Ordinanza cautelare 29 agosto 2025
Rigetto
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01555/2026REG.PROV.COLL.
N. 06149/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6149 del 2025, proposto da
Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Oristano-Cagliari-Carbonia/Iglesias-Medio e Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Sassari-Nuoro-Olbia/Tempio-Ogliastra, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti e Claudio Tuveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia RE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppa Rutilio e Gesuino Campus, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00041/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia RE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. EF OR IT e uditi per le parti gli avvocati Michele Guzzo e Gesuino Campus;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 880/2023 R.G., i Collegi interprovinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Oristano–Cagliari–Carbonia/Iglesias–Medio Campidano e di Sassari–Nuoro–Olbia/Tempio–Ogliastra (di seguito anche solo “Collegi”) hanno impugnato l’Avviso pubblico indetto dall’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente della Sardegna (RE) per la copertura di un posto di funzionario tecnico-agronomo a tempo indeterminato, nella parte in cui, all’art. 2, comma 1, lett. a) e b), richiedeva, quale requisito di ammissione, il possesso di titoli di studio idonei all’accesso all’esame di Stato per l’iscrizione all’albo dei dottori agronomi e forestali (sezioni A o B), nonché l’abilitazione all’esercizio della relativa professione.
I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità della lex specialis per violazione dei principi di imparzialità, non discriminazione e parità di trattamento, assumendo che la previsione dei suddetti requisiti determinasse un’irragionevole esclusione degli agrotecnici laureati, pur in possesso di titoli di studio analoghi e di abilitazione professionale, ma iscritti ad un diverso albo. È stata inoltre censurata la scelta di subordinare la partecipazione al possesso dell’abilitazione professionale riferita alla categoria dei soli agronomi e forestali, nonché l’asserita incertezza e contraddittorietà della formulazione del bando.
L’Amministrazione resistente ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dei Collegi ricorrenti e, nel merito, ha sostenuto la legittimità della discrezionalità esercitata nella individuazione dei requisiti di accesso, in coerenza con le funzioni proprie della figura professionale ricercata.
Il TAR ha pregiudizialmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione, ritenendo sussistente l’interesse dei Collegi a tutelare in giudizio l’intera categoria degli agrotecnici laureati, in quanto radicalmente esclusa dalla procedura concorsuale in ragione della previsione di un requisito abilitativo circoscritto ad altro albo professionale
Nel merito, il giudice di primo grado ha ritenuto infondate le censure, affermando che l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella determinazione dei requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici, sindacabile solo nei limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà. Richiamando l’orientamento giurisprudenziale in ordine alla non perfetta sovrapponibilità delle competenze professionali tra agronomi e agrotecnici, il TAR ha evidenziato come le mansioni tipiche degli agronomi e forestali si connotino per un ambito di attribuzioni più esteso, in particolare con riferimento alla pianificazione forestale, alla selvicoltura e alla progettazione in materia agroforestale, rispetto alle competenze prevalentemente tecnico-economiche e gestionali degli agrotecnici.
Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale ha rilevato che le materie oggetto delle prove concorsuali — attinenti, tra l’altro, alla normativa ambientale, alla gestione faunistica, alla geologia e geopedologia, alla tecnica agroforestale, alla selvicoltura e alla pianificazione forestale — risultano coerenti con le competenze proprie della figura dell’agronomo e forestale, e non riconducibili al nucleo centrale delle attribuzioni dell’agrotecnico. Ne è conseguita la ritenuta legittimità della scelta amministrativa di circoscrivere l’accesso alla procedura ai soggetti abilitati all’esercizio della professione di agronomo, quale indice della specifica preparazione richiesta, senza che ciò integri violazione dei principi costituzionali evocati.
Per tali ragioni, il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite in considerazione della complessità della fattispecie.
I Collegi hanno proposto appello avverso detta sentenza affidato a quattro motivi.
Si è costituita in resistenza l’Agenzia appellata.
All’udienza del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I primi tre motivi, in quanto tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Con il primo motivo ( Erroneità della sentenza impugnata laddove confonde l’accesso ad un concorso pubblico con l’esercizio di una attività professionale e fa coincidere detto esercizio con il solo possesso dell’abilitazione con riguardo alla procedura selettiva attivata da RE ), gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non sovrapponibili le competenze degli agronomi e degli agrotecnici laureati e, conseguentemente, legittima la scelta dell’Amministrazione di richiedere l’abilitazione alla professione di agronomo quale requisito di accesso al concorso.
Essi assumono che il TAR abbia erroneamente confuso il piano dell’accesso ad un concorso pubblico — che avviene per titoli e prove selettive — con quello dell’esercizio di una attività libero-professionale, attribuendo rilievo decisivo alla sola abilitazione professionale quale indice di competenza. In realtà, secondo gli appellanti, l’abilitazione di “agrotecnico laureato” sarebbe pienamente idonea a comprovare la preparazione e la capacità del candidato, tanto più che il bando prevede comunque prove scritte e orali finalizzate alla verifica concreta delle competenze.
Si contesta, inoltre, l’assunto della non sovrapponibilità delle competenze, evidenziando che la maggior parte delle classi di laurea indicate nel bando consentono l’accesso ad entrambi gli Albi professionali e che la rappresentazione fornita dall’Amministrazione — e recepita dal TAR — sarebbe parziale e fuorviante. In particolare, si sostiene che le differenze prospettate tra i percorsi abilitanti non riflettono una reale diversità di competenze nelle materie forestali, oggetto del concorso, e che non esiste una riserva legale esclusiva in favore degli agronomi per le attività considerate.
Gli appellanti richiamano, altresì, la norma di interpretazione autentica di cui all’art.1-nis, comma 16, L. n. 116/2014, sostenendo che anche agli agrotecnici siano attribuite competenze in materia di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, anche forestale.
Viene inoltre sottolineato che l’accesso al pubblico impiego non coincide con l’esercizio della professione in forma libero-professionale, che presuppone ulteriori requisiti (iscrizione all’Albo, apertura di partita IVA, iscrizione alla Cassa previdenziale), con la conseguenza che la mera abilitazione non può essere considerata elemento decisivo per selezionare i candidati.
Infine, si deduce che l’effetto concreto della clausola sia quello di escludere soggetti in possesso del medesimo titolo accademico e di competenze sostanzialmente sovrapponibili, determinando una limitazione ingiustificata della platea dei partecipanti e una erronea percezione della realtà fattuale da parte del giudice di primo grado.
Con il secondo motivo ( Erroneità della sentenza per omessa pronuncia sul vizio di: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001 e dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento e di libera concorrenza. Violazione dell’art. 11 della legge n. 251/1986 e ss.mm.ii. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, travisamento. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà. Irragionevolezza. Illogicità. Sintomi di sviamento di potere ), gli appellanti deducono che quasi tutte le lauree che consentono di sostenere gli esami abilitanti alla professione di “Agronomo, Agronomo iunior e Biotecnologo agrario” consentono indifferentemente di sostenere anche l’esame abilitante alla professione di Agrotecnico laureato e tale situazione determinerebbe una palese disparità di trattamento tra soggetti in possesso della medesima formazione professionale e preparazione culturale.
Con il terzo motivo ( Erroneità della sentenza impugnata laddove ritiene che nel caso di specie la discrezionalità dell’Amministrazione non sia sindacabile ), gli appellanti deducono l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non sindacabile, nel caso concreto, l’esercizio della discrezionalità amministrativa nella individuazione dei requisiti di partecipazione.
Essi contestano l’affermazione del TAR secondo cui l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella scelta dei requisiti concorsuali, sindacabile solo nei limiti della manifesta irragionevolezza, sostenendo che, al contrario, tale discrezionalità è sempre sottoposta al controllo giurisdizionale sotto i profili della logicità, coerenza, proporzionalità e non contraddittorietà, specie quando incide sull’accesso al pubblico impiego.
Gli appellanti evidenziano l’effetto restrittivo prodotto dalla richiesta dell’abilitazione alla professione di agronomo (anche iunior o biotecnologo agrario), che escluderebbe oltre il 62% dei potenziali candidati, pur in possesso del medesimo titolo universitario e di una coerente abilitazione professionale. La clausola del bando determinerebbe così una “predeterminazione” dei candidati, comprimendo irragionevolmente il principio di massima partecipazione di cui all’art. 97 Cost.
I tre motivi non sono fondati.
Va premesso che, secondo consolidato orientamento, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella individuazione dei requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici, in quanto strettamente correlati alla specifica figura professionale da reclutare e alle esigenze organizzative sottese all’indizione della procedura. Il sindacato giurisdizionale su tali scelte è pertanto limitato alla verifica della manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o del difetto di istruttoria e di motivazione.
Nel caso di specie, la previsione del possesso di un titolo di studio idoneo all’ammissione all’esame di Stato per l’iscrizione all’albo dei dottori agronomi e forestali, unitamente all’abilitazione all’esercizio della relativa professione, non si presenta né irragionevole né discriminatoria.
In primo luogo, la diversità tra le competenze proprie della categoria degli agronomi e forestali e quelle attribuite agli agrotecnici risulta normativamente delineata e riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha evidenziato come le attribuzioni degli agronomi si caratterizzino per un ambito più ampio, comprendente attività di progettazione e pianificazione in materia agroforestale e ambientale, non integralmente sovrapponibili a quelle, prevalentemente tecnico-economiche e gestionali, degli agrotecnici (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1° febbraio 2017, n. 426; Id., 26 luglio 2021, n. 5551; Id., 21 maggio 2024, n. 4520).
In secondo luogo, la scelta di richiedere l’abilitazione alla professione di agronomo costituisce indice ragionevole della specifica qualificazione professionale ritenuta necessaria in relazione alle funzioni da svolgere, che – per come desumibili dall’oggetto del posto messo a concorso e dalle materie delle prove – attengono a settori connotati da un elevato contenuto tecnico-specialistico in ambito forestale, ambientale e agro-silvo-pastorale.
Non può ritenersi che la mera coincidenza, in parte, delle classi di laurea di accesso comporti l’obbligo per l’Amministrazione di ammettere alla procedura tutti i soggetti iscritti a diversi albi professionali, atteso che il possesso del titolo accademico non esaurisce il profilo delle competenze professionali, le quali risultano diversamente tipizzate dal legislatore in relazione alle singole categorie.
Né sussiste la dedotta violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento, posto che la limitazione dell’accesso ai soggetti abilitati alla professione di agronomo si fonda su un criterio oggettivo, coerente con la natura delle mansioni da svolgere, e non su una irragionevole preferenza per una determinata categoria professionale.
Parimenti infondata è la censura di difetto di istruttoria e motivazione, in quanto la coerenza tra i requisiti richiesti e le funzioni proprie del profilo professionale emerge direttamente dalla struttura della procedura e dall’individuazione delle materie oggetto di selezione, senza che fosse necessaria una ulteriore e specifica esplicitazione delle ragioni sottese alla scelta.
La sentenza impugnata ha correttamente richiamato il principio secondo cui l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella individuazione dei requisiti di accesso ai concorsi pubblici, discrezionalità che, lungi dall’essere insindacabile, è sottoposta al controllo del giudice amministrativo nei consueti limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria e motivazione.
Nel caso in esame, la scelta di richiedere l’abilitazione alla professione di agronomo non si appalesa né sproporzionata né arbitraria.
Né può ritenersi violato il principio di massima partecipazione, il quale non impone l’ammissione indiscriminata di tutti i soggetti in possesso di titoli universitari affini, ma opera entro il limite della coerenza tra requisiti richiesti e funzioni da svolgere. La previsione dell’abilitazione specifica costituisce un criterio oggettivo, non irragionevole, funzionale alla selezione di candidati inseriti in un determinato ambito professionale normativamente definito.
Con il quarto motivo ( Erroneità della sentenza per omessa pronuncia sulla violazione della normativa europea ) gli appellanti deducono l’omessa pronuncia del giudice di primo grado in ordine alla violazione della normativa eurounitaria, segnatamente degli artt. 8 e 14 della CEDU e dell’art. 1 del Protocollo n. 12, nonché dei principi europei di non discriminazione, proporzionalità e libera concorrenza.
Altresì, gli appellanti sollecitano il Collegio a proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE.
Il motivo è infondato.
Come dedotto dall’Agenzia appellata, il ricorso di primo grado non conteneva alcuna censura relativa all’asserito contrasto del bando impugnato con il diritto unionale o con le previsioni CEDU. Trattandosi di asseriti vizi di legittimità dei provvedimenti impugnati, gli stessi dovevano essere tempestivamente fatti valere con ricorso da proporsi entro il termine di decadenza legislativamente previsto.
Di conseguenza, non sussiste il lamentato vizio di omessa pronuncia né le questioni poste dagli appellanti per la prima volta in appello possono essere esaminate nella presente sede.
Ciò rende irrilevante la questione pregiudiziale che i Collegi appellanti propongono di sottoporre alla Corte di giustizia.
In definitiva, l’appello deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla spese nei confronti della Regione appellata non costituita.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante a rifondere all’Agenzia appellata le spese di lite del presente grado quantificate in euro 3.000 (tremila), oltre accessori di legge. Nulla spese nei confronti della Regione appellata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR IM, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
EF OR IT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EF OR IT | DR IM |
IL SEGRETARIO