarato - CR TO colpevole dei delitti ascritti ai capi A) (riciclaggio continuato),C) (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e di condotte di riciclaggio e autoriciclaggio dei profitti conseguiti) e D) (concorso in intestazione fittizia di alcune società) e, previa esclusione dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. e, quanto al capo C), anche di quelle previste agli artt. 416, comma 5, cod.pen. e 3 L. 146/2006, lo aveva condannato, con il vincolo della continuazione, alla pena di anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 10mila di multa;
-CR RU colpevole dei delitti di cui ai capi B) (autoriciclaggio), E), F) (emissione di fatture per operazioni inesistenti) e, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati dal Gup del Tribunale di Milano con sentenza in data 28/12/2018, parzialmente riformata in appello e irrevocabile il 7/2/2020, lo aveva condannato ex art. 81, comma 2, cod.pen. alla pena di anni due di reclusione. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. Carlo Morace nell'interesse di TO CR 2.1 La violazione degli artt. 648 bis, 43, 648 cod.pen. nonché degli artt. 187, 192, commi 2 e 3; 533, comma 1, 238 bis, 546 cod.proc.pen. e 2,8,10 quater D. Igs 74/2000 e correlato vizio della motivazione. Il difensore sostiene che la Corte territoriale non ha fornito risposta alla doglianza difensiva relativa all'elemento oggettivo della fattispecie di riciclaggio ovvero all'idoneità delle condotte contestate a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni e non ha valutato la possibilità di ricondurre i fatti nell'ambito di violazioni tributarie o del reato di ricettazione. Aggiunge al riguardo che l'impossibilità di configurare il riciclaggio emerge dalla circostanza che il percorso del danaro conduceva ai CR e il profitto costituito dal risparmio di spesa non era suscettibile di immediata apprensione da parte degli inquirenti, aspetti sui quali i giudici d'appello hanno omesso ogni approfondimento. Secondo il ricorrente la tracciabilità dei trasferimenti di danaro e la natura tributaria dei reati-presupposto appaiono incompatibili con la finalità tipica del riciclaggio e avrebbero dovuto condurre all'eventuale riqualificazione ai sensi dell'art. 648 cod.pen. o, tenuto conto della intestazione a terzi della Star OR, alla sussunzione del fatto nell'art. 512 bis cod.pen. Con riguardo all'elemento soggettivo della fattispecie il difensore lamenta che, sebbene la Corte territoriale abbia riconosciuto che le società Star OR e SA EX non erano mere 2 cartiere, non ha spiegato da quali elementi ha tratto la consapevolezza del ricorrente circa la specifica operazione di evasione consumata nel febbraio 2012 e ha reso una motivazione incongrua e lacunosa sulla cointeressenza e il coinvolgimento dell'imputato nelle predette compagini;
2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto che le condotte poste in essere a marzo 2012 e nei mesi seguenti dello stesso anno integrano il delitto di riciclaggio, errando sul momento consumativo del delitto tributario presupposto. Il difensore sostiene che, poiché il termine per la presentazione delle dichiarazioni fiscali scade il 30 giugno per le persone fisiche e il 30 novembre per le persone giuridiche, e nel 2012 il termine per la dichiarazione Iva scadeva il 1 ottobre, il riferimento operato dalla sentenza impugnata alla data del 28 febbraio 2012 deve ritenersi erroneo con la conseguenza che i trasferimenti di danaro effettuati a marzo ed aprile 2012 non possono integrare il contestato delitto di riciclaggio per mancato perfezionamento del delitto presupposto;
2.3 la violazione di legge in relazione all'esclusione di un concorso del ricorrente CR TO nel reato presupposto, avendo la Corte di merito disatteso le doglianze difensive con argomenti assertivi e palesemente illogici, discostandosi dalle valutazioni del primo giudice che aveva ritenuto provata l'attività di procacciamento dei clienti in favore di OR. Secondo il difensore la sentenza impugnata non ha fornito risposta alle censure difensive che segnalavano come il ricorrente avesse partecipato alle operazioni prodromiche all'evasione e a quelle attuative dell'illecito presupposto alla luce della ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, basata sull'esistenza di un piano preordinato, finalizzato al riciclaggio, che presupponeva l'evasione, così integrando il concorso dell'imputato nel delitto presupposto ascritto al padre. Inoltre, la stessa Corte d'Appello ha richiamato dati ed elementi probatori che depongono in tal senso ed è incorsa in contraddittorietà motivazionale laddove ha affermato che CR TO agiva di concerto con i correi per trasferire il denaro frutto di evasione senza avvedersi che tale asserzione implica il concorso nelle condotte finalizzate a trarre profitto dall'evasione. I giudici territoriali, pur avendo riconosciuto che le condotte dei CR, padre e figlio, erano coordinate e congiunte non ne ha tratto le doverose conseguenze in punto di qualificazione del fatto, a partire dal 2015, alla stregua del delitto di autoriciclaggio;
2.4 la violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. in relazione all'art. 6 CEDU e agli artt. 3,27,111,117 della Costituzione. Questione di legittimità costituzionale. Il ricorrente deduce che la Corte di merito, in difformità dal primo giudice, ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni della teste DO ed è addivenuta alla conferma di responsabilità senza disporre nuova audizione della stessa in conformità all'art. 6 della CEDU. Aggiunge che, sebbene l'art. 603, comma 3 bis,cod.proc.pen. sia testualmente riferibile solo al caso di 3 ribaltamento in appello di sentenza assolutoria, in ogni ipotesi di divergente valutazione della prova dichiarativa a danno dell'imputato dovrebbe procedersi alla riassunzione della fonte. Nella specie, il riconoscimento dell'attività di procacciamento clienti svolta dal prevenuto sulla base delle dichiarazioni della teste avrebbe condotto all'assoluzione del ricorrente, preclusa dall'apprezzamento negativo sull'attendibilità della dichiarante effettuato dai giudici d'appello. Il difensore conclude che una diversa interpretazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. creerebbe una irragionevole disparità di trattamento e una lesione del diritto al contraddittorio;
2.5 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'esclusione del concorso del prevenuto nell'autoriciclaggio commesso dal padre, avendo la sentenza impugnata omesso di distinguere tra l'extraneus che agisce nel proprio interesse e quello che agisce nell'esclusivo interesse altrui e con dolo di agevolazione;
2.6 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'addebito associativo, avendo la Corte di merito reso una motivazione lacunosa e illogica sulla partecipazione del ricorrente senza dar conto del contributo stabile fornito al sodalizio né della consapevolezza e volontà di far parte di un gruppo organizzato. Il difensore segnala, inoltre, che la Corte colloca l'ultima condotta indicativa dell'operatività dell'associazione nel gennaio 2017 sicché avrebbe dovuto dichiarare prescritto il delitto ex art. 416 cod.pen.; 2.7 la violazione dell'art. 512bis cod.pen. e connesso vizio della motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto configurabile il delitto di trasferimento fraudolento di valori nonostante il delitto di riciclaggio assorba detta fattispecie. I giudici d'appello non hanno tenuto conto che il coinvolgimento societario di OL EN era effettivo e che, in ogni caso, poiché l'intestazione fittizia concerneva società riferibili al ricorrente (IT e CR), la finalizzazione della condotta poteva essere ravvisata nella commissione di condotte di autoriciclaggio, non richiamate dall'art. 512 bis cod.pen. La Corte territoriale, anziché fornire risposta alle doglianze difensive, ha assertivamente ricavato il fine di riciclaggio dall'assenza di contropartita per l'EN, confondendo la fittizietà del trasferimento di quote con il dolo specifico del reato;
2.8 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di analizzare gli indici di meritevolezza segnalati in sede di gravame e ha incongruamente valorizzato l'assenza di resipiscenza e la mancata dissociazione dal contesto criminale in cui i reati sono maturati. Censura, altresì, la dosimetria della pena, giustificata con riferimento alla congruità della stessa senza considerare i rilievi difensivi anche in punto di aumenti a titolo di continuazione. 4 L'Avv. GI ZE nell'interesse di RU CR 3. L'erronea applicazione dell'art. 604 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 181, comma 3, e 429, comma 2, cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione. Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione di nullità per genericità del capo d'incolpazione sub B) ritenendo che, pur nell'estrema sinteticità redazionale, la comprensione esatta delle contestazioni e l'esercizio del diritto di difesa fossero salvaguardati dal tenore complessivo delle incolpazioni. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata ha nella sostanza rinviato al complesso delle incolpazioni elevate in altro procedimento, irrevocabilmente definito, richiedendo all'imputato e alla difesa uno sforzo ricostruttivo che esula dalle disposizioni che regolano la materia, non potendosi far gravare sull'imputato le conseguenze della mancata rimodulazione dei capi d'incolpazione in esito allo stralcio di alcuni capi dall'originaria rubrica;
3.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in punto di determinazione della pena. Il difensore deduce che la Corte d'appello, pur avendo confermato la responsabilità dell'imputato in relazione alle condotte di autoriciclaggio contestate al capo B), ha escluso la punibilità dei trasferimenti di danaro effettuati sui conti personali del ricorrente che invece erano stati oggetto di condanna da parte del Tribunale, ma ciò ha fatto senza operare alcuna riduzione della pena comminata in primo grado. I giudici d'appello, inoltre, hanno determinato gli aumenti a titolo di continuazione per le violazioni finanziarie di cui ai capi E) ed F) in misura eccessiva senza tener conto della reale entità del danno erariale cagionato. Con riguardo al diniego delle attenuanti generiche la sentenza impugnata ha omesso di valutare elementi quali la subita confisca dei beni e il consistente periodo di detenzione sofferto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo proposto nel ricorso di CR TO è manifestamente infondato. Pacifiche ed incontestate le operazioni descritte compiutamente nel capo d'incolpazione sub A), aventi ad oggetto il convogliamento di somme provento di evasione fiscale dalle società Star OR soc. coop e SA EX s.r.l. verso conti intestati al ricorrente e a società al medesimo riferibili, a fronte delle censure difensive che dubitano della riconducibilità di simili operazioni nel paradigma dell'art. 648bis cod.pen. per difetto dell'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, è d'uopo ribadire il consolidato principio secondo cui integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo quello di cui all'art. 648-bis cod. pen. un delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di somme di denaro successivo a precedenti versamenti, pur se eseguito attraverso il trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato e acceso presso 5 (99-, un differente istituto di credito (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, Rv. 286140-01; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Rv. 273183-01; Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Rv. 271530-01;n. 43881 del 09/10/2014, Rv. 260694-01). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, in più occasioni chiarito che il delitto di riciclaggio è integrato dal compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni tracciabili ( Sez. 2, n. 10939/2024, cit.) in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato (Sez. 5, n. 21925/2018.cit.). 1.1Tanto premesso, la Corte territoriale ha escluso ( pagg.37/39) con motivazione ampia e priva di illogicità manifeste che le ingenti somme trasferite a beneficio dell'imputato e di società al medesimo riferibili trovino giustificazione nell'attività professionale prestata in favore delle compagini disponenti, confutando dettagliatamente la documentazione prodotta a sostegno della collaborazione a vario titolo asseritamente prestata dal prevenuto quale consulente contrattualizzato, programmatore, lavoratore dipendente della OR, mentre risulta incontroverso che le provviste finanziarie trasferite erano provento delle violazioni di cui agli artt. 2,8, 10 quater D.Igs 74/2000, in ordine alle quali CR RU, padre dell'odierno ricorrente, ha riportato condanna irrevocabile giusta sentenza del Gup del Tribunale Milano in data 28/12/2018, acquisita al fascicolo ex art. 238 bis cod.proc.pen. Generici e, comunque destituiti di pregio, risultano anche i rilievi in punto di dolo alla luce dello scrutinio effettuato dal primo giudice ( pag. 42 e segg.) e convalidato dalla sentenza impugnata secondo cui proprio l'assenza di una reale giustificazione alla base dei bonifici e la creazione di una situazione artificiosa e meramente apparente a supporto dei movimenti finanziari incriminati costituisce dimostrazione della volontà di ostacolare l'accertamento circa la provenienza illecita delle somme. 1.2 La censura che assume l'impossibilità di ravvisare il delitto di riciclaggio in relazione ai trasferimenti di danaro di aprile 2012 per mancato perfezionamento del delitto presupposto è inammissibile per genericità. La Corte territoriale (pag. 40) ha disatteso i rilievi difensivi in questa sede riproposti richiamando l'epoca di presentazione delle dichiarazioni fiscali negli anni 2012-2014 e collocando specificamente quella relativa all'anno 2011 alla data del 28/2/2012. La difesa si limita a indicare il notorio termine ultimo previsto per le dichiarazioni relative a persone fisiche e persone giuridiche senza, tuttavia, chiarire in quale esatta data, diversa da quella indicata dalla Corte territoriale, sarebbero stati consumati i reati fiscali, presupposto delle condotte di riciclaggio commesse nell'anno 2012. 2. Risulta infondato, per taluni profili in maniera manifesta, il secondo motivo che sostiene l'impossibilità di configurare la fattispecie ex art. 648 bis cod.pen. per effetto della clausola di 6 riserva, dovendo ritenersi il concorso del prevenuto nei delitti fiscali che fungono da reato presupposto. La tesi non ha pregio. In disparte il già citato giudicato per le violazioni fiscali commesse negli anni 2014/2016 nei confronti di CR RU, il primo giudice (pag. 36) ha chiarito con riguardo all'illecito utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti e indebite compensazioni Iva commesse negli anni 2011-2013 che CR RU è stato assolto con la formula per non aver commesso il fatto sul presupposto della carenza di prova circa il ruolo di amministratore di fatto della OR nel periodo in questione, segnalando, nondimeno, che i reati fiscali contestati risultano essere stati provati nella loro materialità non solo nel separato giudizio ma anche nell'odierno processo. Con detti esiti la difesa non si rapporta in termini compiuti e pertinenti giacché, da un lato, postula il coinvolgimento del ricorrente nelle violazioni fiscali consumate negli anni 2011/2013, nonostante il giudicato assolutorio del genitore, sull'assunto di una congiunta preordinazione degli illeciti incompatibile con l'addebito ex art. 648bis cod.pen.; dall'altro, con riferimento alle condotte temporalmente consumate negli anni 2014-2016 svaluta il giudicato di condanna di RU CR e pretende di valorizzare, indistintamente, ai fini della prova di un mai ipotizzato concorso le dichiarazioni del teste Galli, relative ad un'attività di procacciamento della clientela collocata nell'anno 2008 ed accennata "in modo vago" anche dalla segretaria DO VA (sent. Trib. pag. 46). Non esistono, dunque, evidenze che supportino la prospettazione difensiva né si ravvisano nella sentenza censurata lacune motivazionali su elementi di carattere decisivo, suscettibili di incidere in senso dirimente sulla trama argomentativa rassegnata. 2.1 A detto riguardo deve escludersi, in particolare, che le due sentenze di merito abbiano operato una difforme valutazione delle dichiarazioni dibattimentali della teste DO, tenuto conto che il Tribunale (pag. 42), nel segnalare che la OR e la SA EX erano sempre state prive di una reale sede societaria e non avevano mai avuto attrezzature, mezzi, uffici né personale stabilmente impiegato, eccetto una segretaria, affermava che" DO VA, conoscente di lunga data di CR RU (come dalla stessa dichiarato).. .svolgeva le proprie mansioni prevalentemente da casa sua...presso la quale avevano tra l'altro sede altre società della famiglia CR...La DO per di più, escussa in dibattimento, non ricordava neanche da chi fosse stata assunta, in cosa consistesse il proprio lavoro, a quanto ammontasse il suo stipendio e quanti fossero approssimativamente i dipendenti della OR e poi della SA EX". I richiamati passaggi esprimono di fatto un apprezzamento della testimonianza della DO del tutto in linea con quello della Corte territoriale (pag. 38) che ha ritenuto "generica e non circostanziata" l'affermazione (per il Tribunale "vaga"), della teste circa l'attività di procacciamento clienti asseritamente svolta dal ricorrente. 2.2 Le considerazioni che precedono danno conto dell'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore in relazione all'art. 603, comma 3bis, cod.proc.pen. nella 7 parte in cui non prevede la necessità di riassumere la prova dichiarativa ogniqualvolta il giudice dell'impugnazione operi una valutazione difforme dei contenuti della testimonianza, condizione nella specie non ravvisabile. 3. Ad esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione al quarto motivo che lamenta la mancata qualificazione del fatto quale concorso dell'extraneus nel delitto di autoriciclaggio in considerazione della agevolazione della condotta tipica realizzata dal ricorrente. A parte il rilievo circa la giuridica impossibilità di configurare la fattispecie ex art. 648ter.1 cod.pen. in relazione alle condotte antecedenti l'introduzione nel sistema della fattispecie incriminatrice, avvenuta con L. n. 186 del 15 dicembre 2014, la prospettazione difensiva muove dall'indimostrato presupposto che tutte le molteplici operazioni di trasferimento/prelievo di danaro analiticamente descritte al capo A) siano nella sostanza riconducibili all'iniziativa del CR RU, con funzione meramente servente dell'odierno ricorrente, in contrasto con le emergenze acquisite, debitamente scrutinate in sede di merito, le quali attestano il convogliamento delle provviste illecite verso conti personali del ricorrente ovvero intestati a ditte e società a lui riferibili in via esclusiva. Inoltre, questa Corte ha più volte chiarito, con affermazione che il collegio condivide e dalla quale non v'è ragione di discostarsi, che in tema di autoriciclaggio il soggetto che, non avendo concorso nel delitto- presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell'autore del reato-presupposto delle condotte indicate dall'art. 648-ter.1 cod.pen., risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio essendo questo configurabile solo nei confronti dell'intraneus (Sez. 2, n.16519 del 2/12/2020,dep. 2021, Rv. 281596-01; Sez. 6, n. 3608 del 07/06/2018, dep. 2019, Rv. 275288-01; Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Rv. 272652 - 01). 5. Le censure svolte nel quinto motivo in ordine alla partecipazione all'associazione per delinquere contestata al capo C) sono aspecifiche e tendono ad una rilettura del compendio probatorio scrutinato in sede di merito, preclusa alla Corte adita. Il primo giudice (pag. 73 e segg.), dopo aver ricordato che l'esistenza e l'operatività del sodalizio è stata accertata con la già cennata sentenza del Gup di Milano in data 28/12/2018, ha passato in rassegna gli elementi dai quali ha desunto il concreto e stabile contributo prestato dal ricorrente al gruppo criminale, escludendo che si trattasse di attività poste in essere ad esclusivo vantaggio del padre CR RU. In particolare il Tribunale, adesivannente richiamato dalla Corte di merito (pagg. 42 e segg.), ha rimarcato che il ricorrente era il perno principale attraverso il quale i profitti illeciti rivenienti dai reati fiscali, commessi attraverso una fitta rete di rapporti societari, venivano riciclati tramite il trasferimento su conti correnti italiani ed esteri, dietro l'apparenza di pagamenti relativi a prestazioni varie, e successivamente reinvestiti in altre società, come la ditta individuale di CR TO, che gestiva una rivendita di tabacchi 8 QA ovvero il bar Pirelli 9, la IT, la CR, etc. Ha, inoltre, evidenziato il particolare attivismo del prevenuto nelle intestazioni fittizie delle società, quali quelle sopra cennate e le altre richiamate al capo D), funzionali alla reimmissione nel circuito legale dei proventi illeciti ed affidate a prestanomi;
la messa a disposizione dell'esercizio Pirelli 9 per riunioni tra i sodali, ad alcune delle quali il prevenuto partecipava direttamente;
gli esiti delle intercettazioni ambientali e dei servizi di osservazione della P.g., che attestano il ruolo attivo del ricorrente nei momenti nevralgici per la vita del sodalizio, elementi confluenti in un giudizio di responsabilità resistente alle obiezioni difensive in questa sede reiterate e assertivamente intese a revocare in dubbio la sussistenza degli elementi costitutivi della partecipazione criminosa. 5.1 Destituita di fondamento è, altresì, la formulata eccezione di prescrizione. L'addebito associativo di cui al capo C) è contestato in forma aperta ("in Milano fino ad oggi") con la conseguenza che la cessazione della permanenza, in assenza di evidenze di segno contrario, andrebbe fissata alla data della pronunzia di primo grado. A voler accedere alla prospettazione difensiva e facendo applicazione del principio del favor, le ultime condotte esecutive del programma associativo si collocano a fine gennaio 2017, alla luce della contestazione di cui al capo D), con la conseguenza che alla data di emissione della pronunzia impugnata (4/6/2024) non risultava decorso il termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, da aumentare di gg 76 per effetto delle sospensioni di talché la causa estintiva risulta maturata solo in epoca successiva alla sentenza della Corte territoriale e non è utilmente rilevabile in questa sede a cagione dell'inammissibilità del motivo. 6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. La difesa sostiene che il delitto ex art. 5:12 bis cod.pen., alla luce della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi assorbito nelle fattispecie di riciclaggio. La tesi è destituita di fondamento. Questa Corte ha affermato che il delitto di riciclaggio, in quanto reato a forma libera e a formazione eventualmente progressiva, realizzabile anche con più atti finalizzati ad ostacolare l'individuazione della illecita provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, assorbe il delitto di trasferimento fraudolento di valori in forza della clausola di riserva di cui all'art. 512-bis cod. pen. soio nel caso in cui quest'ultimo costituisca un segmento della più articolata condotta riciclatoria (Sez. 2, n. 38141 del 15/07/2022, Rv. 283677-01) ovvero allorché s'atteggi a modalità esecutiva della condotta ex art. 648bis cod.pen., evenienza nella specie non ravvisabile come reso palese dalla diversa epoca di realizzazione delle condotte di cui ai capi A) e D) e, in particolare, dalla collocazione temporale delle fittizie intestazioni in epoca successiva al perfezionamento delle condotte di riciclaggio ascritte al prevenuto. Infatti alla luce dei dati emergenti dall'analitica imputazione sub A) le ultime operazioni di riciclaggio contestate si collocano a fine luglio 2016 laddove l'integrale cessione delle quote societarie di CR e IT a 9 EN OL e l'assunzione della carica di amministratore della seconda si collocano a fine gennaio 2017 con una cesura temporale incompatibile con la tesi difensiva, 6.1 Privo di giuridico fondamento è anche l'ulteriore rilievo secondo cui l'intestazione delle società IT e EN a terzi poteva al massimo essere finalizzata all'autoriciclaggio, fattispecie non richiamata dall'art. 512 bis cod.pen. con conseguente impossibilità di configurare il reato contestato. Al riguardo va chiarito che le società fittiziamente intestate ad EN OL e, in particolare, IT e EN, sono due delle compagini che figurano quali terminali dei versamenti di danaro provenienti da OR e SA EX sicchè, alla stregua delle modalità esecutive delle condotte di riciclaggio processualmente accertate, la cessione delle quote, effettuata sostanzialmente in assenza di corrispettivo, appare logicamente sostenuta dal fine di perpetuare il sistema riciclatorio, creando una ingannevole distanza tra titolarità formale e titolarità sostanziale delle compagini. In detto contesto la finalizzazione della condotta a scopi autoriciclatori sostenuta dalla difesa è smentita dalla concorde ricostruzione fattuale operata in sede di merito che vede le società di cui al capo D) quali terminali del riciclaggio e non entità generatrici dei proventi delittuosi di cui far perdere le tracce. 6.2 Per il resto la difesa reitera rilievi di merito già ampiamente scrutinati fin dal primo grado ( pagg. 57 e segg.) e disattesi con motivazione priva di frizioni logiche circa il ruolo effettivo svolto da EN nelle società e in ordine alle (inesistenti) ricadute dell'assoluzione del medesimo per difetto di prova sull'elemento soggettivo, sollecitando una rivalutazione degli esiti processuali preclusa in questa sede a fronte di una motivazione della Corte territoriale ( pag. 46/48) esente da aporie e criticità giustificative. 7. Le conclusive censure in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena sono manifestamente infondate. La Corte di merito ha evidenziato il difetto di elementi positivamente valutabili al fine del riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. ed ha rimarcato l'assenza di segnali di resipiscenza nonché la mancata presa di distanza dal contesto criminale in cui i reati sono maturati. Detti parametri secondo la difesa sono inconferenti e penalizzano le scelte difensive dell'imputato. Va al riguardo rilevato che questa Corte, con orientamento consolidato e costante che il Collegio condivide, ritiene che il diniego delle attenuanti generiche non possa essere giustificato sulla base di legittime e insindacabili scelte processuali dell'imputato (tra molte, Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Rv. 286870 - 01; Sez. 4, n. 5594 del 04/10/2022, dep. 2023, Rv. 284189 - 01). Nella specie, tuttavia, la valutazione della Corte di merito risulta fondata sull'assenza di elementi attestanti la meritevolezza delle invocate attenuanti in un contesto in cui i riferimenti censurati hanno valore meramente esemplificativo della assoluta mancanza di evidenze da cui desumere una rimeditazione critica dei fatti ascritti, in conformità ai criteri dettati dall'art. 133,comma 2, 10 cod.pen. in tema di capacità a delinquere. La difesa, peraltro, non chiarisce, così incorrendo in genericità della censura, quali elementi di decisiva rilevanza la Corte territoriale abbia trascurato, dal momento che la sola incensuratezza è inidonea a fondare il riconoscimento delle circostanze richieste, la marginalità del ruolo del ricorrente è smentita dalle risultanze scrutinate e la complessiva motivazione rassegnata dà conto della gravità e sistematicità dell'attività illecita per cui è intervenuta condanna. 7.1 Risultano affette da genericità le doglianze in punto di determinazione della pena base e degli aumenti a titolo di continuazione, avendo la Corte di merito condiviso il lieve scostamento dal minimo edittale da parte del primo giudice facendo riferimento alla gravità del fatto e alle modalità esecutive, espressive di preordinazione e elevata intensità del dolo, mentre gli aumenti per la continuazione interna sub A) (relativa a circa 70 distinte operazioni di riciclaggio) e per i reati sub C) e D) risultano estremamente contenuti e depongono per un'attenta ponderazione dei criteri dosimetrici. 8. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione della complessiva manifesta infondatezza e della genericità dei motivi formulati, con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. 9. Le censure svolte nell'interesse di CR RU nel primo motivo con riguardo alla disattesa eccezione di nullità per genericità del capo d'imputazione sub B) sono manifestamente infondate. Il Tribunale, dinanzi al quale la questione è stata tempestivamente sollevata, l'ha disattesa ritenendo che la contestazione fosse sufficientemente chiara nel descrivere la fattispecie di autoriciclaggio, consistita nell'effettuazione di una pluralità di operazioni bancarie, a far data dal gennaio 2015, a mezzo delle quali le società Spectris, OR e SA EX avevano trasferito il provento di reati fiscali per i quali il ricorrente è stato irrevocabilmente condannato su conti italiani ed esteri dello stesso CR RU, o di società a lui riconducibili gestite da prestanomi o dal figlio TO. La Corte territoriale, cui l'eccezione veniva reiterata, la respingeva segnalando che, nonostante la formulazione sintetica dell'incolpazione, i dati omessi relativi alle imposte evase e alle singole operazioni di autoriciclaggio erano note al prevenuto in quanto l'imputazione sub B) era originariamente compresa nel procedimento principale, separatamente definito dal Gup di Milano con sentenza del 28/12/2018, avente ad oggetto anche le violazioni finanziarie commesse dall'imputato quale amministratore di fatto delle società Spectris, OR e SA EX, mentre il dettaglio delle operazioni di autoriciclaggio è evincibile dall'analitica rubrica sub A). La valutazione della Corte di merito è giuridicamente corretta. La giurisprudenza di legittimità ritiene, con orientamento costante e consolidato, che il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte 11 dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale (Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023,dep. 2024, Rv. 286023 - 01; Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, Rv. 265825 - 01; n. 36438 del 21/07/2015, Rv. 264772 - 01). Si è ulteriormente chiarito che, ai fini della completezza dell'imputazione, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa, sicché è legittimo il ricorso al rinvio agli atti del fascicolo processuale, purché si tratti di atti intellegibili, non equivoci e conoscibili dall'imputato (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Rv. 269455 - 01). Nella specie, la difesa lamenta l'assenza di dettaglio rispetto alla condotta di autoriciclaggio ascrittagli, sebbene l'incolpazione contenga l'espresso richiamo ai delitti-presupposto realizzati attraverso le società Spectris, OR e SA EX e la descrizione del fatto illecito, consistente nel trasferimento del danaro proveniente dalle false fatturazioni e dalle compensazioni Iva relative agli anni 2015 e 2016 su conti italiani ed esteri intestati a società a lui riconducibili. Si è, dunque, in presenza dell'enunciazione adeguatamente specifica dei tratti essenziali del fatto di reato contestato, come richiesto dall'art. 429, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., con l'indicazione puntuale della norma violata, anche con riguardo alle fattispecie presupposte, mentre l'eccezione difensiva fa leva sulla mancata illustrazione delle singole operazioni di reimpiego e relativi tempi, sull'omessa indicazione delle imposte evase e il relativo quantum, ovvero su elementi che esulano dalla funzione meramente enunciativa della incolpazione per attingere la completa ostensione dei dati che sostanziano l'accusa. La giurisprudenza ha, tuttavia, costantemente rimarcato che la contestazione non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito e di apprestare la propria difesa con piena cognizione delle emergenze acquisite fin dalla fase della chiusura delle indagini preliminari. Nella specie, la natura delle violazioni finanziarie richiamate nel capo sub B) era ben nota al ricorrente che per detti fatti aveva riportato condanna irrevocabile con sentenza del Gup di Milano del 28/12/2018, acquisita agli atti ex art. 238 bis cod.pen., mentre l'analisi dei flussi finanziari incriminati era direttamente evincibile dalla documentazione acquisita in atti, dalle schede investigative di natura riepilogativa, dall'analitica esposizione effettuata nel capo A) in relazione alla posizione di CR TO, che contiene specifiche indicazioni circa versamenti e prelievi direttamente riguardanti il prevenuto. Deve escludersi, pertanto, la sussistenza della dedotta nullità e la pur minima compressione dei diritti di difesa. 9.1 Il secondo motivo è infondato. Il difensore segnala che la Corte territoriale a pag. 54 ha precisato che il delitto di autoriciclaggio ascritto a CR RU non può essere ravvisato in relazione ai versamenti effettuati sui suoi conti personali, come ritenuto dal primo giudice, 12 segnalando che in tal senso milita, oltre che il tenore della norma incriminatrice, l'espresso riferimento contenuto in imputazione a trasferimenti avvenuti in favore di conti correnti italiani ed esteri intestati a società a lui riconducibili. Lamenta, pertanto, che -a fronte del ridimensionamento della gravità della condotta- la Corte territoriale ha, comunque, ritenuto di non operare alcuna riduzione di pena. Osserva il Collegio che la rettifica dell'ambito dell'incolpazione effettuata dai giudici d'appello è frutto di una svista. Infatti, è bensì vero che il primo giudice a pag. 50 riporta, attingendo ai prospetti dell'operante Del Prete, i bonifici effettuati sui conti personali del CR distinguendoli da quelli effettuati su conti di società a lui riconducibili, ma a pag. 55, allorché conclude lo scrutinio delle emergenze acquisite, il Tribunale evidenzia testualmente che ".... Emerge dunque la pacifica riconducibilità a CR RU (oltre che a CR TO) delle società IT e CR, le quali..., non solo ricevono negli anni 2015 e 2016 versamenti non giustificati da parte della OR e SA EX, ma reinvestono tali somme in altre attività finanziarie ed imprenditoriali, con ciò confermando pienamente la sussistenza del reato di riciclaggio in capo a CR TO e configurando il reato di autoriciclaggio in capo a CR RU". Di seguito venivano effettuati pertinenti richiami giurisprudenziali in relazione agli elementi costitutivi dell'illecito contestato. Il richiamato passaggio motivazionale dà conto del fatto che il primo giudice non ha ricompreso nell'alveo dell'autoriciclaggio i trasferimenti di danaro effettuati sui conti propri dell'imputato ma ha pronunziato condanna negli esatti limiti della contestazione elevata con riguardo ai versamenti delle società OR e SA EX. Risulta, dunque, ultronea la precisazione della Corte territoriale e infondata la censura difensiva in punto di trattamento sanzionatorio. 9.2 Inammissibili per manifesta infondatezza risultano le doglianze in ordine agli aumenti per continuazione in relazione ai capi E) ed F) che non avrebbero tenuto conto del diverso danno erariale cagionato dalle condotte rispetto alle omologhe violazioni giudicate irrevocabilmente. Le frazioni di pena irrogate per i reati fiscali a giudizio sono state determinate in misura congrua e appaiono sostenute da adeguata motivazione che ha richiamato la gravità dei singoli reati e la personalità dell'autore mentre alcun vincolo poteva configurarsi in capo ai giudici territoriali per effetto delle determinazioni assunte nel separato processo in giudicato in relazione a fattispecie similari. 9.3 Ad analogo esito deve pervenirsi in relazione alle censure concernenti il diniego delle attenuanti generiche, adeguatamente giustificato con il richiamo all'assenza di elementi di meritevolezza e ai precedenti, plurimi e gravi, che militano a carico del ricorrente mentre le circostanze allegate dalla difesa relative alle confische subite e alla detenzione patita non hanno alcuna attitudine a fondare il riconoscimento delle invocate circostanze. 13 10. Alla luce delle considerazioni che precedono entrambi i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 21 Novembre 2024 La Consigliera estensore La Presidente
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per CR RU limitatamente alla rideterminazione della pena relativa al delitto ex art. 648ter.1 cod.pen. con inammissibilità nel resto;
con riguardo alla posizione di CR TO per l'annullamento senza rinvio limitatamente al delitto ex art. 512bis cod.pen. e con rinvio limitatamente al capo a); inammissibilità per il resto;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 765 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 21/11/2024 uditi i difensori, Avv.ti Carlo Morace, anche in sostituzione dell'Avv. Beatrice Saldarini, e GI ZE, che hanno illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 16/3/2022, aveva dichiarato - CR TO colpevole dei delitti ascritti ai capi A) (riciclaggio continuato),C) (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e di condotte di riciclaggio e autoriciclaggio dei profitti conseguiti) e D) (concorso in intestazione fittizia di alcune società) e, previa esclusione dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. e, quanto al capo C), anche di quelle previste agli artt. 416, comma 5, cod.pen. e 3 L. 146/2006, lo aveva condannato, con il vincolo della continuazione, alla pena di anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 10mila di multa;
-CR RU colpevole dei delitti di cui ai capi B) (autoriciclaggio), E), F) (emissione di fatture per operazioni inesistenti) e, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati dal Gup del Tribunale di Milano con sentenza in data 28/12/2018, parzialmente riformata in appello e irrevocabile il 7/2/2020, lo aveva condannato ex art. 81, comma 2, cod.pen. alla pena di anni due di reclusione. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. Carlo Morace nell'interesse di TO CR 2.1 La violazione degli artt. 648 bis, 43, 648 cod.pen. nonché degli artt. 187, 192, commi 2 e 3; 533, comma 1, 238 bis, 546 cod.proc.pen. e 2,8,10 quater D. Igs 74/2000 e correlato vizio della motivazione. Il difensore sostiene che la Corte territoriale non ha fornito risposta alla doglianza difensiva relativa all'elemento oggettivo della fattispecie di riciclaggio ovvero all'idoneità delle condotte contestate a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni e non ha valutato la possibilità di ricondurre i fatti nell'ambito di violazioni tributarie o del reato di ricettazione. Aggiunge al riguardo che l'impossibilità di configurare il riciclaggio emerge dalla circostanza che il percorso del danaro conduceva ai CR e il profitto costituito dal risparmio di spesa non era suscettibile di immediata apprensione da parte degli inquirenti, aspetti sui quali i giudici d'appello hanno omesso ogni approfondimento. Secondo il ricorrente la tracciabilità dei trasferimenti di danaro e la natura tributaria dei reati-presupposto appaiono incompatibili con la finalità tipica del riciclaggio e avrebbero dovuto condurre all'eventuale riqualificazione ai sensi dell'art. 648 cod.pen. o, tenuto conto della intestazione a terzi della Star OR, alla sussunzione del fatto nell'art. 512 bis cod.pen. Con riguardo all'elemento soggettivo della fattispecie il difensore lamenta che, sebbene la Corte territoriale abbia riconosciuto che le società Star OR e SA EX non erano mere 2 cartiere, non ha spiegato da quali elementi ha tratto la consapevolezza del ricorrente circa la specifica operazione di evasione consumata nel febbraio 2012 e ha reso una motivazione incongrua e lacunosa sulla cointeressenza e il coinvolgimento dell'imputato nelle predette compagini;
2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto che le condotte poste in essere a marzo 2012 e nei mesi seguenti dello stesso anno integrano il delitto di riciclaggio, errando sul momento consumativo del delitto tributario presupposto. Il difensore sostiene che, poiché il termine per la presentazione delle dichiarazioni fiscali scade il 30 giugno per le persone fisiche e il 30 novembre per le persone giuridiche, e nel 2012 il termine per la dichiarazione Iva scadeva il 1 ottobre, il riferimento operato dalla sentenza impugnata alla data del 28 febbraio 2012 deve ritenersi erroneo con la conseguenza che i trasferimenti di danaro effettuati a marzo ed aprile 2012 non possono integrare il contestato delitto di riciclaggio per mancato perfezionamento del delitto presupposto;
2.3 la violazione di legge in relazione all'esclusione di un concorso del ricorrente CR TO nel reato presupposto, avendo la Corte di merito disatteso le doglianze difensive con argomenti assertivi e palesemente illogici, discostandosi dalle valutazioni del primo giudice che aveva ritenuto provata l'attività di procacciamento dei clienti in favore di OR. Secondo il difensore la sentenza impugnata non ha fornito risposta alle censure difensive che segnalavano come il ricorrente avesse partecipato alle operazioni prodromiche all'evasione e a quelle attuative dell'illecito presupposto alla luce della ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, basata sull'esistenza di un piano preordinato, finalizzato al riciclaggio, che presupponeva l'evasione, così integrando il concorso dell'imputato nel delitto presupposto ascritto al padre. Inoltre, la stessa Corte d'Appello ha richiamato dati ed elementi probatori che depongono in tal senso ed è incorsa in contraddittorietà motivazionale laddove ha affermato che CR TO agiva di concerto con i correi per trasferire il denaro frutto di evasione senza avvedersi che tale asserzione implica il concorso nelle condotte finalizzate a trarre profitto dall'evasione. I giudici territoriali, pur avendo riconosciuto che le condotte dei CR, padre e figlio, erano coordinate e congiunte non ne ha tratto le doverose conseguenze in punto di qualificazione del fatto, a partire dal 2015, alla stregua del delitto di autoriciclaggio;
2.4 la violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. in relazione all'art. 6 CEDU e agli artt. 3,27,111,117 della Costituzione. Questione di legittimità costituzionale. Il ricorrente deduce che la Corte di merito, in difformità dal primo giudice, ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni della teste DO ed è addivenuta alla conferma di responsabilità senza disporre nuova audizione della stessa in conformità all'art. 6 della CEDU. Aggiunge che, sebbene l'art. 603, comma 3 bis,cod.proc.pen. sia testualmente riferibile solo al caso di 3 ribaltamento in appello di sentenza assolutoria, in ogni ipotesi di divergente valutazione della prova dichiarativa a danno dell'imputato dovrebbe procedersi alla riassunzione della fonte. Nella specie, il riconoscimento dell'attività di procacciamento clienti svolta dal prevenuto sulla base delle dichiarazioni della teste avrebbe condotto all'assoluzione del ricorrente, preclusa dall'apprezzamento negativo sull'attendibilità della dichiarante effettuato dai giudici d'appello. Il difensore conclude che una diversa interpretazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. creerebbe una irragionevole disparità di trattamento e una lesione del diritto al contraddittorio;
2.5 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'esclusione del concorso del prevenuto nell'autoriciclaggio commesso dal padre, avendo la sentenza impugnata omesso di distinguere tra l'extraneus che agisce nel proprio interesse e quello che agisce nell'esclusivo interesse altrui e con dolo di agevolazione;
2.6 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'addebito associativo, avendo la Corte di merito reso una motivazione lacunosa e illogica sulla partecipazione del ricorrente senza dar conto del contributo stabile fornito al sodalizio né della consapevolezza e volontà di far parte di un gruppo organizzato. Il difensore segnala, inoltre, che la Corte colloca l'ultima condotta indicativa dell'operatività dell'associazione nel gennaio 2017 sicché avrebbe dovuto dichiarare prescritto il delitto ex art. 416 cod.pen.; 2.7 la violazione dell'art. 512bis cod.pen. e connesso vizio della motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto configurabile il delitto di trasferimento fraudolento di valori nonostante il delitto di riciclaggio assorba detta fattispecie. I giudici d'appello non hanno tenuto conto che il coinvolgimento societario di OL EN era effettivo e che, in ogni caso, poiché l'intestazione fittizia concerneva società riferibili al ricorrente (IT e CR), la finalizzazione della condotta poteva essere ravvisata nella commissione di condotte di autoriciclaggio, non richiamate dall'art. 512 bis cod.pen. La Corte territoriale, anziché fornire risposta alle doglianze difensive, ha assertivamente ricavato il fine di riciclaggio dall'assenza di contropartita per l'EN, confondendo la fittizietà del trasferimento di quote con il dolo specifico del reato;
2.8 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di analizzare gli indici di meritevolezza segnalati in sede di gravame e ha incongruamente valorizzato l'assenza di resipiscenza e la mancata dissociazione dal contesto criminale in cui i reati sono maturati. Censura, altresì, la dosimetria della pena, giustificata con riferimento alla congruità della stessa senza considerare i rilievi difensivi anche in punto di aumenti a titolo di continuazione. 4 L'Avv. GI ZE nell'interesse di RU CR 3. L'erronea applicazione dell'art. 604 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 181, comma 3, e 429, comma 2, cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione. Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione di nullità per genericità del capo d'incolpazione sub B) ritenendo che, pur nell'estrema sinteticità redazionale, la comprensione esatta delle contestazioni e l'esercizio del diritto di difesa fossero salvaguardati dal tenore complessivo delle incolpazioni. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata ha nella sostanza rinviato al complesso delle incolpazioni elevate in altro procedimento, irrevocabilmente definito, richiedendo all'imputato e alla difesa uno sforzo ricostruttivo che esula dalle disposizioni che regolano la materia, non potendosi far gravare sull'imputato le conseguenze della mancata rimodulazione dei capi d'incolpazione in esito allo stralcio di alcuni capi dall'originaria rubrica;
3.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in punto di determinazione della pena. Il difensore deduce che la Corte d'appello, pur avendo confermato la responsabilità dell'imputato in relazione alle condotte di autoriciclaggio contestate al capo B), ha escluso la punibilità dei trasferimenti di danaro effettuati sui conti personali del ricorrente che invece erano stati oggetto di condanna da parte del Tribunale, ma ciò ha fatto senza operare alcuna riduzione della pena comminata in primo grado. I giudici d'appello, inoltre, hanno determinato gli aumenti a titolo di continuazione per le violazioni finanziarie di cui ai capi E) ed F) in misura eccessiva senza tener conto della reale entità del danno erariale cagionato. Con riguardo al diniego delle attenuanti generiche la sentenza impugnata ha omesso di valutare elementi quali la subita confisca dei beni e il consistente periodo di detenzione sofferto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo proposto nel ricorso di CR TO è manifestamente infondato. Pacifiche ed incontestate le operazioni descritte compiutamente nel capo d'incolpazione sub A), aventi ad oggetto il convogliamento di somme provento di evasione fiscale dalle società Star OR soc. coop e SA EX s.r.l. verso conti intestati al ricorrente e a società al medesimo riferibili, a fronte delle censure difensive che dubitano della riconducibilità di simili operazioni nel paradigma dell'art. 648bis cod.pen. per difetto dell'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, è d'uopo ribadire il consolidato principio secondo cui integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo quello di cui all'art. 648-bis cod. pen. un delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di somme di denaro successivo a precedenti versamenti, pur se eseguito attraverso il trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato e acceso presso 5 (99-, un differente istituto di credito (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, Rv. 286140-01; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Rv. 273183-01; Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Rv. 271530-01;n. 43881 del 09/10/2014, Rv. 260694-01). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, in più occasioni chiarito che il delitto di riciclaggio è integrato dal compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni tracciabili ( Sez. 2, n. 10939/2024, cit.) in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato (Sez. 5, n. 21925/2018.cit.). 1.1Tanto premesso, la Corte territoriale ha escluso ( pagg.37/39) con motivazione ampia e priva di illogicità manifeste che le ingenti somme trasferite a beneficio dell'imputato e di società al medesimo riferibili trovino giustificazione nell'attività professionale prestata in favore delle compagini disponenti, confutando dettagliatamente la documentazione prodotta a sostegno della collaborazione a vario titolo asseritamente prestata dal prevenuto quale consulente contrattualizzato, programmatore, lavoratore dipendente della OR, mentre risulta incontroverso che le provviste finanziarie trasferite erano provento delle violazioni di cui agli artt. 2,8, 10 quater D.Igs 74/2000, in ordine alle quali CR RU, padre dell'odierno ricorrente, ha riportato condanna irrevocabile giusta sentenza del Gup del Tribunale Milano in data 28/12/2018, acquisita al fascicolo ex art. 238 bis cod.proc.pen. Generici e, comunque destituiti di pregio, risultano anche i rilievi in punto di dolo alla luce dello scrutinio effettuato dal primo giudice ( pag. 42 e segg.) e convalidato dalla sentenza impugnata secondo cui proprio l'assenza di una reale giustificazione alla base dei bonifici e la creazione di una situazione artificiosa e meramente apparente a supporto dei movimenti finanziari incriminati costituisce dimostrazione della volontà di ostacolare l'accertamento circa la provenienza illecita delle somme. 1.2 La censura che assume l'impossibilità di ravvisare il delitto di riciclaggio in relazione ai trasferimenti di danaro di aprile 2012 per mancato perfezionamento del delitto presupposto è inammissibile per genericità. La Corte territoriale (pag. 40) ha disatteso i rilievi difensivi in questa sede riproposti richiamando l'epoca di presentazione delle dichiarazioni fiscali negli anni 2012-2014 e collocando specificamente quella relativa all'anno 2011 alla data del 28/2/2012. La difesa si limita a indicare il notorio termine ultimo previsto per le dichiarazioni relative a persone fisiche e persone giuridiche senza, tuttavia, chiarire in quale esatta data, diversa da quella indicata dalla Corte territoriale, sarebbero stati consumati i reati fiscali, presupposto delle condotte di riciclaggio commesse nell'anno 2012. 2. Risulta infondato, per taluni profili in maniera manifesta, il secondo motivo che sostiene l'impossibilità di configurare la fattispecie ex art. 648 bis cod.pen. per effetto della clausola di 6 riserva, dovendo ritenersi il concorso del prevenuto nei delitti fiscali che fungono da reato presupposto. La tesi non ha pregio. In disparte il già citato giudicato per le violazioni fiscali commesse negli anni 2014/2016 nei confronti di CR RU, il primo giudice (pag. 36) ha chiarito con riguardo all'illecito utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti e indebite compensazioni Iva commesse negli anni 2011-2013 che CR RU è stato assolto con la formula per non aver commesso il fatto sul presupposto della carenza di prova circa il ruolo di amministratore di fatto della OR nel periodo in questione, segnalando, nondimeno, che i reati fiscali contestati risultano essere stati provati nella loro materialità non solo nel separato giudizio ma anche nell'odierno processo. Con detti esiti la difesa non si rapporta in termini compiuti e pertinenti giacché, da un lato, postula il coinvolgimento del ricorrente nelle violazioni fiscali consumate negli anni 2011/2013, nonostante il giudicato assolutorio del genitore, sull'assunto di una congiunta preordinazione degli illeciti incompatibile con l'addebito ex art. 648bis cod.pen.; dall'altro, con riferimento alle condotte temporalmente consumate negli anni 2014-2016 svaluta il giudicato di condanna di RU CR e pretende di valorizzare, indistintamente, ai fini della prova di un mai ipotizzato concorso le dichiarazioni del teste Galli, relative ad un'attività di procacciamento della clientela collocata nell'anno 2008 ed accennata "in modo vago" anche dalla segretaria DO VA (sent. Trib. pag. 46). Non esistono, dunque, evidenze che supportino la prospettazione difensiva né si ravvisano nella sentenza censurata lacune motivazionali su elementi di carattere decisivo, suscettibili di incidere in senso dirimente sulla trama argomentativa rassegnata. 2.1 A detto riguardo deve escludersi, in particolare, che le due sentenze di merito abbiano operato una difforme valutazione delle dichiarazioni dibattimentali della teste DO, tenuto conto che il Tribunale (pag. 42), nel segnalare che la OR e la SA EX erano sempre state prive di una reale sede societaria e non avevano mai avuto attrezzature, mezzi, uffici né personale stabilmente impiegato, eccetto una segretaria, affermava che" DO VA, conoscente di lunga data di CR RU (come dalla stessa dichiarato).. .svolgeva le proprie mansioni prevalentemente da casa sua...presso la quale avevano tra l'altro sede altre società della famiglia CR...La DO per di più, escussa in dibattimento, non ricordava neanche da chi fosse stata assunta, in cosa consistesse il proprio lavoro, a quanto ammontasse il suo stipendio e quanti fossero approssimativamente i dipendenti della OR e poi della SA EX". I richiamati passaggi esprimono di fatto un apprezzamento della testimonianza della DO del tutto in linea con quello della Corte territoriale (pag. 38) che ha ritenuto "generica e non circostanziata" l'affermazione (per il Tribunale "vaga"), della teste circa l'attività di procacciamento clienti asseritamente svolta dal ricorrente. 2.2 Le considerazioni che precedono danno conto dell'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore in relazione all'art. 603, comma 3bis, cod.proc.pen. nella 7 parte in cui non prevede la necessità di riassumere la prova dichiarativa ogniqualvolta il giudice dell'impugnazione operi una valutazione difforme dei contenuti della testimonianza, condizione nella specie non ravvisabile. 3. Ad esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione al quarto motivo che lamenta la mancata qualificazione del fatto quale concorso dell'extraneus nel delitto di autoriciclaggio in considerazione della agevolazione della condotta tipica realizzata dal ricorrente. A parte il rilievo circa la giuridica impossibilità di configurare la fattispecie ex art. 648ter.1 cod.pen. in relazione alle condotte antecedenti l'introduzione nel sistema della fattispecie incriminatrice, avvenuta con L. n. 186 del 15 dicembre 2014, la prospettazione difensiva muove dall'indimostrato presupposto che tutte le molteplici operazioni di trasferimento/prelievo di danaro analiticamente descritte al capo A) siano nella sostanza riconducibili all'iniziativa del CR RU, con funzione meramente servente dell'odierno ricorrente, in contrasto con le emergenze acquisite, debitamente scrutinate in sede di merito, le quali attestano il convogliamento delle provviste illecite verso conti personali del ricorrente ovvero intestati a ditte e società a lui riferibili in via esclusiva. Inoltre, questa Corte ha più volte chiarito, con affermazione che il collegio condivide e dalla quale non v'è ragione di discostarsi, che in tema di autoriciclaggio il soggetto che, non avendo concorso nel delitto- presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell'autore del reato-presupposto delle condotte indicate dall'art. 648-ter.1 cod.pen., risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio essendo questo configurabile solo nei confronti dell'intraneus (Sez. 2, n.16519 del 2/12/2020,dep. 2021, Rv. 281596-01; Sez. 6, n. 3608 del 07/06/2018, dep. 2019, Rv. 275288-01; Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Rv. 272652 - 01). 5. Le censure svolte nel quinto motivo in ordine alla partecipazione all'associazione per delinquere contestata al capo C) sono aspecifiche e tendono ad una rilettura del compendio probatorio scrutinato in sede di merito, preclusa alla Corte adita. Il primo giudice (pag. 73 e segg.), dopo aver ricordato che l'esistenza e l'operatività del sodalizio è stata accertata con la già cennata sentenza del Gup di Milano in data 28/12/2018, ha passato in rassegna gli elementi dai quali ha desunto il concreto e stabile contributo prestato dal ricorrente al gruppo criminale, escludendo che si trattasse di attività poste in essere ad esclusivo vantaggio del padre CR RU. In particolare il Tribunale, adesivannente richiamato dalla Corte di merito (pagg. 42 e segg.), ha rimarcato che il ricorrente era il perno principale attraverso il quale i profitti illeciti rivenienti dai reati fiscali, commessi attraverso una fitta rete di rapporti societari, venivano riciclati tramite il trasferimento su conti correnti italiani ed esteri, dietro l'apparenza di pagamenti relativi a prestazioni varie, e successivamente reinvestiti in altre società, come la ditta individuale di CR TO, che gestiva una rivendita di tabacchi 8 QA ovvero il bar Pirelli 9, la IT, la CR, etc. Ha, inoltre, evidenziato il particolare attivismo del prevenuto nelle intestazioni fittizie delle società, quali quelle sopra cennate e le altre richiamate al capo D), funzionali alla reimmissione nel circuito legale dei proventi illeciti ed affidate a prestanomi;
la messa a disposizione dell'esercizio Pirelli 9 per riunioni tra i sodali, ad alcune delle quali il prevenuto partecipava direttamente;
gli esiti delle intercettazioni ambientali e dei servizi di osservazione della P.g., che attestano il ruolo attivo del ricorrente nei momenti nevralgici per la vita del sodalizio, elementi confluenti in un giudizio di responsabilità resistente alle obiezioni difensive in questa sede reiterate e assertivamente intese a revocare in dubbio la sussistenza degli elementi costitutivi della partecipazione criminosa. 5.1 Destituita di fondamento è, altresì, la formulata eccezione di prescrizione. L'addebito associativo di cui al capo C) è contestato in forma aperta ("in Milano fino ad oggi") con la conseguenza che la cessazione della permanenza, in assenza di evidenze di segno contrario, andrebbe fissata alla data della pronunzia di primo grado. A voler accedere alla prospettazione difensiva e facendo applicazione del principio del favor, le ultime condotte esecutive del programma associativo si collocano a fine gennaio 2017, alla luce della contestazione di cui al capo D), con la conseguenza che alla data di emissione della pronunzia impugnata (4/6/2024) non risultava decorso il termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, da aumentare di gg 76 per effetto delle sospensioni di talché la causa estintiva risulta maturata solo in epoca successiva alla sentenza della Corte territoriale e non è utilmente rilevabile in questa sede a cagione dell'inammissibilità del motivo. 6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. La difesa sostiene che il delitto ex art. 5:12 bis cod.pen., alla luce della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi assorbito nelle fattispecie di riciclaggio. La tesi è destituita di fondamento. Questa Corte ha affermato che il delitto di riciclaggio, in quanto reato a forma libera e a formazione eventualmente progressiva, realizzabile anche con più atti finalizzati ad ostacolare l'individuazione della illecita provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, assorbe il delitto di trasferimento fraudolento di valori in forza della clausola di riserva di cui all'art. 512-bis cod. pen. soio nel caso in cui quest'ultimo costituisca un segmento della più articolata condotta riciclatoria (Sez. 2, n. 38141 del 15/07/2022, Rv. 283677-01) ovvero allorché s'atteggi a modalità esecutiva della condotta ex art. 648bis cod.pen., evenienza nella specie non ravvisabile come reso palese dalla diversa epoca di realizzazione delle condotte di cui ai capi A) e D) e, in particolare, dalla collocazione temporale delle fittizie intestazioni in epoca successiva al perfezionamento delle condotte di riciclaggio ascritte al prevenuto. Infatti alla luce dei dati emergenti dall'analitica imputazione sub A) le ultime operazioni di riciclaggio contestate si collocano a fine luglio 2016 laddove l'integrale cessione delle quote societarie di CR e IT a 9 EN OL e l'assunzione della carica di amministratore della seconda si collocano a fine gennaio 2017 con una cesura temporale incompatibile con la tesi difensiva, 6.1 Privo di giuridico fondamento è anche l'ulteriore rilievo secondo cui l'intestazione delle società IT e EN a terzi poteva al massimo essere finalizzata all'autoriciclaggio, fattispecie non richiamata dall'art. 512 bis cod.pen. con conseguente impossibilità di configurare il reato contestato. Al riguardo va chiarito che le società fittiziamente intestate ad EN OL e, in particolare, IT e EN, sono due delle compagini che figurano quali terminali dei versamenti di danaro provenienti da OR e SA EX sicchè, alla stregua delle modalità esecutive delle condotte di riciclaggio processualmente accertate, la cessione delle quote, effettuata sostanzialmente in assenza di corrispettivo, appare logicamente sostenuta dal fine di perpetuare il sistema riciclatorio, creando una ingannevole distanza tra titolarità formale e titolarità sostanziale delle compagini. In detto contesto la finalizzazione della condotta a scopi autoriciclatori sostenuta dalla difesa è smentita dalla concorde ricostruzione fattuale operata in sede di merito che vede le società di cui al capo D) quali terminali del riciclaggio e non entità generatrici dei proventi delittuosi di cui far perdere le tracce. 6.2 Per il resto la difesa reitera rilievi di merito già ampiamente scrutinati fin dal primo grado ( pagg. 57 e segg.) e disattesi con motivazione priva di frizioni logiche circa il ruolo effettivo svolto da EN nelle società e in ordine alle (inesistenti) ricadute dell'assoluzione del medesimo per difetto di prova sull'elemento soggettivo, sollecitando una rivalutazione degli esiti processuali preclusa in questa sede a fronte di una motivazione della Corte territoriale ( pag. 46/48) esente da aporie e criticità giustificative. 7. Le conclusive censure in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena sono manifestamente infondate. La Corte di merito ha evidenziato il difetto di elementi positivamente valutabili al fine del riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. ed ha rimarcato l'assenza di segnali di resipiscenza nonché la mancata presa di distanza dal contesto criminale in cui i reati sono maturati. Detti parametri secondo la difesa sono inconferenti e penalizzano le scelte difensive dell'imputato. Va al riguardo rilevato che questa Corte, con orientamento consolidato e costante che il Collegio condivide, ritiene che il diniego delle attenuanti generiche non possa essere giustificato sulla base di legittime e insindacabili scelte processuali dell'imputato (tra molte, Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Rv. 286870 - 01; Sez. 4, n. 5594 del 04/10/2022, dep. 2023, Rv. 284189 - 01). Nella specie, tuttavia, la valutazione della Corte di merito risulta fondata sull'assenza di elementi attestanti la meritevolezza delle invocate attenuanti in un contesto in cui i riferimenti censurati hanno valore meramente esemplificativo della assoluta mancanza di evidenze da cui desumere una rimeditazione critica dei fatti ascritti, in conformità ai criteri dettati dall'art. 133,comma 2, 10 cod.pen. in tema di capacità a delinquere. La difesa, peraltro, non chiarisce, così incorrendo in genericità della censura, quali elementi di decisiva rilevanza la Corte territoriale abbia trascurato, dal momento che la sola incensuratezza è inidonea a fondare il riconoscimento delle circostanze richieste, la marginalità del ruolo del ricorrente è smentita dalle risultanze scrutinate e la complessiva motivazione rassegnata dà conto della gravità e sistematicità dell'attività illecita per cui è intervenuta condanna. 7.1 Risultano affette da genericità le doglianze in punto di determinazione della pena base e degli aumenti a titolo di continuazione, avendo la Corte di merito condiviso il lieve scostamento dal minimo edittale da parte del primo giudice facendo riferimento alla gravità del fatto e alle modalità esecutive, espressive di preordinazione e elevata intensità del dolo, mentre gli aumenti per la continuazione interna sub A) (relativa a circa 70 distinte operazioni di riciclaggio) e per i reati sub C) e D) risultano estremamente contenuti e depongono per un'attenta ponderazione dei criteri dosimetrici. 8. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione della complessiva manifesta infondatezza e della genericità dei motivi formulati, con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. 9. Le censure svolte nell'interesse di CR RU nel primo motivo con riguardo alla disattesa eccezione di nullità per genericità del capo d'imputazione sub B) sono manifestamente infondate. Il Tribunale, dinanzi al quale la questione è stata tempestivamente sollevata, l'ha disattesa ritenendo che la contestazione fosse sufficientemente chiara nel descrivere la fattispecie di autoriciclaggio, consistita nell'effettuazione di una pluralità di operazioni bancarie, a far data dal gennaio 2015, a mezzo delle quali le società Spectris, OR e SA EX avevano trasferito il provento di reati fiscali per i quali il ricorrente è stato irrevocabilmente condannato su conti italiani ed esteri dello stesso CR RU, o di società a lui riconducibili gestite da prestanomi o dal figlio TO. La Corte territoriale, cui l'eccezione veniva reiterata, la respingeva segnalando che, nonostante la formulazione sintetica dell'incolpazione, i dati omessi relativi alle imposte evase e alle singole operazioni di autoriciclaggio erano note al prevenuto in quanto l'imputazione sub B) era originariamente compresa nel procedimento principale, separatamente definito dal Gup di Milano con sentenza del 28/12/2018, avente ad oggetto anche le violazioni finanziarie commesse dall'imputato quale amministratore di fatto delle società Spectris, OR e SA EX, mentre il dettaglio delle operazioni di autoriciclaggio è evincibile dall'analitica rubrica sub A). La valutazione della Corte di merito è giuridicamente corretta. La giurisprudenza di legittimità ritiene, con orientamento costante e consolidato, che il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte 11 dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale (Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023,dep. 2024, Rv. 286023 - 01; Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, Rv. 265825 - 01; n. 36438 del 21/07/2015, Rv. 264772 - 01). Si è ulteriormente chiarito che, ai fini della completezza dell'imputazione, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa, sicché è legittimo il ricorso al rinvio agli atti del fascicolo processuale, purché si tratti di atti intellegibili, non equivoci e conoscibili dall'imputato (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Rv. 269455 - 01). Nella specie, la difesa lamenta l'assenza di dettaglio rispetto alla condotta di autoriciclaggio ascrittagli, sebbene l'incolpazione contenga l'espresso richiamo ai delitti-presupposto realizzati attraverso le società Spectris, OR e SA EX e la descrizione del fatto illecito, consistente nel trasferimento del danaro proveniente dalle false fatturazioni e dalle compensazioni Iva relative agli anni 2015 e 2016 su conti italiani ed esteri intestati a società a lui riconducibili. Si è, dunque, in presenza dell'enunciazione adeguatamente specifica dei tratti essenziali del fatto di reato contestato, come richiesto dall'art. 429, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., con l'indicazione puntuale della norma violata, anche con riguardo alle fattispecie presupposte, mentre l'eccezione difensiva fa leva sulla mancata illustrazione delle singole operazioni di reimpiego e relativi tempi, sull'omessa indicazione delle imposte evase e il relativo quantum, ovvero su elementi che esulano dalla funzione meramente enunciativa della incolpazione per attingere la completa ostensione dei dati che sostanziano l'accusa. La giurisprudenza ha, tuttavia, costantemente rimarcato che la contestazione non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito e di apprestare la propria difesa con piena cognizione delle emergenze acquisite fin dalla fase della chiusura delle indagini preliminari. Nella specie, la natura delle violazioni finanziarie richiamate nel capo sub B) era ben nota al ricorrente che per detti fatti aveva riportato condanna irrevocabile con sentenza del Gup di Milano del 28/12/2018, acquisita agli atti ex art. 238 bis cod.pen., mentre l'analisi dei flussi finanziari incriminati era direttamente evincibile dalla documentazione acquisita in atti, dalle schede investigative di natura riepilogativa, dall'analitica esposizione effettuata nel capo A) in relazione alla posizione di CR TO, che contiene specifiche indicazioni circa versamenti e prelievi direttamente riguardanti il prevenuto. Deve escludersi, pertanto, la sussistenza della dedotta nullità e la pur minima compressione dei diritti di difesa. 9.1 Il secondo motivo è infondato. Il difensore segnala che la Corte territoriale a pag. 54 ha precisato che il delitto di autoriciclaggio ascritto a CR RU non può essere ravvisato in relazione ai versamenti effettuati sui suoi conti personali, come ritenuto dal primo giudice, 12 segnalando che in tal senso milita, oltre che il tenore della norma incriminatrice, l'espresso riferimento contenuto in imputazione a trasferimenti avvenuti in favore di conti correnti italiani ed esteri intestati a società a lui riconducibili. Lamenta, pertanto, che -a fronte del ridimensionamento della gravità della condotta- la Corte territoriale ha, comunque, ritenuto di non operare alcuna riduzione di pena. Osserva il Collegio che la rettifica dell'ambito dell'incolpazione effettuata dai giudici d'appello è frutto di una svista. Infatti, è bensì vero che il primo giudice a pag. 50 riporta, attingendo ai prospetti dell'operante Del Prete, i bonifici effettuati sui conti personali del CR distinguendoli da quelli effettuati su conti di società a lui riconducibili, ma a pag. 55, allorché conclude lo scrutinio delle emergenze acquisite, il Tribunale evidenzia testualmente che ".... Emerge dunque la pacifica riconducibilità a CR RU (oltre che a CR TO) delle società IT e CR, le quali..., non solo ricevono negli anni 2015 e 2016 versamenti non giustificati da parte della OR e SA EX, ma reinvestono tali somme in altre attività finanziarie ed imprenditoriali, con ciò confermando pienamente la sussistenza del reato di riciclaggio in capo a CR TO e configurando il reato di autoriciclaggio in capo a CR RU". Di seguito venivano effettuati pertinenti richiami giurisprudenziali in relazione agli elementi costitutivi dell'illecito contestato. Il richiamato passaggio motivazionale dà conto del fatto che il primo giudice non ha ricompreso nell'alveo dell'autoriciclaggio i trasferimenti di danaro effettuati sui conti propri dell'imputato ma ha pronunziato condanna negli esatti limiti della contestazione elevata con riguardo ai versamenti delle società OR e SA EX. Risulta, dunque, ultronea la precisazione della Corte territoriale e infondata la censura difensiva in punto di trattamento sanzionatorio. 9.2 Inammissibili per manifesta infondatezza risultano le doglianze in ordine agli aumenti per continuazione in relazione ai capi E) ed F) che non avrebbero tenuto conto del diverso danno erariale cagionato dalle condotte rispetto alle omologhe violazioni giudicate irrevocabilmente. Le frazioni di pena irrogate per i reati fiscali a giudizio sono state determinate in misura congrua e appaiono sostenute da adeguata motivazione che ha richiamato la gravità dei singoli reati e la personalità dell'autore mentre alcun vincolo poteva configurarsi in capo ai giudici territoriali per effetto delle determinazioni assunte nel separato processo in giudicato in relazione a fattispecie similari. 9.3 Ad analogo esito deve pervenirsi in relazione alle censure concernenti il diniego delle attenuanti generiche, adeguatamente giustificato con il richiamo all'assenza di elementi di meritevolezza e ai precedenti, plurimi e gravi, che militano a carico del ricorrente mentre le circostanze allegate dalla difesa relative alle confische subite e alla detenzione patita non hanno alcuna attitudine a fondare il riconoscimento delle invocate circostanze. 13 10. Alla luce delle considerazioni che precedono entrambi i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 21 Novembre 2024 La Consigliera estensore La Presidente