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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 18/02/2026, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2761/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TUCCILLO LUIGI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12618/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 TR - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via S. Lucia, N. 81 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli - Via Bracco, N. 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250064730414000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2996/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, depositato nei termini di legge, la parte Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.071-20250064730414000 notificata in data 16.04.2025, meglio indicata in epigrafe, relativa ad un presunto debito tributario attinente a tasse automobilistiche (anno di imposta 2019- veicoli tg.Targa_1, targhe varie ), importo complessivo euro 4123,41,86.
Nei motivi di impugnazione ha eccepito la prescrizione del debito, contestando la validità di pregresse notifiche di atti interruttivi.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – IO - – rilevando, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva su profili attinenti la notifica di atti precedenti a quello impugnato, di competenza esclusiva dell'ente impositore, deducendo la rituale notifica dell'avviso di accertamento, cui ha fatto seguito successivo atto interruttivo della prescrizione.
Si è costituita anche la Regione Campania, deducendo di aver provveduto a notificare nei termini, a mani proprie e per compiuta giacenza, gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnato avverso i quali la parte non ha proposto gravame.
Alla odierna udienza, il Giudice monocratico, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, allo stato degli atti, appare parzialmente fondato.
Sul punto, si osserva che la parte convenuta Regione Campania ha fornito elementi controdeduttivi sui rilievi del contribuente di sicuro valore probatorio solo riguardo all'avviso di accertamento n.964163961654, relativo alla vettura tg. Targa_2 ed all'avviso di accertamento n.964300260495, relativo alla vettura tg. Targa_3; infatti, gli atti sono stati notificati in data 9.08.2022 a mani proprie del ricorrente. La rituale notifica di detti avvisi di accertamento ha validamente interrotto la eccepita prescrizione triennale del credito tributario.
Riguardo alla documentazione prodotta per gli altri avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata, si rileva che risultano spediti a mezzo posta entro il termine triennale;
viene dedotto che la notifica si sarebbe perfezionata per “ compiuta giacenza”. Tuttavia, dalla documentazione prodotta in atti non si reperta la seconda raccomandata informativa, la c.d. CAD dal cui invio decorre il termine di dieci giorni necessari al perfezionamento della compiuta giacenza presso la casa comunale, ai sensi dell'art.8 comma 2 L.890/82; tale procedura è richiesta laddove la notifica degli avvisi di accertamento, come nel caso di interesse, non sia avvenuta a mani del destinatario ovvero di persona abilitata alla ricezione.
L'omesso invio della comunicazione di avvenuto deposito ovvero la incertezza sulla data di invio della stessa, - si rileva soltanto una poco chiara annotazione a penna - determina nullità della notifica, ai sensi dell'art.160 c.p.c.
Conseguentemente, allo stato degli atti, la cartella impugnata deve parzialmente annullarsi per intervenuta prescrizione del credito tributario in assenza di validi atti interruttivi nel termine triennale.
Ultronea appare la disamina degli altri motivi di gravame.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla la cartella relativamente alla tassa automobilistica, anno
2019, per i veicoli targati Targa_2 e Targa_3; rigetta il ricorso nel resto. Compensa le spese.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TUCCILLO LUIGI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12618/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 TR - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via S. Lucia, N. 81 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli - Via Bracco, N. 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250064730414000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2996/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, depositato nei termini di legge, la parte Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.071-20250064730414000 notificata in data 16.04.2025, meglio indicata in epigrafe, relativa ad un presunto debito tributario attinente a tasse automobilistiche (anno di imposta 2019- veicoli tg.Targa_1, targhe varie ), importo complessivo euro 4123,41,86.
Nei motivi di impugnazione ha eccepito la prescrizione del debito, contestando la validità di pregresse notifiche di atti interruttivi.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – IO - – rilevando, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva su profili attinenti la notifica di atti precedenti a quello impugnato, di competenza esclusiva dell'ente impositore, deducendo la rituale notifica dell'avviso di accertamento, cui ha fatto seguito successivo atto interruttivo della prescrizione.
Si è costituita anche la Regione Campania, deducendo di aver provveduto a notificare nei termini, a mani proprie e per compiuta giacenza, gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnato avverso i quali la parte non ha proposto gravame.
Alla odierna udienza, il Giudice monocratico, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, allo stato degli atti, appare parzialmente fondato.
Sul punto, si osserva che la parte convenuta Regione Campania ha fornito elementi controdeduttivi sui rilievi del contribuente di sicuro valore probatorio solo riguardo all'avviso di accertamento n.964163961654, relativo alla vettura tg. Targa_2 ed all'avviso di accertamento n.964300260495, relativo alla vettura tg. Targa_3; infatti, gli atti sono stati notificati in data 9.08.2022 a mani proprie del ricorrente. La rituale notifica di detti avvisi di accertamento ha validamente interrotto la eccepita prescrizione triennale del credito tributario.
Riguardo alla documentazione prodotta per gli altri avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata, si rileva che risultano spediti a mezzo posta entro il termine triennale;
viene dedotto che la notifica si sarebbe perfezionata per “ compiuta giacenza”. Tuttavia, dalla documentazione prodotta in atti non si reperta la seconda raccomandata informativa, la c.d. CAD dal cui invio decorre il termine di dieci giorni necessari al perfezionamento della compiuta giacenza presso la casa comunale, ai sensi dell'art.8 comma 2 L.890/82; tale procedura è richiesta laddove la notifica degli avvisi di accertamento, come nel caso di interesse, non sia avvenuta a mani del destinatario ovvero di persona abilitata alla ricezione.
L'omesso invio della comunicazione di avvenuto deposito ovvero la incertezza sulla data di invio della stessa, - si rileva soltanto una poco chiara annotazione a penna - determina nullità della notifica, ai sensi dell'art.160 c.p.c.
Conseguentemente, allo stato degli atti, la cartella impugnata deve parzialmente annullarsi per intervenuta prescrizione del credito tributario in assenza di validi atti interruttivi nel termine triennale.
Ultronea appare la disamina degli altri motivi di gravame.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla la cartella relativamente alla tassa automobilistica, anno
2019, per i veicoli targati Targa_2 e Targa_3; rigetta il ricorso nel resto. Compensa le spese.