Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1555
CS
Ordinanza cautelare 29 agosto 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erroneità della sentenza impugnata laddove confonde l’accesso ad un concorso pubblico con l’esercizio di una attività professionale

    L'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella individuazione dei requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici, in quanto strettamente correlati alla specifica figura professionale da reclutare. Il sindacato giurisdizionale su tali scelte è limitato alla verifica della manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o del difetto di istruttoria e di motivazione. La diversità tra le competenze proprie della categoria degli agronomi e forestali e quelle attribuite agli agrotecnici risulta normativamente delineata e riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa. La scelta di richiedere l'abilitazione alla professione di agronomo costituisce indice ragionevole della specifica qualificazione professionale ritenuta necessaria in relazione alle funzioni da svolgere.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per omessa pronuncia sul vizio di violazione dei principi di non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento

    Non sussiste la dedotta violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento, posto che la limitazione dell'accesso ai soggetti abilitati alla professione di agronomo si fonda su un criterio oggettivo, coerente con la natura delle mansioni da svolgere, e non su una irragionevole preferenza per una determinata categoria professionale. Il principio di massima partecipazione non impone l'ammissione indiscriminata di tutti i soggetti in possesso di titoli universitari affini, ma opera entro il limite della coerenza tra requisiti richiesti e funzioni da svolgere.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza impugnata laddove ritiene che nel caso di specie la discrezionalità dell’Amministrazione non sia sindacabile

    La sentenza impugnata ha correttamente richiamato il principio secondo cui l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella individuazione dei requisiti di accesso ai concorsi pubblici, discrezionalità che, lungi dall'essere insindacabile, è sottoposta al controllo del giudice amministrativo nei consueti limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria e motivazione. La scelta di richiedere l'abilitazione alla professione di agronomo non si appalesa né sproporzionata né arbitraria.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per omessa pronuncia sulla violazione della normativa europea

    Il ricorso di primo grado non conteneva alcuna censura relativa all'asserito contrasto del bando impugnato con il diritto unionale o con le previsioni CEDU. Trattandosi di asseriti vizi di legittimità dei provvedimenti impugnati, gli stessi dovevano essere tempestivamente fatti valere con ricorso da proporsi entro il termine di decadenza legislativamente previsto. Di conseguenza, non sussiste il lamentato vizio di omessa pronuncia né le questioni poste dagli appellanti per la prima volta in appello possono essere esaminate nella presente sede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1555
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1555
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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