Ordinanza cautelare 29 settembre 2023
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 30/12/2025, n. 24081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24081 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24081/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13114/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13114 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Maria Facilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l''annullamento
del decreto di diniego dell''istanza di sanatoria ai sensi dell''art. 103, comma 1, d.l. 34/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. GA US AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 18 agosto 2020 è stata presentata in favore della sig. -OMISSIS- istanza di permesso di soggiorno per emersione ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 da parte della sig. -OMISSIS-, corredata da dichiarazione da parte di quest’ultima di « voler concludere un contratto di lavoro subordinato » con la sig. -OMISSIS-.
2. Appreso che la sig. -OMISSIS- era deceduta in data 28 luglio 2021, lo Sportello unico per l’immigrazione di Roma ha comunicato alla sig. -OMISSIS- preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10- bis , l. n. 241/1990 in relazione alla suindicata istanza, evidenziando che non risultava « l’instaurazione del rapporto di lavoro prima del decesso della stessa ».
3. Con provvedimento del 27 luglio 2022, l’amministrazione ha quindi comunicato alla sig. -OMISSIS- il rigetto della domanda che la riguardava, osservando che « la mera promessa di assunzione non è dotata dei requisiti di cui alla fattispecie prevista dal comma 4 dell’art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 ».
4. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del 27 luglio 2022 – notificatole in data 2 agosto 2022 – con cui lo Sportello unico per l’immigrazione di Roma ha rigettato la sua richiesta di permesso di soggiorno per emersione-regolarizzazione ex art. 103, comma, 1 d.l. n. 34/2020 e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare.
A sostegno della propria pretesa, l’odierna ricorrente ha sostenuto che la decisione della p.a. era illegittima in quanto non considerava:
- che prima dell’adozione del diniego gravato la ricorrente aveva comunicato alla Prefettura di Roma di aver medio tempore trovato un nuovo datore di lavoro che l’aveva assunta a far data dal 1° settembre 2021;
- che in ogni caso alla sua vicenda potevano essere applicate le previsioni di favore previste dalla normativa vigente in caso di sopravvenuto decesso del rapporto di lavoro, che consentivano comunque il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
- che conseguentemente l’amministrazione aveva il dovere o di consentirle « di concludere la procedura [di emersione] con il nuovo datore di lavoro o quantomeno [di] rilasciarle un permesso di soggiorno per motivo di attesa occupazione ».
5. Il 16 novembre 2022 l’amministrazione si è costituita in giudizio.
6. Con successivi depositi del 24 giugno e del 7 luglio 2023 la stessa p.a. ha versato nel fascicolo gli atti del procedimento e ha insistito per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare ivi spiegata.
7. Dopo aver risposto una serie di rinvii della trattazione della domanda cautelare per esigenze istruttorie delle parti con ordinanza Tar Lazio, I- ter , 29 settembre 2023, n. -OMISSIS- questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare avanzata dalla ricorrente per carenza di fumus boni iuris .
8. All’udienza straordinaria del 14 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito illustrate.
10. Non può innanzitutto accogliersi il ricorso nella parte in cui lamenta che l’amministrazione avrebbe dovuto consentirle di concludere la procedura di emersione con il nuovo datore di lavoro da cui era già stata assunta a far data dal 1° settembre 2021.
Al riguardo – in disparte ogni altra considerazione – deve osservarsi che:
- parte ricorrente argomenta la sua doglianza sulla base dell’assunto secondo cui già in sede procedimentale sarebbe stata fornita prova all’amministrazione del fatto che la stessa era stata medio tempore assunta da un nuovo datore di lavoro già a far data dal 1° settembre 2021 (fornendo a riprova della sua tesi solo una denuncia di rapporto di lavoro domestico presentata all’INPS in data 14 marzo 2022, di cui non risulta la trasmissione alla p.a. resistente);
- la veridicità dell’assunto su cui la ricorrente argomenta la peculiarità della propria posizione (ovverosia l’aver effettivamente avviato un rapporto di lavoro con altro soggetto in data 1° settembre 2021 e l’averlo comunicato all’amministrazione) appare smentita dalla documentazione prodotta in atti dall’amministrazione, e in particolare dalla nota del 2 marzo 2022 – a firma del difensore della ricorrente – con cui la sig. -OMISSIS- insisteva per avere un incontro con la Prefettura di Roma «a l fine di formalizzare una richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione » (richiesta – priva di ogni riferimento al nuovo impiego che solo in un secondo momento la ricorrente ha sostenuto di aver asseritamente ottenuto a far data dal 1° settembre 2021 – che appare incompatibile con quanto poi sostenuto in sede di ricorso).
Da ciò l’impossibilità per il Collegio di apprezzare favorevolmente la tesi di parte ricorrente.
11. Tanto chiarito, il ricorso non appare meritevole di accoglimento neppure nella parte in cui lamenta il mancato rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione da parte della p.a.
Al riguardo, va infatti evidenziato che:
- la giurisprudenza amministrativa è stata finora costante nell’affermare che la previsione di cui all’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020 non si applica nell’ipotesi di decesso del soggetto che ha effettuato la promessa di assunzione posta alla base della domanda di emersione non seguita dall’instaurazione effettiva del rapporto di lavoro e che quindi « il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato al lavoratore solo nel caso in cui il rapporto di lavoro dichiarato nella domanda di emersione si sia effettivamente costituito » (cfr. ex multis Tar Lazio, I- ter , 7 gennaio 2025, n. 254, nonché Consiglio di Stato, III, 18 ottobre 2021, n. 6979 e 8 novembre 2024, n. 8910, che evidenziano come l’attesa occupazione è un istituto i cui presupposti prevedono la perdita di un lavoro e non una mera promessa di occupazione), fermo il dovere dell’amministrazione di valutare gli elementi forniti dal lavoratore in ordine all’effettiva previa instaurazione di un rapporto di lavoro con il soggetto poi deceduto (cfr. Consiglio di Stato, III, 10 febbraio 2025, n. 1045);
- nel caso di specie, la ricorrente non ha mai contestato (né in sede procedimentale, né in sede processuale) quanto dedotto dalla p.a. (sulla base dell’istruttoria dalla stessa svolta) circa il fatto che la promessa di assunzione della sig. -OMISSIS- non sia stata poi seguita dall’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro tra quest’ultima e la sig. -OMISSIS- prima del decesso della promittente.
12. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso della sig. -OMISSIS- va rigettato.
13. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso – possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DI TA, Presidente FF
Silvia Piemonte, Primo Referendario
GA US AF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA US AF | DI TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.