Ordinanza cautelare 22 dicembre 2022
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00011/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00401/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 401 del 2022, proposto da
OM UN, rappresentato e difeso dall’avvocato Matteo Flamminj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ambito Territoriale di Caccia “L’Aquila”, in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante, non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, non costituita in giudizio;
ON ON, in qualità di capo squadra della squadra di caccia al cinghiale “Le Fontanelle”, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento commissariale prot. n. 172/2022 del 23 settembre 2022, con il quale l’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) “L’Aquila” ha confermato in 7 (sette) il numero delle macro aree, ha riformulato le zone di caccia ed ha provveduto ad assegnarle delle alle squadre di caccia al cinghiale iscritte presso il medesimo ATC;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali al suddetto provvedimento commissariale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la nota depositata in data 11 dicembre 2025, con la quale la parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa OS LL;
Udito per la parte ricorrente l’avvocato Matteo Flamminj;
Il ricorrente - nella qualità di capo squadra della squadra di caccia al cinghiale “Kappa”, iscritta presso l’ATC “L’Aquila” - ha agito per l’annullamento della determinazione prot. n. 172 del 23 settembre 2022, con la quale il Commissario Straordinario dell’ATC “L’Aquila” ha confermato la suddivisione del territorio in sette macro aree per la caccia al cinghiale ed ha assegnato alla squadra “Kappa” la zona di caccia 21 della macro area 5.
Con atto depositato in data 11 dicembre 2025, il ricorrente, in ragione del venir meno dell’iscrizione della squadra “Kappa” nel “Registro per la caccia al cinghiale in forma collettiva” istituito dall’ATC “L’Aquila”, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
Il Collegio deve, perciò, dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.
In considerazione della mancata costituzione in giudizio delle parti intimate, non sono dovute le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
MA NZ, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere
OS LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS LL | MA NZ |
IL SEGRETARIO