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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
13/02/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 5091/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
13/02/2025, promossa da
C.F. in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to GALLIANI ELENA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA PESCHERINO 9 22044 INVERIGO, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE, nei confronti di
C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv.to MANZONI CHRISTIAN ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA LUPI DI TOSCANA 9 24033
CALUSCO D'ADDA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE, nonché di
1 C.F. rappresentato e difeso CP_2 C.F._2 dall'avv.to BERRA ANNA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Magenta (MI), via IV Giugno n. 41, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE,
avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 13/02/2025.
FATTO E DIRITTO
1. A seguito del pregresso procedimento ex art. 696 c.p.c., n.
2342/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, e con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., depositato in data 13/9/2024, il promuoveva il presente giudizio nei confronti Parte_1 di e di chiedendo, a titolo Controparte_1 CP_2 extracontrattuale, la condanna dei resistenti al risarcimento dei danni arrecati in occasione delle rispettive prestazioni professionali, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex CP_2 adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande anche in ragione della prescrizione eccepita, in subordine domandando la limitazione della condanna a quanto effettivamente dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e prospettando l'esigenza di integrare il contraddittorio ex art. 102 c.p.c., chiedeva il rigetto delle avverse domande anche in ragione della prescrizione e della decadenza eccepite, in subordine domandando la limitazione della
2 condanna a quanto effettivamente dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Acquisito il fascicolo del pregresso procedimento ex art. 696
c.p.c., il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 13/02/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Preliminarmente e rispetto al richiamato art. 102 c.p.c., deve ritenersi integro il contraddittorio instaurato. La prospettazione di altri responsabili, da parte di per i Controparte_1 medesimi danni lamentati da parte ricorrente, non inficia tale conclusione, avendo il individuato i propri Parte_1 contraddittori nei resistenti de quibus e non rilevando l'eventuale sussistenza di altri coobbligati solidali ex art. 2055
c.c., vista l'esorbitanza degli stessi dai litisconsorti necessari
(in tema ed ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14844 del
27/06/2007, Rv. 598171 - 01).
3. Nel merito, devono essere accolte le domande di parte ricorrente nei limiti e nei termini che seguono.
3.1. Nessun dubbio, anzitutto, circa le qualità e l'apporto professionale dei resistenti, dedotti in ricorso: tra i vari documenti prodotti, il file denominato “2006-marzo_COLLAUDO
STATICO.pdf”, presente nel doc. 6 di parte ricorrente, il file denominato “All. d all'allegato 6 - Nomina collaudatore.pdf”, presente nel doc. 5 di parte ricorrente, nonché i file denominati
“2004_tav. 01 fondazioni.pdf” e “2004_tav. 02 impalcato.pdf”, presenti nel doc. 5 di parte ricorrente, attestano che
[...]
fosse direttore dei lavori e progettista delle strutture CP_1 in cemento armato, nonché che fosse collaudatore CP_2 delle stesse.
3.2. A fronte di ciò, della doglianza di inosservanza degli artt.
2, 3 e 7 della L. n. 1086 del 1971 (pag. 6 del ricorso), della sussumibilità di ciò alla colpa ex art. 2043 c.c., della richiamabilità di quest'ultima disposizione anche in ragione dei principi di Sez. U, Sentenza n. 2284 del 03/02/2014, Rv. 629518 -
01, nonché della CTU espletata nel procedimento di ATP, chiara e
3 puntuale nei suoi esiti, sussiste l'an della responsabilità extracontrattuale dei resistenti. In particolare, l'acclaramento peritale, anche in superamento delle osservazioni alla relativa bozza di CTU, ha condivisibilmente ravvisato come a) “il posizionamento della trave”, di cui a pag. 12 della CTU, pur non “non incidendo sulla capacità portante della trave”, inficia la documentazione tecnica amministrativa depositata, in quanto la collocazione di tale elemento strutturale “non corrisponde con quanto indicato negli elaborati progettuali”
a firma di essendo frutto di una variante Controparte_1 in corso d'opera non menzionata da questi durante la direzione lavori, né dal certificato di collaudo di
[...]
; CP_2
b) “l'armatura longitudinale della Trave T-1-1” evidenzia una
“difformità relativa al numero dei ferri di armatura longitudinale presenti al lembo superiore della trave in corrispondenza dell'appoggio centrale sopra il pilastro di diametro 50 cm”, così riscontrandosi “nella trave un quantitativo minore di acciaio” rispetto a quello indicato nella relazione di calcolo di (pag. 12-13 Controparte_1 della CTU), ammontare non conforme “alle prescrizioni minime previste dalle Norme Tecniche in vigore alla data di progettazione della trave (D.M. 9/1/1996 ed EC2)” (pag. 16 della CTU) e, dunque, inficiante la collaudabilità alla data di fine lavori (pag. 51 della CTU),
c) non smentisce tali conclusioni la relazione di calcolo di considerato come il computo “elastico” di CP_2 questi, “che viene normalmente condotto per la determinazione delle azioni interne di progetto, è in realtà solo convenzionale in quanto non tiene conto del comportamento non lineare della struttura che durante il cimento sismico è chiamata ad impegnare estesamente tutte le risorse plastiche di cui dispone” (pag. 17 della CTU), caratterizzandosi anche per una “eccessiva e ingiustificata riduzione (circa il 78%) del valore del momento negativo calcolato in condizioni
4 elastiche”, visto che essa supera quella ammessa dalla normativa (pari al 30%) e non ravvisa come “la sezione è caratterizzata da una bassissima duttilità visto che la percentuale di armatura tesa della trave T-1-1 risulta addirittura inferiore al limite minimo imposto dalla normativa” (pag. 18 della CTU),
d) sia da smentirsi la tesi in base alla quale “pur con la difformità rilevata dell'armatura della trave e accettata da tutti i convenuti, la stessa non necessiti di interventi di rinforzo per la messa in gioco di risorse aggiuntive dovute all'intera struttura dell'autorimessa interrata” (pag. 19-20 della CTU): i modelli di calcolo in tal senso non sono attendibili, in quanto – tra l'altro – non considerano la fessurazione del calcestruzzo e lo snervamento delle armature
(pag. 20-21 della CTU),
e) conseguentemente, all'esito delle verifiche sulla sezione della trave T-1-1, “è necessario un intervento di consolidamento del manufatto esistente” (pag. 24 della CTU),
f) in merito a quanto suesposto non vi è stato alcun rilievo od emenda dei resistenti, rimanendo una situazione nella quale
“Non c'è quindi corrispondenza tra i carichi indicati dal progettista strutturale principale, il convenuto ing.
[...]
, e quelli indicati dal progettista della struttura CP_1 prefabbricata posta poi in opera con direttore delle opere strutturali in cantiere sempre il convenuto ing.
[...]
. Di questa incongruenza sui carichi non si trova CP_1 menzione nemmeno nella relazione di collaudo statico redatta dall'altro convenuto ing. (pag. 26 della CP_2
CTU).
3.2.1. Le conclusioni sopraindicate non sono inficiate dalle restanti deduzioni ed eccezioni dei resistenti.
3.2.1.1. Anzitutto ed in primo luogo, non è pertinente il richiamo della decadenza o dei regimi prescrizionali diversi da quello di cui all'art. 2947 c.c., avendo chiaramente parte ricorrente agito ai sensi dell'art. 2043 c.c.
5 3.2.1.2. Quanto, poi, alla prescrizione quinquennale, la stessa non è maturata in quanto, in carenza di altra prova, decorrente dal 13/03/2023, data di redazione della perizia di parte, tramite la quale il ricorrente ha avuto contezza delle Parte_1 inosservanze in questione: del resto, vige “la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno” (così, ex multis, Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 29328 del
13/11/2024, Rv. 672572 - 01) che, nell'ambito di responsabilità afferenti a difetti costruttivi o comunque tecnici come quelli de quibus, si ha solo “quando, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause”, maturabili “solo all'atto dell'acquisizione delle disposte relazioni peritali”, in mancanza di un particolare livello di perizia di parte ricorrente in materia (così Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 11740 del 01/08/2003, Rv. 565596 - 01).
3.2.1.3. A nulla rileva, poi, di per sé la circostanza della tenuta, ad oggi, degli elementi strutturali censurati: tale accidente non implica, da sé solo, né la conformità normativa degli stessi ai precetti richiamati, né la mancanza di quelle carenze edilizie ravvisate dal CTU.
3.2.1.4. Parimenti irrilevante, poi, è l'asserita inosservanza dell'art. 698, terzo comma, c.p.c. da parte del ricorrente, tramite la produzione della CTU con il doc. 11 allegato al ricorso ex art. 281undecies c.p.c. Anche prescindendo da come siano state poi disposte l'acquisizione del fascicolo n. 2342/2023 r.g., nonché una determinazione istruttoria nel presente procedimento di cognizione, la ratio della citata norma in tema di accertamento tecnico preventivo è scongiurare una “decisione assunta sulla base di un accertamento preventivo surrettiziamente introdotto nel giudizio di merito” (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6384 del
2004), esito escluso proprio dalla produzione ed acquisizione predette, nonché dalle difese dei resistenti su tale relazione peritale.
6 3.2.1.5. Nemmeno è poi sostenibile che l'opera fosse originariamente impeccabile e solo successivamente non “più adeguata rispetto alle mutuate condizioni del progetto di ristrutturazione adottato dal Condominio attore nel 2021”, come pur sostenuto a pag. 6 della comparsa di nonché a CP_2 pag. 6 ed 11 dell'atto di costituzione di Controparte_1
Invero, il CTU, anche in replica ad ipotesi di calcolo diverse, adombrate durante le operazioni peritali, ha motivatamente e convincentemente evidenziato come l'elemento strutturale non fosse collaudabile e, anzi, censurabile sin dall'origine, al pari dei mancati rilievi dei resistenti, in ragione di quanto già indicato nell'elenco di lettere che precedono.
4. Anche per quanto attiene alla quantificazione del risarcimento dei danni, deve aversi riguardo prioritariamente alla documentazione depositata, nonché alla relazione del CTU, anche laddove ha smentito il diverso opinare dei resistenti o dei CTP di questi. In particolare, deve considerarsi l'importo capitale complessivo di € 25.344,88, necessario per la committenza delle opere di consolidamento strutturale ravvisate dall'ausiliario del giudice. Conseguentemente, i resistenti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'importo di € 25.344,88, visto anche come non sono stati chiesti accessori su tale cifra e, quantunque gli stessi siano liquidabili d'ufficio sino alla data della presente sentenza
(così, ex multis, Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 39376 del
10/12/2021, Rv. 663173 - 01), vige il principio del limite della domanda ex art. 112 c.p.c. ratione posta (così Cass., Sez. 3 - ,
Sentenza n. 12159 del 07/05/2021, Rv. 661324 - 01), tanto più che l'alternativa richiesta della “maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia” è “priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta” (così Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 29537 del
7 15/11/2024, Rv. 672889 – 02 e in tal senso anche Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 6350 del 16/03/2010 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12724 del 21/06/2016).
4.1. Tale ammontare non è quantificabile diversamente nemmeno in base ad una ipotetica diversa responsabilità tra i resistenti o tra questi ed altri eventuali soggetti: permane, infatti, la solidarietà dell'obbligazione siffatta, ai sensi dell'art. 2055
c.c.
4.2. Attengono, poi, alla sottoindicata regolamentazione delle spese processuali le restanti poste chieste da parte ricorrente, visti la ricomprensione della negoziazione assistita nel D.M. n.
55 del 2014, nonché i principi – ex multis - di Cass., Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020, Rv. 658013 - 01 in tema di spese di ATP.
5. Le spese processuali del presente giudizio di merito seguono la prevalente soccombenza dei resistenti e vanno poste in solido a carico degli stessi, stante la comunanza di interesse derivata dalla solidarietà dell'obbligazione e dalla medesimezza di posizione giuridica;
dette spese si liquidano in favore di parte ricorrente, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014,
l'importo delle domande accolte, la documentazione depositata, la carenza di difese significativamente differenziate tra resistenti da determinare l'aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in €
264,00 per spese vive ed € 4.710,00 per compensi (fase di negoziazione assistita € 1.323,00, fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 840,00, fase decisoria €
851,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò in ragione della natura documentale della prima e della conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c. della seconda), oltre
IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
5.1. Parimenti le spese processuali del procedimento di ATP, n.
2342/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, seguono la prevalente soccombenza dei resistenti e vanno poste in solido a carico degli stessi, stante la comunanza di interesse derivata
8 dalla solidarietà dell'obbligazione e dalla medesimezza di posizione giuridica;
dette spese si liquidano in favore di parte ricorrente, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014,
l'importo delle domande accolte, la documentazione depositata, la carenza di difese significativamente differenziate tra resistenti da determinare l'aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in €
4.970,00 per spese vive (= 259,00 di contributo unificato + 27,00 di marca da bollo + 2.706,00 per spesa del CTP, arch. Per_1
, + 1.978,00 per spesa del CTP, ing. tanto
[...] Persona_2 più che, per queste ultime due voci, non sono state depositate mere fatture proforma, di talché i doc. 17 e 18 provano anche i relativi pagamenti) ed € 2.337,00 per compensi (fase di studio €
567,00, fase introduttiva € 709,00, fase istruttoria € 1.061,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
5.2. Per le stesse ragioni, le spese di CTU del procedimento di
ATP, n. 2342/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, liquidate come da separato ed ivi emesso decreto, seguono la prevalente soccombenza dei resistenti e vanno poste definitivamente ed in solido a carico degli stessi, con i conseguenti obblighi restitutori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Condanna in solido e al Controparte_1 CP_2 pagamento, in favore del dell'importo di Parte_1
€ 25.344,88;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna in solido e al Controparte_1 CP_2 pagamento, in favore del delle spese Parte_1
9 processuali del presente giudizio di merito, liquidate in €
264,00 per spese vive ed € 4.710,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15%;
4. Condanna in solido e al Controparte_1 CP_2 pagamento, in favore del delle spese Parte_1 processuali del pregresso procedimento di ATP, n. 2342/2023
r.g. del Tribunale civile di Bergamo, liquidate in € 4.970,00 per spese vive ed € 2.337,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
5. Pone le spese di CTU del procedimento di ATP, n. 2342/2023
r.g. del Tribunale civile di Bergamo, liquidate come da separato ed ivi emesso decreto, definitivamente ed in solido a carico di e con i Controparte_1 CP_2 conseguenti obblighi restitutori.
Bergamo, 13/02/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
13/02/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 5091/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
13/02/2025, promossa da
C.F. in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to GALLIANI ELENA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA PESCHERINO 9 22044 INVERIGO, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE, nei confronti di
C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv.to MANZONI CHRISTIAN ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA LUPI DI TOSCANA 9 24033
CALUSCO D'ADDA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE, nonché di
1 C.F. rappresentato e difeso CP_2 C.F._2 dall'avv.to BERRA ANNA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Magenta (MI), via IV Giugno n. 41, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE,
avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 13/02/2025.
FATTO E DIRITTO
1. A seguito del pregresso procedimento ex art. 696 c.p.c., n.
2342/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, e con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., depositato in data 13/9/2024, il promuoveva il presente giudizio nei confronti Parte_1 di e di chiedendo, a titolo Controparte_1 CP_2 extracontrattuale, la condanna dei resistenti al risarcimento dei danni arrecati in occasione delle rispettive prestazioni professionali, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex CP_2 adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande anche in ragione della prescrizione eccepita, in subordine domandando la limitazione della condanna a quanto effettivamente dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e prospettando l'esigenza di integrare il contraddittorio ex art. 102 c.p.c., chiedeva il rigetto delle avverse domande anche in ragione della prescrizione e della decadenza eccepite, in subordine domandando la limitazione della
2 condanna a quanto effettivamente dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Acquisito il fascicolo del pregresso procedimento ex art. 696
c.p.c., il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 13/02/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Preliminarmente e rispetto al richiamato art. 102 c.p.c., deve ritenersi integro il contraddittorio instaurato. La prospettazione di altri responsabili, da parte di per i Controparte_1 medesimi danni lamentati da parte ricorrente, non inficia tale conclusione, avendo il individuato i propri Parte_1 contraddittori nei resistenti de quibus e non rilevando l'eventuale sussistenza di altri coobbligati solidali ex art. 2055
c.c., vista l'esorbitanza degli stessi dai litisconsorti necessari
(in tema ed ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14844 del
27/06/2007, Rv. 598171 - 01).
3. Nel merito, devono essere accolte le domande di parte ricorrente nei limiti e nei termini che seguono.
3.1. Nessun dubbio, anzitutto, circa le qualità e l'apporto professionale dei resistenti, dedotti in ricorso: tra i vari documenti prodotti, il file denominato “2006-marzo_COLLAUDO
STATICO.pdf”, presente nel doc. 6 di parte ricorrente, il file denominato “All. d all'allegato 6 - Nomina collaudatore.pdf”, presente nel doc. 5 di parte ricorrente, nonché i file denominati
“2004_tav. 01 fondazioni.pdf” e “2004_tav. 02 impalcato.pdf”, presenti nel doc. 5 di parte ricorrente, attestano che
[...]
fosse direttore dei lavori e progettista delle strutture CP_1 in cemento armato, nonché che fosse collaudatore CP_2 delle stesse.
3.2. A fronte di ciò, della doglianza di inosservanza degli artt.
2, 3 e 7 della L. n. 1086 del 1971 (pag. 6 del ricorso), della sussumibilità di ciò alla colpa ex art. 2043 c.c., della richiamabilità di quest'ultima disposizione anche in ragione dei principi di Sez. U, Sentenza n. 2284 del 03/02/2014, Rv. 629518 -
01, nonché della CTU espletata nel procedimento di ATP, chiara e
3 puntuale nei suoi esiti, sussiste l'an della responsabilità extracontrattuale dei resistenti. In particolare, l'acclaramento peritale, anche in superamento delle osservazioni alla relativa bozza di CTU, ha condivisibilmente ravvisato come a) “il posizionamento della trave”, di cui a pag. 12 della CTU, pur non “non incidendo sulla capacità portante della trave”, inficia la documentazione tecnica amministrativa depositata, in quanto la collocazione di tale elemento strutturale “non corrisponde con quanto indicato negli elaborati progettuali”
a firma di essendo frutto di una variante Controparte_1 in corso d'opera non menzionata da questi durante la direzione lavori, né dal certificato di collaudo di
[...]
; CP_2
b) “l'armatura longitudinale della Trave T-1-1” evidenzia una
“difformità relativa al numero dei ferri di armatura longitudinale presenti al lembo superiore della trave in corrispondenza dell'appoggio centrale sopra il pilastro di diametro 50 cm”, così riscontrandosi “nella trave un quantitativo minore di acciaio” rispetto a quello indicato nella relazione di calcolo di (pag. 12-13 Controparte_1 della CTU), ammontare non conforme “alle prescrizioni minime previste dalle Norme Tecniche in vigore alla data di progettazione della trave (D.M. 9/1/1996 ed EC2)” (pag. 16 della CTU) e, dunque, inficiante la collaudabilità alla data di fine lavori (pag. 51 della CTU),
c) non smentisce tali conclusioni la relazione di calcolo di considerato come il computo “elastico” di CP_2 questi, “che viene normalmente condotto per la determinazione delle azioni interne di progetto, è in realtà solo convenzionale in quanto non tiene conto del comportamento non lineare della struttura che durante il cimento sismico è chiamata ad impegnare estesamente tutte le risorse plastiche di cui dispone” (pag. 17 della CTU), caratterizzandosi anche per una “eccessiva e ingiustificata riduzione (circa il 78%) del valore del momento negativo calcolato in condizioni
4 elastiche”, visto che essa supera quella ammessa dalla normativa (pari al 30%) e non ravvisa come “la sezione è caratterizzata da una bassissima duttilità visto che la percentuale di armatura tesa della trave T-1-1 risulta addirittura inferiore al limite minimo imposto dalla normativa” (pag. 18 della CTU),
d) sia da smentirsi la tesi in base alla quale “pur con la difformità rilevata dell'armatura della trave e accettata da tutti i convenuti, la stessa non necessiti di interventi di rinforzo per la messa in gioco di risorse aggiuntive dovute all'intera struttura dell'autorimessa interrata” (pag. 19-20 della CTU): i modelli di calcolo in tal senso non sono attendibili, in quanto – tra l'altro – non considerano la fessurazione del calcestruzzo e lo snervamento delle armature
(pag. 20-21 della CTU),
e) conseguentemente, all'esito delle verifiche sulla sezione della trave T-1-1, “è necessario un intervento di consolidamento del manufatto esistente” (pag. 24 della CTU),
f) in merito a quanto suesposto non vi è stato alcun rilievo od emenda dei resistenti, rimanendo una situazione nella quale
“Non c'è quindi corrispondenza tra i carichi indicati dal progettista strutturale principale, il convenuto ing.
[...]
, e quelli indicati dal progettista della struttura CP_1 prefabbricata posta poi in opera con direttore delle opere strutturali in cantiere sempre il convenuto ing.
[...]
. Di questa incongruenza sui carichi non si trova CP_1 menzione nemmeno nella relazione di collaudo statico redatta dall'altro convenuto ing. (pag. 26 della CP_2
CTU).
3.2.1. Le conclusioni sopraindicate non sono inficiate dalle restanti deduzioni ed eccezioni dei resistenti.
3.2.1.1. Anzitutto ed in primo luogo, non è pertinente il richiamo della decadenza o dei regimi prescrizionali diversi da quello di cui all'art. 2947 c.c., avendo chiaramente parte ricorrente agito ai sensi dell'art. 2043 c.c.
5 3.2.1.2. Quanto, poi, alla prescrizione quinquennale, la stessa non è maturata in quanto, in carenza di altra prova, decorrente dal 13/03/2023, data di redazione della perizia di parte, tramite la quale il ricorrente ha avuto contezza delle Parte_1 inosservanze in questione: del resto, vige “la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno” (così, ex multis, Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 29328 del
13/11/2024, Rv. 672572 - 01) che, nell'ambito di responsabilità afferenti a difetti costruttivi o comunque tecnici come quelli de quibus, si ha solo “quando, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause”, maturabili “solo all'atto dell'acquisizione delle disposte relazioni peritali”, in mancanza di un particolare livello di perizia di parte ricorrente in materia (così Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 11740 del 01/08/2003, Rv. 565596 - 01).
3.2.1.3. A nulla rileva, poi, di per sé la circostanza della tenuta, ad oggi, degli elementi strutturali censurati: tale accidente non implica, da sé solo, né la conformità normativa degli stessi ai precetti richiamati, né la mancanza di quelle carenze edilizie ravvisate dal CTU.
3.2.1.4. Parimenti irrilevante, poi, è l'asserita inosservanza dell'art. 698, terzo comma, c.p.c. da parte del ricorrente, tramite la produzione della CTU con il doc. 11 allegato al ricorso ex art. 281undecies c.p.c. Anche prescindendo da come siano state poi disposte l'acquisizione del fascicolo n. 2342/2023 r.g., nonché una determinazione istruttoria nel presente procedimento di cognizione, la ratio della citata norma in tema di accertamento tecnico preventivo è scongiurare una “decisione assunta sulla base di un accertamento preventivo surrettiziamente introdotto nel giudizio di merito” (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6384 del
2004), esito escluso proprio dalla produzione ed acquisizione predette, nonché dalle difese dei resistenti su tale relazione peritale.
6 3.2.1.5. Nemmeno è poi sostenibile che l'opera fosse originariamente impeccabile e solo successivamente non “più adeguata rispetto alle mutuate condizioni del progetto di ristrutturazione adottato dal Condominio attore nel 2021”, come pur sostenuto a pag. 6 della comparsa di nonché a CP_2 pag. 6 ed 11 dell'atto di costituzione di Controparte_1
Invero, il CTU, anche in replica ad ipotesi di calcolo diverse, adombrate durante le operazioni peritali, ha motivatamente e convincentemente evidenziato come l'elemento strutturale non fosse collaudabile e, anzi, censurabile sin dall'origine, al pari dei mancati rilievi dei resistenti, in ragione di quanto già indicato nell'elenco di lettere che precedono.
4. Anche per quanto attiene alla quantificazione del risarcimento dei danni, deve aversi riguardo prioritariamente alla documentazione depositata, nonché alla relazione del CTU, anche laddove ha smentito il diverso opinare dei resistenti o dei CTP di questi. In particolare, deve considerarsi l'importo capitale complessivo di € 25.344,88, necessario per la committenza delle opere di consolidamento strutturale ravvisate dall'ausiliario del giudice. Conseguentemente, i resistenti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'importo di € 25.344,88, visto anche come non sono stati chiesti accessori su tale cifra e, quantunque gli stessi siano liquidabili d'ufficio sino alla data della presente sentenza
(così, ex multis, Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 39376 del
10/12/2021, Rv. 663173 - 01), vige il principio del limite della domanda ex art. 112 c.p.c. ratione posta (così Cass., Sez. 3 - ,
Sentenza n. 12159 del 07/05/2021, Rv. 661324 - 01), tanto più che l'alternativa richiesta della “maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia” è “priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta” (così Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 29537 del
7 15/11/2024, Rv. 672889 – 02 e in tal senso anche Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 6350 del 16/03/2010 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12724 del 21/06/2016).
4.1. Tale ammontare non è quantificabile diversamente nemmeno in base ad una ipotetica diversa responsabilità tra i resistenti o tra questi ed altri eventuali soggetti: permane, infatti, la solidarietà dell'obbligazione siffatta, ai sensi dell'art. 2055
c.c.
4.2. Attengono, poi, alla sottoindicata regolamentazione delle spese processuali le restanti poste chieste da parte ricorrente, visti la ricomprensione della negoziazione assistita nel D.M. n.
55 del 2014, nonché i principi – ex multis - di Cass., Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020, Rv. 658013 - 01 in tema di spese di ATP.
5. Le spese processuali del presente giudizio di merito seguono la prevalente soccombenza dei resistenti e vanno poste in solido a carico degli stessi, stante la comunanza di interesse derivata dalla solidarietà dell'obbligazione e dalla medesimezza di posizione giuridica;
dette spese si liquidano in favore di parte ricorrente, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014,
l'importo delle domande accolte, la documentazione depositata, la carenza di difese significativamente differenziate tra resistenti da determinare l'aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in €
264,00 per spese vive ed € 4.710,00 per compensi (fase di negoziazione assistita € 1.323,00, fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 840,00, fase decisoria €
851,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò in ragione della natura documentale della prima e della conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c. della seconda), oltre
IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
5.1. Parimenti le spese processuali del procedimento di ATP, n.
2342/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, seguono la prevalente soccombenza dei resistenti e vanno poste in solido a carico degli stessi, stante la comunanza di interesse derivata
8 dalla solidarietà dell'obbligazione e dalla medesimezza di posizione giuridica;
dette spese si liquidano in favore di parte ricorrente, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014,
l'importo delle domande accolte, la documentazione depositata, la carenza di difese significativamente differenziate tra resistenti da determinare l'aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in €
4.970,00 per spese vive (= 259,00 di contributo unificato + 27,00 di marca da bollo + 2.706,00 per spesa del CTP, arch. Per_1
, + 1.978,00 per spesa del CTP, ing. tanto
[...] Persona_2 più che, per queste ultime due voci, non sono state depositate mere fatture proforma, di talché i doc. 17 e 18 provano anche i relativi pagamenti) ed € 2.337,00 per compensi (fase di studio €
567,00, fase introduttiva € 709,00, fase istruttoria € 1.061,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
5.2. Per le stesse ragioni, le spese di CTU del procedimento di
ATP, n. 2342/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, liquidate come da separato ed ivi emesso decreto, seguono la prevalente soccombenza dei resistenti e vanno poste definitivamente ed in solido a carico degli stessi, con i conseguenti obblighi restitutori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Condanna in solido e al Controparte_1 CP_2 pagamento, in favore del dell'importo di Parte_1
€ 25.344,88;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna in solido e al Controparte_1 CP_2 pagamento, in favore del delle spese Parte_1
9 processuali del presente giudizio di merito, liquidate in €
264,00 per spese vive ed € 4.710,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15%;
4. Condanna in solido e al Controparte_1 CP_2 pagamento, in favore del delle spese Parte_1 processuali del pregresso procedimento di ATP, n. 2342/2023
r.g. del Tribunale civile di Bergamo, liquidate in € 4.970,00 per spese vive ed € 2.337,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
5. Pone le spese di CTU del procedimento di ATP, n. 2342/2023
r.g. del Tribunale civile di Bergamo, liquidate come da separato ed ivi emesso decreto, definitivamente ed in solido a carico di e con i Controparte_1 CP_2 conseguenti obblighi restitutori.
Bergamo, 13/02/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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