TAR Milano, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 1047
TAR
Ordinanza cautelare 4 novembre 2022
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TAR
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Rigettato
    Difetto di istruttoria; Legittimazione attiva del ricorrente; Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 10 bis L241/1990 e dell’art 5 L.241/1990

    Il ricorso è stato respinto nel merito in quanto la ricorrente non ha allegato la sussistenza dei presupposti necessari per ottenere la richiesta emersione dal lavoro irregolare, limitandosi ad attribuire al datore di lavoro dichiarante la responsabilità del rigetto impugnato.

  • Rigettato
    Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 103 del Dl 34/2020 e dell’art. 5 c. 11 bis del dlgs 109 del 2012. Violazione e/o falsa applicazione art 104 c. 3 e c. 4 D.L. 3472020. Difetto di istruttoria ed eccesso di potere. Difetto di motivazione

    Il ricorso è stato respinto nel merito in quanto la ricorrente non ha allegato la sussistenza dei presupposti necessari per ottenere la richiesta emersione dal lavoro irregolare, essendosi limitata ad attribuire al datore di lavoro dichiarante la responsabilità del rigetto impugnato. In particolare, non ricorre nel caso di specie alcuna causa di forza maggiore valorizzabile in favore della cittadina straniera, risultando mancante fin dall’inizio il necessario requisito reddituale del datore di lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 1047
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1047
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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