Decreto cautelare 16 luglio 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 04/05/2026, n. 2850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2850 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02850/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03601/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3601 del 2025, proposto da
Lido Enea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Amerigo Russo e Luigi Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bacoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Capolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dei provvedimenti in appresso
1. ordinanza n. 113 del 4.7.2025, notificata in pari data, del Comune di Bacoli, di cessazione e chiusura attività sita in Bacoli alla via Lido Miliscola n. 39, con la quale, appunto, l’ente comunale ordina alla ricorrente “la cessazione e chiusura con immediata prosecuzione della attività di autorimessa pertinenziale svolta alla via Lido Miliscola n. 45”;
2. ordinanza di demolizione n. 112 del 3.7.2025, notificata in pari data, del Comune di Bacoli, con la quale si ingiunge alla ricorrente la demolizione delle opere abusive realizzate presso il fondo sito in via Lido Miliscola n. 39, individuato catastalmente al Foglio n. 16, P.lla 917, in Bacoli, di proprietà del Centro Ittico Campano SpA ed, in particolare, “… Realizzazione, su di un’area a Protezione, di un’opera edilizia consistente nell’allestimento di un’area adibita a parcheggio per autovetture mediante spianamento del terreno, compattazione del suolo e collocazione di elementi di delimitazione e sistemi automatici di accesso, in assenza del permesso di costruire per la modifica del carico urbanistico apportato all’area anche sottoposta a vincolo paesaggistico - ambientale (Parco/SIC), in quanto le attività sono realizzate in totale assenza di permesso edilizio per cambio di destinazione d’uso ed in assenza di procedura di Valutazione Di incidenza Ambientale …” con l’avvertimento che, in caso di mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire, sarà irrogata a carico della parte il pagamento della sanzione pecuniaria pari ad € 20.000,00 prevista dal comma 4/bis dell’art. 31 del D.P.R. 380/01 nonché le opere realizzate e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti disposizioni urbanistiche, saranno di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune di Bacoli con l’adozione di ulteriori provvedimenti previsti dall’art. 31 DPR 380/01;
3. ogni altro atto connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bacoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. RO AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’esame del merito della domanda è quivi radicitus precluso dal fatto che parte ricorrente, in prossimità della udienza di trattazione, ha depositato atto con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla ulteriore coltivazione del gravame.
Si impone, indi, la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c), c.p.a., equo appalesandosi il disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
NO ER, Presidente
RO AM, Primo Referendario, Estensore
Mara ZZ, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| RO AM | NO ER |
IL SEGRETARIO