Ordinanza cautelare 4 novembre 2022
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01047/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02861/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2861 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Mero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno Ufficio Territoriale del Governo Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego della istanza di emersione dal lavoro irregolare, ex art. 103, comma 1 del D.L. 34/2020, con identificativo domanda n. PV4807012427 del 14.07.2020 presentata in favore della cittadina straniera ricorrente, adottato dalla Prefettura di Pavia con prot. N. P-PV/N/2020/101693.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Pavia e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 la dott.ssa MA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe sulla base dei seguenti motivi di ricorso:
1) “ Difetto di istruttoria; Legittimazione attiva del ricorrente; Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 10 bis L241/1990 e dell’art 5 L.241/1990 ”;
2) “ Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 103 del Dl 34/2020 e dell’art. 5 c. 11 bis del dlgs 109 del 2012. Violazione e/o falsa applicazione art 104 c. 3 e c. 4 D.L. 3472020. Difetto di istruttoria ed eccesso di potere. Difetto di motivazione ”;
Rilevato che il ricorso deve essere integralmente respinto nel merito atteso che:
- parte ricorrente non ha allegato la sussistenza dei presupposti necessari per ottenere la richiesta emersione dal lavoro irregolare, essendosi limitata ad attribuire al datore di lavoro dichiarante la responsabilità del rigetto impugnato;
- in particolare, non ricorre nel caso di specie alcuna causa di forza maggiore valorizzabile in favore della cittadina straniera, risultando mancante fin dall’inizio il necessario requisito reddituale del datore di lavoro;
Ritenuti sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite;
Considerato, quanto alla richiesta di liquidazione riferita al gratuito patrocinio e depositata il 2/11/2022 dal legale di parte ricorrente, di revocare il gratuito patrocinio, provvisoriamente concesso dalla competente Commissione, ai sensi degli artt. 136 co. 2 e 122 D.P.R. n. 115/2002 in ragione della manifesta infondatezza del gravame;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Revoca il gratuito patrocinio concesso a parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF ES CO, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
MA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA LI | EF ES CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.